Sentenza 28 giugno 2007
Massime • 4
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra i destinatari degli obblighi dettati dall'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, devono annoverarsi anche il direttore tecnico ed il "capo cantiere", figure inquadrabili nei modelli legali, rispettivamente, del dirigente e del preposto.
In tema di colpa, la pur necessaria prevedibilità dell'evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma la classe di eventi in cui quello, oggetto del processo, si colloca.
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico ed il "capo cantiere" sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un "capo cantiere" non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del direttore tecnico.
Costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto in adesione alla richiesta congiunta dell'imputato e della parte civile, motivata con l'esigenza di addivenire ad un accordo in ordine al risarcimento del danno.
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- 1. Rinvio richiesto dalla difesa sospende sempre prescrizione fino alla nuova udienza (Cass. 3438/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2020
- 2. Sinistro stradale: non è responsabile il pedone che attraversa vicino alle strisceAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 24 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2007, n. 39606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39606 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2007 |
Testo completo
Acael
396 06 /07 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/06/2007
SENTENZA N. 1069 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO PRESIDENTE
1. Dott. MARINI LIONELLO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 006162/2007 2. Dott. CAMPANATO GRAZIANA
3. Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA "
" 4. Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 31/10/1939 1) CH IE
N. IL 30/08/1953 2) EZ DANIELE
avverso SENTENZA del 03/02/2006
CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
BLAIOTTA ROCCO MARCO
-1 - Blaci -
сопс идоche ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Mirka Tagances e LA Piccaglia i difensor / Avv.Udit I to
• purtati due hanno chiesti l'accoglimento per де la dichiarazione di estice file dei Hei richti ده reati fer prescrizione.ри تےمسائل -25 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena, ha affermato la penale responsabilità di ZI DA e SI ER LU in ordine al reato di omicidio colposo in danno del lavoratore Moustahi
ED.
Il giudizio riguarda un infortunio sul lavoro verificatosi nel corso della realizzazione di un edificio con destinazione commerciale. L'opera, per le Sue notevoli dimensioni, vedeva la partecipazione di diverse imprese edili. Tra l'altro l'impresa di costruzioni Edilmontanari aveva subappaltato la S.p.A. realizzazione della struttura prefabbricata in cemento armato alla ditta G.e.d., di cui ZI DA era direttore tecnico di cantiere. La G.e.d., a sua volta, aveva subappaltato i lavori di pavimentazione del fabbricato alla ditta M3 pavimenti di cui il
SI era legale rappresentante e responsabile del servizio
di prevenzione infortuni. Il giorno in cui accaddero i fatti ST ED,
dipendente della ditta M3 pavimenti, lavorava sul solaio del primo piano quando, nel posizionare delle reti elettrosaldate, calpestò una forometria, cioè una apertura nel solaio da adibire successivamente a luci о al passaggio di canalizzazioni. La forometria era tamponata solo con polistirolo che cedette immediatamente. In conseguenza il lavoratore cadde al piano sottostante riportando lesioni letali.
Secondo il giudice di primo grado l'evento trova la sua causa in due fattori determinanti: la forometria era priva di protezione adeguata;
ed inoltre essa era tamponata con polistirolo che costituiva una vera e propria insidia.
La Corte d'appello condivide l'ipotesi accusatoria secondo cui, trattandosi di lavori da eseguirsi da più ditte, vi era la
necessità di un adeguato coordinamento fra i vari responsabili е di un'attenta, persistente vigilanza da parte loro, al fine di diassicurare la sicurezza delle lavorazioni. L'azione
3- Blacks coordinamento e vigilanza mancò nelle condotte degli imputati
SI e ZI.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati condannati, deducendo diversi motivi. 2. 1. I difensori del ZI premettono che all'imputato viene con le ditte cui erano state contestato di non aver cooperato appaltate altre parti dei lavori e di non aver attuato le misure
di prevenzione contro il rischi sul lavoro;
nonché di aver omesso di disporre che le forometrie esistenti nei solai fossero circondate da normale parapetto da tavola fermapiede oppure e un tavolato solidamente fissato. Tuttavia, protette con
l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che la gestione del cantiere, per la parte subappaltata alla GED, era stata affidata a
LA RD che l'aveva di fatto svolta. Inducono in tal senso le deposizioni dibattimentali di diversi testimoni che hanno riferito di aver sempre preso contatti, in ordine alle questioni afferenti al cantiere ed alla sua sicurezza, con il geometra
RD che era anche costantemente presente in cantiere. Ciò
la pronuncia di nonostante, la Corte d'appello ha confermato condanna osservando che, nell'area approntata dalla GED, nessuna delega in materia di sicurezza sul cantiere era stata attribuita ad altri soggetti. Inducono in tal senso, ad avviso della Corte, le dichiarazioni dello stesso RD che svolgeva le funzioni di capo cantiere e che ha riferito di non aver mai ricevuto incarichi afferenti all'ambito della sicurezza, che pertanto continuava a competere al ZI.
della pronunzia viene ritenuta dal impostazioneTale
ricorrente in contrasto con l'orientamento della più recente giurisprudenza di questa Corte suprema, secondo cui nelle organizzazioni complesse occorre accertare l'effettiva aziendali situazione di responsabilità all'interno delle posizioni di vertice (Der individuare i soggetti titolari dell'obbligo di garanzia) che può prescindere da un atto formale di delega (Cass.
4– Blacölten. Sezione IV, 30 giugno 2004, n. 36774; Cass. sezione III, 13 luglio
2004, n. 39268).
La pronunzia, si assume ancora, altresì affetta da contraddittorietà interna, giacché se è vero che non sono state acquisite al processo deleghe formali concernenti la sicurezza, che attribuissero specifici compiti al Gherardi, è altrettanto vero che non sono state acquisite neppure per il ZI. Allora delle due l'una: о si privilegia il criterio dell'affettività,
preposto alla individuando chi fosse il soggetto concretamente direzione del cantiere, ed allora la mancanza di deleghe valide e certe non vale ad escludere la responsabilità del RD;
о si opta per il criterio formale, ed allora non si può non rilevare che, in materia di sicurezza, manca una delega certa e valida nei confronti del ZI.
2. 2. Il difensore di SI deduce diversi motivi:
2. 2. 1. Violazione di legge e segnatamente dell'articolo 429
c.p.p. Il fatto descritto nel capo d'imputazione non è enunciato in forma chiara e precisa, giacché vi è una mera ripetizione della formula legislativa senza l'individuazione della condotta concretamente ascrivibile all'imputato. Si contesta tutto a tutti,
omettendo di considerare la profonda differenza esistente fra i
singoli imputati che rivestivano ciascuno un ruolo distinto.
Inoltre non si precisa quali sarebbero state le condotte omesse in tema di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione contro i rischi sul lavoro. La riprova, secondo il ricorrente, del difetto di specificità della contestazione si desume dalla motivazione della pronunzia d'appello, nella quale si prende atto della sovrapposizione tra la condotta addebitata a formulazione della previsione legale astratta.
2. 2. 2. Violazione di legge e manifesta illogicità della in ordine alla sussistenza del rapporto causale. motivazione
Infatti all'imputato si addebita di aver omesso di disporre che le forometrie esistenti nei solai fossero circondate da parapetto e tavola fermapiede oppure coperte con tavolato solidamente fissato.
-5-Blauette Nella pronunzia si afferma altresì che la forometria in questione, essendo di piccole dimensioni, non era riportata nel progetto.
Inoltre al SI si addebita, nella veste di responsabile della sicurezza dei suoi operai, di essersi limitato a segnalare carenze antinfortunistiche ma di aver poi in concreto trascurato di vigilare in misura adeguata e di attivarsi in modo appropriato.
In conseguenza, ritiene la pronuncia d'appello che la colpa ed il nesso causale siano di tutta evidenza. Nella motivazione, però,
non viene operato alcun giudizio controfattuale volto ad accertare il nesso di condizionamento, trascurando l'insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni unite al riguardo.
2. 2. 3. Violazione di legge per ciò che riguarda la colpa. La forometria di cui si parla era di piccole dimensioni e poteva essere pertanto installata su iniziativa dei singoli impiantisti.
L'imputato, pertanto, non era a conoscenza dell'esistenza e della mancata messa in sicurezza della stessa forometria;
o quanto meno si versa in proposito in una situazione di incertezza irrisolta. La Corte d'appello ha omesso di considerare che la colpa va accertata sulla base delle informazioni conosciute all'epoca in cui le condotte sono poste in essere. Si richiede cioè la prevedibilità dell'evento, che la pronunzia ha omesso di accertare.
2. 2. 4. Violazione di legge per l'inosservanza del canone di garanzia espresso dalla formula in dubio pro reo. La pronunzia afferma che esiste contrasto di versione, nelle dichiarazioni di due testimoni, circa il fatto che l'imputato fosse 0 meno informato dell'esistenza di piccole fonometrie ancora tamponate con polistirolo. Nonostante tale incertezza è stata ritenuta la colpevolezza.
2. 2. 5. Violazione di legge per alla mancata concessione di cui all'articolodell'attenuante il62 n. 6 C.p. Infatti
giudice di primo grado enunciò di aver preso atto dell'intervenuto accordo in ordine al risarcimento del danno, e di aver concesSO un termine per il deposito degli atti di quietanza "ritenendo
6- Blacother comunque già verificata la condizione richiesta dall'articolo 62 6
c.p.".
3. I ricorsi sono infondati. Preliminarmente Occorre
evidenziare che il reato non è prescritto. Occorre infatti tenere in conto che il processo è stato ripetutamente rinviato dal 26 settembre 2002 al 18 novembre 2003 (13 mesi e 23 giorni) ed
inoltre dal 25 ottobre 2005 al 3 febbraio 2006 3 mesi e giorni). Tutti i rinvii sono stati determinati da impedimenti dei difensori о da istanze di differimento motivate dalle trattative in corso tra le parti in ordine al risarcimento del danno;
e sono
dunque rilevanti ex art. 159 c.p. come ritenuto dalle Sezioni
unite di questa Corte (S. U. 28 novembre 2001, n. 1021) e dalla
giurisprudenza successiva (ad esempio, da ultimo, con riferimento ad una situazione analoga, sez. I, 21 12 2006, n. 7337/2007). 3. 1. Per ciò che riguarda il motivo proposto dal ZI,
occorre considerare che costui rivestiva la qualifica di direttore tecnico di cantiere della richiamata ditta GED e che, come si legge in imputazione, gli si addebita di aver omesso di cooperare con le altre ditte cui erano stati appaltati altri settori delle lavorazioni al fine di porre in essere misure di prevenzione appropriate;
e di avere in particolare omesso di disporre che le forometrie fossero protette al fine di evitare il rischio di caduta. La Corte d'appello, quanto alla cruciale questione dell'eventuale delega della posizione di garanzia gravante sull imputato osserva che essa non era stata né poteva ritenersi
attribuita ad altri. La pronunzia, inoltre si diffonde nell'analizzare le incomprensioni, gli attriti con il SI;
che determinarono una sorta di improvvido scaricabarile in tema di sicurezza proprio nei giorni in cui si verificò l'evento letale;
come emerge -si afferma- da una lettera dello stesso ZI, di mera contrapposizione a tutti i rilievi affacciati dal SI,
a riscontro dell'eclatante mancanza di coordinamento tra i due.
impostazione della pronunzia, le dedotteAlla luce di tale censure non sussistono. Infatti l'imputato rivestiva la qualifica
- 7-Bhulla di direttore tecnico del cantiere ed era dunque titolare di una
autonoma posizione di garanzia in considerazione del Suo ruolo dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del D. P. R. n. 547 del 1955. Tale veste, come si evince per implicito ma in modo evidente dal tenore della pronunzia, non solo era stata oggetto di investitura formale ma, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, era stata in concreto esercitata sia pure malamente, come emerge dal fatto che, nell'esercizio dell'indicata funzione, vi era stata una deprecata contrapposizione con altri soggetti coinvolti nell'organizzazione dei lavori e della loro sicurez za.
Il fatto che l'azienda in questione avesse nominato anche un capo cantiere non implica che questi avesse ricevuto la delega di funzioni afferenti alla sfera di responsabilità del direttore tecnico. Infatti il саро cantiere è figura che può essere inquadrata nel modello legale del preposto;
ed è titolare di un proprio ruolo che giustifica le attività richiamate dal ricorrente, senza che ciò implichi l'acquisizione di funzioni distinte, proprie del dirigente, che sono autonome ad un distinto,
superiore livello di responsabilità.
In conclusione, a chiarimento di quanto sopra enunciato,
evidenziare che la disciplina della sicurezza del lavoro Occorre
delinea tre distinte figure, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità. Ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 547 del 1955, il datore di lavoro è colui che esercita l'attività, ha la responsabilità della gestione aziendale e pieni poteri decisionali e di spesa. In connessione con tale ruolo di vertice, l'ordinamento prevede numerosi obblighi specifici penalmente sanzionati. Il richiamato art. 4 individua altresì un livello di responsabilità intermedio, incarnato dalla figura del dirigente, che dirige appunto, ad un qualche livello, l'attività
produttiva, un suo settore una sua articolazione. Tale soggetto
○ non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali;
ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all'effettivo potere di spesa. Il terzo livello di responsabilità riguarda la figura del preposto che, come si è
-8- B itte (per ripetere il lessico accennato, sovrintende alle attività
547) e che quindi svolge della predetto art. 4 del d.p.r. n.
sulle attività lavorative funzioni di supervisione e controllo
concretamente svolte. E' dunque chiaro che il caso in esame non propone propriamente questioni afferenti alla delega di funzioni, giacché il direttore tecnico di cantiere, figura dirigenziale, è portatore di un proprio livello di gestione edirettamente
responsabilità che, per quel che qui interessa, riguarda anche l'organizzazione generale della sicurezza del cantiere. Tale
livello di responsabilità è stato in concreto, seppur malamente,
gestito nei modi che si sono visti. 3. 2. Pure i motivi di ricorso esposti dal SI sono privi di pregio.
all'insufficiente3. 2. 1. Quanto alla censura afferente descrizione del fatto, è agevole obiettare che il capo d'imputazione si caratterizza per la sua complessità ed
analiticità. Vengono infatti definite le qualifiche e le attività svolte dai diversi imputati;
e vengono descritte le condotte che si assumono rilevanti ai dell'individuazione della fini responsabilità di ciascuno. In particolare, per ciò che riguarda l'imputato, si apprende che era il legale rappresentante e responsabile del servizio di prevenzione della Kita 2 pavimenti che aveva ricevuto l'appalto dei lavori di pavimentazione;
e che in tale veste aveva omesso di cooperare con le altre ditte coinvolte negli appalti al fine di definire e coordinare gli interventi in tema di sicurezza del lavoro. Inoltre gli si addebita di aver omesso di disporre che i fori nei pavimenti venissero opportunamente protetti con un parapetto, fermapiede, 0 tavolato solidamente fissati Alla luce di tale articolata esposizione, appare corretta l'enunciazione proposta nella pronunzia d'appello, secondo cui la ripetizione delle formule legali costituisce solo una parte dell'esposizione del fatto.
3. 2. 2. Pure le deduzioni in ordine alla dimostrazione del nesso causale sono infondate. La sentenza pone in luce da un lato che l'evento letale fu determinato dalla mancata protezione dei
-9- Bhitta fori esistenti nel pavimento;
e dall'altro che l'imputato aveva il compito istituzionale di vigilare sulla sicurezza del cantiere. L'esistenza di un problema di sicurezza, prosegue la sentenza, evidenziata dal carteggio con il ZI, nel quale la situazione pericolosa del cantiere addirittura documentata venne fotograficamente. Dunque, l'attenzione del garante era adeguatamente focalizzata sulla specifica situazione;
sicché si richiedeva, conclude la sentenza, una particolare vigilanza che invece mancò. Da tali valutazione la pronunzia desume l'esistenza, con evidenza, sia della colpa che del nesso causale. A tale ultimo riguardo l'esposizione postula in modo implicito ma vigoroso l'esistenza del nesso condizionalistico. Infatti, si desume dal ragionamento probatorio, se il SI avesse esercitato le sue funzioni istituzionali di vigilanza direzione, le lavorazioni e certamente non si sarebbero svolte nel modo deprecato esposto in motivazione: sarebbero state cioè adottate da parte dei lavoratori dipendenti misure di protezione dei vuoti, che con certezza avrebbero evitato la caduta.
3. 2. 3. Quanto al motivo afferente alla colpa, è sufficiente
Osservare che il ricorrente confonde previsione prevedibilità dell'evento. A tale riguardo occorre rammentare che la colpa non implica affatto la previsione dell'evento. La colpa con previsione
è al contrario una delle possibili configurazioni dell'imputazione soggettiva. D'altra parte, la prevedibilità non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni. Infatti, come ritenuto diffusamente pure in dottrina, la descrizione dell'evento non può discendere oltre un determinato livello di dettaglio e deve mantenere un certo grado di categorialità; giacché un fatto descritto in tutti i suoi accidentali ragguagli diviene sempre, inevitabilmente, unico ed in quanto tale irripetibile ed imprevedibile. Occorre dunque fare riferimento alla classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca. E nel caso in esame l'evento tipico era
quello della caduta accidentale in un foro non protetto:
contingenza senza dubbio prevedibile, о forse anche prevista,
10- Whith atteso che l'imputato fotografò addirittura lo stato dei luoghi per segnalarne la pericolosità. 3. 2. 4. Alla luce di quanto sopra esposto appare pure quarto motivo. Infatti, le dedotte incertezze in infondato il da parte dell'imputato circa ordine alla consapevolezza di fori ancora tamponati con polistirolo l'esistenza irrilevante, come correttamente considerato dalla Corte
territoriale. Infatti, come pure la sentenza appropriatamente pone in luce, il problema di sicurezza con la quale l'imputato era chiamato a confrontarsi riguardava non uno specifico foro, ma la
sicurezza delle lavorazioni in atto in presenza di numerosi vuoti insidiosamente celati dal polistirolo.
3. 2. 4. Infine, contrariamente а quanto assunto dal ricorrente, appare corretta la motivazione che ha escluso la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, difettando la prova che esso sia effettivamente avvenuto e che abbia avuto luogo prima dell'apertura del dibattimento. Né la difesa ha dedotto di aver fornito oggettiva e tempestiva dimostrazione dello stesso risarcimento. Ed è quasi superfluo aggiungere che l'intervenuto accordo cui si allude nel verbale citato dalla difesa non equivale alla dimostrazione del versamento di quanto indicazione sullaconvenuto;
né fornisce alcuna somma concretamente corrisposta.
I ricorsi vanno quindi rigettati con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P. q. m.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
11- bioth Roma 28 giugno 2007
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)
Sheth
IL PRESIDENTE
(Silvio Giovanni COCO)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
SITATO CANCELLERIA
OGCI 26 CTT, 2007
IL COLLABORATORED CANCELLERIA
Maria Angelill
12
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