Sentenza 23 agosto 2003
Massime • 1
L'incarico di segretario generale del comune, il quale secondo la disciplina dettata dall'art. 17, commi sessantasette a ottantasei, D.Lgs. n. 127 del 1997 (applicabile nella specie 'ratione temporis'), svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, riferibile alla intera attività svolta dall'ente, è connotato dall'esistenza di un rapporto fiduciario con il sindaco, comprovato dalle modalità della nomina, dall'essere la sua durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, nonché dalla sua revocabilità, ex art. 15, comma quinto, d.P.R. n. 465 del 1997, qualora il segretario comunale si renda responsabile di "gravi" violazioni ai doveri di ufficio. Nel giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca dell'incarico, il controllo in ordine alla sussistenza di violazioni connotate dal carattere della "gravità" richiede che si accerti la proporzionalità del provvedimento rispetto alle violazioni contestate in relazione alla situazione concreta, e cioè verificandone l'idoneità a vulnerare la fiducia riposta dal sindaco nel segretario, all'esito di un giudizio di sintesi delle molteplici violazioni eventualmente contestate in quanto esse, se valutate nella loro complessività, possono incidere sul rapporto fiduciario anche qualora risultino non gravi se atomisticamente apprezzate (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il requisito della gravità delle violazioni in un caso in cui la revoca era stata determinata dal rifiuto del segretario generale del comune di svolgere il servizio di elevazione dei protesti cambiari, di partecipare alle fasi di trattazione e discussione delle sedute della giunta comunale, di presiedere allo svolgimento delle gare di appalto, di rogare un atto di costituzione del diritto di superficie, nonché dalla violazione del dovere di informare il sindaco sull'impossibilità per la commissione edilizia di continuare la propria attività per la sopravvenuta decadenza dei componenti dell'organo, condotte giudicate dalla S.C. tutte illegittime).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12403 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Greve in Chianti, nella persona del suo Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, in via del Viminale 43, presso lo studio dell'avvocato Fabio Lorenzoni, che, unitamente all'avvocato Pier Matteo Lucibello, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro
NI NI, elettivamente domiciliato in Roma, in via Nizza 59, presso lo studio dell'avvocato Astolfo Di Amato, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso con ricorso incidentale, dagli avvocati Mario Pilade Chiti e Giusto Puccini, e giusto proc. not., notaio Ersoch, rep. 75957, 24/3, e nei confronti della Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nonché della Unione Nazionale dei segretari comunali e provinciali, intimati;
per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 3 ottobre 2000, depositata il 2 marzo 2001, numero 273/2000, r.g. 34/2000, e 185/2000;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 4 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Lucibello e Puccini;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dottor Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento di quello incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI NI, che era stato nominato segretario generale del Comune di Greve in Chianti con provvedimento del Sindaco dell'ente in data 17 settembre 1998 e revocato dall'incarico con atto del 9 dicembre 1998, convenne in giudizio, avanti il tribunale di Firenze, il Comune di Greve in Chianti e la sezione regionale toscana della Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, chiedendo che, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca per la insussistenza delle "gravi e ricorrenti violazioni ai doveri d'ufficio" addebitatagli, il Comune venisse condannato al risarcimento dei danni subiti, pari ai compensi che avrebbe maturato dalla data di risoluzione del rapporto a quella in cui era intervenuto un successivo incarico, oltre che ulteriore somma, da determinarsi in via equitativa, per il danno all'immagine determinato dalla revoca e per la conseguente difficoltà a ottenere il conferimento di nuovi incarichi da parte di altri Comuni toscani. Con pronuncia definitiva resa il 12 novembre 2000 il tribunale rigettò la domanda, che è stata invece accolta dalla Corte d'appello di Firenze con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado, dopo avere preliminarmente disatteso l'eccezione del Comune del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha preliminarmente rilevato che la figura del segretario comunale (o provinciale) non è affatto assimilabile a quella del dirigente di azienda, conseguendone che la "violazione dei doveri di ufficio", legittimante la revoca dello stesso, debba essere connotata da gravità o debba, comunque, essere di spessore tale da inficiare le qualità professionali del Segretario e il suo rapporto fiduciario con il Sindaco. Ha quindi esaminato i singoli fatti che, con il provvedimento di revoca, erano stati addebitati al NI e ha osservato che nessuno di essi - tutti provati nella loro materialità, salvo l'ultimo, la cui contestazione, per la sua genericità, non consentiva un giudizio valutativo fondato su elementi oggettivi di riscontro - era idoneo a dispiegare efficacia ai fini della revoca dell'incarico, e ciò in quanto solo uno di essi concretava la violazione, peraltro parziale, di uno specifico dovere di ufficio mentre gli altri erano censurabili come inottemperanza a generici doveri comportamentali. Il giudice di merito ha, inoltre, osservato che il provvedimento di revoca si poneva in contraddittorieta, almeno in relazione a una rilevante parte degli addebiti, con il contenuto della lettera indirizzata il 13 ottobre 1998 alla sezione toscana della Agenzia per la tenuta dell'albo professionale, essendo stato con questa comunicato che, a seguito di chiarimenti intervenuti con il NI, si era dato avvio a un rapporto improntato ala massima collaborazione. Infine, si è rilevato che il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la presa di possesso del proprio ufficio da parte del NI (1 ottobre 1998) e la prima richiesta di revoca (giorno 6 successivo) deponeva sfavorevolmente circa la obiettività dei giudizi espressi nei confronti del Segretario "con conseguente perdita della credibilità di massima delle contestazioni mossegli".
La Corte d'appello, quindi, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato il Comune al risarcimento dei danni subiti dal NI, commisurandoli ai compensi da questo non percepiti dalla data della revoca a quella in cui lo stesso ottenne il conferimento di un nuovo incarico, respingendo invece quella relativa al pregiudizio all'immagine per assenza di prove.
Della decisione è stata chiesta la cassazione dal Comune di Greve in Chianti con ricorso sostenuto da quattro motivi. Il NI resiste con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi e illustrato con memoria. Gli altri intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che sul primo motivo del ricorso principale è già intervenuta decisione delle sezioni unite di questa Corte, che, con sentenza numero 1241 del 28 gennaio 2003, previa la riunione dei ricorsi, lo hanno rigettato, dichiarando che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Con il secondo motivo - denunciando violazione dell'articolo 17 della legge numero 127 del 1997 - il Comune ricorrente deduce che erroneamente il giudice del merito ha ritenuto la non equiparabilità della figura del Segretario comunale al dirigente di azienda, e ciò perche le modalità della revoca dello stesso si diversificherebbero dalla disciplina comune in materia di dirigenti, omettendo peraltro di tenere conto che primo e fondamentale dovere del Segretario comunale è quello di collaborazione, assistenza e consulenza nei confronti del Sindaco e della Giunta, derivandone che, qualora lo stesso, di nomina fiduciaria (come il dirigente), non adempia a questo dovere, si configura la violazione di un dovere di ufficio che legittima la risoluzione del rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo, lo stesso ricorrente espone che, sempre in violazione della stessa disposizione, la Corte d'appello di Firenze ha omesso di considerare che la norma distingue, circa i presupposti legittimanti gli istituti, tra la revoca, per la quale si richiede una violazione dei doveri di ufficio, e la riduzione del trattamento economico tabellare del Segretario collocato in disponibilità, per la quale si richiede invece la sussistenza di violazioni gravi e ricorrenti. Da ciò deve farsi discendere la illegittimità della norma regolamentare (articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica numero 465 del 1997) richiedente invece, in contrasto con la legge, la gravità delle violazioni anche per la revoca.
Denunciando sempre identica violazione di legge, il ricorrente deduce che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto non costituire violazione dei doveri di ufficio la quasi totalità dei comportamenti - che analiticamente vengono indicati, esponendosi per ciascuno le ragioni che avrebbero dovuto indurre alla diversa conclusione - che erano stati addebitati al NI. Si aggiunge che, inammissibilmente, la Corte di appello ha proceduto a una loro valutazione atomistica e non complessiva. Infine, quanto alla lettera indirizzata dal Sindaco il 13 ottobre 1998 alla Agenzia per la tenuta dell'albo, si sostiene che, da un lato, si è omesso di tenere conto che i comportamenti più gravi vennero posti in essere successivamente a quella data, e, dall'altro, che la stessa doveva interpretarsi esclusivamente come presa d'atto dell'impegno assunto dallo stesso NI di improntare la propria attività alla dovuta collaborazione, sicché legittimamente si procedette alla revoca una volta che lo stesso mostrò di non volere mantenere fede all'assicurazione fornita.
Le censure svolte con i tre motivi di ricorso - il cui esame appare opportuno effettuare congiuntamente, perche tra loro strettamente connesse - sono fondate nei limiti che seguono. Occorre in primo luogo osservare che non è dato comprendere il perche la Corte d'appello prima e il Comune ricorrente poi si siano diffusamente soffermati sulla questione relativa alla assimilabilità o meno della figura del Segretario comunale a quella del dirigente di azienda privata, per negarla il giudice del merito e affermarla, invece, il secondo. E invero tra l'una e l'altra non si rende possibile alcun confronto comparativo, e ciò per la totale assenza, nella materia dei rapporti tra il titolare dell'ente locale (sindaco o presidente della Provincia) e il Segretario (comunale o provinciale), di un qualsiasi problema in materia di mansioni proprie del dirigente o di presupposti legittimanti la unilaterale risoluzione del rapporto da parte dell'imprenditore, la cui soluzione possa, come invece si verifica nell'ambito dei rapporti di lavoro tra imprenditore privato e dipendente, preliminarmente imporre l'indagine diretta all'inquadramento o meno del secondo nella categoria dirigenziale, fornendo la inequivocabile risposta a ogni quesito che in proposito possa porsi la stessa legge 15 maggio 1997 numero 127 (articolo 17, commi da 67 a 86), che, ratione temporis, è quella cui nella specie deve farsi riferimento, le cui disposizioni peraltro, per la parte che qui interessa, sono state sostanzialmente riprodotte nella disciplina normativa attualmente vigente (articoli 97, 99 e 100 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267). Profondamente modificando la precedente regolamentazione, e, per ultimo, l'articolo 52 della legge numero 142 del 1990, la legge numero 127 del 1997, ha inteso, da un lato, abbandonare definitivamente la concezione di un rapporto di sopraordinazione tra Stato ed ente locale - contrapponendosi alla legittimazione politica degli organi elettivi del secondo quella tecnica di derivazione statale del Segretario - e, dall'altro, e coerentemente a questa scelta, ridisegnare non solo lo status di questo (non più "funzionario statale", quale prima era, ma "dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia", secondo la previsione del comma 67 dell'articolo 17 della legge di riforma) ma anche le funzioni, prescrivendo il primo periodo del comma 68 dell'articolo 17 che "il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti", compiti e funzioni il cui esercizio, come si è rilevato dalla dottrina, non può considerarsi eventuale o esercitabile solo su richiesta, ma deve essere considerato come necessario e indispensabile, apparendo anche evidente che esso si riferisce alla intera attività svolta dall'ente, imponendo una valutazione sulla scelta degli strumenti giuridici e procedurali della attività stessa. A questi compiti e funzioni primari può, però, aggiungersi quello di sovraintendenza dello svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinazione della loro attività per l'ipotesi in cui non venga nominato il direttore generale, e, in via residuale, ai sensi della lettera c), "ogni altra funzione, attribuitagli dallo statuto, o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal presidente della Provincia". Si tratta, quindi, di una figura professionale alla quale è, per legge, demandato, come la dottrina lo ha definito, un "ruolo di garanzia", e ciò perche la attività dell'ente possa dispiegarsi nell'interesse del suo buon andamento, e talora, in presenza di incarichi espressi, anche una attività dirigenziale o di alta esecuzione. Evidente appare, quindi, la necessità che al relativo rapporto debba presiedere un vincolo di fiduciarietà tra il Capo della amministrazione e il Segretario di questa, da ciò derivando che il legislatore ha attribuito al primo la scelta nominativa del secondo, prevedendosi anche, coerentemente, nel comma 70 (come autenticamente interpretato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1999 numero 8, convertito nella legge numero
75 dello stesso anno), la automatica cessazione del secondo dall'incarico con la cessazione del mandato del primo e, nel comma 71, la possibilità della sua revoca, a causa di "violazione dei doveri d'ufficio" - che costituisce quindi la giusta causa per la irrogazione della sanzione - prescrivendo la disposizione che la revoca debba avvenire con "provvedimento motivato del sindaco (o del presidente della Provincia), previa deliberazione della Giunta". Infine, e per esaurire il quadro normativo sul punto, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 numero 465 (con il quale venne emanato il "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997 numero 127") stabilisce, al comma 5, che "Il segretario può essere revocato ai sensi dell'articolo 17, comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco o dal presidente della Provincia su deliberazione della Giunta, previo contraddittorio con l'interessato. A tale fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ...". Venne quindi introdotto, esclusivamente dalla norma regolamentare, l'aggettivo gravi, che non appare nel testo della disposizione legislativa, la cui formulazione è stata integralmente e letteralmente recepita dall'articolo 100 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Anzi, a questo proposito,
occorre osservare che l'aggettivo in questione, che pure era contenuto nel testo approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura, fu espunto dalla Camera dei deputati così come lo fu l'altro presupposto, pure originariamente previsto, della "compromissione del rapporto funzionale con il Capo dell'amministrazione". A suggerire però la nuova reintroduzione, fu il Consiglio di Stato, chiamato a esprimere il proprio parere ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge numero 400 del 1988, con il parere interlocutorio del 22 settembre 1997 al fine di "non trasformare la facoltà di revoca in un recesso ad nutum svincolato da ogni parametro precostituito". Ma la gravità dei fatti, costituenti violazione dei doveri di ufficio, va valutata, al pari dell'indagine sul giudizio circa la sussistenza di una giusta causa per il licenziamento, non già con riguardo al comportamento in se astrattamente considerato, ma con riferimento alla situazione concreta, dovendosi cioè accertare se sia stata rispettata la regola codicistica della proporzionalità della sanzione con riferimento alla concreta fattispecie, e perciò - se - tenendosi conto della qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, della posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, in definitiva, quindi, della qualità e del grado del particolare vincolo di fiducia che lo specifico rapporto comportava - la mancanza commessa dal soggetto, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui venne posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere la sanzione espulsiva, senza che in tale caso possa rilevare la assenza o la modesta entità di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro (per tutte, Cass., 23 aprile 2002, n. 5943). Si aggiunga anche, che, sempre al fine di una corretta valutazione della sussistenza della gravità del comportamento inadempiente per verificare la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento, il giudice, nella ipotesi di reiterazione delle violazioni, deve sottoporre a indagine non ciascun fatto singolarmente e di per se considerato, ma la intera condotta addebitata, e ciò per la logica considerazione che una serie di infrazioni - che singolarmente considerate, non giustificherebbero un giudizio di gravità - ben possono assumere, se valutate complessivamente, una portata tale da scuotere la fiducia della controparte e rendere legittimo il recesso dal rapporto. Come in precedenza si è sottolineato, il dovere primario di ufficio del Segretario (comunale o provinciale), secondo la nuova previsione normativa (comma 68 dell'articolo 17 della legge numero 127 del 1997 e comma 2 dell'articolo 97 del vigente decreto legislativo numero 2 67 del 2000) è quello della prestazione della collaborazione e della assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, per assicurare la conformità della azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Si tratta, con tutta evidenza, di funzioni e compiti che necessariamente implicano un ruolo attivo e propositivo, partecipando lo stesso alla formazione delle scelte degli organi dell'ente, con la conseguenza che, nel momento in cui la attività di collaborazione o di assistenza venga meno per fatto allo stesso addebitabile, inevitabilmente viene anche a troncarsi il rapporto di fiducia che deve legarlo agli organi dell'ente, in favore dei quali la collaborazione e la assistenza è stato chiamato a prestare e, in primis, a colui che lo ha prescelto. Orbene, primo e grave vizio in cui è incorso il giudice di inerito è quello di avere ritenuto che la gravità delle violazioni che erano state addebitate al resistente, la cui materialità si è accertata sostanzialmente per tutte, fosse da valutarsi con riferimento ai singoli comportamenti e non invece, come pure si sarebbe dovuto, con riguardo alla situazione concreta che si era venuta a determinare in relazione alla stessa natura dei comportamenti (prevalentemente concretantisi nel rifiuto o nella voluta omissione di compiti connessi ai primari doveri di ufficio della collaborazione e della assistenza), alla loro reiterazione e al breve lasso di tempo in cui gli stessi erano stati commessi, trascurando totalmente di accertare, nonostante la corretta contraria premessa che pure era stata svolta, se essi fossero stati idonei, nella loro valutazione complessiva, a incidere, pregiudicandola, sulla permanenza della "fiducia" che doveva assistere il rapporto tra il Comune e il suo Segretario. Quanto poi ai singoli addebiti, deve osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata appare errata con riferimento a quelli che di seguito si indicano: 1) In ordine al rifiuto opposto allo svolgimento del servizio della elevazione dei protesti cambiari, la Corte di appello di Firenze ne ha escluso la illegittimità, sul rilievo che lo stesso non competerebbe, per disposizione di legge, al Segretario comunale, perche riservato "ai soggetti individuati dall'art. 8 DPR 290/75". Deve, in contrario,, marcarsi che la citata disposizione, contenuta nel Regolamento di attuazione della legge 12 giugno 1973 numero 349, disciplina esclusivamente il "riparto delle cambiali e dei titoli di credito equiparati" e al secondo comma è presa espressamente in esame l'ipotesi in cui, per la assenza nei Comuni di sede di ufficio notarile o giudiziario, della levata dei protesti sia incaricato il Segretario comunale a norma dell'articolo 1 della legge. Si imponeva, quindi, l'accertamento della ricorrenza in punto di fatto dei presupposti richiesti da questa norma, dalla cui eventuale presenza si sarebbe dovuto far conseguire la sussistenza del dovere del Segretario all'espletamento del servizio.
2) Il giudice del merito, pur avendo rilevato che la mancata partecipazione del Segretario alle fasi di trattazione e discussione delle sedute della Giunta costituiva violazione a uno specifico dovere di ufficio, pur tuttavia ha apoditticamente escluso la rilevanza dell'addebito, trascurando totalmente di considerare che la lettera a) del comma 68 dell'articolo 17 della legge numero 127 del 1997 descrive partitamente i compiti del Segretario nelle riunioni di
Giunta, prescrivendo, tra l'altro, che allo stesso faccia carico quello della cura della verbalizzazione.
3) Si è ritenuto che non sarebbe sussistito il dovere del Segretario di dare notizia al Sindaco, pure avendola accertata, della situazione di illegittimità in cui operava la commissione edilizia per la intervenuta decadenza dell'organo, in quanto la sua presidenza era tenuta dallo stesso Sindaco. Sul punto è da osservarsi che la omissione pare censurabile, qualora fosse sussistente, come pare, il richiesto elemento psicologico, a titolo di mancata osservanza della funzione della assistenza giuridico-amministrativa, al fine di evitare che la attività dell'organo si ponesse in contrasto con il divieto legislativo.
4) Il giudice del merito ha escluso la sostanziale rilevanza del rifiuto opposto dal NI alla assunzione in proprio della presidenza delle gare di appalto a lui attribuita dallo Statuto comunale e della attribuzione, di sua iniziativa, del relativo incarico ad altri, con il conseguente ritardo nella esecuzione delle procedure stesse, ritenendo condivisibili le giustificazioni dallo stesso fornite, facenti leva su una pretesa giustificabile perplessità interpretativa del comma 3 bis dell'articolo 51 della legge numero 142 del 1990, in quanto - prevedendo questo che "nei
Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 (tra le quali sono quelle di presidenza di commissioni di gara e di responsabilità di procedure d'appalto) possono essere attribuite ... ai responsabili degli uffici o dei servizi ..." - la letterale formulazione della norma avrebbe potuto intendersi nel senso della impossibilità di attribuzione degli incarichi in questione a soggetti diversi dai responsabili degli uffici. Evidentemente, la Corte d'appello non ha tenuto conto alcuno dell'inciso (posto tra le parole "comma 3" e quelle "possono essere") - risultante dal testo della disposizione integrato dall'articolo 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998 numero 191 - "fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c) dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 numero 127", che espressamente prevedeva che il
Segretario "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco o dal presidente della Provincia", derivando da un tale inciso, con ogni evidenza, la assoluta assenza di difficoltà di sorta nella interpretazione della norma, alla quale altro significato non poteva darsi diverso da quello letterale.
5) Analoghe osservazioni vanno svolte con riferimento al mancato rogito dell'atto di costituzione di superficie, essendosi ritenuto giustificato il comportamento sulla base di una presunta perplessità interpretativa - apoditticamente affermata - della disposizione di cui alla lettera b) del comma 68 dell'articolo 17, che, invece, proprio per la assenza in essa di una qualsiasi deroga, andava correttamente intesa nel senso di una sua operatività in linea generale. Deve ancora rilevarsi che totalmente insoddisfacente, dal punto di vista della sua logicità, appare la motivazione nella parte dedicata alla valutazione del contenuto della lettera indirizzata il 13 ottobre 1998 alla Agenzia per la gestione dell'albo, essendosi dato a esso assertoriamente il significato di una "ritrattazione", omettendosi qualsiasi indagine, che pure si imponeva, diretta ad accertare se, invece, potesse costituire una "presa d'atto, di riconoscimento da parte del NI della non conformità della sua condotta precedente ai doveri di ufficio e di assicurazione di un diverso comportamento per il futuro, derivandone, in questa seconda ipotesi, la legittimità di una risoluzione del rapporto per essersi reiterate le condotte trasgressive.
Infine, la sostanziale coincidenza delle prime violazioni con la assunzione dell'incarico e la loro concentrazione in un brevissimo lasso di tempo, sembrerebbero doversi valutare in maniera non favorevole per il resistente, parendo denotare un atteggiamento improntato sin dall'inizio a un intento di non collaborazione. Del ricorso del Comune di Greve nel Chianti si impone, quindi, l'accoglimento. Restano evidentemente assorbite le doglianze formulate con il ricorso incidentale, avendo le stesse per oggetto l'ammontare del risarcimento del danno preteso dal NI. La sentenza impugnata va, pertanto,, cassata e la causa va rinviata ad altro giudice - che si designa nella Corte d'appello di Genova, che deciderà la controversia nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati in tema di valutazione della gravità delle violazioni legittimanti la revoca dell'incarico, da parte del Sindaco, del Segretario nominato, tenendo altresì conto dei rilievi da questa Corte formulati relativamente ai singoli addebiti di cui alla contestazione.
Allo stesso giudice si demanda la regolamentazione, all'esito, delle spese relative anche al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti numeri 13016 e 17304 del 2001, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2003