Sentenza 20 aprile 2006
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, integra la materialità del "concorso esterno" l'attività del magistrato che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", assicuri, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici della associazione mafiosa, il proprio voto favorevole alla assoluzione di imputati appartenenti al sodalizio stesso e una gestione compiacente del dibattimento, così precostituendosi un giudice non imparziale ma prevenuto in favore degli imputati, il cui sodalizio si rafforza per effetto del contributo del membro della istituzione giudiziaria, e non essendo viceversa necessaria la prova che egli abbia anche persuaso e orientato le scelte degli altri membri del collegio. (In motivazione la Corte ha censurato la decisione dei giudici di merito i quali avevano assolto il magistrato sul rilievo che era mancata la prova del condizionamento operato dall'imputato sugli altri giudici, pur in presenza di indizi - quali dichiarazioni di collaboranti - non valutati nella loro globalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2006, n. 16493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16493 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/04/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 739
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 026131/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO DI CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) VA PP, N. IL 27/02/1931;
avverso SENTENZA del 08/10/2004 CORTE APPELLO DI CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa CESQUI E. che ha concluso per l'ann.to c.r..
uditi i difensori avv.ti MORMINO A. e TRICOLI R..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Caltanissetta condannava VA US per i reati di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. (per avere, quale presidente di sezione di Corte di Assise, in concorso con NA VA, capo di Cosa Nostra, e gli altri esponenti di vertice di questa, assicurato l'esito favorevole del processo noto come "maxi ter", relativo all'omicidio LA ed alla strage di Bagheria, sconfessando l'impianto accusatorio, negando il carattere verticistico ed unitario del sodalizio e dimostrando comunque disponibilità giudicata illimitata dalla stessa associazione criminale) e art. 319 ter c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 (per aver ricevuto denaro o titoli di Stato e relative cedole per l'importo di centinaia di milioni di lire, in cambio di atti contrari ai doveri d'ufficio, favorendo i predetti capi-mafia nella decisione e nella redazione della sentenza del citato processo, svolto a carico di MO + 125), in continuazione.
Il tribunale assolveva il VA dal delitto di cui all'art. 323 c.p., poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La Corte di Appello, sul gravame dell'imputato, riqualificava il reato sub c) ai sensi del testo previgente dell'art. 319 c.p., escludeva l'aggravante di mafia e riduceva la pena.
La S.C., delimitato nei sensi indicati il più ampio addebito originariamente formulato e rilevato un contrasto fra le dichiarazioni del collaborante GE (o MI) circa l'urgenza dei vertici mafiosi per la più sollecita definizione del processo ed il comportamento processuale dilatorio di CO CH, assecondato dal prevenuto, annullava, invitando il giudice di rinvio ad un nuovo esame dei dati fattuali acquisiti ed a ripercorrere la valutazione dei riscontri alle propalazioni del principale collaborante. Precisava pure che non poteva essere attribuita al VA la deliberazione del collegio giudicante, ma solo la precostituzione del voto con uso della propria influenza e delle prerogative presidenziali.
In ordine all'intervento manipolativo della motivazione redatta dal giudice "a latere" Dott. NO, la S.C. rilevava che non erano stati "esplorati" i motivi per i quali il VA non aveva scelto di provvedervi di persona, esercitando i legittimi poteri presidenziali. Circa la corruzione, poi, osservava che l'indagine patrimoniale è argomentata e non affetta da palese illogicità.
Il giudice di rinvio assolveva l'imputato da tutte le imputazioni poiché il fatto non sussiste (ex art. 530 cpv. c.p.p. in ordine alla seconda ed alla terza).
La Corte nissena riferiva il contributo dei collaboranti GE, NO, OL, TO, NT, AR, IA e NN ed esaminava gli indizi:
- l'atteggiamento sbrigativo del VA, conforme, secondo l'accusa, all'intento dei capimafia di far sì che in Corte di Cassazione pervenisse il processo maxi ter prima del maxi uno, istruito dal Dott. ON, che aveva dato il crisma al canone Buscetta, secondo il quale i delitti di mafia di un certo spessore non possono avvenire senza il previo assenso dei membri della "cupola" di Cosa Nostra, struttura unitaria e verticistica;
- la conduzione del dibattimento, improntata ad atteggiamento di favore verso le richieste della difesa, di chiusura verso quelle dell'accusa, da parte di un presidente tendenzialmente "prevaricatore";
- la minaccia fatta al giudice NO, attraverso il congiunto avvocato Bianco;
- il parere negativo espresso in ordine alla richiesta di misure di protezione dei giudici popolari;
- "l'anomala e proditoria" manipolazione della motivazione del Dott. NO e l'attribuzione a sè della qualifica di coestensore. Va chiarito in proposito che l'indebita addizione motivazionale (di circa cento pagine: v. p. 111 sent. imp.) avvenne all'insaputa del giudice "a latere" e si tradusse in una "feroce ripulsa" del metodo probatorio fatto proprio dal Dott. ON, paventato dai capimafia. Quell'aggiunta contravveniva all'orientamento compromissorio del Dott. NO, che non smentiva quello del Dott. ON, ma perveniva a pronuncia assolutoria dei capi (donde i malumori esternati dalla manovalanza criminale) per la ritenuta mancata dimostrazione del movente di mafia come ispiratore dell'omicidio LA e della strage di Bagheria.
La Corte escludeva che l'interpolazione fosse definibile come segnale diretto al vertice mafioso, rapportandola alla accesa rivalità che opponeva al pool del Dott. ON l'imputato, che ebbe a reiterare le ulceranti critiche già esternate con la motivazione della sentenza riguardante il processo di piazza Scaffa.
Non poteva affermarsi che l'imputato avesse violato gli accordi col Dott. NO, poiché egli si era riservato di redigere una parte, benché esigua, della motivazione in via esclusiva.
La Corte di merito giustifica la singolarità del comportamento del VA con la mancanza di piena armonia col giudice NO. Non diversamente, il contrasto tra la formula assolutoria piena e la motivazione dubitativa, indicato pure dall'accusa come rivelatore del favore accordato a Cosa Nostra, in quanto sostanzialmente demolitorio del c.d. teorema Buscetta, non sarebbe dovuto all'iniziativa del presidente, poiché lo stesso Dott. NO ha dichiarato di aver condiviso la scelta della formula ampia, negando ogni condizionamento al riguardo da parte del VA;
- ad integrare in concorso esterno in associazione mafiosa, secondo la Corte di rinvio, non basta la precostituzione del proprio voto da parte di uno dei membri del collegio, pur se in posizione di preminenza, come il presidente, ma occorre un "quid pluris", individuato, sulla scorta della nota sentenza Carnevale (S.U. 30/10/02, n. 22327), come apprezzabile in termini di concretezza, specificità e rilevanza a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione ed il rafforzamento dell'associazione. Non basta la semplice contiguità, ne' la mera disponibilità a recare il contributo così qualificato, che va effettivamente prestato. Ne deriva che occorre fornire la prova, se non di una vera e propria coartazione e prevaricazione, almeno di un concreto condizionamento esercitato sulla volontà dei componenti del collegio o di qualcuno di essi.
E posto che i provvedimenti decisori adottati nell'ambito del processo maxi ter sono di natura collegiale, non è sufficiente la dimostrazione del venir meno dell'imparzialità di uno dei giudici, occorrendo dimostrare come l'opinione preconcetta di questi si sia tradotta nel concreto condizionamento della decisione adottata. Si precisa, infine, sempre nell'alveo della citata pronuncia, che ai fini dell'accertamento di responsabilità penali, è possibile sindacare il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali, onde cogliere gli indizi del condizionamento, sempre che si tratti di una decisione apertamente arbitraria, in alcun modo giustificabile, affetta da un grado di abnormità tale da superare ogni limite di ragionevolezza, non già solo opinabile o errata.
Analogamente, la Corte territoriale non ha ritenuto decisivo, come riscontro alle dichiarazioni del GE (che ha parlato d'una borsa di "piccioli"), lo sbilancio patrimoniale riscontrato dai periti nella misura di L. 126.000.000 circa nel periodo considerato (maggio- dicembre 1988). Importo non comparabile alle varie centinaia di milioni cui corrispondere la "borsa di piccioli".
Le perplessità derivanti dall'intento dell'imputato di impedire il controllo di terzi sull'ammontare e sull'andamento dei flussi finanziari (gestione personale di tali strumenti;
acquisto di titoli all'emissione, con assegni tratti da terzi o contante non prelevato da istituti bancari;
il ricorso, per la gestione delle transazioni mediante Sicilcassa - ove regnavano confusione e negligenza - al Dott. CC, persona condannata per concorso esterno in associazione mafiosa, che custodiva la documentazione della posizione del VA unitamente a quella di alcuni mafiosi;
l'immissione di titoli non comprovata da contratto di acquisto) possono far propendere per una dazione "esterna", tanto più che le evidenze contabili non valgono ad escludere una siffatta ipotesi. Resta, però, che non è stato acquisito al processo un dato certo, che possa fungere da riscontro alla dichiarazione del GE circa la somma erogata per la corruzione.
Ricorre il P.G. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:
a) È stato disatteso il vincolo decisorio di cui all'art. 627 c.p.p., comma 3, poiché la Corte di rinvio ha ritenuto necessario
"l'aggiustamento del processo", laddove era sufficiente, ad integrare il reato, l'assicurazione data agli esponenti di Cosa Nostra di adoperarsi per una decisione favorevole ad essi, come previsto dalla contestazione.
Quanto alla sentenza Carnevale, se essa pone un nuovo principio nell'elaborazione giurisprudenziale del tema ne occupa, non può vincolare il giudice di rinvio, essendo stata resa in data successiva alla pronuncia rescindente del 17/01/2003; se, invece, essa non è innovativa, il thema probandum non esorbita dal devoluto e non può estendersi oltre la precostituzione di un giudice non imparziale, ma prevenuto in favore degli imputati.
b) Pur individuando riscontri ai detti del GE (come la minaccia al Dott. NO e la mancata protezione dei giudici popolari, i cui nomi e recapiti furono rinvenuti nel covo di madonia), la Corte omette di apprezzarne la valenza. Del pari, è stata trascurata in considerazione delle convergenti propalazioni di altri e numerosi collaboratori di giustizia, che hanno superato il vaglio di attendibilità nella sede di legittimità.
La sentenza impugnata è anche contraddittoria, perché riconosce che l'imputato informò i vertici mafiosi della mancanza di "plasmabilità" del Dott. NO e scelse di non dare sostegno alle richieste di misure di protezione dei giudici popolari, senza desumerne che l'imputato aveva accettato di garantire, nell'ambito dei suoi poteri, l'esito favorevole del processo.
c) La Corte di merito ha ripetuto la valutazione circa lo sbilancio patrimoniale fra le entrate e le uscite del VA, su cui si era formato il giudicato interno ed è andata in difforme avviso rispetto alla S.C., così violando il giudicato stesso. La Corte d'appello ha pure obliterato le dichiarazioni del pentito NT, che nell'economia della sentenza, poi annullata, avevano assunto valore di conferma ai detti del GE.
d) Il P.G. ricorrente censura, infine, la valutazione parcellizzata della costellazione indiziaria e sottolinea la dirompente valenza del contrasto fra la motivazione dubitativa e il dispositivo ampiamente assolutorio (per non aver commesso il fatto) della sentenza che definisce il maxi ter, che vanifica il canone Buscetta, ispiratore del maxi uno, che in linea di principio non era stato disatteso dal Dott. NO, estensore della sentenza, così suffragando l'accusa del GE.
È pervenuta memoria difensiva in data 15/03/2006.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Corte di merito si è uniformata ad un principio di diritto diverso da quello cui lo vincolava la pronuncia di annullamento della S.C. in data 17/01/2003, così svisando il tema della prova. Una volta ritenuta la mancanza della prova del concreto condizionamento della volontà dei giudici del collegio e del tenore della decisione, ha preferito senza ragione le numerose e convergenti dichiarazioni accusatorie dei pentiti ed omesso di apprezzare alcuni indici rivelatori della collusione con i vertici di Cosa Nostra, pur dandone atto nel corso di una diffusa ed attenta enunciazione. Altre anomalie (la manipolazione della motivazione redatta dal Dott. NO, il contrasto fra motivazione e dispositivo) vengono sminuite con argomentazioni incongrue ed inappaganti sotto il profilo logico. Le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato nel medesimo procedimento o da persona imputata in procedimento connesso vanno valutate alla stregua dello art. 192 c.p.p., comma 3, e cioè insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Esse hanno valore di priva e non di mero indizio, come si desume sia dai lavori preparatori del codice di rito, sia dalla locuzione "altri elementi di prova", contenuta nella norma suddetta. La chiamata di correo, pertanto, è idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giudice, se suffragata da altri elementi o dati probatori che, in via generale, possono essere di qualsiasi tipo e natura (S.U., 01/02/1992, n. 1048, Scala). Il riscontro non consiste necessariamente in una prova distinta di colpevolezza, che renderebbe superflua la verifica dell'accusa, potendo essere individuato in elementi fattuali e logici che ne dimostrino per taluni effetti la veridicità e, integrandosi con esse, ne garantiscano l'attendibilità anche "ab estrinseco" (Cass. Sez. 1^, 23/07/1999, n. 9531, merlino). I riscontri esterni possono essere di qualsiasi natura, rappresentativa o logica, purché dotati di consistenza tale da resistere agli elementi contrari dedotti dallo imputato (S.U., 21/04/95, Costantino;
S.U., 21/2/92, NO). Ha valore di riscontro esterno anche l'ulteriore chiamata di correo, poiché ciascuna di esse è dotata di propria efficacia probatoria e capacità sinergica nell'incrocio con le altre.
Sicché l'affermazione di responsabilità può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di chiamate convergenti, che non siano frutto di collusioni o intento calunniatorio. Il requisito della convergenza non va, tuttavia, inteso come piena sovrapponibilità (che sarebbe, d'altro canto, sospetta), bensì come concordanza dei nuclei essenziali delle stesse in riferimento al "thema decidendum".
Le plurime dichiarazioni accusatorie, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti (no devono, cioè, derivare da intese fraudolente, suggestioni o condizionamenti che possano inficiare la concordanza) e specifiche, ossia sufficientemente individualizzanti.
La c.d. convergenza del molteplice è legittima sul piano probatorio, dunque, quando le dichiarazioni, pur non sovrapponibili, confluiscono su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni attribuitegli (Sez. 5^, 23/05/2001, Alcamo e altri;
Sez. 2^, 09/06/99, n. 7437, Cataldo). Prezioso, poi, è il contributo conoscitivo di provenienza endocriminale quando si verte, come nella specie, in tema di reati associativi, ove si consideri, segnatamente, la difficile permeabilità di compagini ove regna l'omertà.
Orbene, è pacifico che le dichiarazioni degli affiliati fuoriusciti dal sodalizio non costituiscono esternazioni "de relato", pur suscettibili (benché con vaglio più rigoroso) di costituire riscontri, bensì dirette, essendo espressione di un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo di tipo associativo, sui fatti di interesse comune (Sez. 1^, 11/12/93, n. 11344, Al granati). Orbene, la Corte nissena ha inspiegabilmente omesso di apprezzare le dichiarazioni dei collaboranti, ignorandone il contributo probatorio, così mutilando il compendio delle acquisizioni.
Quanto alle c.d. anomalie del processo (i.e. indici rivelatori dell'accordo collusivo e dell'ausilio promesso dall'imputato ai vertici mafiosi), la Corte tralascia di evincere le conseguenze dovute al riconoscimento di circostanze significative, quali l'intimidazione del giudice NO dopo la rivelazione del VA circa la sua "riottosità", il parere negativo formulato circa la richiesta dei giudici popolari.
Di altri elementi sintomatici, poi, qual la manipolazione della motivazione della sentenza e il contrasto fra motivazione e dispositivo, la Corte stessa svilisce riduttivamente la portata. Fra le possibili alternative che il dato oggettivo offre, la scelta della Corte si indirizza verso l'opzione più favorevole all'imputato, malgrado la riconosciuta mancanza di trasparenza e di correttezza professionali riscontrata nel corso del dibattimento. La frettolosità del VA (tesa, secondo l'accusa, alla più celere definizione del maxi ter, per contrastare efficacemente e "quam prium" il teorema Buscetta, in conformità al volere dei capimafia) non è incompatibile con l'indulgenza mostrata verso CH CO riguardo alle richiesta apparentemente dilatorie di questi.
Vi è piuttosto da chiedersi perché mai un presidente, così ostico e poco aperto alle richieste formulate dall'accusa, sia tanto indulgente con quelle avanzate dalla difesa di un imputato, anche se appaiono defatiganti o pleonastiche.
Il giudice di rinvio si sofferma ampiamente sull'intervento manipolativo della sentenza, ma ravvisa la ragione della scorrettezza del VA nella rivalità con il collega ON e minimizza il rilievo della vicenda, assumendo, per vero nella scia della pronuncia rescindente dalla S.C., che il senso della decisione argomentata in circa quattromila pagine dal Dott. NO non poteva essere sovvertito dall'esigua "addizione".
Ma l'approccio "quantitativo" ad un tema così delicato è riduttivo e fuorviante, perché non coglie il carattere snaturante di quell'intervento, che veniva ad incidere sulla filosofia della prova fatta propria dal processo maxi uno, cui il giudice "a latere" Dott. NO afferma di aderire in via di principio.
Ed è pur vero che questi assume che il proditorio inserimento delle interpolazioni non è valso a modificare il senso del suo ordito argomentativi, ma resta il fatto che la surrettizia aggiunta, non concordata ed eseguita di soppiatto, è espirata a principi di metodologia probatoria di segno antitetico a quello che fu adottato dal Dott. ON e che i mafiosi intendevano contrastare con ogni mezzo.
V'è da chiedersi se l'interpolazione fu un mero "accidens" o non piuttosto l'espressione d'una filosofia pregiudizialmente innocentista, in sintonia con i condivisi intenti della cupola di Cosa Nostra.
Ed in questa luce va inquadrata anche la singolare antinomia fra la motivazione al dubbio e la pronuncia ampiamente assolutoria, poiché è innegabile che quest'ultima costituisce anch'essa una sottile ed insidiosa smentita del "teorema Buscetta.
Contrariamente a quanto ritiene la Corte di merito, l'intento di constatare livorosamente l'impianto probatorio del maxi uno ben può coesistere con quello di assecondare le richieste degli imputati di mafia, nella motivazione psicologica del comportamento del ricorrente. Nè basta replicare che, se costui avesse voluto imporre la filosofia del processo di piazza Scaffa, ben avrebbe potuto assumere su di sè l'onere della redazione della sentenza. È agevole replicare, infatti, che per tradizione consolidata alla stesura di questa provvedere il giudice "a latere" e che, in ogni caso, nella specie, la manipolazione del VA, connotata da modalità riprovevoli e singolari (con la introduzione, di soppiatto, di brani modificativi della linea compromissoria seguita dal Dott. NO), pare suscettibile di minare la coerenza del costrutto motivazionale laboriosamente elaborato dal magistrato più giovane. Ed allora appare cauteloso lenimento affermare che le decisioni adottate (anche quelle interlocutorie) furono sostanzialmente condivise dal giudice "a latere", che ascrisse a proprio merito di aver trovare un "modus vivendi" col presidente, con l'insistere correttamente, ma con fermezza sulle proprie posizioni, allorquando sorgeva un contrasto di vedute.
La manomissione della motivazione va letta e coniugata con la conduzione del dibattimento, definita dalla stessa Corte nissena come prevaricatrice e sorda alle istanze dell'accusa, oltre che confortata dal plauso, più volte esternato (in maniera platealmente volgare dopo la lettura del dispositivo) dal boss CO CH. La sinergia indiziaria permette di risalire al fatto ignoto (colpevolezza dell'imputato) mediante un giudizio complessivo dei dati acquisiti, che tenga conto del loro valore intrinseco e delle connessioni tra loro esistenti. Il giudizio sinergico, basato sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi, è frutto di una valutazione unitaria e sintetica e non parcellizzata degli elementi fattuali considerati, in modo da colmare le lacune che ciascuno degli elementi fatalmente porta con sè e che rappresentano, sul piano deduttivo, il limite della capacità del singolo fatto noto di dimostrare l'esistenza del fatto ignoto (Cass., 5.3.91 Calò). La precisione e la gravità vanno accertate sottoponendo gli indizi prima ad un vaglio separato, poi congiunto potendo la gravità degli uni acquistare spessore dalla accertata gravità degli altri. La concordanza, poi, va apprezzata giustapponendo gli indizi, per verificare se essi convergono o divergano. Più numerosi sono gli indizi, più agevole e attendibile è il giudizio di probabilità che se ne trae (Cass. sez. 5^ 4.12.02, n. 1381, P.G. in c. Pizzetto). Al contrario, la corte di merito ha esaminato partitamene gli indici rivelatori (o anomalie del processo), sminuendone il rilievo singolo e sinergico, con l'esaltare il margine di ambiguità (o di "reversibilità") insito nella lettura del dato fattuale, per giungere all'esclusione di ogni valore probatorio di ciascuno degli indizi, considerati in maniera atomistica.
La parcellizzazione operata sembra mirata a vulnerare lo spessore e la valenza degli indizi, apprezzati "singulatim" ed avulsi dalla necessaria sintesi e dalla connessione osmotica del contesto. La Corte di rinvio ha svisato il principio di diritto cui doveva attenersi e, di conseguenza il "thema probandum", come bene osserva il P.G. ricorrente, ritenendo che non basti ad integrare il concorso esterno in associazione mafiosa la disponibilità all'aggiustamento - data e dimostrata - mediante il proprio voto assolutorio e la gestione del processo, esigendo, come "quid pluris", il concreto condizionamento dei giudici del collegio e la manipolazione del processo decisionale e del verdetto.
Fraintendendo la sentenza Carnevale (S.U. 30.10.02, n. 22327), essa corte ha escluso il concorso, in difetto della prova del condizionamento operato sugli altri giudici ed ha ritenuto che perdessero significato e valore tanto le convergenti chiamate in correità, quanto le anomalie evidenziatesi nel corso del processo, dimostrative dell'ausilio in concreto fornito ai vertici mafiosi. L'opzione interpretativa privilegiata dalla sentenza impugnata è fallace e va disattesa, venendo finanche a costituire una sorta di singolare franchigia per condotte concorsuali nel reato associativo, agevolate anche per così dire dal segreto d'ufficio che copre rigorosamente la deliberazione collegiale svolta nella Camera di consiglio (S.U. 30.10.02, n. 22327, Carnevale, n. 224182). Ma è irrealistico ipotizzare che un magistrato (o qualsiasi "colletto bianco") si induca a porre in essere condotte di sopraffazione e coartazione nei confronti di altri giudici, membri dell'organo collegiale, al momento della decisione. Nè questa dev'essere scopertamente arbitraria ed esulante da ogni limite di ragionevolezza.
Una siffatta decisione, invero, si denuncerebbe da sè sola, in quanto abnorme e dunque suicida e rivelerebbe vistosamente la collusione illecita e l'appoggio indebitamente fornito alla mafia. Al contrario, il contributo penalmente rilevante si mimetizza, di regola, nelle condotte di persuasione ed orientamento, attuate tanto al momento del verdetto finale, quanto nel corso del dibattimento in riferimento alle decisioni interlocutorie.
Sicché i provvedimenti adottati saranno giustificati con scelte ed argomentazioni plausibili, e sorretti da motivazioni non stravaganti ed atipiche.
Se si accogliesse l'avviso della Corte nissena, si dovrebbe paradossalmente escludere la sussistenza del concorso anche nell'ipotesi in cui tutti i giudici del collegio si fossero accordati separatamente con la mafia, essendo così ciascuno di essi ignaro del contributo recato dagli altri al sodalizio.
In un'ipotesi siffatta, malgrado l'innegabile manipolazione e l'inquinamento del processo decisionale, il concorso andrebbe escluso per la mancanza del condizionamento evocato dalla Corte territoriale. Al contrario, necessario e sufficiente ad integrare la condotta costitutiva del reato è la concreta e reale precostituzione di un giudice non imparziale, ma prevenuto in favore degli imputati, cui è stato promesso il voto assolutorio ed una gestione compiacente del dibattimento.
Non si tratta, dunque,di mera disponibilità ad operare, bensì di un contributo effettivo e non virtuale, di una promessa in cui viene formulata.
Si è, pertanto, alla presenza di una condotta concretamente adiutoria, che rafforza ed esalta il vincolo associativo in maniera esponenziale, dal momento che il sodalizio è riuscito ad acquisire il contributo di un membro dell'istituzione giudiziaria, deputata a giudicare l'associazione illecita.
Vincolata da un principio di diritto icasticamente ed inequivocamente esplicitato dalla S.C. con la sentenza di annullamento n. 42/03 del 17.1.03, la Corte di rinvio vi si è sottratta evocando la sentenza Carnevale, innanzi citata, interpretandola in maniera riduttiva e schematica.
In tema di reati associativi è configurabile il concorso cd. esterno nel reato in capo alla persona che, priva della "affectio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (S.U. 12.7.05, n. 33748, Mannino). Non v'e dubbio che tali estremi rivesta la condotta del magistrato che assicuri il suo atteggiamento favorevole agli imputati di mafia, a prescindere dal condizionamento degli altri membri del collegio giudicante. Rimosso, infatti, l'estremo argine contro le malefatte del sodalizio criminale, Cosa Nostra si rinvigorisce della nuova linfa rappresentata dal contributo del magistrato colluso, ottenendo risultati favorevoli nell'immediato, insieme con l'aspettativa che l'orientamento della corte presieduta dal VA faccia aggio in seguito. Presso la giurisprudenza, su quello espresso dal processo maxi uno, ispirato al più rigoroso approccio alla prova, dovuto al Dr. ON.
Indiscutibili, pertanto, appaiono la specificità e la cospicua rilevanza del contributo recato in un momento di crisi del sodalizio e di ambasce vissute dai vertici dello stesso, che a ragione si consideravano più esposti e vulnerabili in relazione alle inchieste giudiziarie improntate ad un metodo probatorio (quello inaugurato dal pool del Dr. ON) incisivo e capace di attingere i livelli superiori dell'organizzazione di mafia.
Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, in ordine al capo b) di rubrica. Il giudice di rinvio si uniformerà al principio di diritto già enunciato con la sentenza 17.1.03 di questa corte (Sezione 1^ Penale) e più volte qui ribadito. Saranno dovutamente apprezzate le dichiarazioni dei collaboranti, già vagliate positivamente sotto il profilo motivazionale dalla S.C., così come saranno oggetto di doverosa considerazione tutte le anomalie riscontrate ed enunciate dalla Corte nissena, al fine di stabilire se sussista l'accordo collusivo, integrante la condotta costitutiva del concorso nel reato associativo.
La sentenza impugnata è viziata anche per ciò che attiene al capo c) dell'imputazione, ossia il delitto di corruzione in atti giudiziari (art. 319 c.p.). Con la pronuncia 17.1.03 la S.C. si è espressa nel senso della validità della motivazione del giudice "a quo" all'esito dell'indagine patrimoniale , siccome ampiamente argomentata ed esente da aspetti di illogicità.
La corte di rinvio non avrebbe potuto, dunque, rivalutare il contesto di prova emerso al riguardo. La Corte di Cassazione, rilevato il contrasto fra la dichiarazione del GE (circa l'urgenza dei capimafia di pervenire ad una sollecita definizione del processo) ed il comportamento dilatorio del CO (assecondato dal ricorrente), invitava il giudice di rinvio a ripercorrere l'iter motivazionale di riscontro alle propalazioni del pentito, precisando che di tali riscontri quello derivante dalla perizia patrimoniale era immune da vizi logici. Sicché la rivisitazione del materiale probatorio ed il difforme avviso cui la corte di rinvio è pervenuta costituiscono violazione del giudicato interno.
D'altra parte, la stessa Corte nissena riconosce l'esistenza di uno "sbilancio", pur se di entità più contenuta rispetto al dato iniziale;
rimarca che le cospicue immissioni di titoli sono concentrate nell'anno 1988 (momento cruciale per il processo) e che l'acquisto non è comprovato da contratti, bensì da distinte di deposito, che possono accreditare la dazione "esterna". Non sono stati valutati ulteriori elementi, quali la custodia dei titoli "all'esterno dell'istituto di credito" e al rapporto privilegiato col Dr. CC, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, che custodiva il carteggio VA nella sua scrivania, unitamente a quello di altri soggetti, quali MA US e MA PI, "uomini d'onore" di Villafrati.
D'altro canto, non è detto che l'intera e forte somma di cui il GE ha parlato, riferendo di una "borsa di piccioli", dovesse confluire nel patrimonio mobiliare dell'imputato, movimentato tramite il Banco di Sicilia.
Appare, pertanto, incongruo attenersi rigorosamente ai dati contabili e pretendere finanche come fa la corte di rinvio di acquisire "un dato certo (di quella natura) che possa rivestire la qualità di riscontro alla dichiarazione del GE ...".
Altri erano, ripetesi, i profili motivazionali da ripercorrere, siccome censurati dalla S.C., attinenti al complessivo quadro, caratterizzato dalla lacunosità dell'indagine e delle valutazioni (v. p. 57 ss. Sent. n. 42/03). L'annullamento con rinvio per nuovo esame va disposto anche in ordine al capo riguardante la corruzione in atti giudiziari. Il giudice di rinvio è la Corte d'appello di Catania.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006