Sentenza 24 maggio 2004
Massime • 1
La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. (Nell'occasione, la Corte ha peraltro precisato che, in sede di istanza di revoca, non possono essere riproposti motivi già dedotti in sede di riesame e che, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva)
Commentari • 9
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti nei confronti di Giacomo M. e Mattia F. in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e a più fatti di corruzione. 1.1. A Mattia F., responsabile dell'area tecnica della società Serenissima Ristorazione s.p.a. e incaricato delle procedure di affidamento dei contratti di lavoro edili da parte della stessa impresa e di quelle appartenenti al medesimo gruppo societario, si contesta, in concorso con Giacomo M. e con altri coimputati, di avere stipulato più patti …
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Segnalazione giurisprudenziale Cass., Sez. VI, 13 novembre 2024, n. 41798 (Pres. – De Amicis; Rel. – Rosati) Abstract: La Cassazione precisa la diversificata articolazione legislativa caratterizzante il sequestro e, dopo aver affermato qual è il profitto del reato nella condotta ex art. 8 d.lgs. 74/2000, stigmatizza il ragionamento decisorio-motivativo sviluppato in parte qua dal provvedimento impugnato… che viene pertanto annullato, con rinvio. The Court of Cassation clarifies the diversified legislative framework of seizure and, after stating what constitutes the profit of the crime in the conduct referred to in Art. 8 of Legislative Decree 74/2000, criticizes the reasoning and …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/05/2004, n. 29952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29952 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARVULLI Nicola - Presidente - del 24/05/2004
Dott. TROJANO Pasquale - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORELLI Francesco - Consigliere - N. 15
Dott. ROSSI Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 37956/2003
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere -
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere -
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Curatela del Fallimento della S.r.l. "C.G.P.", in persona del curatore fallimentare Dr.ssa Micaela Cecca;
nel procedimento penale
contro
:
AG GI;
avverso l'ordinanza 22.7.2003 del Tribunale per il riesame di Catania;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita, in Camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. SINISCALCHI Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Ermanno Tomassini, quale sostituto processuale dell'Avv.to Piermaria Corso.
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Catania - nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti (anche) di AG GI, quale rappresentante legale della s.r.l. "C.G.P.", indagato per i reati di cui agli artt. 416 bis, 321, 319, 319 bis, 476, 490 e 353 cod. pen. - disponeva, con ordinanza del 30.10.2001, il sequestro preventivo delle rispettive somme di lire 530.878.126, oltre interessi maturati, e di lire 44.444.159, pagate dall'Azienda Ospedaliera "Garibaldi" come corrispettivo di lavori effettuati dalla s.r.l. "C.G.P." in esecuzione di un appalto assunto attraverso la partecipazione a società consortile.
La s.r.l. "C.G.P." - già dichiarata fallita alla data di adozione della misura di cautela reale - non presentava tempestivamente richiesta di riesame ed il difensore del fallimento avanzava in seguito istanza di revoca, che veniva rigettata dal G.I.P. con provvedimento del 25.7.2002.
L'appello proposto nei confronti di detta decisione di rigetto veniva quindi respinto dal Tribunale di Catania con ordinanza del 22.7.2003. Il Tribunale rilevava anzitutto che la misura cautelare reale disposta dal G.I.P. era divenuta non più modificabile con una richiesta di revoca, essendosi formato sul punto il c.d. giudicato cautelare, a causa della mancata impugnazione del provvedimento. Nell'appello, in particolare, non erano stati prospettati fatti nuovi rispetto a quelli già valutati in sede di applicazione della misura cautelare e la mancata proposizione del riesame aveva comportato un implicito riconoscimento della legittimità ed adeguatezza della misura disposta e della sua conformità alle risultanze processuali. Lo stesso Tribunale poi, nonostante l'evidenziata preclusione, esaminava "in tutti i casi e per completezza" anche il merito del provvedimento appellato e metteva in rilievo che, a fondamento della misura cautelare reale, il G.I.P. aveva posto sia l'esigenza di evitare che la disponibilità della somma potesse protrarre e aggravare le conseguenze del reato sia la confiscabilità del denaro in sequestro.
Quanto alla prima esigenza di prevenzione il Tribunale, condividendo l'assunto dell'appellante, osservava che "lo spossessamento del patrimonio della s.r.l. a seguito della declaratoria di fallimento, il conferimento della gestione dello stesso patrimonio al curatore fallimentare e l'enorme divario esistente tra l'attivo ed il passivo della procedura (evidenziato dalle relazioni del curatore) hanno reso non più attuale il periculum in mora, escludendo la necessità di sottrarre la disponibilità del danaro ai precedenti organi sociali, ed inoltre consentono di "non ritenere che in esito alla procedura fallimentare (la cui durata non sarà prevedibilmente breve) residui anche solo una parte di tali somme da restituire alla società fallita".
Quanto alla seconda esigenza, invece, il Tribunale condivideva l'assunto accusatorio secondo cui le somme in sequestro costituiscono "il prodotto e il profitto" dei reati contestati e ne consentono la successiva confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen., al di là della riconducibilità della fattispecie all'art. 12 sexies della legge n. 356/1992. In considerazione, infine, del ravvisato "diretto collegamento", ex art. 240 cod. pen., tra i reati contestati e le somme di danaro in sequestro e sul presupposto che, nella specie, "non si verte in materia di misure di prevenzione patrimoniale ai sensi della legge n. 575/1965, ne' solo in materia di cui all'art. 12 sexies della legge n. 356/1992", il Tribunale affrontava la questione relativa alla confiscabilità di tali somme in pendenza di procedura fallimentare e concludeva nel senso della non-pertinenza del richiamo alla vexata quaestio sulla prevalenza o meno del diritto pubblicistico dello Stato alla confisca dell'intero patrimonio in tali specifiche materie rispetto all'interesse privatistico dei terzi creditori in buona fede, sul rilievo che, nel caso in oggetto, "non si tratta di tutelare le legittime aspettative di soggetti che in buona fede hanno intrattenuto rapporti commerciali con la C.G.P. s.r.l. confidando sull'entità dell'intero suo patrimonio, ma si tratta di evitare che in attesa di verificare la responsabilità penale del legale rappresentante pro-tempore della società per determinati fatti- reato, quel che si ritiene costituire direttamente il prodotto ed il profitto di tali determinati fatti-reato, e che anche per questo solo motivo è confiscabile, venga nelle more usato per consentire all'imputato di soddisfare i suoi debiti".
Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso il difensore della curatela del fallimento della s.r.l. "C.G.P.", in persona del curatore Dr.ssa Micaela Cecca, il quale, sotto i profili della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione, ha denunziato che:
a) nell'ambito dei rimedi esperibili avverso l'imposizione di una misura di cautela reale, la "revoca" si colloca su un piano completamente diverso rispetto al "riesame", non essendo riconducibile alla categoria delle impugnazioni, talché il giudice conserva sempre la possibilità di apprezzare diversamente gli stessi elementi utilizzati per l'adozione della misura, oltre alla possibilità di modificare la precedente decisione in base a fatti sopravvenuti. Tale assunto sarebbe dimostrato dalla formulazione dell'art. 321, comma 3, c.p.p. laddove consente la revoca del provvedimento di sequestro preventivo quando risultino mancanti, "anche per fatti sopravvenuti", le condizioni per la disposizione del sequestro. Ed invero qualora il legislatore avesse voluto attribuire il potere di revoca solo in presenza di elementi di fatto sopravvenuti, avrebbe dovuto elidere la locuzione "anche" dal testo della norma, limitandone così il raggio di azione. Con il vigore della chiara disciplina esistente il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura ai sensi dell'art. 321, comma 3, c.p.p. conserva dunque la possibilità di accertare la carenza originaria dei presupposti di applicabilità della misura cautelare anche senza l'esperimento degli ordinati mezzi di impugnazione. Nessuna preclusione potrebbe essere ravvisata, infine, qualora la richiesta di revoca fosse basata, come si sostiene per il caso in esame, sulla prospettazione di elementi diversi da quelli già considerati nell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo;
b) le somme di danaro sequestrate sarebbero state considerate erroneamente come costituenti "prodotto o profitto" dei reati ascritti al AG, in quanto si sarebbe confusa la nozione di ricavo delle attività compiute in occasione del reato con quella di prodotto o profitto del reato stesso, ritenendo erroneamente confiscabili, e quindi sequestrabili, le somme di danaro ottenute dall'indagato come ricavo delle operazioni svolte. In proposito il ricorrente prospetta che per profitto del reato deve intendersi "il vantaggio economico che viene desunto per effetto della commissione del reato, in altre parole il risultato positivo che si ottiene dopo aver sottratto dal ricavo della attività illecita le somme spettanti a terzi creditori in buona fede". Nel caso in esame non vi sarebbe la possibilità che residui alcunché dopo il riparto fallimentare, sicché verrebbe meno il carattere di "profitto" nelle somme sequestrate.
c) deve escludersi la possibilità di disporre il sequestro (preventivo o antimafia) qualora i beni da sottoporre a cautela non siano nemmeno indirettamente collegabili alla disponibilità del soggetto che si suppone abbia posto in essere una attività penalmente rilevante: circostanza che si sarebbe realizzata nella specie con la dichiarazione di fallimento e l'impossibilità che residuino somme dopo il soddisfacimento dei creditori. La seconda Sezione penale di questa Corte Suprema, alla quale il ricorso era stato assegnato, nella Camera di consiglio del 28 novembre 2003, ha rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa alla ricorrenza della preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare ed ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 c.p.p., al fine di comporre il contrasto.
Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna udienza in Camera di consiglio.
1. La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire "se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, ne precluda la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, in assenza di fatti sopravvenuti".
2. In relazione a tale questione si rinvengono decisioni difformi nella giurisprudenza di legittimità.
2.1. Secondo un primo orientamento, non può configurarsi l'esistenza di un percorso obbligato ogniqualvolta si intende contestare un provvedimento di sequestro e la richiesta di revoca non incontra alcun "giudicato cautelare implicito" nel caso di mancato esperimento del riesame.
I motivi per i quali si può procedere alla revoca della misura cautelare reale non devono necessariamente attenere a fatti sopravvenuti rispetto al momento dell'adozione del provvedimento, in quanto "la revoca può essere disposta sia nell'ipotesi in cui i presupposti per l'applicazione siano venuti meno in epoca successiva all'adozione della misura stessa e sia nell'ipotesi in cui i detti presupposti mancassero fin dall'origine".
In sede di istanza di revoca non possono essere riproposti motivi che sono stati già dedotti in sede di riesame, perché se ciò fosse possibile si darebbe adito ad una nuova ed eventualmente diversa valutazione degli stessi elementi già presi in considerazione. Ma non è vero che qualora non sia stata a suo tempo avanzata istanza di riesame si formi una sorta di "giudicato incidentale" relativamente alla sussistenza dei presupposti legittimanti la misura cautelare reale, perché, se ciò fosse esatto, l'art. 321, comma 3, c.p.p. non avrebbe stabilito la revocabilità del sequestro preventivo "quando risultino mancanti le condizioni di applicabilità previste dal comma 1^ (vedi Cass. sez. 3^: 1^ giugno 1992, n. 912, De Pisapia;
4 marzo 1993, n. 555, Lombardi).
2.2 L'opposto orientamento individua nel riesame il mezzo ordinario per contestare la legittimità, anche nel merito, del sequestro ed afferma che - una volta esaurita la fase dell'incidente cautelare oppure in pendenza della stessa o in caso di mancata impugnazione del provvedimento - la revoca della misura cautelare reale può essere richiesta, a pena di inammissibilità, solo ove sia modificato il quadro processuale in dipendenza di "fatti sopravvenuti", anche soggettivamente intesi (vedi Cass.: Sez. 3^, 12 maggio 1994, n. 1512, Visciano;
Sez. 3^, 8 marzo 1996, n. 1135, Leccese;
Sez. 6^, 8 giugno 2000, n. 2646, Caramico;
Sez. 3^, 13 novembre 2002, n. 1415, P.M. in proc. Pezzella).
A sostegno di tali conclusioni è stato rilevato che, diversamente opinando, sarebbero del tutto inutili (e potrebbero essere vanificati) i termini perentori previsti dal codice di rito per proporre l'appello o il riesame, con la possibilità inoltre di avere pronunzie in aperto contrasto con il principio del "ne bis in idem" (Cass., Sez. 3^, n. 1135/1996, Leccese). La sentenza della Sez. 3^ n. 1512/1994, Visciano - in particolare - ha esaminato, nel terzo comma dell'art. 321 c.p.p., sia l'inciso in cui si prevede la possibilità della revoca della misura cautelare del sequestro preventivo "anche per fatti sopravvenuti" sia l'espressione, sempre riferita alla possibilità di revoca, "quando risultino mancanti le condizioni di applicabilità previste dal comma.
Quanto a quest'ultima previsione, ha affermato che essa sarebbe rivolta a limitare la facoltà di revoca al solo sequestro "con finalità impeditive", mentre non si applicherebbe al sequestro "strumentale alla confisca", che è suscettibile di valutazioni circa la carenza delle condizioni per la sua applicazione soltanto sin dall'origine, essendo la pericolosità della cosa oggettivamente intrinseca alla stessa. Da ciò ha fatto discendere che nei confronti del decreto di sequestro strumentale alla confisca è possibile esperire il solo rimedio del riesame per carenza delle condizioni originarie di emissione, mentre il sequestro con finalità impeditive può essere revocato per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti. La stessa sentenza ha altresì rilevato che l'inciso "anche", riferito ai fatti sopravvenuti che consentono la richiesta di revoca, assumerebbe un significato semplicemente rafforzativo del concetto di "sopravvenienza" la quale potrebbe comprendere anche circostanze "soggettivamente sopravvenute", cioè non conosciute dall'indagato ma anteriori all'emanazione del provvedimento.
3. Con riferimento alla questione del c.d. giudicato cautelare relativo alle misure cautelari personali, queste Sezioni unite penali hanno affermato - con la sentenza 8 luglio 1994, n. 11, FF - che la revoca della misura cautelare personale non incontra alcuna preclusione - quanto all'accertamento della carenza originaria degli indizi o delle esigenze cautelari - nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare, poiché la revoca rappresenta un potere esercitabile senza limitazioni temporali di sorta nell'intero corso delle indagini preliminari e del processo, mentre una preclusione può formarsi solo a seguito delle pronunzie emesse all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze applicative delle misure cautelari personali e riguarda le questioni trattate, in forma sia esplicita che implicita, ma non anche le questioni deducibili. Ciò in quanto nell'ordinamento processuale penale, diversamente che in quello civile, l'acquiescenza non integra una causa generale di inammissibilità dell'impugnazione. La richiesta di revoca, del resto, non ha chiaramente natura di mezzo di impugnazione, visto che la revoca può essere disposta anche d'ufficio, il che la rende incompatibile con la disciplina dei mezzi di impugnazione sempre rimessi all'iniziativa dell'interessato.
I principi enunciati dalla sentenza FF di queste Sezioni Unite sono stati poi recepiti da successive decisioni delle Sezioni semplici, in cui è stato ribadito che in materia di misure cautelari personali è configurabile, a determinate condizioni, una preclusione processuale alla reiterazione di richieste e deduzioni allorquando sussista una pronuncia giurisdizionale non più soggetta a gravame intervenuta sulle medesime questioni, purché concretamente (o implicitamente) dedotte. Al di fuori di questa ipotesi, deve escludersi che la mancata impugnazione dell'ordinanza impositiva di una misura di cautela personale possa dar luogo a qualsivoglia preclusione (vedi Cass.: Sez. 4^, 27 aprile 2000, n. 2604, Siciliani;
Sez. 2^, 6 novembre 2001, n. 5100, Di Benedetto;
Sez. 6^, 25 ottobre 2002, n. 2531, Ricceri).
4. Una interpretazione parallela fra misure cautelari personali e reali è stata data dalla seconda Sezione - con la sentenza 28 settembre 1999, n. 4042, Cieri - ove è stato affermato che lo strumento della revoca delle misure cautelari, in quanto diretto ad una valutazione sulla sussistenza ex ante e sulla persistenza ex post delle condizioni di applicabilità, non giustifica in relazione a tale sua funzione alcun limite alla verifica della attualità delle stesse e sia l'art. 299, comma 1, sia l'art. 321, comma 3, c.p.p. - in tema rispettivamente di misure personali e reali - nell'imporre l'immediata estinzione delle misure quando le condizioni risultino "mancanti anche per fatti sopravvenuti", consentono espressamente la valutazione anche dei soli fatti preesistenti e pure di limitare il nuovo e diverso apprezzamento a quelli originariamente posti a fondamento della cautela adottata (in tal senso vedi pure Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 1994, n. 4911, Linguiti).
5. A fronte degli orientamenti giurisprudenziali dianzi illustrati deve escludersi, a giudizio di queste Sezioni Unite, che si configuri una preclusione alla proposizione dell'istanza di revoca, anche per la mancanza originaria delle condizioni di applicabilità, qualora il provvedimento che ha applicato la misura di cautela reale non sia stato impugnato.
5.1 Vanno ribadite anzitutto - a tal riguardo - le considerazioni già svolte nella sentenza n. 11/1994, FF, quanto alla sussistenza di una marcata differenza ontologica e di funzioni tra la revoca e il riesame, per cui va confermato che la prima, adottabile in qualsiasi momento o fase del procedimento, non è un mezzo di impugnazione. La diversità della natura giuridica e la configurazione autonoma e distinta dei due strumenti (sotto i profili strutturale e funzionale) portano quindi ad escludere - in assenza di previsioni normative espresse - fenomeni di preclusione idonei a rendere inammissibile l'una in base al percorso scelto per l'altra.
Nell'ordinamento processuale penale, inoltre, diversamente che in quello civile, non è rinvenibile un principio generale di acquiescenza quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, al di fuori dei casi espressamente previsti.
5.2 Deve poi tenersi conto della formulazione testuale dell'art. 321, comma 3, c.p.p., secondo cui "il sequestro è immediatamente revocato, a richiesta del P.M. o dell'interessato, quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal 1^ comma".
Se il legislatore avesse inteso attribuire la forza giustificativa del provvedimento di revoca ai soli elementi di fatto sopravvenuti avrebbe limitato ad essi il parametro di riferimento del giudice nella decisione sulla richiesta di revoca, elidendo la locuzione "anche" dal testo della disposizione in esame e sostituendo l'espressione "risultino venute meno" all'espressione "risultino mancanti".
La Relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale, con riferimento alla revoca delle misure coercitive ed interdittive prevista dall'art. 299 c.p.p., afferma espressamente che si tratta di un "fenomeno estintivo che presuppone una valutazione sulla sussistenza ex ante e sulla persistenza ex post delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari" e - tenuto conto dell'analoga e simmetrica formulazione dell'art. 321, comma 3, c.p.p. e dell'identità della "ratio" (esigenza di una verifica costante in ordine alla correlazione delle misure cautelari intese in senso lato ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità) - non vi è alcuna ragione per distinguere, in proposito, tra cautela personale e reale, considerato anche che la stessa Relazione evidenzia la particolare influenza del sequestro su diritti fondamentali pur non vertendosi in tema di libertà personale dell'individuo. La sussistenza "ex ante" delle condizioni di applicabilità della misura può essere verificata anche alla stregua di "fatti non sopravvenuti", intesi come fatti che, pur già storicamente avveratisi al momento dell'emissione del provvedimento cautelare, non furono tuttavia, per qualsiasi motivo, compiutamente e correttamente esaminati in quel momento.
5.3 La elaborazione giurisprudenziale e dottrinale della nozione e dei limiti del c.d. giudicato cautelare - in assenza di previsione normativa - nasce dall'esigenza di mutuare alcuni criteri distintivi dal giudicato vero e proprio (che si forma sulle sentenze divenute irrevocabili) al fine di garantire la stabilità dei provvedimenti cautelari, una volta esauriti i vari gradi d'impugnazione ovvero in mancanza dell'attivazione di qualsiasi meccanismo di controllo dell'ordinanza applicativa di una misura. L'intento risponde ad un generale principio di economia processuale che mira ad impedire l'indefinita riproposizione di istanze sulle misure cautelari, fondate sui medesimi presupposti di richieste già vagliate e respinte, esonerando il giudice investito di successive istanze dall'onere di ripetere le stesse argomentazioni ed evitando un inutile spreco di energie processuali.
Tuttavia il richiamo ai principi riferiti al "giudicato" in senso proprio deve considerarsi per certi aspetti fuorviante, in quanto la funzione e la peculiarità dei provvedimenti cautelari impedisce di porli sullo stesso piano delle decisioni giudiziarie definitive. L'efficacia dei provvedimenti cautelari è, infatti, per sua natura, contingente e subordinata alla presenza ed al perdurare delle condizioni genetiche di applicabilità delle misure stesse, mentre il concetto di giudicato evoca generalmente una situazione di immutabilità e definitività.
Appare opportuno, conseguentemente, utilizzare, con riferimento agli effetti delle pronunce sui provvedimenti cautelari, il più limitato criterio della "preclusione processuale", che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto. La preclusione, in questo contesto, assume un'efficacia più ristretta, in quanto include solo le questioni dedotte (esplicitamente o implicitamente) e non anche quelle deducibili, ed opera "allo stato degli atti", essendo condizionata al permanere immutato della situazione di fatto già valutata. In tale direzione, quindi, la preclusione endoprocessuale mira ad impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, rendendo inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui motivi che hanno già formato oggetto di valutazione. In base a questa ricostruzione l'effetto preclusivo viene ad essere determinato solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile, esauriti cioè i vari mezzi di impugnazione, e non anche nella ipotesi di mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo.
6. A sostegno della tesi contraria si è rilevato che:
- la perentorietà dei termini di impugnazione potrebbe essere elusa dalla possibilità di far valere quali motivi di appello per l'omessa revoca del sequestro, quelli che avrebbero potuto e dovuto essere proposti con il riesame;
- se con la revoca fosse consentito rivedere tutto ciò che è rivedibile in sede di riesame, la revoca assorbirebbe il riesame. Tali obiezioni, però, non sono concludenti, poiché il rapporto revoca/riesame non può essere configurato come un sistema di due cerchi concentrici nel quale il primo (revoca) contiene ed assorbe interamente il secondo (riesame).
Al contrario, la sovrapposizione completa dei due rimedi è esclusa in relazione alla già evidenziata differenza ontologica e di funzioni: il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione (entro termini perentori previsti a pena di decadenza) una verifica dell'atto nei suoi aspetti sì a formali che contenutistici, riferiti alla genesi della misura;
la revoca, invece, al di fuori di spazi temporali, si connette al riscontro dei soli profili sostanziali della situazione in essere ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti sia all'oggettivo accadimento di fatti storici dopo l'emissione del provvedimento di cautela. Il mancato esperimento del riesame, impedisce, a norma dell'art. 99 disp. att. c.p.p., che possano tardivamente controllarsi soltanto requisiti formali del provvedimento impositivo, ma non anche i requisiti sostanziali dello stesso.
Nè può condividersi la prospettazione secondo la quale il testuale disposto dell'art. 321, 3 comma, c.p.p. riguarderebbe soltanto "il sequestro con finalità impeditive" e non quello "strumentale alla confisca facoltativa", allorché si consideri che anche per quest'ultimo tipo di misura ben possono ipotizzarsi opportune rivalutazioni della sussistenza originaria dei presupposti.
7. Per tutte le considerazioni dianzi svolte va affermato, in conclusione, il principio di diritto secondo il quale "la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti".
In sede di istanza di revoca, invece, non possono essere riproposti motivi che sono stati già dedotti in sede di riesame e, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva.
Ne consegue che, nel presente procedimento, erroneamente il Tribunale di Catania ha ritenuto che si sia verificata preclusione endoprocessuale per la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame.
8. Lo stesso Tribunale, però, nell'ordinanza impugnata, ha esaminato anche nel merito l'appello proposto dal difensore della curatela fallimentare ed ha condiviso l'assunto accusatorio secondo cui le somme in sequestro costituirebbero "il prodotto e il profitto" dei reati contestati e ne consentirebbero la successiva confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen., "al di là della riconducibilità della fattispecie all'art. 12 sexies della legge n. 356/1992". Trattasi di assunto erroneo, che non può essere condiviso. Innanzitutto la fattispecie non può considerarsi ricondotta in concreto all'art. 12 sexies della legge n. 356/1992, poiché non risultano sequestrati beni patrimoniali sproporzionati rispetto al reddito e dei quali non sia stata dimostrata la provenienza legittima.
Si verte, dunque, in ipotesi di sequestro funzionale alla confisca facoltativa, di cui al 2 comma dell'art. 321 c.p.p., e, nella formulazione dell'art. 240, 1 comma, cod. pen.: il "prodotto del reato" si identifica in quei beni che costituiscono il risultato empirico della condotta esecutiva criminosa quali immediate conseguenze materiali di essa;
per "profitto del reato", invece, si deve intendere il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito. Vantaggio economico non significa "utile netto" ne' "reddito" ma sta ad indicare un beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che non deve essere necessariamente conseguito da colui che ha posto in essere l'attività delittuosa.
Deve essere tenuta ferma, però, in ogni caso - per evitare un'estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato - l'esigenza di una diretta derivazione causale dall'attività del reo, intesa quale stretta relazione con la condotta illecita.
9. Queste Sezioni Unite hanno riconosciuto la possibilità di disporre il sequestro preventivo di beni provento di attività illecita, funzionale alla confisca facoltativa, una volta che sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento e sia instaurata la relativa procedura concorsuale, a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare (Sez. Unite, 24.5.2004, rie. Curatela fallimento Promodata s.r.l. in proc. Dionisi ed altri). Quanto alle somme sequestrate nel presente procedimento, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto valutare le concrete conseguenze della eventuale restituzione, tenendo anche presenti le modalità di svolgimento della procedura concorsuale e l'ammontare del passivo, al fine di considerare le possibilità che l'indagato (pure per effetto di propri eventuali titoli creditori verso la società) possa venire in possesso di cose costituenti il prodotto o il profitto di reati a lui ascrivibili.
Nella vicenda in esame si profila, inoltre, la questione dell'applicabilità del disposto del 3^ comma dell'art. 240 cod. pen., per il quale non sono confiscabili le cose appartenenti Ma
persone estranee al reato" ed in proposito va ribadita la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema secondo la quale il concetto di "appartenenza" di cui all'art. 240 cod. pen. ha una portata più ampia del diritto di proprietà e deve intendersi per "terzo estraneo al reato" soltanto colui che in nessun modo partecipi alla commissione dello stesso o all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivati (vedi Cass., Sez. 3^, 3 aprile 1979, n. 3390, Ravazzani;
Sez. 1^, 8 luglio 1991, n. 3118, s.r.l. Capital Finanziaria Italiana;
Sez. 2^, 14 dicembre 1992, n. 11173, Tappinari). In applicazione di tale principio deve ammettersi la confiscabilità di beni di persone giuridiche, sul presupposto che la misura di sicurezza in oggetto ha carattere non punitivo, ma cautelare, fondato sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose di cui viene disposta l'ablazione (vedi Cass.: Sez. Unite, 26 aprile 1983, n. 1; Sez. 6^, 8 giugno 2000, n. 2643, Mariniello). Appare opportuno ricordare, peraltro, che l'applicabilità della confisca ai beni delle persone giuridiche - per i reati commessi non solo dai rappresentanti ma anche dai loro esponenti aziendali - è ora espressamente prevista sia dall'art. 19 del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 sia dal nuovo testo dell'art. 2641 cod. civ., introdotto dal
D.Lgs. 11.4.2002, n. 61. Nella specie è risolutiva la circostanza che il sequestro riguarda somme di denaro affluite alla s.r.l. "C.G.P." per lavori effettivamente compiuti, in adempimento di obbligazioni contrattuali discendenti da un contratto di appalto, nel contesto di una partecipazione a società consortile (della cui struttura societaria nulla è dato conoscere).
10. Tanto rilevato ed alla stregua dei principi di diritto dianzi affermati e ribaditi, deve concludersi che non solo manca del tutto la dimostrazione di una diretta derivazione causale delle somme sequestrate dall'attività dell'indiziato (nesso strumentale tra la cosa e la perpetrazione del reato) ma neppure emergono dagli atti elementi per sostenere che la s.r.l. "C.G.P." abbia compiuto, anche attraverso le concrete modalità di partecipazione alla società consortile e di aggiudicazione dell'appalto, attività di concorso o in qualche modo connesse a quelle poste in essere dal AG. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e va disposta la restituzione delle somme sequestrate agli aventi diritto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite:
visti gli artt. 127, 325, 607, 618 e 620 c.p.p.;
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il provvedimento di sequestro e dispone la restituzione delle somme sequestrate agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2004