Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2017, n. 13801
CASS
Sentenza 16 ottobre 2017

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È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile avverso la sentenza del giudice di pace con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. piuttosto che ex art. 34 d.lgs. n.274 del 2000. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile non potrebbe vedersi riconosciuti, in caso di accoglimento del ricorso, effetti più vantaggiosi di quelli già previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen., potendosi ottenere comunque il risarcimento in sede civile).

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  • 1La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 4)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024

    SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2017, n. 13801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13801
Data del deposito : 16 ottobre 2017

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