Articolo 96 della Costituzione
Articolo 95Articolo 97
Versione
1 gennaio 1948
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Versione
18 gennaio 1989
Art. 96. ((Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale)) .



Entrata in vigore il 18 gennaio 1989
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