Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la previsione che il vizio della motivazione può essere dedotto quando risulti anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non fa venire meno il limite della contestualità, espresso dalla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, e quindi va letta con riferimento esclusivo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. (La Corte chiarisce che la novella normativa non consente la censura della selezione delle prove da parte del giudice del merito, neppure se il ricorso risulti autosufficiente contenendo la trascrizione dei verbali di prova, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2006, n. 16959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16959 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 574
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 7715/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO CE SE, n. a Catania il 29 agosto 1963;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 12 dicembre 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto.
Udito il difensore Avv. CALÌ Carmelo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicata a CE SE TR persona sottoposta a indagini per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Ricorre per Cassazione CE SE TR e propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la perdita di efficacia della misura cautelare, per tardivo deposito della motivazione oltre il termine di cinque giorni dal deposito del dispositivo dell'ordinanza impugnata.
Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della decisione impugnata, in quanto ingiustificatamente eseguite mediante impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis c.p. e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al presupposto probatorio della misura, desunto dall'illogica interpretazione di conversazioni, errata anche per quanto attiene alla sua identificazione in tale Pippo, e sulle quali si fonda gratuitamente l'ipotesi di suoi interessi in comune con il padre, mentre da esse risulta soltanto un suo certo stato confusionale, riconosciuto anche dal coimputato SE GI a giustificazione del soprannome "manicomio" assegnatogli, oltre che il proposito di costui di ucciderne il suocero, UG GA, in contrasto con la tesi accusatoria di un rapporto fiduciario con il ricorrente.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Infatti nella giurisprudenza di questa Corte è ormai indiscusso che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 9 risulta rispettato con il deposito del dispositivo dell'ordinanza di riesame, mentre non è stabilita alcuna sanzione processuale per la violazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 128 c.p.p. per il deposito della motivazione (Cass., sez. un., 25 marzo 1998, Manno, m. 210607, Cass., sez. 1^, 12 novembre 2002, Faycal, m. 222948, Cass., sez. 6^, 2 dicembre 2002, Di Martino, m. 223008). Infondato è anche il secondo motivo del ricorso. I giudici del merito, cui la questione era stata già proposta, hanno disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, ritenendo, sia pure con una consapevole esposizione dei dubbi anche giurisprudenziali già espressi al riguardo, che la motivazione dei provvedimenti autorizzativi dell'impiego di apparecchiature esterne alla procura della Repubblica fosse stata validamente integrata dalla successiva nota dell'8 aprile 2005 con la quale la deroga alla regola dettata dall'art. 268 c.p.p., comma 3 era stata giustificata anche sulla base di un'attestazione in data 10 marzo 2005 redatta da funzionario di cancelleria per documentare l'indisponibilità e l'inidoneità degli impianti interni. Secondo i giudici del merito, infatti, essendo le operazioni di intercettazione coperte dal segreto, la motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3 può essere completata anche solo nel momento in cui gli interessati siano legittimati ad averne effettiva conoscenza. Sennonché questa tesi è stata smentita da una recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, con la quale si è appunto escluso che "la motivazione del decreto del Pubblico Ministero di autorizzazione all'utilizzazione di impianti di intercettazione diversi da quelli in dotazione della procura della Repubblica possa essere adottata, o integrata, con un successivo provvedimento emesso dopo l'inizio delle operazioni, ma prima dell'utilizzazione dei risultati delle stesse" (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, Campennì). E in realtà la motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3 è destinata appunto a garantire l'effettiva anteriorità dell'autorizzazione giudiziaria relativa sia all'ammissione sia alle modalità esecutive dell'intercettazione, perché un'approvazione ex post potrebbe valere a legittimare anche operazioni di polizia sottratte alla garanzia giurisdizionale prevista dall'art. 15 Cost.. Tuttavia questa funzione di documentazione, più che di giustificazione, della motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3 esclude che ai fini della garanzia costituzionale (art. 15 Cost.) sia sufficiente una verifica a posteriori di una qualche sua plausibilità.
Come risulta dal tenore letterale dell'art. 268 c.p.p., comma 3, infatti, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata anche ex post, nei limiti in cui sia desumibile da dati di fatto. E in realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, che giustifichino il ricorso alle intercettazioni nonostante la temporanea indisponibilità di locali presso la procura della Repubblica, può desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale esibito a sostegno del provvedimento del Pubblico Ministero e della decisione del giudice (Cass., sez. 5^, 11 maggio 2004, Mancuso, m. 228107, Cass., sez. un., 26 novembre 2003, Gatto, m. 226486, Cass., sez. 6^, 6 marzo 2003, Ferizi, m. 226056, Cass., sez. 2^, 6 novembre 2002, Osuala Uchenna Emeniche, m. 223358). Del resto, essendo l'inutilizzabilità un'invalidità processuale, i suoi presupposti di fatto possono essere accertati direttamente, e indipendentemente dalla motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, dalla stessa Corte di cassazione, che è giudice anche del fatto rispetto alle questioni di validità degli atti del procedimento (Cass., sez. un. pen., 31 ottobre 2001, Policastro, m. 220092). Sicché si deve concludere che, benché la motivazione dei decreti autorizzativi debba certamente riferirsi ai presupposti di ammissibilità della deroga alla regola enunciata dalla prima parte dell'art. 268 c.p.p., comma 3, tuttavia l'esigenza di rispettare la garanzia costituzionale impone di verificare distintamente e autonomamente, ove possibile, sia l'esistenza dei presupposti materiali della deroga sia l'esistenza stessa di una motivazione preventiva all'uso degli impianti di intercettazione esterni agli uffici della procura della Repubblica. E il fatto che la garanzia della motivazione non sia da sola sufficiente esclude che la verifica a posteriori possa essere solo testuale, rendendo effettivo e meno casuale l'esito del controllo giurisdizionale.
Nel caso in esame, come risulta dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata, l'esecuzione delle intercettazioni fu sempre preventivamente autorizzata almeno dal P.M., che nello stesso provvedimento autorizzò anche l'utilizzazione di impianti esterni, in ragione dell'insufficienza e talora dell'inidoneità di quelli interni alla procura della Repubblica. E tale insufficienza o inidoneità risulta documentata anche dall'attestazione del 10 marzo 2005.
L'eccezionale urgenza delle intercettazioni, poi, oltre a essere enunciata nei provvedimenti del Pubblico Ministero, si desume anche dalla motivazione dell'indispensabilità di tale strumento di ricerca della prova, argomentata con riferimento all'esistenza di attività criminose in corso, quali quelle relative a un delitto associativo, che ha natura permanente.
Sicché può ragionevolmente ritenersi che sia stato legittimo il ricorso agli impianti esterni, in quanto autorizzato preventivamente dal Pubblico Ministero in relazione a un'effettiva insufficienza di impianti interni alla procura e in ragione di plausibili ragioni di urgenza.
2. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione del significato di talune conversazioni dalle quali risulta, secondo i giudici del merito, un ruolo criminale attivo di CE SE TR, conosciuto con il soprannome di "manicomio", che viene utilizzato per le attività del clan dai fratelli GI, sebbene costoro coltivino per ragioni personali il segreto proposito di ucciderne il suocero. In particolare:
a) in una conversazione del 19 novembre 2001 TR CE SE viene individuato da SE GI detto NZ, da RA AN e da IO DI come presumibile autore di un attentato incendiario ai danni di IO IN, che difatti qualche giorno dopo si rivolge per protezione al padre SE TR, esponente di spicco della famiglia AN;
b) da due intercettazioni del gennaio e del febbraio 2002 risulta che SE GI aveva dato al ricorrente l'incarico di prendere contatto con la mafia gelese, anche se poi gli aveva revocato l'incarico;
c) da alcune intercettazioni del maggio 2002 risulta l'interessamento di CE SE TR per un appuntamento tra LF IO e NI AN, con riferimento alla vicenda dell'appropriazione di danaro del clan da parte di tal NZ incaricato del riciclaggio, e comunque un ruolo di collegamento da lui svolto per favorire gli incontri di SE GI con altri esponenti di spicco del clan. Infatti, quando il giudizio penale richiede, come nel caso in discussione, l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un documento o di un'affermazione o di un qualsiasi messaggio, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo o di un qualsiasi fatto comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. 5^, 11 febbraio 1997, La Rocca, m. 207862). Non è censurabile pertanto nel caso in esame l'interpretazione che i giudici del merito offrono delle conversazioni intercettate, perché, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e, e dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso.
Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile.
Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2006