Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 febbraio 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 agosto 1993 |
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 03/09/2024, n. 2960Provvedimento: Pubblicato il 03/09/2024 N. 02960/2024 REG.PROV.COLL. N. 00183/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 183 del 2024, proposto da S.I.C. & F. S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, VA CC e AN TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune Piraino, non costituito in giudizio; per l'annullamento 1) del provvedimento prot. 17782 dell'1.12.2023 con il quale è stata rigettata l'istanza di permesso di costruire presentata il 3.11.2023 sull'area di cui infra; 2) di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale. Visti il ricorso e i relativi …Leggi di più...
- vincolo di inedificabilità·
- art. 15 L.R. 78/1976·
- art. 21 octies L.241/1990·
- violazione garanzie procedimentali·
- art. 2 L.R. 15/1991·
- permesso di costruire·
- eccesso di potere·
- diretta fruizione del mare·
- difetto di motivazione
Versioni del testo
- Art. 1. 1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non e' accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede gia' esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unita' sanitaria locale (( anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purche' dalla documentazione esibita risulti l'impossibilita' o la capacita' gravemente ridotta di deambulazione.)) (( 2. Nei comuni ripartiti in piu' collegi senatoriali o in piu' collegiuninominali per l'elezione, della Camera dei deputati o in piu' collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali e' compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso e' iscritto )) 3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante puo' votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi e' presa nota nel verbale dell'ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale. - Art. 2. 1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonche' di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
2. Le sezioni cosi' attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.
Nota all'art. 2:
- L'allegato A al regolamento approvato con D.P.R. n. 384/1978 concernente l'attuazione dell' art. 27 della legge 30 marzo 1977, n. 118 , a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, reca il seguente simbolo:
----> Vedere Immagine a Pag. 03 della G.U. <--- - Art. 3. 1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.