Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/1999, n. 12115
CASS
Sentenza 3 giugno 1999

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Massime3

Il datore di lavoro non può invocare a propria scusa il principio di affidamento assumendo che l'attività del lavoratore era imprevedibile, essendo ciò doppiamente erroneo, da un lato in quanto l'operatività del detto principio riguarda i fatti prevedibili e dall'altro atteso che esso comunque non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia, come certamente è quella del datore di lavoro. (Fattispecie in cui un lavoratore per sbloccare una macchina a 5/6 metri da terra anziché servirsi della apposita scala aveva fatto un uso improprio di un carrello elevatore).

Il comportamento del lavoratore avventato ed esorbitante rispetto alle normali attribuzioni interrompe il nesso di causalità, ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro che non abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono propri; invece, il comportamento pur sempre avventato del lavoratore posto in essere mentre è dedito al lavoro affidatogli e pertanto non esorbitante, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l'abnorme, l'imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca. (Fattispecie in cui in presenza di un comportamento avventato ma non esorbitante la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata perché venisse compiutamente accertato l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi su di lui gravanti, specificati in: 1) doveri di prevenzione tecnica ed organizzativa, 2) doveri di prevenzione informativa e formativa, 3) doveri di vigilanza e controllo).

Un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento deve essere assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che è proprio (come nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro); un tale risultato non può invece riconoscersi al comportamento pur avventato, negligente, o disattento che il lavoratore pone in essere mentre svolge il lavoro affidatogli, trattandosi di un comportamento connesso all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e pertanto non imprevedibile. (Fattispecie in cui è stato ritenuto comportamento avventato ma non esorbitante l'uso di un muletto, anziché di apposita scale, per farsi alzare ad una altezza di cinque metri per svolgere il lavoro affidato).

Commentario1

  • 1Infortuni sul lavoro ed esclusione della responsabilità (Cass. n. 21135/2012)
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 10 gennaio 2013

    1. Premessa Nella decisione in commento del 18 novembre 2012 n. 21135 i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile dell'infortunio occorso nel caso in cui il prestatore di lavoro trasporti il materiale a mano anziché con il muletto. Le norme in materia di prevenzione antinfortnustica hanno quale scopo la tutela del prestatore di lavoro anche da incidenti che possano derivare, come giurisprudenza precedente ha precisato (1), dalla sua negligenza, imprudenza o imperizia. La responsabilità penale del datore di lavoro può escludersi solo nella ipotesi in cui l'infortunio sia derivato al prestatore di lavoro da un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/1999, n. 12115
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12115
Data del deposito : 3 giugno 1999

Testo completo