Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2011, n. 10130
CASS
Sentenza 3 marzo 2011

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L'autorità giudiziaria che procede per un reato comune, avendone escluso la natura ministeriale previa verifica dei presupposti della propria competenza, non è tenuta ad informare della sua decisione la Camera di appartenenza dell'indagato, ricorrendo l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 8, comma quarto, L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, solo nell'ipotesi in cui il Collegio per i reati ministeriali sia stato investito della competenza a conoscere del reato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'abnormità dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale dell'autorità giudiziaria procedente, osservando che il competente organo parlamentare, qualora si ritenga leso nelle sue prerogative, può comunque attivarsi autonomamente, richiedendo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria per poi ricorrere, sussistendone i presupposti, allo strumento del conflitto di attribuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2011, n. 10130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10130
    Data del deposito : 3 marzo 2011

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