Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 28866
CASS
Sentenza 22 maggio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è configurabile alcuna competenza del Collegio, istituito a norma dell'art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, a deliberare in tema di reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, allorché non esista, nei loro confronti, una "notitia criminis" qualificata, nel senso che il rapporto, il referto o la denuncia dichiaratamente relativi a reati di cui all'art. 96 Cost. ricolleghino ad essi la commissione di un illecito di rilevanza penale, la verifica della quale spetta, sotto la sua responsabilità, al P.M., pur privo, una volta che abbia ricevuto rapporto, referto o denuncia, di poteri di indagine, spettanti solo al predetto Collegio. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza, nella quale il P.M., ricevuta una denunzia nei confronti di un Ministro e ritenuto di non ravvisare in essa fatti di reato, ne aveva chiesto l'archiviazione al G.i.p. il quale, a seguito di opposizione del denunciante che lamentava la sussistenza di reati ministeriali, aveva declinato la propria competenza in favore del Collegio "ex" art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989 e quest'ultimo aveva sollevato conflitto dinanzi alla Corte suprema).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 28866
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28866
    Data del deposito : 22 maggio 2008

    Testo completo