Sentenza 22 dicembre 2016
Massime • 1
L'imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile, e che abbia escluso l'applicazione della manleva dell'assicurato ai sensi dell'art. 1917 cod. civ. da parte del responsabile civile, in quanto il vincolo di solidarietà tra quest'ultimo e l'imputato ha efficacia "ope legis" e, per il pagamento delle spese in favore della parte civile, è previsto dall'art. 541, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2016, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2016 |
Testo completo
03347-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 2664/16 FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. - Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. REGISTRO GENERALE N. 38326/2016- Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR ON N. IL 02/12/1988 MILANO ASSICURAZIONE SPA avverso la sentenza n. 500004/2012 TRIBUNALE di ENNA, del 26/10/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Antonio Balramos che ha concluso per la arrizione tell 'errore meteriale sulle couleume (omene) Mel e.I responsatile civile;
e, nel resto, fer l'incumminililitre tel ricose;
deto alto che nema Пірина è comferro, Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Enna, decidendo quale giudice dell'appello, confermava con sentenza del 26 ottobre 2015 la condanna alla pena di giustizia e alle statuizioni civili emessa dal Giudice di pace di Nicosia in data 24 novembre 2011 nei confronti di CA MI, ritenuta responsabile del delitto di lesioni personali colpose in danno di AN RO, costituitasi parte civile: reato commesso il 31 luglio 2008. 1.1. Alla MI é contestato di avere cagionato le lesioni in danno della RO, meglio specificate in atti, perché, effettuando un'improvvisa manovra di svolta a destra senza azionare l'indicatore di direzione, urtava con la ruota anteriore destra il ciclomotore condotto dalla RO, la quale rovinava a terra, così procurandosi le lesioni anzidette.
1.2. Nel corso del giudizio l'imputata chiedeva e otteneva la citazione del responsabile civile Milano Assicurazioni.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre la MI, con atto articolato in due ampi motivi, a loro volta contenenti plurime doglianze.
2.1. Con il primo motivo si duole la ricorrente, in primo luogo, della violazione di legge, consistita nel fatto che il giudice dell'appello (come già il giudice di primo grado) ha omesso di provvedere a condannare il responsabile civile, in solido con l'imputata, al risarcimento del danno;
e, in secondo luogo, della denegata applicazione dell'art. 1917 cod.civ., non avendo il giudicante ritenuto applicabile la manleva dell'assicurata, da parte della Compagnia assicuratrice, in ordine alle spese per resistere all'azione civile di risarcimento.
2.2. Il secondo motivo di ricorso consta, invece, di plurime doglianze nel merito.
2.2.1. In primo luogo, si duole l'esponente della violazione dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc.pen., in ordine alla mancata acquisizione, da parte del giudice dell'appello, di una prova decisiva, costituita da uno schizzo raffigurante i luoghi, i veicoli e il punto d'urto, realizzato di proprio pugno dalla persona offesa e tale da implicare una ricostruzione dell'incidente difforme da quella dell'accusa.
2.2.2. In secondo luogo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità della MI, basata su prove inattendibili, deducendo che lo stesso perito ing. ZZ non ha escluso che il sinistro potesse essere stato cagionato dalla RO, la quale potrebbe avere investito l'auto dell'imputata con il suo ciclomotore;
che la persona offesa, costituitasi parte civile, ha rilasciato nel tempo dichiarazioni fra loro divergenti e prive di attendibilità, specie in ordine al punto d'urto fra i due veicoli;
che i testimoni DO e SS, pur non avendo assistito al sinistro, sono stati reputati attendibili, pur essendo la sig.ra DO in rapporti di amicizia con la RO e pur avendo il SS rilasciato dichiarazioni imprecise e congetturali in ordine alla dinamica dell'incidente (che pure aveva dichiarato di non avere visto) e alla frase "scusa, non ti avevo visto", attribuita dal SS all'imputata; che infine non sono stati ritenuti affidabili i testi a discarico EO, IA e NT, pur avendo fornito elementi del tutto attendibili e che avrebbero potuto portare a una diversa ricostruzione dell'incidente.
2.2.3. A conclusione del ricorso, l'esponente evidenzia l'intervenuta prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile, atteso che, secondo l'indirizzo espresso al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, l'imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile, in quanto il vincolo di solidarietà tra quest'ultimo e l'imputato ha efficacia ope legis, indipendentemente dalla pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile citato in sede penale (Sez. 3, n. 22118 del 09/04/2008, Di Lucchio, Rv. 240046). Tale principio vale anche con riguardo alla rifusione delle spese di lite, atteso che sul punto provvede testualmente l'art. 541, comma 1, cod. proc.pen., ponendo a carico il pagamento delle spese in favore della parte civile tanto all'imputato quanto al responsabile civile, in regime di solidarietà.
2. Il secondo motivo di ricorso é parimenti inammissibile, perché manifestamente infondato e teso, nell'essenziale, a sollecitare una rivalutazione delle prove assunte nel giudizio di merito, incompatibile con il sindacato di legittimità. Invero, é ius receptum che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Analogamente va ribadito il principio in base al quale sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore 3 o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
2.1. A tal proposito, deve osservarsi che la ricostruzione dell'incidente operata nell'impugnata sentenza appare esente da vizi logici, articolata, coerente e comunque tale da sottrarsi all'invocato sindacato sotto il profilo del vizio di motivazione e da non integrare certamente alcun travisamento della prova, avuto riguardo al fatto che ci si trova al cospetto di "doppia conforme" e tenuto conto dei principi affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837).
3. L'inammissibilità dei motivi di ricorso priva di rilevanza ogni deduzione in ordine al decorso del termine di prescrizione (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 dicembre 2016. Il Presidente Il Consigliere/estensore esco M. Ciampi)(Francesto (Giuseppe Pavich) Depositata in Cancelleria Oggi, 2 0 2017 4 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Titra