Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2007, n. 39606
CASS
Sentenza 28 giugno 2007

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In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra i destinatari degli obblighi dettati dall'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, devono annoverarsi anche il direttore tecnico ed il "capo cantiere", figure inquadrabili nei modelli legali, rispettivamente, del dirigente e del preposto.

In tema di colpa, la pur necessaria prevedibilità dell'evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma la classe di eventi in cui quello, oggetto del processo, si colloca.

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico ed il "capo cantiere" sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un "capo cantiere" non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del direttore tecnico.

Costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto in adesione alla richiesta congiunta dell'imputato e della parte civile, motivata con l'esigenza di addivenire ad un accordo in ordine al risarcimento del danno.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2007, n. 39606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39606
Data del deposito : 28 giugno 2007

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