Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
Non è configurabile alcuna competenza del Collegio, istituito a norma dell'art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, a deliberare in tema di reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, allorché non esista, nei loro confronti, una "notitia criminis" qualificata, nel senso che il rapporto, il referto o la denuncia dichiaratamente relativi a reati di cui all'art. 96 Cost. ricolleghino ad essi la commissione di un illecito di rilevanza penale, la verifica della quale spetta, sotto la sua responsabilità, al P.M., pur privo, una volta che abbia ricevuto rapporto, referto o denuncia, di poteri di indagine, spettanti solo al predetto Collegio. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza, nella quale il P.M., ricevuta una denunzia nei confronti di un Ministro e ritenuto di non ravvisare in essa fatti di reato, ne aveva chiesto l'archiviazione al G.i.p. il quale, a seguito di opposizione del denunciante che lamentava la sussistenza di reati ministeriali, aveva declinato la propria competenza in favore del Collegio "ex" art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989 e quest'ultimo aveva sollevato conflitto dinanzi alla Corte suprema).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 28866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28866 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1557
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 006533/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE DEI MINISTRI DI ROMA;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE DI ROMA;
Con ORDINANZA del 11/02/2008 TRIB. MINISTRI di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Roma.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza 11/2/2008 il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice competente ai sensi della Legge Cost. n. 1 del 1989, art. 7, ha dichiarato la propria incompetenza in relazione al procedimento penale n. 4754/07 RG P.M. (i cui atti erano stati ad esso trasmessi con ordinanza 2/11/2007 del GIP presso il Tribunale di Roma che, preso atto della opposizione della p.o. alla richiesta del P.M. di procedere alla archiviazione sull'assunto che sussistessero reati ministeriali, aveva declinato la propria competenza in favore di quella del Tribunale "dei reati ministeriali"). A sostegno della propria decisione di sollevare conflitto innanzi alla Corte regolatrice il Tribunale ha rammentato:
- che dopo la denunzia di EZ AL RA presentata al P.M. presso il Tribunale di Venezia, coinvolgente, tra gli altri, il Ministro dell'Interno p.t. Giuliano Amato, gli atti erano stati trasmessi al P.M. presso il Tribunale di Roma che aveva richiesto l'archiviazione (senza previa iscrizione del Ministro nel R.I.);
- che il denunziante aveva proposto opposizione a detta richiesta ed il GIP, con ordinanza 2/11/2007, aveva declinato la propria competenza sul rilievo che l'opposizione lamentava la sussistenza di reati ministeriali;
- che, contrariamente alla opinione palesata dal declinante GIP, la competenza per i reati indicati nella Legge Cost. n. 1 del 1989 non era individuabile in ogni caso in cui fosse proposta una denunzia ma soltanto nei casi nei quali venga formulata una specifica ipotesi criminosa ascrivibile a Ministro;
- che, non sussistendo tale presupposto, difettava la competenza del Tribunale di Roma nella funzione di cui alla citata legge costituzionale.
OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che debba essere affermata la competenza del GIP a provvedere sulla richiesta del P.M. formulata nel procedimento n. 4754/07 RG P.M., non sussistendo, contrariamente alla opinione espressa dal GIP romano nella sintetica ordinanza declinatoria di competenza, il presupposto per investire il Collegio di cui alla Legge Costituzionale n. 1 del 1989, art. 7, della competenza a svolgere indagini sui fatti denunziati da EZ AL RA. È invero consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il peculiare profilo della competenza del Collegio in discorso, organo specializzato del Giudice ordinario chiamato a svolgere attività di indagine e, al contempo ma in alternativa, attività decisorie (di archiviazione o di rinvio a giudizio), relativamente a fatti-reato ascritti al Presidente del Consiglio ed ai Ministri della Repubblica (cfr. sentenze nn. 564/99, 207/97, 5447/95 e 218/95). Ed è certamente ammissibile il conflitto di competenza originato dalla ricusazione tanto del GIP (investito dalla richiesta di archiviazione del P.M.) quanto del Collegio in discorso (anch'esso ut supra attributario del potere di archiviazione) a prendere cognizione del medesimo fatto-reato attribuito alla stessa persona. Orbene, presupposto perché sia radicata in capo al Collegio in disamina la competenza a conoscere dei reati di cui alla Legge Cost. n. 1 del 1989, art. 4 è la esistenza di una specifica attribuibilità ai soggetti di cui alla stessa disposizione di un fatto-reato commesso dagli stessi nell'esercizio delle loro funzioni e cioè la esistenza di una notitia criminis qualificata, nel senso che il rapporto, il referto e la denunzia concernente i reati di cui all'art. 96 Cost. devono, direttamente ed immediatamente, ricollegare al Ministro (od al Presidente del Consiglio) la commissione del reato in questione: alla semplice ricezione di tali atti, quindi, il P.M., senza previo svolgimento di alcuna indagine, deve trasmettere (citata legge, art. 6) al Collegio tali atti con le proprie richieste, contestualmente notiziando gli interessati della trasmissione al fine dell'esercizio dei diritti di difesa.
Ma se al P.M., ricevuti il rapporto, il referto o la denunzia, non è dato alcun potere di indagine, essa spettando come dianzi detto al solo Collegio di cui alla legge più volte citata, art. 7, allo stesso P.M. non potrà non spettare, sotto la sua responsabilità, la verifica che quegli atti ricevuti consentano di ipotizzare un reato e di accostarne la commissione alle persone ed alle funzioni di cui all'art. 96 Cost;
ed ove, come accaduto nella specie, il P.M. investito della denunzia proposta dal RA abbia ritenuto insussistenti condotte penalmente significative e pertanto abbia omesso di operare alcuna iscrizione nel registro degli indagati (anzi rubricando la denunzia con il n. 4754/07 nel registro dei fatti non costituenti reato), conclusivamente richiedendo al GIP l'archiviazione, non sussiste alcuna ipotesi per la quale possa essere attivata la competenza speciale del Collegio di cui alla Legge Costituzionale n. 1 del 1989, art. 7, a tale Collegio spettando bensì di procedere alla archiviazione di fatti non ritenuti integrare l'ipotesi di "reato ministeriale" ma soltanto ove tale ipotesi abbia assunto una minima consistenza giuridica idonea a fondare la detta competenza speciale.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GIP presso il Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2008