Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
In tema di uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fra i soggetti aventi diritto alla restituzione delle cose sequestrate rientra il proprietario che ne abbia attribuito a terzi l'utilizzazione, atteso che questi ha l'obbligo di assicurare la disponibilità del godimento della cosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2004, n. 32429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32429 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 16/06/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 819
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 13795/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Angelo Cavaliere, difensore di fiducia di HE ER, n. a San Benedetto del Tronto il 15.10.1979;
avverso l'ordinanza in data 27.2.2004 del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità dell'istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro di apparecchi automatici da gioco emesso dal P.M. il 6.12.2004.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Angelo Cavaliere, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato la inammissibilità dell'istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro di apparecchi automatici da gioco emesso dal P.M., presentata dal HE quale titolare della ditta "Electra Games". L'ordinanza ha affermato il difetto di legittimazione dell'istante, rilevando che lo stesso, pur risultando proprietario, nella qualità, degli apparecchi automatici da gioco sequestrati, ne aveva concesso la detenzione all'indagato per effetto di un contratto di noleggio.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'istante per il riesame, che la denuncia per violazione degli art. 111, 128, 324 e 355 c.p.p.. Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia l'illegittimità della pronuncia per esser stata esclusa la legittimazione del proprietario delle cose sequestrate a proporre l'istanza di riesame, quale soggetto avente diritto alla restituzione delle stesse.
Si deduce, inoltre, che nel caso in esame il decreto di convalida del sequestro non è stato depositato in Cancelleria, di talché difetta la prova della sua emissione nel termine prescritto, non potendo esser attribuito valore di certificazione alla data apposta in calce al provvedimento dal magistrato che lo ha emesso, e si chiede, per l'effetto, che venga dichiarata la inefficacia del sequestro. Il ricorso è fondato.
È opportuno rilevare che sulla specifica questione, afferente alla legittimazione a proporre l'istanza di riesame del proprietario, che abbia dato in locazione a terzi la cosa sequestrata, sussiste un, sia pur risalente, contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. È stato, infatti, affermato in una pronuncia che "Nell'ipotesi in cui un'area data in locazione allo indagato venga sottoposta a sequestro preventivo, il proprietario della medesima non è legittimato a proporre istanza di riesame poiché la "res" non è nella sua disponibilità, e la restituzione del bene non potrebbe essere disposta a suo favore. Il proprietario può soltanto chiedere la revoca dopo avere eventualmente conseguito la risoluzione anticipata del contratto". (sez. 3^, 199804407, Petino C, riv. 209861)
Era stato, invece, affermato in una precedente pronuncia che "In tema di sequestro preventivo, il proprietario della cosa sequestrata è legittimato a presentare la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro, a norma dell'art. 322 c.p.p., e ciò anche qualora sulla cosa vantava diritto di godimento altro soggetto". (sez. 6^, 199703975, P.M. in proc. Schwen, riv. 210309)
Peraltro, è da rilevare che la successiva giurisprudenza di questa Corte, anche se non risulta avere affrontato specificamente il tema di cui si tratta, si palesa implicitamente orientata nel riconoscere la legittimazione del proprietario a proporre l'istanza di riesame, anche se la cosa sequestrata risulti legittimamente detenuta da un terzo (cfr. sez. 1^, 13.6.2001 n. 34019, Carla, in Cass. pen. 2003, 237; sez. 6^, 6.3.1998 n. 864, Piano e altro). Orbene, questa Corte ritiene senza dubbio corretta l'interpretazione degli art. 355, comma terzo, 322 c.p.p., che include, tra le persone aventi diritto alla restituzione della cosa, il proprietario che ne abbia attribuito a terzi l'utilizzazione.
Infatti, il proprietario della cosa data in affitto a terzi, che sia stata successivamente sequestrata, ha l'obbligo di assicurare all'affittuario la disponibilità del godimento della cosa datagli in locazione, al fine di poter continuare a percepire le utilità derivanti dalla stessa, e, pertanto, ha diritto ad ottenerne la restituzione proprio al fine di poter ottemperare al contratto stipulato con il terzo, oltre ad avervi interesse per l'anzidetta ragione.
In caso di sequestro, invero, il conduttore può legittimamente rifiutarsi di corrispondere il canone di locazione, invocando il factum principis, ne' la legge lo obbliga ad attivarsi personalmente per ottenere la restituzione di quanto in sequestro, salva la responsabilità derivante dal fatto che il sequestro sia conseguenza di un eventuale uso illecito della cosa locata da parte del conduttore. Negare al proprietario il diritto ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata determina, pertanto, una ingiustificata compressione del diritto di questi e non appare coerente con il sistema giuridico in generale.
È noto, infatti, che, in sede civile, il proprietario del bene concesso in locazione non ne perde il possesso, in quanto continua ad esercitarlo tramite l'affittuario, di talché è direttamente legittimato ad esercitare le azioni a tutela della disponibilità della cosa.
Orbene, la ordinanza impugnata, avendo riconosciuto al HE la qualità di proprietario degli apparecchi automatici da gioco sequestrati, ha erroneamente negato la sua legittimazione a proporre l'istanza di riesame, in base al rilievo che le cose sequestrate era state date in noleggio a un terzo.
La ordinanza deve essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Latina per un nuovo esame, rilevandosi che sulle ulteriori censure del ricorrente, afferenti direttamente alla validità ed efficacia del decreto di convalida del sequestro, deve pronunciarsi il giudice di merito nel rituale contraddittorio con il P.M..
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004