Sentenza 14 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non può spiegare alcun effetto esimente per uno dei soggetti indicati dall'art. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955 che si sia reso comunque responsabile di specifica violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, in quanto la normativa relativa è diretta a prevenire gli effetti pure della condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è adottata. (Fattispecie in cui un lavoratore aveva riportato l'amputazione di alcune dita della mano introdotta in una macchina che stava pulendo, lasciata in movimento dagli operai del turno precedente; la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile la violazione dell'art. 82 d.P.R. n. 547 del 1955 da parte del direttore dello stabilimento, responsabile delle misure antinfortunistiche, per la mancata installazione di un microinterruttore al portello di accesso, idoneo a determinare l'immediato fermo della macchina in caso di apertura del portello).
Commentari • 4
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- 2. Imbianchino cade dalla scala: datore di lavoro condannato (Cass. 48951/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 marzo 2018
Imbianchino non adotta le misure antiinfortunistiche e cade dalla scala di sua proprietà: condannato il datore di lavoro. Infatti, le misure adottate al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro devono essere idonee ad evitare il verificarsi di sinistri anche in caso di disattenzione del lavoratore e, laddove si verifichi un evento dannoso, la responsabilità del datore di lavoro potrà escludersi soltanto in presenza di un comportamento del tutto abnorme del lavoratore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Sent., (ud. 14/09/2017) 25-10-2017, n. 48951 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente - Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - …
Leggi di più… - 3. Anche nella frequentazione stabile le violenze sul partner sono maltrattamenti in famigliaArticoli · https://studiodonne.it/ · 23 agosto 2016
- 4. Infortuni sul lavoro ed esclusione della responsabilità (Cass. n. 21135/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 10 gennaio 2013
1. Premessa Nella decisione in commento del 18 novembre 2012 n. 21135 i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile dell'infortunio occorso nel caso in cui il prestatore di lavoro trasporti il materiale a mano anziché con il muletto. Le norme in materia di prevenzione antinfortnustica hanno quale scopo la tutela del prestatore di lavoro anche da incidenti che possano derivare, come giurisprudenza precedente ha precisato (1), dalla sua negligenza, imprudenza o imperizia. La responsabilità penale del datore di lavoro può escludersi solo nella ipotesi in cui l'infortunio sia derivato al prestatore di lavoro da un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/1999, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Mauro Losapio Presidente del 14/12/1999
1.Dott. Salvatore Bognanni Consigliere SENTENZA
2. " Vito Savino " N. 3199
3. " Paolo Sepe " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Colaianni " N. 32269/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CO DR nato il 27/10/'56 a Udine. avverso la sentenza 8/6/'99 della Corte di Appello di Brescia Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vito Savino.
Udito il PM in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Anna Maria De Sandro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il Difensore del ricorrente avv. Claudio Zilioli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA:
1) il 10/9/'92 in Mozzo nello stabilimento della Sigma Prodotti Chimici si verificava un infortunio sul lavoro, così ricostruito: il dipendente PE ER IG stava effettuando la pulizia dell'essiccatore di una macchina per prodotti chimici, a tal fine aveva introdotto la mano sinistra all'interno dell'essiccatore per pulire la zona di battuta del portello, senza avvedersi che erano in movimento le pale;
queste, venute a contatto con la mano, gli avevano amputato quattro dita.
Con contestazione della colpa specifica della violazione dell'art. 72 DPR 547/'55 (mancata installazione di microinterruttore sul portello di accesso al condotto di scarico posto alla base dell'essiccatore, idoneo ad interrompere il movimento dell'agitatore a pale in caso di apertura del portelo), a rispondere del reato di cui all'art. 590 3^ comma CP veniva chiamato CO DR, responsabile dello stabilimento in materia di prevenzione degli infortuni. Il Pretore di Bergamo con sentenza del 18/4/'97 ravvisava la violazione della citata norma antinfortunistica e per l'effetto condannava l'imputato alla pena di lire 600.000 di multa, in concorso delle attenuanti generiche e dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 CP. In seconda istanza la seconda sezione penale della Corte di Appello di Brescia l'8/6/'99 confermava la sentenza pretorile, individuando però violazione dell'art. 82 DPR 547/'55. 2) Avverso la sentenza della Corte di Appello il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione.
Prospetta e svolge due motivi di impugnazione:
- afferma l'inapplicabilità sia dell'art. 72 sia dell'art. 82 DPR 547/'55, in relazione alla dinamica dell'incidente occorso (sostiene che non vi era alcun obbligo di installare dispositivo di interruzione di energia elettrica, la macchina, quando si verificò l'infortunio, era in movimento da parecchie ore, per dimenticanza degli operai del turno precedente, che non l'avevano spenta;
PE aveva insistito le operazioni di pulizia, senza avvedersi che la macchina era in funzione, pur essendo visibile il relativo funzionamento dall'esterno ed essendo questo attestato d'altronde da spia luminosa accesa);
- deduce poi violazione dell'art. 521 CPP per mancata correlazione tra imputazione e sentenza.
3) Il ricorso non è fondato, va perciò rigettato.
Correttamente è stata ritenuta nel caso in esame la violazione dell'art 82 DPR 547/'55, eziologicamente rilevante, ascritta giustamente al ricorrente ex art. 4 DPR 547/'55, nella qualità di direttore dello stabilimento, responsabile delle misure antinfortunistiche.
L'infortunio si verificò mentre il lavoratore stava pulendo l'essiccatore con una mano introdotta all'interno, vicino alle pale, in movimento.
Orbene per espressa previsione del citato art. 82 le macchine che per le operazioni di pulizia richiedono che il lavoratore si introduca in esse sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento devono essere provviste di dispositivi che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante l'esecuzione di dette operazioni. È quindi conforme a legge l'addebito di colpa specifica della mancata installazione di microinterruttore determinante l'immediata interruzione del movimento delle pale in caso di apertura del portello di accesso, aprendo appunto il quale l'operaio infortunatosi aveva introdotto all'interno della macchina la mano sinistra per effettuare la pulizia. La conferma della necessità della applicazione del dispositivo di sicurezza è offerta dai dati che l'incidente si verificò e non si sarebbe verificato se il dispositivo fosse stato installato , e che dopo l'infortunio fu applicato.
La verifica della colpa normativa (violazione di regola di prevenzione fissata dal legislatore, causalmente efficiente) esime da verifiche concrete diverse, che possono inserire eventualmente solo problematiche di colpe concorrenti. In questa prospettiva non risultano significativi i rilievi difensivi che la macchina era stata lasciata in movimento per dimenticanza dagli operai del turno precedente, il movimento delle pale era visibile dall'esterno, era accesa una spia luminosa indicante il funzionamento della macchina. D'altra parte a riguardo i giudici di merito, con argomentazione in punto di fatto non arbitraria, quindi non censurabile nel giudizio di legittimità, rilevano che il boccaporto (secondo le indicazioni di eseguite fotografie allegate agli atti del processo) era angusto e male illuminato (sicché l'operatore ben difficilmente avrebbe potuto notare il moto delle pale all'interno) e che la collocazione della spia luminosa, nella parte posteriore della macchina, non era idonea a fornire immediato avvertimento di situazione di pericolo. È da aggiungere altresì misure e cautele necessarie affinché la macchina o le sue parti non siano messe in moto da altri, e che in tema di infortuni sul lavoro l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non si può spiegare alcun effetto esimente per uno dei soggetti indicati dall'art. 4 DPR 547/'55 che si sia reso comunque responsabile di specifica violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, in quanto la normativa relativa è diretta a prevenire gli effetti pure della condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è dettata.
In ordine infine alla dedotta violazione dell'art. 521 DPR, si osserva che non c'è stata alcuna violazione, bensì puntuale applicazione del 1^ comma dello stesso articolo: l'addebito di colpa specifica in punto di fatto è rimasto quello della mancata installazione di microinterruttore al portello di accesso, idoneo a determinare l'immediato fermo della macchina in caso di apertura del portello;
c'è stata solo correzione del relativo inquadramento giuridico nel disposto dell'art. 82 DPR 547/'55 anziché nel disposto dell'art. 72.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2000