Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 346, comma secondo cod. pen. è irrilevante che il pubblico ufficiale abbia o meno emesso il provvedimento per il quale l'agente ha promesso il suo interessamento, in quanto il millantato credito si consuma già nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilità con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, apprestando una tutela penale anticipata rispetto alle diverse ipotesi di reato previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non rilevasse, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 346 cod. pen., la circostanza che il provvedimento di scarcerazione per comprare il quale l'agente, autista giudiziario, si era fatto consegnare una somma di danaro, millantando credito presso un giudice del Tribunale, in realtà fosse stato già emesso al momento della consegna del denaro).
L'elemento del raggiro tipico della truffa assume nel reato di millantato credito un carattere particolare, concretandosi nella vanteria, anche implicita, di ingerenze e pressioni presso un pubblico ufficiale. Ne consegue che il reato di truffa non può concorrere con il reato di millantato credito, anche nel caso in cui la vanteria si accompagni ad un atto diretto alla induzione in errore del soggetto passivo.
Commentario • 1
- 1. Traffico di influenze: alle SS.UU. la questione sulla continuità normativa con il millantato creditoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2023
La massima Va rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: se sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma 2, c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis c.p. Vuoi saperne di più sul reato di traffico di influenze illecite? La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 28/06/2023, (ud. 28/06/2023, dep. 19/07/2023), n.31478 RITENUTO IN FATTO 1. M.V., per il tramite del proprio difensore, ricorre contro la sentenza emessa in data 25/01/2023 dalla Corte di appello di Roma che - giudicando a seguito di annullamento con rinvio disposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2006, n. 30150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30150 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 07/06/2006
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 806
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 7084/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA PO IL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 6 maggio 2005 emessa dalla Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione con cui il locale Tribunale, in composizione monocratica, aveva condannato IL LA PO alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati di millantato credito e truffa aggravata, con condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito La OR, autista giudiziario in servizio presso il Tribunale di Nicosia, avrebbe millantato credito presso il Dott. ROSSOMANDI Luca, magistrato di quello stesso ufficio, facendosi promettere e poi consegnare la somma di L. otto milioni da OV UT e TI UT, per "comprare" il provvedimento di scarcerazione dallo stesso magistrato, che avrebbe dovuto adottare una decisione in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva che OV UT stava scontando. Per questi fatti i giudici d'appello hanno ritenuto sussistente, oltre al reato di cui all'art. 346 c.p., anche l'ipotesi di truffa aggravata ai danni dei fratelli UT.
2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione per mezzo del suo difensore. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 346 c.p., comma 2, riprendendo un argomento già speso in appello. In particolare, il ricorrente assume che non ricorra nella specie il reato di millantato credito, in quanto al momento dell'accordo truffaldino il magistrato aveva già emesso il provvedimento, con la conseguenza che è venuto a mancare lo stesso presupposto per la sussistenza del millantato credito, cioè l'acquisto del favore presso il pubblico ufficiale. Con altri due motivi si deduce l'inosservanza dell'art. 61 c.p., n. 9 e 11, in quanto erroneamente i giudici hanno applicato tali circostanze aggravanti, non riferibili all'imputato che svolgeva mansioni di autista giudiziario e che quindi non si è agevolato del servizio cui era addetto, ne' la sua attività ha integrato la violazione connessa alle sue funzioni;
allo stesso modo, si ritiene che La OR non abbia "abusato" delle relazioni d'ufficio, tenendo conto che lavorava in una sede diversa da quella del Dott. Rossomando, che era giudice di sorveglianza a Caltanissetta. Con il quarto motivo, collegato agli ultimi due, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 640 c.p., ritenendo che una volta escluse le aggravanti, i giudici d'appello avrebbero dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Con l'ultimo motivo, infine, si contesta la sentenza per l'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. Correttamente i giudici d'appello hanno ritenuto la sussistenza del reato di millantato credito, nell'ipotesi di cui all'art. 346 c.p., comma 2, escludendo che con la sua condotta l'imputato abbia posto in essere solo una truffa ai danni dei fratelli UT, così come sostiene il ricorrente, secondo cui il delitto di millantato credito non vi sarebbe stato, in quanto l'accordo truffaldino si sarebbe concluso successivamente all'emanazione del provvedimento di scarcerazione. Si tratta di una ricostruzione alternativa dei fatti, smentita dalla sentenza impugnata che, invece, rispondendo alla medesima obiezione sollevata nei motivi d'appello, ha ritenuto che le trattative abbiano preceduto il provvedimento di scarcerazione e che le parti avessero anche raggiunto un accordo preventivo circa il pagamento della somma di L. cinque milioni, pagamento subordinato alla effettiva scarcerazione del UT.
È evidente che la dedotta violazione di legge si fonda su una ipotesi alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito, in cui, indirettamente, vengono confutati i fatti così come ricostruiti dalla sentenza impugnata, senza peraltro che siano stati proposti motivi riguardanti la mancanza ovvero la illogicità o la contraddittorietà della motivazione, hi sostanza, la supposta erroneità nell'applicazione dell'art. 346 c.p., comma 2 si fonda su una ricostruzione dei fatti che non trova riscontro nella sentenza. Infatti, è sulla base della ipotesi ricostruttiva effettuata nella sentenza che deve essere valutata non solo la correttezza del procedimento logico-argomentativo che ha portato a ritenere la sussistenza del reato, ma anche la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali.
3.2. In ogni caso, deve osservarsi che la circostanza relativa al momento in cui l'accordo è intervenuto - prima o dopo l'emanazione del provvedimento di scarcerazione emesso dal giudice - non è elemento in grado di far venire meno l'ipotizzabilità del reato di cui all'art. 346 c.p., comma 2. Questo delitto si realizza quando l'agente si fa dare o promettere il denaro col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o di doverlo remunerare, quando cioè promette la corruzione del pubblico ufficiale;
la dazione o la promessa trovano la loro causa nel pretesto di corrompere il funzionario e la condotta dell'agente finisce per realizzare un mendacio in danno del "compratore di fumo", indotto da tale falsa rappresentazione della realtà a impegnarsi nell'adempimento della prestazione. Il reato si consuma nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilità col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale e non è previsto come elemento costitutivo del reato che l'agente condizioni effettivamente l'attività del pubblico ufficiale. Se ciò accadesse, se cioè la remunerazione fosse effettivamente destinata al pubblico ufficiale scatterebbero le diverse ipotesi di reato previste dagli artt. 318 e 319 c.p.. Il millantato credito realizza, quindi, una tutela anticipata, in quanto perché sia integrato basta la dazione o la promessa di un'utilità, anche non patrimoniale.
Ne consegue che ai fini della configurabilità dell'illecito non assume alcun rilievo il fatto che il pubblico ufficiale abbia o meno emesso il provvedimento favorevole: tenuto conto del momento consumativo del millantato credito, il reato si realizza anche nel caso in cui il provvedimento favorevole già esista, ma sia ignoto al "compratore di ramo", il quale, ignaro, concluda l'accordo con l'agente. La circostanza dedotta dal ricorrente può acquistare rilievo solo come elemento sintomatico della conoscenza, da parte del "compratore di fumo", del raggiro posto in essere ai suoi danni: ma nel caso in esame non vi è la minima prova di ciò e lo stesso imputato si è solo limitato ad affermare, apoditticamente, che al momento dell'accordo il provvedimento era già stato emesso.
3.3. La sentenza impugnata ha riconosciuto l'imputato colpevole sia del reato di millantato credito, che del reato di truffa, prendendo così posizione sul dibattuto problema del concorso tra le due fattispecie penali. Deve tuttavia osservarsi che la questione, ancora aperta in dottrina e in giurisprudenza, circa la possibilità o meno che i due reati possano concorrere riguarda esclusivamente la fattispecie contenuta nell'art. 346 c.p., comma 1, relativa al fatto di chi, millantando credito presso un pubblico ufficiale riceve denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale, ma non si pone con riferimento alla ipotesi di cui al comma 2, che è quella contestata nel caso in esame. L'orientamento dottrinario prevalente ritiene che in base al principio di consunzione il millantato credito, nell'ipotesi di cui al comma 1, assorbe la truffa in quanto la contiene, sia pure nella forma del tentativo e questa tesi è seguita da una parte minoritaria della giurisprudenza (Sez. 6^, 4 maggio 2001, n. 2010, Paccani); un diverso orientamento, minoritario in dottrina, ma prevalente in giurisprudenza, ritiene invece che tra i due reati sia configurabile il concorso formale, perché tutelano interessi distinti e perché diverso è il mezzo utilizzato per la loro commissione, dal momento che nel delitto di millantato credito la condotta consiste in un raggiro del tutto particolare consistente nelle vanterie esplicite o implicite di ingerenze o pressioni sulla attività pubblica (Sez. 6^, 25 febbraio 2003, n. 15118, Santangelo, RV 224844; Sez. 6^, 24 novembre 1998, n. 13657, Battaglia;
Sez. 6^, 7 novembre 1997, n. 547, Virzi).
Ma un problema di concorso in relazione all'ipotesi di cui all'art. 346 c.p., comma 2 non sembra destinato a porsi, almeno negli stessi termini conosciuti per l'altra figura. La fattispecie contemplata nel capoverso dell'art. 346 c.p. oltre ad essere del tutto autonoma rispetto all'altra, riguarda, come si è visto, il fatto di chi riceve o fa dare o fa promettere a sè o ad altri denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare. Si tratta di un reato autonomo ricalcato sullo schema della truffa, anzi rappresenta, così come ritiene una autorevole dottrina, una figura particolare di truffa. Invero, a differenza del millantato credito previsto dal comma 1 del citato art. 346 c.p., in questa ipotesi la condotta richiesta non sembra poter prescindere dagli artifizi o raggiri indicati per il delitto di truffa: anche nella fattispecie in esame la condotta dell'agente consiste in una forma di raggiro nei confronti di un soggetto che viene indotto da una falsa rappresentazione della realtà ad un accordo che lo impegna ad una prestazione di pagamento. Qui il soggetto attivo non si propone attraverso un'attività di intermediazione, come nella ipotesi base dell'art. 346 c.p., ma si presenta quale strumento di corruzione di un funzionario pubblico, con la conseguenza che se realizza effettivamente l'attività di corruzione concorre del delitto di cui all'art. 318 e 319 c.p., mentre se, ingannando il "compratore di fumo", si appropria della retribuzione risponderà del reato di cui al capoverso dell'art. 346 c.p.. Ciò che differenzia le due ipotesi di millantato credito è l'elemento del "pretesto" contenuto nel comma 2, dell'art. 346 c.p., un elemento che richiama il mendacio e l'inganno, in quanto corrisponde sostanzialmente alla falsa causa addotta dall'agente per indurre con l'inganno il "compratore di fumo" ad una prestazione patrimoniale, che diversamente non sarebbe ottenibile. D'altra parte, la sovrapposizione con il reato di truffa può essere colta anche da un altro punto di vista, che mette in evidenza come la condotta dell'agente sia tutta protesa al conseguimento di un profitto patrimoniale attraverso l'induzione in errore del cd. compratore di fumo, il quale non è punibile proprio in considerazione di tale struttura della norma, considerazione questa che porta a ritenere che il bene oggetto della tutela penale, almeno nell'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 346 c.p., sia anche quello patrimoniale.
In definitiva, si tratta di una fattispecie che ricalca pienamente la struttura della truffa e che consiste - secondo la definizione di una autorevole dottrina - in una "frode volgare tesa al privato, col pretesto di una corruzione che non si ha nessuna intenzione di intraprendere".
Sulla base di questa interpretazione, che il Collegio ritiene di accogliere, deve escludersi che l'imputato possa rispondere, con riferimento alla medesima condotta, anche del reato di truffa commesso nei confronti dei fratelli UT, così come ritenuto nella sentenza impugnata, in quanto fra le due fattispecie non vi può essere concorso formale. Non può trovare applicazione anche la norma incriminatrice della truffa, in quanto tale reato deve ritenersi assorbito in quello di millantato credito, dal momento che, diversamente, l'imputato si troverebbe a dover rispondere di due reati, sebbene il disvalore del fatto risulti già integralmente valutato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 346 c.p., comma 2. 3.3. I motivi di cui ai n. 2, 3 e 4 del ricorso, tutti riguardanti il reato di truffa, devono ritenersi assorbiti.
4. Infondato è l'ultimo motivo, con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto la sentenza ha motivato in maniera adeguata tale scelta, ponendo l'accento sui gravi precedenti dell'imputato.
5. In conclusione la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla condanna per il reato di truffa, la cui pena, pari a due anni di reclusione inflitta in continuazione al delitto di millantato credito, può essere eliminata in questa sede. Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di truffa, siccome assorbita nel reato di millantato credito ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006