Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
L'imputato che chiede l'applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile di condanna ha l'onere di esibire copia della decisione emessa o, almeno, di fornire tutti i dati necessari per la relativa acquisizione. In caso di inosservanza di tale onere, potrà far valere la sua istanza in sede esecutiva, giacché il mancato esame nel merito della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude perciò l'esame della questione ai sensi dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1999, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 14/1/1999
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. " GI Ambrosini " N. 108
3. " Luciano Deriu " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Trifone " N. 33747/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OT ME, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 28 aprile 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 28.4.1998 e depositata il 2.5.1998 la Corte di appello di Milano confermava la condanna a pena ritenuta di giustizia di EN GA, che il Pretore di Como in data 7.3.1994 aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt.81 cpv. e 385 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, essendo agli arresti domiciliari nella sua abitazione nella predetta città, se ne allontanava senza autorizzazione nei giorni 19 e 20 aprile 1992.
Sulla impugnazione dell'imputato - il quale si doleva della eccessività della pena ed instava perché fosse riconosciuto il vincolo della continuazione tra il fatto per il quale veniva giudicato ed altro analogo commesso il 31.3.1992, per il quale era stato anche condannato in procedimento ex art. 442 c.p.p. - la corte territoriale valutava equa e proporzionata la sanzione inflitta in primo grado e, sulla richiesta volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, rilevava che a sostegno di essa l'appellante non aveva prodotto alcuna documentazione, sicché la rigettava, precisando che sulla questione si sarebbe potuto, in ogni caso, provvedere in sede esecutiva.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale, in unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 81 c.p., per non avere il giudice di merito ritenuto la continuazione rispetto ad altro delitto di evasione dagli arresti domiciliari, commesso diciannove giorni prima di quello oggetto del presente processo. Alla udienza odierna il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso, che deve, invece, essere dichiarato inammissibile (con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed alla sanzione pecuniaria equa e proporzionata in un milione di lire) essendo la impugnazione manifestamente infondata.
Secondo costante affermazione di questo giudice di legittimità (ex plurimis: Cass. pen. Sez. VI, 20 settembre 1990, n. 12541, ric. Briffa) l'imputato, che chiede l'applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli per i quali si è già avuta sentenza irrevocabile di condanna, ha l'onere di esibire copia della decisione emessa o, almeno, di fornire tutti i dati necessari per la relativa acquisizione, cosa che il ricorrente non risulta avere fatto nel giudizio di secondo grado.
Di conseguenza, non merita censura sul punto la impugnata decisione e resta salva la possibilità per EN GA di fare valere la sua istanza nella sede esecutiva, giacché il mancato esame nel merito della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude, perciò, l'esame della questione ai sensi dell'art. 671, 1^ comma, c.p.p.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999