Sentenza 3 giugno 1999
Massime • 3
Il datore di lavoro non può invocare a propria scusa il principio di affidamento assumendo che l'attività del lavoratore era imprevedibile, essendo ciò doppiamente erroneo, da un lato in quanto l'operatività del detto principio riguarda i fatti prevedibili e dall'altro atteso che esso comunque non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia, come certamente è quella del datore di lavoro. (Fattispecie in cui un lavoratore per sbloccare una macchina a 5/6 metri da terra anziché servirsi della apposita scala aveva fatto un uso improprio di un carrello elevatore).
Il comportamento del lavoratore avventato ed esorbitante rispetto alle normali attribuzioni interrompe il nesso di causalità, ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro che non abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono propri; invece, il comportamento pur sempre avventato del lavoratore posto in essere mentre è dedito al lavoro affidatogli e pertanto non esorbitante, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l'abnorme, l'imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca. (Fattispecie in cui in presenza di un comportamento avventato ma non esorbitante la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata perché venisse compiutamente accertato l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi su di lui gravanti, specificati in: 1) doveri di prevenzione tecnica ed organizzativa, 2) doveri di prevenzione informativa e formativa, 3) doveri di vigilanza e controllo).
Un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento deve essere assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che è proprio (come nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro); un tale risultato non può invece riconoscersi al comportamento pur avventato, negligente, o disattento che il lavoratore pone in essere mentre svolge il lavoro affidatogli, trattandosi di un comportamento connesso all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e pertanto non imprevedibile. (Fattispecie in cui è stato ritenuto comportamento avventato ma non esorbitante l'uso di un muletto, anziché di apposita scale, per farsi alzare ad una altezza di cinque metri per svolgere il lavoro affidato).
Commentario • 1
- 1. Infortuni sul lavoro ed esclusione della responsabilità (Cass. n. 21135/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 10 gennaio 2013
1. Premessa Nella decisione in commento del 18 novembre 2012 n. 21135 i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile dell'infortunio occorso nel caso in cui il prestatore di lavoro trasporti il materiale a mano anziché con il muletto. Le norme in materia di prevenzione antinfortnustica hanno quale scopo la tutela del prestatore di lavoro anche da incidenti che possano derivare, come giurisprudenza precedente ha precisato (1), dalla sua negligenza, imprudenza o imperizia. La responsabilità penale del datore di lavoro può escludersi solo nella ipotesi in cui l'infortunio sia derivato al prestatore di lavoro da un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/1999, n. 12115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12115 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Frangini Presidente del 03.06.1999
1. Dott. Renato Olivieri Consigliere SENTENZA
2. " Mariano Battisti " est. N.1782
3. " VI AV " REGISTRO GENERALE
4. " NI OM De GR " N.44431/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE NG, parte civile avverso la sentenza della corte di appello di Roma di Firenze dell'1 giugno 1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mariano Battisti
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuliano Turone che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Luciano Alessi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Firenze, con sentenza dell'1 giugno 1998, in riforma della sentenza del pretore di Pistoia-Monsummano Terme del 19 marzo 1997 - che aveva affermato la responsabilità, condannandoli alle pene di legge, di AR LI, AL LI e AB LI per il reato di lesioni colpose gravi, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in danno di NG DE - assolveva gli imputati per non aver commesso il fatto.
2 - Il 29 aprile 1993 NG DE, dipendente della s.r.l. "Manifattura Toscana Filati" dei LI con la qualifica di "allupino" - di addetto a controllare che le varie sfilacciature dei tessuti venissero separate durante la fase di convogliamento in alcune stanze - accortosi che il convogliatore-deviatore si era ostruito, come era avvenuto in altre occasioni, dovendo sbloccarlo e dovendo portarsi, per sbloccarlo, a 5/6 metri da terra, invece di servirsi della apposita scala, aveva chiesto ad un collega, TU OM, che stava transitando in quel momento con un carrello elevatore le cui forche stringevano una balla di tessuto, di issarlo sino alla sommità del convogliatore-deviatore.
Lo TU si era presentato;
ma, allorché il DE, eseguito il controllo del convogliatore, doveva scendere, lo TU, anziché porre in azione la leva per la discesa, aveva toccato la leva per l'apertura delle forche, determinando, così, la caduta al suolo del DE.
3 - Il pretore aveva osservato che, se era da riconoscersi il concorso di colpa del DE nella misura del 30%, non poteva non ravvisarsi la responsabilità penale degli imputati, essendo risultato che, se il DE avrebbe potuto servirsi della scala per eseguire l'operazione di sblocco del convogliatore - scala posta a disposizione dai responsabili dell'azienda, - la messa a disposizione della scala non era stata accompagnata da "un rigido esercizio delle funzioni di direzione, di controllo e di vigilanza" e, in particolare, non era stata accompagnata da "un'attività di informazione e da un'istruzione dettagliata sull'impiego dei mezzi predisposti e sull'obbligo di usarli".
3 - La corte di appello premetteva che:
- "per effettuare quell'operazione, gli addetti al convogliatore si dovevano servire, secondo le direttive impartite dai dirigenti dell'azienda, di scale mobili dell'altezza di circa cinque metri";
- "il DE non aveva esternato ai suoi colleghi ne' al capo reparto, ne' ai proprietari dell'azienda la sua asserita paura a servirsi della scala per raggiungere i deviatori";
- "non vi era alcuna prova che il DE si fosse mai servito del carrello elevatore per arrivare alla sommità del deviatore che si era inceppato";
- "doveva escludersi che nell'azienda il c.d. muletto fosse stato mai usato per sollevare persone".
Osservava, poi, che, "alla luce di quanto sopra, era da ritenere che il principio dell'affidamento poteva essere utilmente invocato dagli appellanti, atteso che l'uso improprio del carrello elevatore da parte del DE era sicuramente imprevedibile, fuori da ogni immaginabilità e indipendente da ogni eventuale negligenza dell'imprenditore".
4 - La parte civile ricorre per cassazione denunciando "mancanza e contraddittorietà della motivazione".
Deduce, tra l'altro, che "le norme antinfortunistiche, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il dipendente anche dagli incidenti derivanti da imperizia, negligenza e imprudenza del lavoratore, onde l'imprenditore è responsabile dell'incidente occorso all'operaio sia quando ometta di approntare le idonee misure protettive, sia quando non si accerti e vigili che di queste misure i dipendenti facciano uso".
Aggiunge che "l'infortunio è avvenuto, nel caso di specie, per l'assenza di qualunque accorgimento protettivo antinfortunistico e per colpa e responsabilità del datore di lavoro, il quale ha omesso il controllo in merito all'adozione di tutte le cautele affinché si evitassero infortuni".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è fondato.
a - La proposizione della sentenza, secondo la quale "il principio dell'affidamento può essere utilmente invocato dagli appellanti, atteso che l'uso improprio del carrello elevatore era sicuramente imprevedibile, fuori da ogni eventuale negligenza dell'imprenditore, è giuridicamente errata.
I - La dottrina tratta del problema dell'affidamento subito dopo avere posto in evidenza che connotati, caratteristiche della colpa, sono la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento" nel senso che "alla base delle norme precauzionali - si tratti di norme di diligenza, prudenza o perizia - tendenti a scongiurare i pericoli connessi allo svolgimento delle diverse attività umane, stanno 'regole di esperienzà ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti e sui mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze", sicché "le regole di diligenza vigenti nei vari contesti sociali di riferimento rappresentano la cristallizzazione di giudizi di prevedibilità di evitabilità ripetuti nel tempo.
II - Se la prevedibilità e la eventualità dell'evento caratterizzano la colpa sul piano oggettivo, il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento deve, essere effettuato ex ante in base al parametro "oggettivo", appunto, dell'homo eiusdem condicionis et professionis, il che significa che "la misura della diligenza, della perizia e della prudenza dovute sarà quella del modello di agente che svolga la stessa professione o stesso mestiere, lo stesso ufficio dell'agente reale".
III - La responsabilità per colpa viene, però, esclusa, nonostante la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento, per le "attività intrinsecamente pericolose che vengono consentite in quanto indispensabili o comunque utili alla vita sociale e, in questo caso, si usa dire che il giudizio di colpa presuppone che si sia oltrepassato il limite dell'adeguatezza sociale o del rischio consentito.
IV - La responsabilità per colpa viene, inoltre, esclusa, nonostante la prevedibilità ed evitabilità dell'evento il allorché possa farsi quella aspettativa sociale che va sotto il nome di principio dell'affidamento.
V - Il principio dell'affidamento - secondo il quale ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio della attività che di volta in volta viene in questione e in virtù del quale ognuno deve evitare unicamente i pericoli scaturenti dalla propria condotta - esclude, invero, che, "la semplice circostanza di provvedere o poter prevedere che una nostra condotta agevola il comportamento colposo di un'altra persona sia sufficiente a fare incorrere in responsabilità" e ciò proprio perché ogni consociato può e deve confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione. VI - Il principio dell'affidamento soffre, però, di eccezione sia nei casi in cui "particolari circostanze - ad esempio, il caso di IZ che chiede in prestito un'automobile a CA e provoca un incidente e CA sa che IZ è privo di patente - lascino presumere che il terzo non sia in grado di soddisfare le aspettative dei consociati", sia "nei casi nei quali l'obbligo di diligenza si innesti su una posizione di garanzia di controllo, garanzia alla quale è universalmente riconosciuto che sia tenuto anche il datore di lavoro in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche. VII - Il principio dell'affidamento, dunque, presuppone la previsione o la prevedibilità dell'evento, il che vuol dire che, come avviene nel caso del rischio consentito, fa eccezione alla regola che, per fondare la responsabilità per colpa, siano sufficienti la prevedibilità e la evitabilità dell'evento.
IX - Affidamento e imprevedibilità non hanno, quindi, come, invece, ritiene la corte di appello nella sentenza impugnata, nulla in comune, ché, il primo, l'affidamento, esonera, per definizione, da responsabilità per l'altrui condotta prevedibile che sia collegata alla nostra e non per l'altrui condotta imprevedibile. L'evento imprevedibile esonera, sì, da responsabilità, ma non per il principio dell'affidamento, sibbene perché l'imprevedibile è fuori del raggio d'azione della colpa.
2 - Ma, la corte di appello, se ha errato nel porre in correlazione il principio dell'affidamento e la imprevedibilità dell'evento, ha pur sempre affermato che nel comportamento del Grandi era da ravvisare un comportamento imprevedibile, indipendente da ogni eventuale negligenza dell'imprenditore.
a - Ebbene, secondo la costante giurisprudenza di questa suprema corte, "un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire, nel caso in cui vi sia anche una violazione del datore di lavoro, il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, deve essere imprevedibile perché assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite al lavoratore" (Cass. sez. IV, 24 settembre 1996, n. 8676, Ieritano;
5 febbraio 1997, n. 952, Maestrini;
ecc.) e questo perché "la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, cioè non esorbitanti dal procedimento di lavoro" (Cass. sez. IV, 4 maggio 1990, n. 6504, Conca;
30 maggio 1991, 5835, Invernicci, ecc). b - Come si vede, per la giurisprudenza della corte di cassazione, non si ha imprevedibilità quando il comportamento anomalo del prestatore di lavoro sia un comportamento avventato, negligente, disattento connesso all'attività lavorativa, un comportamento avventato, negligente, disattento non esorbitante dal procedimento di lavoro, sicché il problema sta tutto nel chiedersi che cosa significhi comportamento connesso all'attività lavorativa o comportamento non esorbitante dal procedimento di lavoro che, se pur avventato, negligente, disattento, non è imprevedibile. c - La risposta sta nell'affermazione che comportamento avventato, negligente, disattento connesso all'attività lavorativa o non esorbitante dal cedimento di lavoro è il comportamento avventato - ed è certamente avventato servirsi di un muletto per farsi issare a cinque metri di altezza - negligente o di disattento che il lavoratore ponga in essere mentre svolge il lavoro affidatogli, il lavoro che gli è proprio, rientra tra le sue mansioni. d - Il datore di lavoro, al quale possa rimproverarsi di non aver fatto tutto ciò che la legge gli impone di fare a tutela della incolumità di un lavoratore, non risponde, dunque, della lesione di questa incolumità, dell'evento, se il lavoratore, addetto ad un certo lavoro - e, quindi, esperto di quel dato lavoro rispetto al quale il datore di lavoro non ha fatto, in termini antifortunistici, ciò che avrebbe dovuto fare - si dedichi, per propria iniziativa, ad altro, si dedichi ad altra macchina, ad altro settore, se esorbiti, cioè, rispetto al procedimento di lavoro che gli è proprio e qui, per avventatezza, negligenza, disattenzione, si provochi delle lesioni o addirittura determini la propria morte.
e - In questo caso, infatti, non v'è alcun dubbio che la condotta del lavoratore si ponga come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, si ponga come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta omissiva del datore di lavoro che non abbia informato o istruito quel lavoratore sulle norme antinfortunistiche proprie del settore o del lavoro allo stesso affidato o che non abbia vigilato o controllato che quel lavoratore osservasse quelle norme. f - Le cose stanno, invece, diversamente allorché il lavoratore sia avventato, imprudente o negligente mentre è dedito al lavoro affidatogli: in questo caso il datore di lavoro può invocare l'imprevedibilità o abnormità del comportamento del lavoratore e, quindi, indicare questo comportamento come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento soltanto se è in grado di provare in modo certo e irrefutabile di avere fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica perché l'incolumità del lavoratore venga assicurata.
g - E ciò che la legge impone al datore di lavoro, i doveri che la legge esige che adempia, sono stati ben riassunti dal ricorrente, il quale ha posto in evidenza che il datore di lavoro ha tre articolati doveri:
I - il dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa, che gli impone di fornire al lavoratore macchine, strumenti di lavoro privi di pericolo alla luce della migliore ricerca tecnologica;
II - il dovere di prevenzione informativa e formativa, il dovere, cioè:
- di rendere edotti i lavoratori de pericoli che possono scaturire dall'uso corrette delle macchine o degli strumenti di lavoro, - di far loro presente che, per evitare gli infortuni, non esistono accorgimenti alternativi a quelli indicati di volta in volta, - di pretendere che i lavoratori acquisiscano la forma mentis antinfortunistica, che si formino, insomma, come lavoratori consapevoli del dovere, e nei propri confronti della collettività, di rispettare le norme antinfortunistiche.
III - il dovere, infine, di controllare e vigilare che le norme antinfortunistiche vengano scrupolosamente osservate, controllo e vigilanza che debbono essere assidui, ininterrotti, anche avvalendosi del potere di delega, se il datore di lavoro ha soltanto il sospetto che un lavoratore o gruppo di lavoratori possa non avere preso sul serio l'obbligo del rispetto delle norme antinfortunistiche, controllo, vigilanza che, invece, possono essere anche non così impegnativi qualora il datore di lavoro disponga di dati concreti dai quali desumere la serietà antinfortunistica dei lavoratori. h - L'osservanza di questo complesso di doveri è imposto al datore di lavoro non solo per ragioni etiche facilmente comprensibili, ma perché dalla Carta costituzionale può con sicurezza argomentarsi che il datore di lavoro, nello svolgimento della propria attività, deve privilegiare, dedicandogli cure particolari, il lavoro, la persona che lavora, con la consapevolezza che il lavoro, la persona che lavora, è il più rilevante tra i fattori della produzione, che la salute è definita, dall'articolo 32 - sulla scia dell'articolo 3 che tratta dei diritti inviolabili della persona - diritto fondamentale del cittadino e, nel momento della esecuzione del lavoro, la salute può correre dei rischi, donde il complesso dei doveri che gravano sul datore di lavoro.
i - Il datore di lavoro, quindi, non potrà mai eccepire che l'infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile del lavoratore allorché possa rimproverarsi e gli si possa rimproverare di non aver adempiuto quei doveri, dianzi descritti, impostigli dalla legge, doveri che mirano ad evitare, appunto, l'imprevedibile, l'abnorme, ad evitare che il lavoratore, per eseguire il proprio lavoro, si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti, di volta in volta, dalla migliore ricerca. l - Il datore di lavoro potrà, ovviamente, invocare l'imprevedibile, solo se è in grado di provare con certezza, senza ombra di dubbio, come si è detto, di avere fatto tutto ciò che la legge gl'impone e, inoltre, di avere elementi sicuri sulla pregressa affidabilità antinfortunistica di quel lavoratore o di quei lavoratori.
3 - Se questi sono i principi, dalla sentenza impugnata risulta, con certezza, che il DE si è infortunato nel momento in cui stava eseguendo il proprio lavoro, il lavoro che gli era stato affidato, mentre la corte di appello, per un verso, ha erroneamente collegato affidamento e imprevedibilità e, per altro verso, nel risolvere la fattispecie ricorrendo alla imprevedibilità, non si è soffermata sull'accertamento della sussistenza delle promesse di fatto perché si possa correttamente invocare la imprevedibilità. Premesse, peraltro, che erano state escluse dal pretore con affermazioni, sulla non correttezza del comportamento degli imputati, che la corte di merito ha analiticamente riportato nella parte in fatto della sentenza e non ha esplicitamente smentito, soffermandovisi, nella parte dedicata alla motivazione e la smentita esplicita, analitica, era innegabilmente indispensabile per poter applicare correttamente il concetto di imprevedibilità.
4 - La sentenza, pertanto, va annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale, tenendo conto dei principi dianzi formulati, accerterà se e in quale misura i datori di lavoro del DE abbiano adempiuto quel complesso di doveri - ritenuti inadempiuti dal pretore e dalla corte non presi in esame - il cui rispetto, in materia infortunistica, era ad essi imposto dalla legge.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla
agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia
al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 3 giugno 1999.
Depositato in cancelleria il 22 ottobre 1999