Sentenza 16 ottobre 2017
Massime • 1
È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile avverso la sentenza del giudice di pace con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. piuttosto che ex art. 34 d.lgs. n.274 del 2000. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile non potrebbe vedersi riconosciuti, in caso di accoglimento del ricorso, effetti più vantaggiosi di quelli già previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen., potendosi ottenere comunque il risarcimento in sede civile).
Commentario • 1
- 1. La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2017, n. 13801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13801 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2017 |
Testo completo
1380 1-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 16/10/2017 MARIA VESSICHELLI Presidente - Sent. n. sez. 2220/2017 CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.51100/2016 FRANCESCA MORELLI ROSA PEZZULLO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MI IC nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di: TE NT AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/04/2016 del TRIBUNALE di LOCRI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore টি RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29.4.2016 il Tribunale di Locri, in riforma della sentenza di condanna alla pena di € 258,00 di multa ed al risarcimento danno quantificato in € 1000,00 emessa dal locale Giudice di Pace, assolveva AN VA DE dal reato di cui all'art. 595 c.p., per non essere tale reato punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.. Invero, il DE, in qualità di difensore di sé stesso, aveva offeso la reputazione dell'avv. Nicola BO, inserendo nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio civile instaurato nei suoi confronti dal predetto BO innanzi al Tribunale di Locri, Sezione Distaccata di Siderno, talune frasi (quali "principe del buco") offensive della reputazione professionale di quest'ultimo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il BO, deducendo l'illegittimità della sentenza del Tribunale di Locri, che ha ritenuto applicabile l'art. 131 bis c.p.; tale pronuncia, infatti, si pone in contrasto con i principi affermati da alcune pronunce di legittimità, secondo le quali non si applica nel procedimento davanti al Giudice di Pace l'art. 131 bis c.p., dovendo trovare applicazione, invece, l'istituto di cui all'art. 34 D.lgvo n. 274/2000, da considerarsi norma speciale;
tale pronuncia, inoltre, ha precluso alla parte civile di ottenere in sede penale una condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, derivante dalla condotta dallo stesso realizzata, mediante le affermazioni diffamatorie di cui in imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile siccome proposto dalla parte civile, priva di interesse ad impugnare, quantunque ai soli fini civili, la (dedotta erronea) assoluzione del DE per non essere il reato a quest'ultimo ascritto punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.. Ed invero, ricorrente adduce innanzitutto un suo generale interesse alla corretta applicazione delle norme e ciò anche in relazione alla recentissima pronuncia delle S.U. di questa Corte, che, nel proc. n. 46599/2015 (imp. Perini e altro) hanno dato risposta negativa al quesito se la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sia applicabile nei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace;
inoltre, il ricorrente adduce l'interesse ad ottenere in sede penale una pronuncia risarcitoria, preclusa dalla applicazione dell'art. 131-bis c.p. alla fattispecie in esame.
2. I suddetti interessi non si reputa siano tutelabili in questa sede, atteso che, l'aver il giudice d'appello optato per l'applicabilità nella fattispecie in esame dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. e non piuttosto più correttamente di quello di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 non ha prodotto effetti pregiudizievoli nei confronti della parte civile, in ipotesi tutelabili con la presente impugnazione che potrebbe riguardare, in virtù del disposto dell'art. 576 c.p.p., data l'intervenuta assoluzione, esclusivamente l'azione civile e gli effetti della responsabilità civile.
3. In proposito, vanno richiamati i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità, 1 ma anche di concretezza (ex multis Sez. 6, n. 10309 del22/01/2014, Lo Presti, Rv. 259506; Sez. 1, n. 36038 del 21/09/2005, Kibak, Rv.232254; Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008, Minotti, Rv. 240464; Sez. 5, n. 46151del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860; Sez. 5, n. 6676 del 09/11/2001, Graci, Rv. 221899), in modo tale che dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815).
4. Nel caso di specie l'interesse all'impugnazione enunciato dalla parte civile è legato, come detto, alla mancata applicazione dell'apposito istituto di cui all'art. 34, invece che di quello di cui all'art. 131 bis c.p., ma sul punto il novello art. 651 bis c.p.p. inserito dall'art. 3, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 28/2015, con decorrenza dal 2 aprile 2015, non lascia intravedere alcun concreto pregiudizio per la parte civile conseguente all' "errore del giudice di appello". Invero, la norma suddetta, prevede che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
5. In base al chiaro enunciato della norma, dunque, la parte civile potrà ottenere in sede civile, appunto, il risarcimento dovuto, sul presupposto dell'intervenuto l'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità all'imputato, con la conseguenza che il risultato sarebbe stato comunque il medesimo, ove fosse stato applicato più correttamente l'istituto di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La dichiarazione di non procedibilità dell'azione penale ai sensi di tale ultima norma non impedisce infatti la proposizione dell'azione di risarcimento in sede civile. Sul punto giova richiamare innanzitutto il percorso motivazionale della sentenza n. 33864 del 23/04/2015 delle S.U. di questa Corte, con la quale è stato affermato il principio, secondo cui "in tema di reati di competenza del giudice di pace non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000" ed affrontata specificamente la tematica del rapporto intercorrente tra il sistema processuale penale e quello processuale civile. In proposito, è stato richiamato il principio fatto proprio in altra pronuncia delle medesime S.U. (n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087), secondo cui in presenza di un ricorso che investa solo il capo relativo all'affermazione della responsabilità civile, restando così preclusa, in virtù del principio devolutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa una decisione irrevocabile, non può essere ammessa una riapertura del tema penale solo per effetto della incidenza che su di esso potrebbe, in via di mera ipotesi, determinare la rivisitazione dell'accertamento sulla responsabilità civile;
decidere in senso contrario equivarrebbe a stravolgere finalità e meccanismi decisori della giustizia penale in dipendenza di interessi civilistici ancora sub 2 judice, che devono essere invece isolati e portati all'esame del giudice naturalmente competente ad esaminarli. Ciò anche in virtù del principio di economia processuale che vieta il permanere della res iudicanda in sede penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087).
6. Nel caso di specie la parte civile non può far valere, come detto, l'erroneità della pronuncia sotto il profilo penale della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. per essere corretta piuttosto la pronuncia della non procedibilità del fatto, in caso di particolare tenuità ex art. 34 D.Lgvo 28 agosto 2000, n. 274, essendo a tanto ostativo il disposto di cui all'art. 576 c.p.p., e, comunque, non potendo ritenersi quella pronuncia lesiva dei diritti e delle aspettative "civilistiche" del danneggiato, che potrà far valere in sede civile la sua pretesa risarcitoria, con onere probatorio fortemente agevolato in dipendenza della apposita previsione di cui all'art.651 bis c.p.p.. D'altra parte, così come evidenziato dalle S.U. n. 33864 del 23/04/2015, una volta esercitata l'opzione processuale di introdurre l'azione risarcitoria nel processo penale, rientra tra i rischi della strategia processuale prescelta la possibilità di dover rinnovare la richiesta davanti al giudice civile nei casi in cui, in presenza di cause di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale, divenga impossibile accertare, in sede penale, la responsabilità dell'imputato.
7. Non può ritenersi sussistente, infatti, un diritto della parte civile ad ottenere il risarcimento del danno in sede penale in ogni caso, non essendo garantito tale diritto neppure nell'ipotesi in cui fosse stato prescelto l'istituto di cui all'art. 34, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ovvero si fosse determinata l'ipotesi di cui al successivo 35 in relazione alla quale le S.U. n. 33864 del 23/04/2015 hanno evidenziato come in tale fattispecie (al pari di quella di cui all'art. 34) la parte civile si trova in una posizione di "lateralità" processuale, ciò emergendo dal fatto che nel correlare l'estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice di pace, la norma presuppone che siano state sentite le parti (ovvero nel caso di cui all'art. 34 che non vi sia stata espressa opposizione), ma non che sia stato acquisito il consenso della persona offesa, la cui eventuale mancanza non si pone, pertanto quale condizione ostativa all'operatività del meccanismo estintivo. Infatti sia la soddisfazione delle esigenze compensative inerenti il profilo civilistico che quelle retributive e preventive concernenti gli obiettivi di prevenzione e repressione generale e speciale del settore penale, sono prefigurate nell'ottica dello scopo finale di ridimensionare il fatto reato attraverso una rielaborazione del conflitto tra autore e vittima, e favorire in tal modo la ricomposizione della lacerazione creatasi nel tessuto sociale, a cui non è estraneo neppure l'obiettivo più ampio di deflazione dei processi penali. L'apprezzamento della tenuità del fatto, non contempla un'incidenza specifica se non lata (attraverso la manifesta ed esplicita opposizione) del profilo risarcitorio, devoluto, ove necessario, alla competenza del giudice civile, attraverso la scelta di privilegiare piuttosto il perseguimento in via anticipata degli interessi pubblicistici, legati al processo penale. Più recentemente le S.U. ( sent. n. 46688 del 29/09/2016) hanno ribadito, infatti, il carattere 3 accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nell'ambito del processo penale rispetto alle finalità di quest'ultimo, che sono date dal preminente interesse pubblico alla sollecita definizione del processo penale, destinato a non concludersi con un accertamento di responsabilità riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei confronti dell'imputato».
8. Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, il ricorso è inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 500,00. Così deciso il 16.10.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente u Pezzello Rosa Pezzullo Maria Vessichelli, Depositato in Cancelleria Roma, 23 MAR 2018 II Direttore Amministrativo Dott.ssa Odina Odilia GALLIANO 4