Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 gennaio 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 gennaio 1989 |
Commentari • 32
- 1. La Corte costituzionale sui reati ministeriali: regole di procedura eGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Pubblichiamo immediatamente per la loro importanza, riservandoci per il prossimo futuro una illustrazione più meditata ed articolata, le sentenze depositate dalla Corte costituzionale in data 12 aprile 2012, con le quali sono stati respinti i ricorsi per conflitto tra poteri dello Stato proposti dalla Camera e dal Senato, relativamente ai notissimi procedimenti penali aperti nei confronti degli onorevoli Berlusconi (sentenza 87, giudizio pendente a Milano per concussione ed altro) e Mastella (sentenza 88, giudizio pendente dapprima a S. Maria Capua Vetere e poi a Napoli, per concussione e abuso d'ufficio). 2. Per la prima volta la Corte ha ricostruito compiutamente la disciplina dei …
Leggi di più… - 2. La proposta di revisione che modifica l’assetto costituzionale della magistratura italianaPaola Filippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 27 febbraio 2025
Sommario: 1. Premesse in tema di interventi sulla Costituzione - 2. La proposta di revisione costituzionale approvata dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025 smantella l'assetto costituzionale della Magistratura - 2.1. Perché deve essere riformato l'assetto costituzionale di uno dei tre poteri dello Stato? - 3. La revisione del principio secondo il quale “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” - 4. L'ossimoro dell'unico ordine composto di due ordini. La separazione della magistratura requirente dalla magistratura giudicante - 5. La funzione disciplinare. 1. Premesse in tema di interventi di revisione costituzionale La proposta di legge di …
Leggi di più… - 3. Il Tribunale dei ministri, questo sconosciuto. Annotazioni sparseZaira Secchi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Zaira Secchi Parlare del Tribunale dei ministri è come entrare nella storia della Repubblica. Il testo originario della Costituzione licenziato nel dicembre 1947 dall'Assemblea Costituente prevedeva all'art. 96, in combinazione con gli artt. 134 e 135, che fosse la Corte Costituzionale a giudicare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, dopo la loro messa in stato di accusa da parte del Parlamento in seduta comune. La legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1, consente infine l'effettivo funzionamento della Corte Costituzionale con l'introduzione delle norme integrative di cui all'art. 137, Cost. . Pertanto in …
Leggi di più… - 4. M. Crippa, L. Parsihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
*Il lavoro è frutto della riflessione comune delle Autrici. Nondimeno, i paragrafi 1, 2 e 4 sono da attribuirsi a Maria Crippa, e i paragrafi 3, 4 e 5 a Lavinia Parsi. **Contributo pubblciato nel fascicolo 2/2025. 1. Premessa. – Il presente contributo intende fornire un'analisi delle accuse contenute nel mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) nei confronti di Osama Elmasry Njeem, anche noto come Almasri[1]. Elmasry, capo della polizia giudiziaria libica, è stato arrestato dalla Digos di Torino il 19 gennaio 2025, in esecuzione di una red notice emessa dall'Interpol su segnalazione del Procuratore della Cpi a seguito dell'emissione del mandato di arresto[2]. Il …
Leggi di più… - 5. Sequestro probatorio EPPO va impugnato al Tribunale del riesame del capoluogo (Cass. 33087/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 agosto 2024
Funzionalmente competente in ordine al decreto di sequestro probatorio emesso dal procuratore delegato europeo è il Tribunale del riesame del capoluogo della provincia nella quale l'ufficio del procuratore delegato europeo ha sede, in quanto la normativa speciale relativa alle funzioni EPPO, lascia “ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice” nazionale». Corte di Cassazione sez. V., ud. 10 maggio 2024 (dep. 23 agosto 2024), n. 33087 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 15 novembre 2023 - a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Sezione Quinta con sentenza n. 42436 del 2023, in ragione del mancato avviso per …
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Giurisprudenza • 49
- 1. Trib. Roma, sentenza 07/06/2024, n. 9858Provvedimento: Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione) N° 17189/2019 R.G. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Francesco Crisafulli, nella causa in epigrafe proposta da rapp. e dif. dall'avv. CESARO MASSIMO Parte_1 parte attrice contro , e , rapp. e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dif. dall'avv. MALAVENDA CATERINA parte convenuta e nei confronti di , rapp. e dif. dagli avv.ti MALAVENDA CATERINA e Controparte_4 SIRIANNI VALENTINO; sulle conclusioni come precisate a verbale del giorno 17/01/2022, ha pronunciato la seguente SENTENZA ha …Leggi di più...
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- 2. Trib. Savona, sentenza 04/07/2025, n. 439Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2342/2023, promossa con atto di citazione DA (C.F./P.IVA ) rappresentata e PA P.IVA_1 difesa dagli avv.ti ERNESTO ARDIA e GIUSEPPE SANGUINETI, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente PARTE ATTRICE CONTRO (C.F./P.IVA ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_2 e difeso dagli avv.ti FILIPPO PELLERANO e PIETRO SANNA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2024, n. 1938Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE – La Corte d‟Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri Magistrati: 1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente 2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere 3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2202/2015 R.G. promossa in questo grado di giudizio da (c.f.: ), incorporata per fusione da Parte_1 P.IVA_1 c.f.: ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Dalpiaz, Ruggero Camerini …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2025, n. 34174Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso proposto da PE OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 10 febbraio 2025 dal Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell'udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere RI AN EL; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale FL AL, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Treviso perché provveda a trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione, riqualificando il mezzo di impugnazione. Lette le conclusioni dell'avv. Matteo Brovedani che ha chiesto l'annullamento …Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2024, n. 33087Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE EPPO nel procedimento a carico di: TA AU nato a [...] il [...] e della terza interessata MAZZAMAURO GROUP S.R.L. in persona del legale rappresentane p.t. ANNUNZIATA ELENA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER LORI, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata e trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame competente; udito l'avvocato ERCOLE RAGOZZINI, quale difensore dell'indagato AU TA e procuratore speciale della terza interessata ELENA …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. 1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: "ed i Ministri".
2. All' articolo 135, settimo comma, della Costituzione , sono soppresse le parole: "e contro i Ministri".
Note all'art. 2:
- Si riporta l'intero testo dell' art. 134 della Costituzione , comprensivo della modifica intervenuta all'ultimo capoverso ai sensi della presente legge:
"Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione".
- Si trascrive il testo del settimo comma dell'art. 135 della Costituzione cosi' come modificato dalla presente legge: "Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari". - Art. 3. 1. L' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione dalla carica".
Nota all' art. 3:
La legge n. 1/1953 reca norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.