Sentenza 28 novembre 2014
Massime • 2
Il delitto di millantato credito, al pari di quello di corruzione, si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione e ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la consegna del bene, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, il giudice territorialmente competente va individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta la dazione.
In tema di misure cautelari personali, il giudice dell'impugnazione, quando rileva l'incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo deve limitarsi a trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, perché lo stesso provveda nei termini fissati dall'art. 27 cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la disposizione dell'art. 291 del codice di rito - che impone al giudice che riconosca la propria incompetenza di valutare l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari, prima di disporre la misura - si applica solo quando la declaratoria di incompetenza venga adottata al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2014, n. 50078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50078 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 28/11/2014
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1935
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 36956/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RO N. IL 21/08/1966;
avverso l'ordinanza n. 743/2014 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 02/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO, che ha chiesto il rigetto.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. ER ES tramite il difensore di fiducia impugna per cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia con la quale si è data conferma alla ordinanza del GIP di Venezia che ha applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato di due diverse ipotesi di millantato credito ai sensi dell'art. 346 c.p., comma 2. 2. Lamenta in ricorso l'incompetenza territoriale del Gip di Venezia in favore di quella del Gip presso il Tribunale di Roma;
ancora , la mancata considerazione delle particolari ragioni di urgenza che avrebbero dovuto giustificare ex art. 291 c.p.p., il mantenimento della misura in ragione della accertata incompetenza territoriale.
3. L'eccezione di incompetenza muove in fatto da una considerazione pacifica anche per il Tribunale del riesame. Raggiunta in Venezia- Mestre la promessa relativa alla utilità correlata ad entrambe le imputazioni per millantato credito oggetto di contestazione (tramite la sottoscrizione degli impegni di sostegno finanziario destinati a garantire alcuni finanziamenti da parte della Mantovani spa alla società editrice della quale il ricorrente all'epoca era legale rappresentante), la concreta dazione delle somme venne eseguita in Roma, ove si trovava la sede della società finanziata in conseguenza della condotta di reato ascritta al ER ( i bonifici sono stati effettuati presso istituti di credito di Roma ove risultano allocati i conti di riferimento della detta società).
4. Questa la cornice in fatto alla quale ricondurre il tema relativo alla competenza , il Tribunale, muovendo dalla considerazione in forza alla quale il millantato credito si consuma già per effetto della sola promessa della utilità, ha confermato la competenza territoriale del Gip che ha emesso la misura facendo riferimento al luogo di stipula dell'accordo sotteso alla promessa oggetto della contestazione che occupa.
Per il ricorrente, piuttosto, in caso di millantato credito nel quale alla promessa consegue la ricezione dell'utilità occorre fare riferimento a tale ultimo momento per la consumazione del reato;
con la conseguenza , in punto di competenza, che diviene determinante il luogo di consacrazione della dazione e indifferente, quello, eventualmente diverso, di radicamento della promessa che ebbe a precederla.
5. Il rilievo in diritto operato dalla difesa, ricostruito alla stregua della giurisprudenza di questa Corte formatasi guardando alla fattispecie della corruzione (per tutte cfr la sentenza delle Sezioni Unite n. 15208 del 25/02/2010 - dep. 21/04/2010, Mills, Rv. 246583), appare corretto e impone la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia in favore di quella del Tribunale di Roma.
6. Il millantato credito di cui dell'art. 346 c.p., comma 2, al pari della corruzione, costituisce fattispecie a schema duplice, laddove alla ipotesi primaria regolata dal legislatore, rappresentata dalla progressione tra promessa e dazione, si contrappone in alternativa l'ipotesi della semplice promessa non seguita dalla dazione. In quest'ultimo caso, il reato deve ritenersi già consumato in virtù della semplice promessa giacché il bene giuridico tutelato, il prestigio della PA , è integralmente leso anche dal mero accordo poi non seguito dalla ricezione della utilità pattuita. Nel primo, con le connotazioni tipiche della fattispecie a formazione progressiva , la promessa finisce per essere assorbita dal comportamento successivo che, lungi dal rimanere estraneo al reato alla stregua di un postfatto indifferente, costituisce piuttosto un approfondimento della lesione del bene tutelato che non può rimanere estraneo alla vicenda oggetto di sanzione e finisce dunque per assumere valenza definitiva quanto alla consumazione del reato.
7. Ne viene, alla luce di quanto sopra, la competenza del Tribunale di Roma, emergendo incontroversa , dal tenore della motivazione resa dal Tribunale del riesame , la collocazione in quell'ambito territoriale delle condotte con le quali è stata cristallizzata la dazione delle utilità originariamente promesse in ragione dei reati ascritti al ricorrente nell'assunto accusatorio, con conseguente radicamento in Roma della competenza territoriale giusta il disposto di cui dell'art 8 c.p.p., comma 1. 8. La declaratoria di incompetenza, infine, rende inconferente il riferimento al disposto di cui all'art. 291 c.p.p., contenuto nel gravame , aderendo il Collegio all'orientamento prevalentemente espresso sul tema da questa Corte (cfr le sentenze nn 8971/2007;
6858/07 e 6240/12 di questa stessa sezione;
ancora la sentenza nr 48734/12 della sezione 2^; in senso contrario tuttavia si veda di recente l'arresto portato dalla sentenza 23365/14 di questa sezione) in forza al quale la norma suddetta è da ritenersi applicabile solo in caso di valutazione di incompetenza resa originariamente al momento di emissione della misura cautelare e non in caso di valutazione in tal senso resa in esito alla impugnazione del provvedimento cautelare , dovendo in tal caso trovare mera applicazione il disposto di cui all'art. 27 c.p.p.. Ferma, dunque, la misura adottata dal giudice incompetente , vanno in coerenza trasmessi gli atti al giudice competente perché lo stesso provveda nei termini di cui al citato art. 27 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma cui dispone la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 27 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2014