Sentenza 11 luglio 2012
Massime • 1
In tema di omicidio colposo, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma primo, cod. pen. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di omicidio colposo, provocato dal malfunzionamento di una caldaia installata dallo stesso imputato senza l'osservanza delle norme all'uopo previste, ritenendo che la condotta imprudente delle vittime che avevano omesso di provvedere nel corso degli anni alla manutenzione dell'impianto non costituisse fatto eccezionale ed atipico idoneo ad interrompere il nesso di causalità).
Commentari • 2
- 1. Cooperazione omissiva dei genitori nell’omicidio colposo commesso dall’omeopata (Cass. 35895/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 settembre 2023
La condotta omissiva tenuta dai genitori che rimangono inerti anche dopo l'inefficacia di cure omeopatiche contribuisce concausalmente alla verificazione dell'evento mortale: ai genitori spetta la c.d. posizione di protezione, la quale impone al garante di preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possano minacciarne l'integrità. Il genitore esercente la potestà sui figli minori e, come tale, investitc:i, a norma dell'art. 147 c.c., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità psico-fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40. c.p., allorquando sussistano le seguenti condizioni: a) conoscenza o conoscibilità …
Leggi di più… - 2. La cooperazione omissiva dei genitori nell’omicidio colposo commesso dall’omeopataAccesso limitatoLucia Risicato · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2012, n. 37992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37992 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 11/07/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - N. 1148
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 37215/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE LI AR N. IL 21/09/1945;
avverso la sentenza n. 13902/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 21/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per la parte civile, l'avv. Fulvia Trincia in sostituzione dell'avv. Alfredo Bior del foro di Alessandria che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 marzo 2007 il Tribunale di Tortona dichiarava De IS NC responsabile in ordine al reato di cui agli artt.113, 589 c.p., comma 1 e 3 e, per l'effetto, concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., lo condannava alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con i doppi benefici. Lo condannava altresì al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, concedendo ad ognuna una provvisionale liquidata come in dispositivo e alla rifusione nei loro confronti delle spese.
Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa dell'imputato. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21.01.2011, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di De IS NC per essere il reato estinto in forza di sopravvenuta prescrizione e confermava nel resto la sentenza appellata;
lo condannava altresì a rifondere alle parti civili le spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
A De IS NC era stato contestato il reato di cui all'art. 589 cod. pen., comma 1 e 3, in danno di TO NO e DA ET, commesso in Tortona il 4 marzo 2001, i quali erano deceduti presso la loro abitazione a causa dell'ostruzione della canna fumaria alla quale era collegata la caldaia a metano, che aveva impedito il normale passaggio dei prodotti della combustione che, pertanto, si erano diffusi all'interno dell'abitazione. Al De IS, che aveva installato la caldaia, era stato contestato di averla montata in un locale con ventilazione insufficiente e di avere utilizzato per l'evacuazione dei fumi una canna fumaria in precedenza utilizzata per un impianto a legna, priva di un adeguato pozzetto di raccolta incombusti e di uno sportello di ispezione, ed inadeguata al tipo di installazione anche in ragione delle caratteristiche del materiale con cui era stata costruita, inadatto a resistere ai prodotti della combustione. Avverso la predetta sentenza De IS NC, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento, e la censurava per il seguente motivo:
violazione di legge- Ad avviso del ricorrente si era verificata una interruzione del nesso causale in considerazione della condotta omissiva tenuta dai proprietari dell'impianto, deceduti nell'occorso, ai quali la legge, attribuendo la responsabilità dell'esercizio dello stesso, imponeva un controllo approfondito dell'impianto medesimo ed una revisione completa. Rilevava sul punto la difesa del ricorrente che le anomalie dell'impianto erano state fatte notare da esperti e che i proprietari erano del tutto consapevoli che l'impianto doveva essere completamente rifatto. Tale condotta omissiva, ad avviso del De IS, era talmente preponderante da creare una frattura netta con quella tenuta dall'odierno ricorrente, tale da concretizzare una causa sopravvenuta ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2, 1^ parte.
Le parti civili EL TO, EN SS ed SS RD presentavano tempestiva memoria difensiva e concludevano chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata con particolare riferimento alle statuizioni civili della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente ha evidenziato l'inerzia delle persone decedute che non avevano proceduto a far effettuare sulla caldaia i controlli previsti dalla legge e la necessaria manutenzione.
La sentenza impugnata peraltro ha evidenziato la condotta imprudente delle vittime che avevano omesso nel corso degli anni di provvedere alla manutenzione dell'impianto. Tuttavia i giudici della Corte territoriale, con una motivazione logica e coerente, hanno rilevato che la condotta imprudente delle vittime non ha costituito fatto eccezionale ed atipico idoneo ad interrompere il nesso di causalità e non è stata quindi causa unica e determinante dell'evento in una situazione di pericolo posta in essere dall'imputato. Sul punto i predetti giudici hanno osservato che se la canna fumaria fosse stata idonea e l'impianto avesse avuto le caratteristiche imposte dalla normativa in materia, l'evento letale non si sarebbe verificato. Hanno conseguentemente ritenuto che il duplice decesso si era verificato a causa della concretizzazione del rischio che le norme in materia intendevano prevenire. Se infatti il De IS si fosse attenuto alla normativa in materia ed avesse effettuato l'installazione della caldaia a regola d'arte l'evento non si sarebbe verificato.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, che si è pronunciata sul punto, (cfr, Cass., Sez. 4, Sent. n. 43078 del 28.04.2005, Rv. 232416), allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1. In questa ipotesi la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto omissivo o commissivo dell'agente) ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Si ritiene invece che debbano essere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della rilevanza della colpa delle vittime, chiaramente evidenziata nella sentenza impugnata come risulta dalle precedenti osservazioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012