Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
L'imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile, in quanto il vincolo di solidarietà tra quest'ultimo e l'imputato ha efficacia "ope legis", indipendentemente dalla pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile citato in sede penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2008, n. 22118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22118 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 09/04/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 943
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 42861/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dall'Avv. Murano TO, difensore di fiducia di Di UC Canio, n. a Rionero in Vulture l'1.11.1946;
avverso la sentenza in data 22.5.2007 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma di quella del Tribunale di Melfi in data 17.10.2000, venne emessa pronuncia di non doversi procedere nei confronti del Di UC in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, perché estinto per prescrizione, ed il Di UC venne condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per la parte civile l'Avv. Marco Scagliola, in sostituzione dell'Avv. Caggiano Raffaele, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Murano TO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della pronuncia del Tribunale di Melfi in data 17.10.2000, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Di UC Canio in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, perché estinto per prescrizione, ed ha condannato il predetto Di UC al risarcimento dei danni in Favore della parte civile. Il Di UC era stato tratto a giudizio per rispondere di detto reato per avere, nella qualità di capo cantoniere-capo squadra e di preposto alle operazioni di competenza del deposito ANAS di Rionero in Vulture, cagionato a D'AN TO, operaio dipendente dell'ANAS con mansioni di autista, lesioni personali gravi, con violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt.47 e 49. Secondo l'impugnata sentenza il D'AN si era procurato le predette lesioni nel tentativo di ovviare al cattivo funzionamento di un automezzo spargisale, guidato da tale GI NI, che aveva ricevuto l'incarico di procedere ad operazioni di spargimento del sale sulla S.S. 658, al momento interessata da una nevicata. Poiché il meccanismo di spargimento del sale si era inceppato, il D'AN era salito sul cassone ed aveva rimosso la rete di protezione, che impediva alle persone di venire a contatto con l'albero rotante del macchinario, per rimuovere il sale ammassato che non riusciva a scendere in basso attraverso la cosiddetta tramoggia ed a spargersi sul manto stradale.
Nell'effettuare tale operazione, mentre l'automezzo era in movimento, il D'AN aveva perso l'equilibrio ed era caduto all'interno del cassone, rimanendo incastrato con la gamba nell'asse rotante del meccanismo e riportando lesioni personali gravi.
Secondo la sentenza impugnata l'autista del mezzo spargisale, avendo constatato che il sale non scendeva bene, aveva chiesto l'aiuto del caposquadra Di UC, e costui era giunto sul posto in auto unitamente al D'AN, incaricando quest'ultimo di coadiuvare il GI per risolvere l'inconveniente.
La sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, poi annullata dalla Suprema Corte, aveva assolto il Di UC, attribuendo la responsabilità del sinistro in via esclusiva alla condotta imprudente del D'AN, per avere questi proceduto alle descritte operazioni di propria iniziativa allorché l'imputato era andato via.
Con sentenza in data 25.9.2003 la Corte Suprema di Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia della Corte di Appello di Potenza, rilevandone la nullità per essere stata illegittimamente esclusa la costituita parte civile dal giudizio conseguente all'impugnazione avverso la sentenza di primo grado proposta dal solo P.M.. Con la sentenza impugnata il giudice del rinvio, rilevata la intervenuta prescrizione del reato, ha ritenuto, agli effetti dell'art. 129 c.p.p., comma 2, e della responsabilità civile dell'imputato, sussistenti gli estremi della condotta colposa di cui alla contestazione.
In particolare i giudici della Corte territoriale hanno ritenuto maggiormente attendibile la versione dei fatti fornita dalla parte lesa, secondo la quale il Di UC, che aveva accompagnato il D'AN per risolvere l'inconveniente verificatosi nel funzionamento dell'automezzo spargisale, era rimasto sul posto, salendo inizialmente con la parte lesa sul cassone, e non gli aveva impedito di compiere la pericolosa operazione dalla quale era derivato l'infortunio sul lavoro. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per vizi della motivazione e violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si deduce, in estrema sintesi, che la sentenza impugnata ha sovvertito le risultanze dell'istruttoria dibattimentale dalle quali era emerso pacificamente che il Di UC non era presente al momento dell'incidente occorso al D'AN.
Si osserva che secondo la deposizione del GI NI, confermata anche nel giudizio di appello, conclusosi con la sentenza poi annullata, al momento del fatto erano presenti solo lui ed il D'AN; che il conducente dell'automezzo, accortosi del cattivo funzionamento del meccanismo spargisale, aveva chiesto alla parte lesa esclusivamente di verificare se il disco del macchinario girasse o meno;
che la rimozione della rete di protezione del meccanismo rotante era stata effettuata dal D'AN di propria iniziativa e che al momento dell'incidente non era presente il Di UC, ne' l'imputato seguiva con la propria auto il mezzo spargisale;
che le dichiarazioni del GI hanno trovato riscontro in quelle del M.llo Creti, che, accorso sul luogo dell'infortunio, vi trovò solo la parte lesa con il GI.
Si deduce in conclusione, in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie sul punto, che il giudice di rinvio ha valorizzato esclusivamente le dichiarazioni della parte lesa, senza tener conto dell'interesse di cui la stessa risulta portatrice, ne' delle altre risultanze processuali.
Si osserva, poi, con riferimento alla qualità rivestita dal Di UC che questi, secondo le prove acquisite in atti, non aveva alcuna competenza in ordine al verificarsi di eventuali inconvenienti nel funzionamento dei macchinali esistendo all'uopo un'apposita sezione tecnica compartimentale dell'ANAS; che all'imputato era stato attribuito solo il compito di ispezionare la strada, dopo avere assegnato alla squadra il lavoro da svolgere, sicché il Di UC non poteva ritenersi destinatario delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, non rientrando in alcuna delle categorie elencate nell'art. 4 del predetto testo unico. Si ribadisce, infine, che l'incidente si è verificato per esclusiva responsabilità del D'AN, il quale ha violato le prescrizioni di cui al D.P.R. n.547 del 1955, art. 6 e al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la sentenza per violazione di legge, non essendo stata estesa la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni nei confronti del responsabile civile ANAS S.p.A., citata in giudizio dalla parte civile. Con memoria difensiva depositata il 4.4.2008 la parte civile ha dedotto l'infondatezza del primo motivo di gravame e la carenza di interesse dell'imputato in ordine al secondo. Il ricorso non è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte "In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori" (sez. 3, 199911406, Di Raimondo, RV 215065; conf. sez. 4, 199802277, Cichetti ed altro, RV 210263; sez. 3, 199902297, Moffa, RV 213156; sez. 4, 200343343, Marigioli ed altri, RV 226339).
Orbene, con riferimento alla questione di diritto dedotta con il primo motivo di gravame, osserva la Corte che, nel caso in esame, è lo stesso ricorrente a precisare, sulla base della deposizione del Camporeale, che egli svolgeva mansioni di sorvegliante e di capo squadra su tre tronchi stradali, sicché gli deve essere attribuita senza ombra di dubbio la qualifica di preposto, con il conseguente obbligo, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, comma 1, lett. c), di impedire al D'AN di effettuare l'intervento posto in essere in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro puntualmente specificate nell'imputazione ed oggetto di accertamento nella sede di merito. A nulla rileva, invece, il fatto che al Di UC non fossero attribuiti compiti di impartire al personale dipendente dell'ANAS istruzioni sulle norme antinfortunistiche e sull'utilizzo dei mezzi meccanici, riferendosi la conseguente violazione alla diversa ipotesi di cui al citato D.P.R., art. 4, comma 1, lett. b).
Nel resto le deduzioni del ricorrente, di cui al primo motivo di gravame, costituiscono esclusivamente una censura in punto di fatto avverso la valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito e, pertanto, tali ulteriori deduzioni sono inammissibili in sede di legittimità.
Peraltro, la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata in ordine alle ragioni sulle quali è stato fondato l'accertamento di fatto della presenza del Di UC allorché il D'AN, che era stato accompagnato sul posto proprio dall'imputato nel tentativo di risolvere l'inconveniente verificatosi nel funzionamento del mezzo spargisale, pose in essere le operazioni che hanno determinato l'infortunio sul lavoro.
Nè sul punto è consentita la rilettura in sede di legittimità delle risultanze processuali per inferire dalle stesse un accertamento diverso da quello ritenuto dai giudici di merito. Il secondo ed ultimo motivo di gravame è inammissibile. È stato già affermato da questa Suprema Corte, con specifico riferimento alla doglianza di cui a detto motivo di ricorso, che "La condanna al risarcimento del danno pronunciata in sede penale soltanto a carico dell'imputato e non anche del responsabile civile, regolarmente citato, non inficia la decisione agli effetti civili, poiché il vincolo di solidarietà tra imputato e responsabile civile ha efficacia "ope legis", indipendentemente dalla pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile in sede penale." (sez. 4, 199110605, Votino, RV 188603; conf. sez. 4, 198011589, Vannucci, RV 146515).
Sicché l'imputato non ha interesse a dolersi per avere il giudice di merito omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile (giurisprudenza citata). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre I.V.A. ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2008