Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

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  • 1La Corte costituzionale riscrive le regole. A colloquio con M.Vittoria BALLESTRERO.
    Di : Vincenzo Antonio Poso · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 23 febbraio 2026

    TESTO INTEGRALE IN PDF L'occasione di questa nostra conversazione è la recente sentenza della Corte Costituzionale 30 ottobre 2025,n. 156, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento),nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Come è noto la questione di …

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  • 2Referendum 2025: su cosa si vota?
    Acjp · https://studiocassone.it/news/ · 16 maggio 2025

  • 3Accertamento Nei Franchising: Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 20 dicembre 2025

    L'accertamento fiscale nei sistemi di franchising è una delle forme di controllo più complesse e insidiose. Quando l'Agenzia delle Entrate analizza un network in franchising, tende spesso a confondere il rapporto contrattuale tra franchisor e franchisee con un'unica struttura economica, imputando ricavi, costi o responsabilità in modo estensivo e spesso improprio. È fondamentale chiarirlo subito: il franchising non è un gruppo societario e non implica automaticamente evasione fiscale o interposizione fittizia. Molti accertamenti nei franchising sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o ridimensionati se difesi con una strategia tecnica e mirata. Cos'è il franchising …

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  • 4Intervento ispettivo: cos'è e come si richiede
    Redazione · https://ildiritto.it/ · 2 settembre 2024

    Indice dei contenuti Toggle Patente a crediti Dal 1° ottobre 2024, il mondo del lavoro nei cantieri ha subito una significativa trasformazione con l'entrata in vigore della nuova normativa sulla patente a crediti. Obiettivi della misura La patente a punti è una misura che mira a garantire un maggiore livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Grazie a questo sistema, è possibile monitorare la professionalità dei lavoratori e intervenire tempestivamente in caso di problemi. I crediti della patente rappresentano, infatti, un indicatore del livello di professionalità e sicurezza di chi opera in cantiere. Il DM n. 132/2024 La misura è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 132 …

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  • 5Abbonamenti FISCOeTASSE.com
    https://www.fiscoetasse.com/
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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2023, n. 5542
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 18771-2017 proposto da: CAPROLI DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato AURELIO GENTILI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, in persona del Sovrintendente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO Civile Sent. Sez. U Num. 5542 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 22/02/2023 Ric. 2017 n. 18771 sez. SU - ud. 24-01-2023 -2- MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO MARAZZA e DOMENICO DE FEO; - controricorrente e ricorrente …
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    • esclusione·
    • necessità·
    • indicazione dello spettacolo o dell'opera·
    • clausola appositiva del termine affetta da nullità·
    • esclusione della conversione per effetto di norme settoriali·
    • sufficienza·
    • fondazioni lirico·
    • successione di leggi nel tempo·
    • conseguenze derivanti dall’invalidità della clausola di durata·
    • valutazione·
    • fattispecie·
    • sinfoniche·
    • specificazione delle ragioni ex art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001·
    • riferimento alla disciplina vigente al momento dell’instaurazione del rapporto·
    • instaurazione del rapporto a tempo indeterminato

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2021, n. 2145
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 10321-2018 proposto da: DACASTO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERIC VOLPE; Civile Sent. Sez. U Num. 2145 Anno 2021 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 29/01/2021 - ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CUNEO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 979/2017 della CORTE …
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    • opposizione ad ordinanza ingiunzione nel regime di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011·
    • conseguenze·
    • sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi della l. n. 742 del 1969·
    • controversie ex artt. 409 e 442 c.p.c·
    • applicabilità·
    • sanzioni amministrative per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale·
    • esclusione·
    • sanzioni amministrative·
    • termini processuali·
    • opposizione·
    • sospensione·
    • applicazione·
    • procedimento civile·
    • procedimento

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2017, n. 27439
    Provvedimento: E 27439 1 17 T N E REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PUBBLICO GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - IMPIEGO - TRASFERMAZIONE DA PART-TIME a FULL-TIME - - Presidente Sezione - DIRITTO DI CE DI BO PRECEDENZA - GIURISDIZIONE Ud. 24/10/2017 - - Presidente Sezione - PU GIOVANNI AMOROSO R.G.N. 17190/2016 ENRICA D'ANTONIO Consigliere - Qo327439 Rep. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - C.U. Consigliere -ETTORE CIRILLO - -Rel. Consigliere - LUCIA TRIA UMBERTO BERRINO - Consigliere - RAFFAELE FRASCA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17190-2016 proposto …
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    • del giudice ordinario – fondamento – fattispecie·
    • controversie – giurisdizione·
    • diritto di precedenza di cui all’art. 3, comma 101, della l. n. 244 del 2007·
    • giurisdizione civile·
    • impiego pubblico·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2017, n. 16601
    Provvedimento: 1 6 6 0 1 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INTERNAZIONALE Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - PRIVATO - Risarcimento - Presidente Sezione - punitivo Dott. SERGIO DI AMATO Ud. 07/02/2017 - Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU Presidente Sezione - R.G.N. 13310/2014 Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rep. Dott. STEFANO BIELLI - Consigliere - C I.. Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - Dott. FELICE MANNA - Consigliere - Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13310-2014 …
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    • condizioni·
    • riconoscibilità di sentenza straniera recante una siffatta pronuncia·
    • risarcimenti “punitivi”·
    • ontologica compatibilità con l’ordinamento italiano·
    • principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c·
    • sussistenza·
    • dichiarazione di efficacia di sentenze straniere·
    • delibazione (giudizio di)

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/10/2016, n. 21691
    Provvedimento: 2169 1/16 REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Violazione di jus Dott. RENATO RORDORF superveniensi e - Primo Pres.te f.f. - giudicato, in caso di sentenze articolare in più Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - parti Ud. 05/07/2016 - PU Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente Sezione - R.G.N. 5937/2012 Dott. PIETRO CURZIO Rel. Pres. Sezione - 404.21691 Rep. Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente Sezione - C.U. Dott. ANNAAR AMBROSIO - Presidente Sezione - Dott. AR CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere - Dott. CARLO DE CHIARA - …
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    • applicabilità nel giudizio di legittimità·
    • giudicato·
    • configurabilità·
    • condizioni·
    • fattispecie in tema di illegittima apposizione di termie a contratto di lavoro·
    • limiti·
    • formulazione del motivo·
    • mera invocazione della nuova disciplina·
    • "ius superveniens" retroattivo·
    • ammissibilità·
    • "ius superveniens" retroattivo intervenuto tra la sentenza impugnata ed il ricorso·
    • motivi del ricorso·
    • cassazione (ricorso per)·
    • impugnazioni civili
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Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
  • Articolo 1
    Art. 1. Forma contrattuale comune 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note alle premesse:
    - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    - L' articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
    - L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    - Si riporta l' articolo 1, comma 7, della legge n.183 del 2014 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro):
    «7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:
    a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
    b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
    c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilita' della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche' prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;
    d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;
    e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
    f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
    g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
    h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall' articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , della possibilita' di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all' articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ;
    i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta' interpretative e applicative;
    l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.».
    - Si riportano gli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ):
    «Art. 70. (Definizione e campo di applicazione) - 1.
    Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
    a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
    b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui all' articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
    3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
    4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.».
    «Art. 72. (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
    2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attivita' lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione del servizio.
    3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
    4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
    4-bis. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, puo' stabilire specifiche condizioni, modalita' e importi dei buoni orari.
    5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
    In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.».

  • Articolo 2
    Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
    2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
    a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
    b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
    c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni;
    d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; (27) (30) (42) ((43)) d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 .
    d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 . (10) (11)
    3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all' articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
    4. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 .

    --------------- AGGIORNAMENTO (10)
    Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018".
    Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
    Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (27)
    Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera d)) che "A decorrere dal 1° luglio 2022 sono abrogati:
    [...] d) l' articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ". --------------- AGGIORNAMENTO (30)
    Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione della lettera d) del comma 2 del presente articolo e' prorogata dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023. --------------- AGGIORNAMENTO (42)
    Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 ha disposto (con l'art. 51, comma 3) che "All' articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , le parole "dall' articolo 90 della legge n. 289/2002 " sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ."". --------------- AGGIORNAMENTO (43)
    Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".