Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 gennaio 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 gennaio 1989 |
Commentari • 54
- 1. Il Tribunale dei ministri, questo sconosciuto. Annotazioni sparseZaira Secchi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Zaira Secchi Parlare del Tribunale dei ministri è come entrare nella storia della Repubblica. Il testo originario della Costituzione licenziato nel dicembre 1947 dall'Assemblea Costituente prevedeva all'art. 96, in combinazione con gli artt. 134 e 135, che fosse la Corte Costituzionale a giudicare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, dopo la loro messa in stato di accusa da parte del Parlamento in seduta comune. La legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1, consente infine l'effettivo funzionamento della Corte Costituzionale con l'introduzione delle norme integrative di cui all'art. 137, Cost. . Pertanto in …
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Giurisprudenza • 53
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. 1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: "ed i Ministri".
2. All' articolo 135, settimo comma, della Costituzione , sono soppresse le parole: "e contro i Ministri".
Note all'art. 2:
- Si riporta l'intero testo dell' art. 134 della Costituzione , comprensivo della modifica intervenuta all'ultimo capoverso ai sensi della presente legge:
"Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione".
- Si trascrive il testo del settimo comma dell'art. 135 della Costituzione cosi' come modificato dalla presente legge: "Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari". - Art. 3. 1. L' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione dalla carica".
Nota all' art. 3:
La legge n. 1/1953 reca norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.