Sentenza 13 marzo 2002
Massime • 2
La sanzione di inutilizzabilità che, ai sensi dell'art. 16 quater, comma 9, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modifica in L. 15 marzo 1991 n. 82 (introdotto nel corpo del citato D.L. dall'art. 14 della L. 13 febbraio 2001 n. 45), colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non, dunque, alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, anche in considerazione del fatto che, se la collaborazione si manifesta proprio in tale fase processuale, all'interessato possono esser concesse, ai sensi dell'art. 16 quinquies, comma 3, del D.L. n. 8/1991, le attenuanti conseguenti alla collaborazione, pur in mancanza del verbale illustrativo, che dovrà essere redatto successivamente.
L'art. 16 quater del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modifica in legge 15.3.1991 n. 82 (introdotto nel corpo del suddetto D.L. dall'art. 14 della legge 13.2.2001 n. 45) non prevede nuovi e diversi criteri di valutazione delle dichiarazioni provenienti da collaboratori di giustizia, ma impone - ai fini della utilizzabilità delle stesse - che, entro centottanta giorni da quello in cui fu manifestata la volontà di collaborare (ovvero dalla entrata in vigore delle legge 13.2.2001 n. 45, per coloro che, sotto il vigore della precedente normativa, avevano già manifestato tale volontà), sia redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Ne consegue che, prima della scadenza del termine di cui sopra, le predette dichiarazioni devono ritenersi sempre utilizzabili.
Commentario • 1
- 1. Brevi riflessioni sul concorso esterno in associazione mafiosa.Alessandro Continiello · https://www.diritto.it/ · 16 marzo 2016
È notizia di poco tempo fa la pronuncia da parte di un Giudice che, nel decidere su un caso specifico inerente la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa, ha messo in discussione la suindicata incolpazione. La querelle, per il vero, ha una genesi lontana. Prima di affrontare il nodo gordiano del problema, è necessario premettere quanto segue. Il reato gravita sostanzialmente attorno a tre principi cardine: il principio di materialità, secondo il brocardo latino cogitationis poenam nemo patitur; il principio di necessaria offensività, alla luce del quale è necessario che un comportamento contra legem leda i beni giuridici; ed il principio di colpevolezza, per cui un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2002, n. 18061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18061 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento