Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha motivato l'accoglimento delle risultanze di una consulenza medica concernente la 'sindrome del bambino maltrattatò).
Commentari • 14
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1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Palermo con cui Me.Em. - amministratore della Keraedil, dichiarata fallita il (Omissis) e di altre due società coinvolte nei reati contestatigli nel presente processo - è stato condannato per i delitti di omessa dichiarazione IVA ascrittigli ai capi 1 e 2 (società G.ESSE Costruzioni Srl), relativi agli anni di imposta 2014 e 2015; per il delitto di occultamento dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 (capo 3, ditta E.M. costruzioni, aperta sotto falsa identità); per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 6754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6754 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 07/10/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 2842
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 51992/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 223/2006 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 18/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv.to Rovelli Patrizio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza e in subordine per l'invocato art. 609 c.p., comma 2. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18.1.2012 la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione Distaccata di Sanluri, in data 28.6.2005, esclusa l'aggravante di cui all'art. 583 c.p., comma 1, n. 2, ha ridotto la pena nei confronti di C.G. ad anni quattro e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Al C. , in particolare, sono stati ascritti i reati di lesioni ai danni di S.G. , dalie quali era derivata una malattia che ne metteva in pericolo la vita, di durata pari a 144 giorni, e maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., in danno dello stesso S. (figlio minore della convivente M.O. ), per averlo colpito e percosso con le mani, i piedi e corpi contundenti, sbattendogli il capo sul muro, lasciandolo digiuno, in più occasioni.
La sentenza impugnata da atto che il 21 novembre 2002 il piccolo S.G. , di anni quattro presentava le lesioni- emorragia subdurale, emiparesi sinistra, edema retinico - diagnosticate all'atto del suo ingresso all'ospedale (OMISSIS) , ove il bambino giunse in stato di coma la mattina del (OMISSIS) , proveniente dall'abitazione dell'imputato, con il quale conviveva dal precedente mese di luglio unitamente alla propria madre, legata al C. da una relazione sentimentale.
2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, avendo la sentenza impugnata confermato la decisione di condanna a carico dell'imputato per tutti i fatti allo stesso contestati, sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il consulente del PM, secondo cui il quadro clinico presentato dal minore sarebbe evocativo della "sindrome del bambino maltrattato" e ciò anche in ragione dell'assenza di comprovata riferibilità delle lesioni documentate a cause organiche o accidentali e delle dichiarazioni della teste M.O. ; in particolare, quanto alle prime, il dott. U. ha evidenziato che l'emorragia subdurale e le lesioni retiniche - esclusa l'esistenza di cause organiche come le turbe della coagulazione, diatesi trombotiche o malformazioni vascolari o cause settiche - sono tipiche manifestazioni della cd. "sindrome del bambino picchiato"; la suddetta sindrome, in assenza di lesioni evidenti della teca cranica, riconducibili più direttamente alle percosse o ad un'attività di scuotimento della vittima, è ipotizzata in via deduttiva per la presenza di elementi di contorno, quali l'assenza o incongruità di giustificazioni alternative della lesione patita;
in merito alla eziologia delle citate lesioni il consulente formula due ipotesi: che la causa delle lesioni possa essere identificata, sia con un violento colpo infetto al capo, ovvero nel forte scuotimento della piccola vittima che avrebbe determinato un'accelerazione della massa celebrale all'interno della scatola cranica, con conseguente emorragia celebrale;
i giudici cagliaritani hanno fatto propria tale ipotesi ricostruttiva, escludendo che la causa delle lesioni patite dal piccolo potesse essere accidentale, in quanto la madre, che lo aveva sorvegliato continuamente, non aveva riferito di alcuna caduta o incidente domestico subito dal figlio nel periodo precedente il ricovero e, comunque, se ciò si fosse verificato in sua assenza la donna se ne sarebbe accorta, in quanto il piccolo non avrebbe potuto nascondere eventuali esiti cicatriziali - per esempio a livello del capo - o la sintomatologia dolorosa necessariamente conseguenti ad una simile evenienza;
ora, alle stregua di tali conclusioni, il denunciato vizio motivazionale emergerebbe con evidenza, laddove la sentenza di secondo grado, nel valutare la ragionevolezza della tesi prospettata dal dott. U. , ha omesso di considerare che secondo la letteratura scientifica la cosiddetta "sindrome del bambino picchiato", è tipica dei bambini di età inferiore ai due anni, come attestato da copiosa letteratura scientifica, laddove il piccolo G. , all'epoca in cui si sarebbe verificato il fatto, aveva quattro anni;
per tale motivo, in un simile contesto non appare adeguatamente motivata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale posto che l'approfondimento circa l'eziologia delle lesioni era indispensabile ai fini della corretta soluzione del caso e la Corte distrettuale si è limitata ad affermare apoditticamente la non assoluta necessità dell'integrazione richiesta;
inoltre, secondo la corte territoriale, l'istruttoria dibattimentale consentirebbe di escludere l'esistenza di serie causali alternative del fatto mentre rimarrebbe come "unico dato positivamente accertato" il fatto che il C. , nel tempo, avrebbe ripetutamente percosso il piccolo cagionandogli le lesioni, come da dichiarazioni rese da M.O. , omettendo tuttavia di considerare le evidenti discrepanze ed inverosimiglianze presenti nel racconto della donna;
la sentenza si è limitata ad affermare apoditticamente che la teste deve essere ritenuta pienamente attendibile in quanto, rispondendo in modo adeguato alle domande - a dimostrazione di una sua sufficiente padronanza della lingua italiana, la teste ha fornito una ricostruzione coerente e dettagliata dei fatti e delle dinamiche familiari che avevano visto coinvolto il bambino e proprio la circostanza che in più punti della deposizione emerge evidente che la stessa abbia cercato di giustificare l'imputato, pur non nascondendone le gravi condotte risulta essere la migliore conferma della veridicità delle sue affermazioni e della contestuale assenza di intenti calunniosi;
anche in relazione a tale passaggio argomentativo la Corte d'appello non ha correttamente applicato le regole di valutazione della prova dichiarativa, in quanto ha omesso di sottoporre ad un attento vaglio critico la testimonianza della donna, soprattutto in considerazione del fatto che tale narrato accusatorio, non solo non è risultato costante nel tempo, ma nel corso del dibattimento sono emerse una serie di circostanze che palesavano la non genuinità dell'acquisizione probatoria;
analogamente, il provvedimento impugnato non ha fornito alcuna motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato ed in più punti generico.
1. Va premesso che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione del giudice di appello;
incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata.
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. IV 08/04/2010 n. 15081 ; Sez. 6^, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri).
2. Tanto precisato, si osserva che le doglianze svolte dal ricorrente in merito ai vizi contenuti nella sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta attendibilità della teste M.O. ed al rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., mediante nuova perizia medica sul nesso causale, si presentano, nell'ottica indicata, manifestamente infondate.
3. Ed invero, per quanto concerne la ritenuta attendibilità della M. , la valutazione della credibilità del testimone rappresenta una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 1, n. 33267 del 11.6.2013), contraddizioni queste che non si ravvisano nella fattispecie in esame. In particolare, il giudice a quo, ha adempiuto all'onere di valutazione, senza incorrere in vizi, considerando specificamente la coerenza del racconto della teste, sia in linea generale, che nei particolari, laddove ha evidenziato che la M. , avente una sufficiente padronanza della lingua italiana, ha fornito una ricostruzione coerente e dettagliata dei fatti e delle dinamiche familiari che avevano visto coinvolto il suo bambino, e proprio la circostanza, che in più punti della deposizione, la donna abbia cercato di giustificare l'imputato, pur non nascondendone le gravi condotte, rappresenta conferma della veridicità delle sue affermazioni e della contestuale assenza di intenti calunniosi.
3.1. La circostanza dedotta dal ricorrente, secondo la quale nel corso della deposizione della teste sarebbero emerse circostanze che non palesavano la genuinità del racconto, oltre ad essere generica si risolve in sostanza nella sollecitazione del giudice di legittimità a formulare valutazioni di merito sostitutive di quelle effettuate dal giudice d'appello sostenute dal medesimo con motivazione non manifestamente illogica e coerente al compendio probatorio disponibile.
3.2. Tenuto conto del racconto - attendibile - della teste, sia in relazione all'epoca antecedente ai fatti, che contestualmente ad essi, i giudici di merito hanno coerentemente escluso che la causa delle lesioni patite dal piccolo potesse essere accidentale, atteso che la madre aveva riferito che G. , non aveva subito cadute o urti il giorno che interessa - cadute o urti che peraltro sarebbero stati accompagnati, ove determinanti la rottura dei vasi encefalici, da una forte sintomatologia dolorosa non occultabile - narrato questo che risulta altresì documentato dall' assenza di tracce esterne. Peraltro la Corte territoriale ha escluso, con argomentazione logica priva di vizi, anche una causa accidentale più remota, ascrivibile a tuffi al mare.
4.Non essendo riconducibile le lesioni ad un fatto accidentale, la Corte territoriale, così come aveva già fatto il giudice di primo grado, ha considerato il dato certo, emergente dalle attendibili dichiarazioni di M.O. , secondo cui l'imputato picchiava G. frequentemente ed anche con violenza e lo picchiava pure al capo, sicché, sotto tale profilo, andava affermata la sussistenza di un antecedente causale coerente con l'evento accertato. Tale dato certo, in uno all'assenza di cause accidentali e di patologie della coagulazione o vascolari del piccolo G. ha determinato il consulente a concludere evidenziando che nel caso in esame sono presenti tutti gli aspetti caratteristici della sindrome del bambino picchiato, ben potendo tale sindrome derivare oltre che da un unico fatto traumatico sufficiente da solo a cagionare la rottura delle vene, anche da una serie ripetuta nel tempo di colpi e sollecitazioni forti, tali da determinare progressivamente l'indebolimento e quindi la rottura dei vasi, che pertanto può verificarsi anche in assenza di un evento scatenante violento.
4.1. Non si presenta affetto da vizi, pertanto, il ragionamento del giudice d'appello che ritenuto provato con ragionevole certezza alla stregua delle emergenze acquisite il nesso di causalità tra le condotte dell'imputato e l'evento lesivo non ha reputato necessaria la rinnovazione probatoria ai sensi art. 603 c.p.p., comma 1 mediante l'espletamento della perizia medica sull'eziologia delle lesioni del piccolo G. .
4.2.D'altra parte la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità e la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630 ;
Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808 ). Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, 16/07/2013, n. 30774 ) e nel caso di specie gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato sono stati congruamente e senza illogicità illustrati dal giudice a quo. Rispetto agli esiti di una consulenza, valutata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere a una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale. La Cassazione, infatti, non può interloquire sulla maggiore o minore attendibilità scientifica degli apporti scientifici esaminati dal giudice, ossia non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta;
ma solo se la spiegazione fornita sia spiegata in modo razionale e logico. Ciò in quanto la Corte di legittimità non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate: essa, in vero, è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 4, 13/05/2011, n. 24573 ).
4.3. Quanto alla omessa valutazione della circostanza, secondo la quale i giudici di merito non avrebbero considerato la circostanza che la sindrome del bambino picchiato è tipica dei bambini di età inferiore due anni, mentre il piccolo G. , all'epoca dei fatti, aveva quattro anni, si osserva che, contrariamente a tale assunto, la sentenza di primo grado - che con una struttura motivazionale che si salda perfettamente con quella d'appello, così integrando un unitario corpo argomentativo, privo di lacune - espressamente ha considerato tale circostanza, ritenendo di superarla, in un contesto argomentativo non illogico, sulla base degli univoci elementi implicanti la sussistenza della predetta sindrome.
5. Quanto alla censura relativa all'omessa pronuncia in merito alla concessione delle attenuanti generiche, il giudice di primo grado, con argomentazione esauriente, immune da censure, ha messo in risalto come non siano emersi in favore del C. elementi atipici di attenuazione della responsabilità ne' fondati sulla sua precedente condotta, ne' su quella successiva, non avendo dimostrato segni di ravvedimento. Secondo i principi più volte affermati da questa Corte "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto, quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, si da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti, tuttavia, la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" ( Sez. 1 n. 11361 del 19.10.1992 dep. 25.11.1992, rv 192381; Cassazione penale, sez. 2 17/02/2009 n. 11077 ).
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015