Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2016, n. 28045
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Sentenza 29 novembre 2016

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Il divieto di erogare sotto qualsiasi forma finanziamenti o contributi, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari, da parte dei soggetti indicati nell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, non si applica alle erogazioni in favore dei candidati alla carica di sindaco, non essendo tale ipotesi contemplata dall'art. 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, che ha esteso l'applicabilità del predetto divieto solo ai membri del Parlamento nazionale ed europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché ai candidati alle predette cariche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2016, n. 28045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28045
    Data del deposito : 29 novembre 2016

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