Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2020, n. 16781
CASS
Sentenza 21 ottobre 2020

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, emessa il 21 ottobre 2020. Le parti coinvolte hanno presentato ricorsi contro una sentenza della Corte d'Appello di IA, che aveva confermato alcune condanne e dichiarato l'estinzione per prescrizione di altri reati. Le richieste delle parti includevano l'inammissibilità dei ricorsi da parte della Procura Generale e delle parti civili, mentre i difensori degli imputati chiedevano l'accoglimento dei ricorsi, sostenendo la non configurabilità dei reati contestati e la prescrizione.

Il giudice ha ritenuto inammissibili i ricorsi di AL RA e UE ER, confermando la prescrizione per i reati di SO GI e ON NI. La Corte ha argomentato che il millantato credito si configura indipendentemente dall'esito dei procedimenti amministrativi, e che le dazioni di denaro erano slegate da un eventuale provvedimento del pubblico ufficiale. Inoltre, ha chiarito che la responsabilità penale non richiede la prova di ogni singola dazione, ma può basarsi su dichiarazioni convergenti di coimputati e testimoni. La Corte ha infine confermato le statuizioni civili e la confisca, evidenziando la gravità dei fatti e l'illecito coinvolgimento di pubblici ufficiali.

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Massime5

In tema di finanziamento illecito a soggetti politici, il divieto di ricevere contributi, che l'art. 4, comma 10, legge n. 659 del 1981 ha esteso ai consiglieri comunali, opera anche rispetto al candidato sindaco, atteso che quest'ultimo deve ritenersi anche candidato al consiglio comunale. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'estensione della fattispecie penale al candidato sindaco non è frutto di un'interpretazione analogica, bensì consegue al fatto che, in base alla normativa elettorale, il candidato sindaco non eletto è, comunque, eletto quale consigliere comunale).

In tema di reati ministeriali, l'obbligo del Procuratore della Repubblica di trasmettere gli atti al collegio previsto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ed il conseguente divieto di compiere indagini, non consegue automaticamente all'acquisizione di una "notitia criminis" riferita ad un Ministro, ma presuppone che si accerti preliminarmente l'attinenza del comportamento illecito allo svolgimento del "munus publicum" ricoperto.

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva configurato come un unico reato di corruzione propria più fatti corruttivi posti in essere da un pubblico agente nel tempo succeduto nelle cariche di Ministro dell'Ambiente e di Ministro delle Infrastrutture, per un periodo non ricoprendo nessun incarico ministeriale, in quanto ritenuti manifestazione del medesimo accordo corruttivo stipulato con soggetti privati).

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. è irrilevante che il pubblico ufficiale abbia o meno emesso il provvedimento per il quale l'agente ha promesso il suo interessamento, in quanto il millantato credito si consuma già nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilità con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico agente, apprestando una tutela penale anticipata rispetto alle diverse ipotesi corruttive previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen., configurabili quando la remunerazione sia effettivamente destinata al pubblico ufficiale, al fine di condizionarne l'attività.

In tema di reati ministeriali, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione a procedere ex art. 96 Cost. il pubblico ministero ha la possibilità di svolgere ulteriori attività, se meramente ordinatorie, ovvero di ridefinire l'imputazione rimasta immutata in ordine al fatto-reato per cui l'autorizzazione a procedere è stata rilasciata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2020, n. 16781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16781
Data del deposito : 21 ottobre 2020

Testo completo