Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 gennaio 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 gennaio 1989 |
Commentari • 51
- 1. La giunta per le autorizzazioni a procederehttps://www.studiocataldi.it/ · 1
di Valeria Zeppilli – La Camera dei deputati è composta, tra gli altri, di alcuni organi collegiali permanenti, denominati giunte, ai quali sono assegnati compiti volti a garantire il corretto funzionamento del Parlamento e a preservarne l'autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato. Tali organi, che, quindi, hanno funzioni tecniche e non legislative o di controllo politico, sono la Giunta per il Regolamento, la Giunta delle elezioni e la Giunta per le autorizzazioni a procedere. Vai alla guida Le giunte parlamentari Soffermiamoci su quest'ultima, analizzando come funziona e quali compiti svolge: Indice: Cos'è la giunta per le autorizzazioni a procedere Com'è composta Le richieste …
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Giurisprudenza • 53
- 1. Trib. Savona, sentenza 04/07/2025, n. 439Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2342/2023, promossa con atto di citazione DA Parte_1 (C.F./P.IVA P.IVA_1 ) rappresentata e difesa dagli avv.ti ERNESTO ARDIA e GIUSEPPE SANGUINETI, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente PARTE ATTRICE CONTRO Controparte_1 (C.F./P.IVA P.IVA_2 ), rappresentato e difeso dagli avv.ti FILIPPO PELLERANO e PIETRO SANNA, come da procura allegata alla comparsa di …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. 1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: "ed i Ministri".
2. All' articolo 135, settimo comma, della Costituzione , sono soppresse le parole: "e contro i Ministri".
Note all'art. 2:
- Si riporta l'intero testo dell' art. 134 della Costituzione , comprensivo della modifica intervenuta all'ultimo capoverso ai sensi della presente legge:
"Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione".
- Si trascrive il testo del settimo comma dell'art. 135 della Costituzione cosi' come modificato dalla presente legge: "Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari". - Art. 3. 1. L' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione dalla carica".
Nota all' art. 3:
La legge n. 1/1953 reca norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.