Sentenza 29 novembre 2016
Massime • 1
Il divieto di erogare sotto qualsiasi forma finanziamenti o contributi, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari, da parte dei soggetti indicati nell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, non si applica alle erogazioni in favore dei candidati alla carica di sindaco, non essendo tale ipotesi contemplata dall'art. 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, che ha esteso l'applicabilità del predetto divieto solo ai membri del Parlamento nazionale ed europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché ai candidati alle predette cariche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2016, n. 28045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28045 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2016 |
Testo completo
28045-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 29/11/2016 - Presidente - Sent. n. sez. PIERO SAVANI 3551/2016 - Rel. Consigliere - RENATO GRILLO REGISTRO GENERALE ANGELO MATTEO SOCCI N.25576/2016 EMANUELA GAI ALESSIO SCARCELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AV RO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/06/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Bald Tulvio Il P.G. conclude: annullamento senza rinvio per tutti i ricorsi. Udito il difensore L'avv. Francini chiede l'accoglimento dei motivi dei motivi del ricorso e l'annullamento della sentenza. L'avv. Storelli si riporta ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 19 giugno 2015 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 6 marzo 2014 dal Tribunale di Lucca nei confronti di AV MA, DJ AH UZ e ER CE, che aveva affermato la loro penale responsabilità in ordine al reato loro contestato, p. e p.. dagli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e, 7 della L. 195/74 e 4 comma 1° della L. 659/81 (illecito finanziamento dei partiti politici) condannandoli [tranne, per il solo AV, relativamente al primo terzo episodio contestato], alle pene ritenute di giustizia, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto allo DJ, riduceva la pena inflitta al AV a mesi sette di reclusione ed € 6.000,00 di multa e confermava, nel resto, la sentenza impugnata.
1.2 Per l'annullamento della sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari. Il difensore dell'imputato AV deduce i seguenti motivi: a) erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 7 della L. 195/74 e 4 comma 1 della L. 659/81 e con riferimento agli artt. 25 Cost., 14 disp. prel. cod. civ. e 1 cod. pen. in relazione al divieto di analogia in malam partem in cui è incorsa la Corte territoriale per avere quel giudice ritenuto applicabili le norme previste in tema di illecito finanziamento ai partiti politici anche nei confronti del soggetto candidato sindaco, pur in assenza di una esplicita previsione normativa al riguardo;
b) vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, mancando in atti la prova - ritenuta invece esistente dalla Corte territoriale - della conoscenza da parte del percipiente della appartenenza del denaro (o della contribuzione asseritamente illecita) alla società e della insussistenza delle due condizioni che rendono lecita la contribuzione;
c) carenza assoluta di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche. Il difensore del ricorrente ER, a sua volta, lamenta, con il primo motivo gli stessi vizi denunciati con il primo motivo del ricorso AV. Con un secondo motivo, strettamente connesso al precedente, la difesa deduce il vizio di motivazione per illogicità manifesta in riferimento alla ritenuta applicabilità della norma di cui all'art. 7 della L. 195/74 al candidato sindaco al pari di quanto previsto per il candidato consigliere comunale. Con un terzo motivo la difesa si duole della inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento alla acquisizione delle dichiarazioni rese dal coimputato AV ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. per la parte riguardante il ER, in violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. stante il mancato consenso da parte della difesa del ER a tale utilizzazione. Con un quarto motivo la difesa deduce l'intervenuta estinzione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità. Con il quinto ed ultimo motivo, la difesa invoca in relazione alla ritenuta particolare tenuità del fatto l'applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. entrato in vigore dopo la pronuncia della sentenza di appello e dunque prospettabile in sede di legittimità ex art. 609 comma 2 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in riferimento al primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, assorbente rispetto a tutti i rimanenti.
1.1 Quale premessa in punto di fatto, indispensabile per comprendere il senso delle censure mosse dai ricorrenti alla decisione impugnata va ricordato che al AV (nella sua veste di candidato sindaco alle elezioni amministrative del Comune di Lucca del 2007) ed al ER (quale Presidente e amministratore della "Cooperativa al facchinaggio Luigi Morelli" di Lucca) è fatto carico di avere ricevuto il primo (AV) dal secondo (ER) una fattura (falsa) dell'importo di € 3.264,00 emessa dalla ditta tipografica "Emme & Emme" s.n.c. per la fornitura di volantini elettorali ed altro materiale di cancelleria per la campagna elettorale stampato su richiesta di tale IN RO (leader di una lista civica denominata "Governare Lucca" apparentata con la lista del AV in vista del ballottaggio) relativa a quelle elezioni amministrative, senza che da parte dell'organo sociale fosse stato deliberata l'erogazione di tale contributo e senza l'iscrizione nel bilancio della società. La fattura in questione, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale condivisa dalla Corte territoriale era stata emessa da tale DI ND MA, titolare della tipografia, in favore della cooperativa "Morelli" con IVA al 20%, in sostituzione di una precedente fattura (n. 114 del 30 giugno 2007 emessa nei confronti del comitato elettorale del candidato sindaco AV) su esplicita richiesta dell'IN il quale aveva riferito al DI ND che per riscuotere la fattura l'importo avrebbe dovuto essere corrisposto dal AV. La fattura de qua era stata poi effettivamente pagata dalla "Cooperativa Morelli". -1.2 Ciò doverosamente precisato, le difese dei due ricorrenti ripropongono il tema già sottoposto senza successo sia al vaglio del Tribunale che della Corte di Appello (che aveva pienamente condiviso il ragionamento svolto dal primo giudice) - della inapplicabilità delle norme previste in tema di illecito finanziamento ai partiti politici dal combinato disposto degli artt. 7 della L. 195/74 e 4, comma 1 della L. 659/81 e della correlata violazione degli artt. 25 Cost., 14 disp. prel. cod. civ. e 1 cod. pen. in relazione al divieto di analogia in malam partem in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere applicabili le norme di cui alle menzionate leggi 195/74 e 659/81 anche nei confronti del soggetto candidato sindaco, pur in assenza di una previsione normativa al riguardo.
1.3 Sia il Tribunale che la Corte territoriale nel confermare il giudizio di colpevolezza sotto l'aspetto oggettivo, hanno argomentato richiamandosi anche ad una risalente sentenza di - questa Corte Suprema (Sez. 6^ 17.10.1994 n. 12729, Armanini, Rv. 199996) nel senso inverso a quanto prospettato dalle difese dei ricorrenti, muovendo dalla premessa che le previsioni di cui alle norme suddette restano operanti in relazione alle elezioni comunali, 2 rilevando poi che le nuove disposizioni in tema di elezione diretta del Sindaco non prevedono alcuna autonoma disposizione in tema di finanziamenti e di contributi elettorali, sicchè, svolgendosi le elezioni del sindaco e del consiglio comunale in unico contesto ed in modo unitario, l'effettiva assenza nel testo normativo del sindaco e dei candidati a tale carica è frutto di un difetto di coordinamento interno del sistema, con la conseguenza che, nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata ed al fine di evitare irragionevoli sacche di impunità in favore di determinati soggetti, più degli altri destinatari di finanziamenti (sia leciti che illeciti, anche potenzialmente) nel corso della campagna elettorale, la posizione del sindaco va equiparata a quella del consigliere comunale (soggetto espressamente previsto come destinatario della norma in esame), senza che ciò comporti una interpretazione analogica in malam partem (v. pagg.
5-6 della sentenza impugnata).
1.4 La tesi difensiva dei ricorrenti ruota intorno ai contenuti delle norme rispettivamente previste dagli artt. 7 della L. 195/74 e 4 comma 1 della L. 659/81. 1.5 Recita, in particolare, l'art. 7 citato: "1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.
1.6 A sua volta recita l'art. 4 comma 1° della L. 659/81 intitolata "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" : "I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici". 3 1.7 Dal combinato disposto delle due norme (e in particolare i commi 2° e 3° dell'art. 7 L. 195/74 e il comma 1° dell'art. 4 L. 659/81 che estende i divieti di finanziamento previsti in via generale dalla prima delle due leggi a determinati soggetti politici (sia come persone fisiche che come gruppi), emerge ictu oculi l'assenza del nominativo del sindaco (o candidato a tale carica) quale destinatario della norma. Reputa il Collegio che l'indicazione dei soggetti destinatari individuati dall'art. 4 comma 1 della L. 659/81 sia tassativa, sicchè trattandosi di norma di stretta interpretazione in relazione alla valenza penale che essa assume per il richiamo all'art. 7 comma 3° della L. 195/74, l'estensione a determinate categorie di soggetti non menzionati nel testo di legge è da ritenersi assolutamente preclusa.
1.8 Escluso che l'interpretazione operata dalla Corte territoriale possa qualificarsi "estensiva", come pretenderebbe il giudice di appello, deve piuttosto optarsi per una vera e propria interpretazione analogica in malam partem non consentita dal sistema.
2. In linea generale è noto quale sia nella materia penale il discrimine tra interpretazione estensiva (consentita) ed interpretazione analogica (vietata se in malam partem in forza del principio di relatività del ricorso all'analogia che lo consente "in bonam partem"): mentre l'interpretazione estensiva opera tutte le volte in cui la norma è applicata a un caso da essa previsto, nel rispetto, quindi, del suo tenore letterale e a chiarimento del significato della norma, l'analogia ricorre ogni qual volta si applica la norma oltre i casi in essa, espressamente o implicitamente, previsti in presenza di un rapporto di similitudine tra un caso, espressamente disciplinato, e un caso non previsto che permette di estendere al secondo la previsione utilizzata per il primo.
2.1 Tradizionalmente, in riferimento alla materia penale (ed alle leggi eccezionali) la giurisprudenza ammette il ricorso all'interpretazione estensiva, posto che essa consente di regolare fattispecie comunque rientranti nella norma, se alla stessa si attribuisce il significato più ampio possibile. Nell'interpretazione estensiva, infatti, il caso esaminato rientra nella ipotesi astratta configurata dal legislatore, sia pure dando alle parole della legge un significato più ampio di quello che risulta apparentemente da esse.
2.2 E' stato ricordato in una non recentissima ma significativa decisione di questa stessa Sezione che, secondo autorevole dottrina, "ogni disposizione di legge va interpretata in modo che consegua lo scopo per cui fu posta e non vada al di là di esso. Se una spiegazione non consente alla norma di raggiungere quello scopo, deve essere respinta, come va respinta quella che conduce a conseguenze che trascendono la finalità della norma". Si è così affermato che "questo tipo di interpretazione è ammesso in relazione a tutte le disposizioni di legge, comprese quelle penali, perché non amplia il contenuto effettivo della norma, ma impedisce che fattispecie ad esse soggette si sottraggano alla sua disciplina per l'ingiustificata mancanza di adeguate espressioni letteral" (in termini Sez. 3^ 13.7.2009 n. 39078, Apponi e altri, Rv. 245344). 4 3. Nella analogia, invece, caso da decidere non è disciplinato dalla norma e non può in alcun modo essere in essa compreso, anche se questa viene dilatata dall'interprete fino al limite della sua massima espansione, sicché a quel caso viene data la regolamentazione stabilita per un'ipotesi diversa, ancorchè simile.
3.1 La norma di riferimento è contenuta nell'art. 12 delle disposizioni preliminari del cod. civ., a tenore del quale "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse [cd. interpretazione letterale], e dalla intenzione del legislatore [cd. interpretazione logica]. Secondo la norma in esame, quando una controversia non può essere decisa con una specifica disposizione, da interpretarsi ai sensi dell'art. 12 comma 1 delle citate disposizioni preliminari, secondo i canoni dell'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica, il giudice può (anzi deve) ricorrere all'analogia legis, ovverossia estendere al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili o materie analoghe. E se ciò nonostante, permane il dubbio interpretativo, troverà applicazione l'analogia iuris, ossia l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il ricorso all'analogia si risolve in un vero e proprio meccanismo integrativo dell'ordinamento che permette al giudice di decidere comunque, anche in presenza di una lacuna normativa.
3.2 Tuttavia la regola generale dell'ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio, cui si ispira il procedimento analogico, incontra un'eccezione nell'art. 14 delle disp. prel. cod. civ. in forza del quale "Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati" La ragione della preclusione (corollario del principio di tassatività) si deve al fatto che il sistema penale è ispirato alla logica del favor libertatis e, pertanto, un'applicazione analogica di una norma punitiva finirebbe con il contrastare con la finalità di garanzia per l'individuo.
3.3 Quanto, poi, alla natura del divieto se cioè assoluto (divieto di analogia in bonam partem) o relativo, circoscritto, cioè alle sole norme sfavorevoli (divieto di analogia in malam partem) muovendo dalla indefettibile premessa che il divieto di analogia vada inteso come garanzia del favor libertatis, a tutela della libertà dell'individuo contro i possibili arbitrii del giudice, la giurisprudenza tende in prevalenza ad ammettere l'analogia in bonam partem (in questo senso Sez. 1^ 14.5.1997 n. 3359, Tassone, Rv. 207747 in tema di applicabilità dell'art. 47 Ord. pen. nella parte in cui consente al condannato in stato di libertà di chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione, anche al soggetto che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, sia rimasto di fatto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per intuibili ragioni di equità; Sez. 1^ 12.6.1997 n. 4128, P.M. in proc. Di Giovine, Rv. 288428, in tema di rinnovo della misura cautelare, a pena di inefficacia, non solo quando l'incompetenza venga dichiarata dallo stesso giudice che aveva disposto detta misura, ma anche dal giudice di una successiva fase del medesimo procedimento, purchè quest'ultimo sia diverso da quello che aveva ab origine disposto la 5 misura, dovendosi interpretare l'art. 27 cod. proc. pen. che disciplina la materia non nel suo tenore letterale).
3.4 Ancor più numerose, poi, le applicazioni giurisprudenziali che circoscrivono il divieto di cui si discute alla sola analogia in malam partem sulla scorta dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., (così Sez. 5^ 11.7.2011 n. 42125, Sallusti e altro, Rv. 251705; Sez. 5^ 2.5.2016 n. 42309, Clemente e altro, Rv. 268460, nelle quali si è affermato in riferimento al reato di diffamazione con il mezzo della stampa, il divieto di estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e responsabilità propri del direttore responsabile ex art. 57 cod. pen.; in senso conforme Sez. 6^ 3.6.2015 n. 29145, Parlangeli, Rv. 264103, in tema di inapplicabilità dell'art. 334 cod. pen. alla condotta di sottrazione di beni sottoposti a fermo amministrativo a norma dell'art. 214 D. Lgs. 285/92), ammettendosi, invece, l'analogia in bonam partem, nel rispetto dei limiti di corrispondenza della eadem ratio dell'incriminazione, del necessario grado di determinatezza della disposizione oggetto di applicazione analogica e del divieto di analogia delle norme eccezionali (vds. la giurisprudenza dianzi citata al punto 3.3).
4. Alla stregua di tali principi ritiene il Collegio che l'operazione ermeneutica compiuta dalla Corte non appare per nulla rispettosa di tali regole, peraltro da applicarsi con estremo rigore. Evidente, infatti, il salto logico nella misura in cui, preso atto della mancata indicazione del sindaco (o del candidato a tale carica istituzionale) tra i destinatari della norma penale rappresentata dall'art. 4 comma 1° della L. 659/81 in correlazione con l'art. 7 commi 2° e 3° della L. 195/74, la Corte di merito con una vera e propria opera di "ingegneria" o, se si vuole, "ortopedia" giuridica, include comunque il sindaco tra i soggetti destinatari in nome di una presunta irragionevolezza della norma e di una interpretazione diversa, laddove se deve proprio parlarsi di irragionevolezza, questa va riferita al ricorso all'analogia, esclusa invece dalla Corte in nome di una non meglio individuata (ed individuabile) interpretazione estensiva, del tutto insussistente visto che con l'interpretazione seguita dalla Corte distrettuale è stato indebitamente esteso l'ambito di applicazione di una norma incriminatrice mediante l'aggiunta tra i soggetti destinatari di essa della figura del sindaco per nulla contemplata.
4.1 Né tale operazione ermeneutica può giustificarsi sulla base di una altrettanto arbitraria, apodittica e irragionevole equiparazione tra la carica di consigliere comunale e quella del Sindaco, sulla base di una contestualità temporale delle due competizioni elettorali e di un collegamento tra esse vista la possibilità per il candidato sindaco eventualmente non eletto di essere eletto alla carica di consigliere comunale, non mancando, peraltro, di rilevare come le nuove norme sull'elezione diretta del sindaco ostino ad una interpretazione siffatta.
4.2 In ultimo non appare per nulla pertinente il richiamo contenuto nella sentenza impugnata (v. pag. 5) alla sentenza di questa Suprema Corte emessa dalla 6^ Sezione (sentenza 17.10.1994 n. 12729, Armanini, Rv. 199996) secondo cui "In tema di reati concernenti illeciti finanziamenti a partiti politici, le previsioni di cui all'art. 7 della Legge 2 6 maggio 1974, n. 195 e 4, primo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659, restano sicuramente operanti in relazione alle elezioni comunali. La Legge 10 dicembre 1993, n. 515, che ha innovato integralmente la materia è, infatti, applicabile alle elezioni comunali (e provinciali, oltre che del sindaco e del presidente della provincia) esclusivamente (art. 20, secondo comma) per ciò che concerne l'accesso ai mezzi di informazione (art. 1), del divieto di sondaggi (art. 6), "e le relative sanzioni previste dall'art. 15", oltre al regime delle "agevolazioni postali" (art. 17), delle "agevolazioni fiscali" (art. 18) e degli "interventi dei comuni" (art. 19).". Invero l'affermazione contenuta nella massima della operatività delle disposizioni contestate agli odierni ricorrenti alle elezioni comunali non assume rilevanza alcuna, non essendo controverso che tra i destinatari della norma figurino i consiglieri comunali: la questione da risolvere non era infatti quella della possibilità o meno di applicare le norme suddette alle elezioni comunali, ma di applicare le stesse ad in determinato soggetto non indicato essendo evidente che l'espressione "elezioni comunali" non equivale tout court a "sindaco".
4.3 Peraltro la vicenda storica oggetto della decisione sopra menzionata riguardava un personaggio assai noto alle cronache giudiziarie dell'epoca tale NI MA, - assessore al Comune di Milano accusato nell'ambito del cd. processo "tangentopoli" del 1992 di numerosi gravi reati e condannato ad una lunga pena detentiva. Quel che è certo è che l'NI non rivestiva la carica di sindaco, né di candidato a tale ruolo, non senza rilevare che in relazione all'epoca in cui si verificarono quei fatti, nessuna delle due norme oggi contestate al AV e al ER era in vigore.
5. Conclusivamente l'accoglimento del primo motivo dei due ricorsi (ma anche del secondo afferente al ricorso nell'interesse del ER, attesa l'evidente manifesta illogicità della decisione) comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Rimangono con ciò assorbiti i restanti motivi. ze vivvic
P.Q.M.
Jee Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 29 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillo RO Savani 'wit DEPOSITATA IN CANCELLENA - 7 GIŲ 2017 IL CANCELLIERE Luand Martani