Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 2
In tema di chiamata in correità o reità, possono costituire riscontro utilizzabile a conferma delle dichiarazioni del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso, a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., anche le ulteriori dichiarazioni fatte dal chiamante ad un terzo che ne riferisca in giudizio, allorquando queste ultime abbiano ad oggetto un fatto diverso, per contenuto e contesto, da quello attribuito al chiamato in correità o reità, seppure al medesimo storicamente e logicamente connesso, giacchè, in tal caso, il dato probatorio esterno non è direttamente attinente all'imputazione e non si pone, dunque, come circolare o autoreferenziale.
In tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto idonea ad integrare riscontro individualizzante, in difetto di possibili spiegazioni alternative, l'assenza di contatti telefonici tra chiamante e chiamato in correità, sia perchè accertata - in linea con quanto riferito dal collaborante in ordine al previo accordo fra i due - per il solo periodo immediatamente precedente e successivo al delitto oggetto delle dichiarazioni accusatorie, sia perchè inserita in un contesto relazionale connotato, al contrario, da assidui contatti tra gli stessi soggetti e dalla loro accertata colleganza criminale).
Commentario • 1
- 1. Veterinario rimuove microchip da cani rubati: riciclaggio (Cass. 39401/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 settembre 2019
Il delitto di riciclaggio sotto il profilo materiale si connota per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, cui deve accompagnarsi l'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza: rileva peraltro anche il dolo nella forma eventuale, configurabile quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del bene. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II PENALE SENTENZA dd. 26 settembre 2019, n.39401 consigliere estensore Anna Maria De Santis Presidente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2016, n. 34712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34712 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
347 1 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez.140/2016- IA Cristina Siotto Angela Tardio UP 2/02/2016 Antonella Patrizia Mazzei Relatore - R.G.N. 10546/2015 GI Fabrizio Mancuso NT Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da US NT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 16/12/2014 della Corte di assise di appello di Milano, visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IA FR Loy, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori dell'imputato, avvocati Oreste Dominioni e Manuela Cacciuttolo, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il 30 ottobre 2006, in Redecesio di Segrate, fu uccisa NE IA (detta IAnna), avvocatessa penalista del foro di Milano, di anni trentuno, attinta da otto colpi esplosi da una sola arma da fuoco, probabilmente una mitraglietta Skorpion, di cui due trapassanti il capo, due a fondo cieco all'arto superiore sinistro, tre trapassanti il torace e l'addome, uno a fondo cieco a livello dorsale. L'omicidio fu commesso sulla soglia dell'abitazione della vittima, un appartamento sito al terzo piano, dove la NE era agli arresti domiciliari dal дре precedente 5 ottobre, perché arrestata in flagranza di illecita detenzione di circa 450 grammi di cocaina, insieme al suo convivente, IR EP, all'epoca in stato di custodia cautelare in carcere per la stessa causa. L'omicidio, a seguito di collaborazione con la giustizia intrapresa il 2 agosto 2007, si autoaccusò AL GI, il quale, per tale delitto e per l'ulteriore omicidio, parimenti confessato, di OL IR, già sua convivente, commesso nel lontano 4 febbraio 1992, nonché per altri reati (plurime estorsioni, ricettazione, riciclaggio ed altro), è stato condannato alla pena di anni ventuno di reclusione, con la circostanza attenuante ad effetto speciale della prestata collaborazione, di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, giusta sentenza, in esito a giudizio abbreviato, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 18 dicembre 2009, confermata con sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 13 ottobre 2011, divenuta irrevocabile in forza di sentenza della Corte di cassazione del 18 gennaio 2013, dichiarativa di inammissibilità del ricorso di AL. Con riguardo all'omicidio di NE IA, che rileva in questa sede, AL, oltre ad accusare se stesso, indicò come concorrente nel delitto US NT (detto IN), gravitante nel suo stesso contesto criminale, contraddistinto da legami con la 'ndrangheta calabrese trapiantata nell'hinterland milanese e, in particolare, con il gruppo capeggiato da NO EP (detto PE). Secondo la descrizione del delitto resa dal collaboratore, egli si era portato, insieme ad US, presso l'appartamento della NE, di cui era munito delle chiavi di accesso dal più riservato lato posteriore del complesso condominiale, e, mentre US era salito a piedi ed era rimasto nascosto nei pressi dell'ascensore non visibile dallo stretto e corto corridoio di accesso all'appartamento, lui aveva utilizzato l'ascensore per raggiungere l'abitazione della vittima, la quale, legata a lui da un rapporto di conoscenza risalente al 2002 per essere stata suo difensore e anche sua amante per un breve periodo, gli aveva aperto tranquillamente la porta;
AL era, quindi, entrato nella casa della vittima, sincerandosi che non ci fosse nessuno e chiedendo alla NE un bicchiere d'acqua, che gli era stato portato ed era rimasto intatto sulla scrivania dell'avvocatessa al centro della stanza;
aveva, quindi, invitato la NE ad uscire dall'alloggio ed a portarsi nel corridoio del piano per parlare tranquillamente al riparo da probabili microspie, essendo la NE agli arresti domiciliari per traffico di sostanze stupefacenti;
in quel frangente, come da previo accordo col complice, mentre AL avanzava nell'angusto corridoio seguito dalla NE, che aveva chiuso l'uscio di casa dietro di sé, US era sbucato dal ballatoio su cui si apriva l'ascensore, 2 сри perpendicolare rispetto al corridoio di accesso all'appartamento e da esso non visibile, e aveva esploso i colpi di arma da fuoco all'indirizzo della NE dopo aver pronunciato le parole: "Sono venuto a saldare il conto". La causale dell'omicidio fu indicata da AL in complesse ragioni di carattere professionale e personale, accomunanti la sua persona e quella di US. Quest'ultimo, in particolare, nutriva astio nei confronti della NE, perché riteneva di non essere stato ben difeso dalla stessa in occasione di un procedimento penale con arresto subito, in Pistoia, nel marzo 2004, insieme allo stesso AL, per un fatto di usura. L'avvocatessa NE si era impegnata nella difesa di AL, ottenendo a suo favore gli arresti domiciliari e successivamente l'obbligo di dimora, mentre non aveva chiesto analoga misura nei riguardi di US, rimasto in carcere ed uscito da esso solo in sede esecutiva. Contestualmente alla rinuncia della NE al mandato, con la nomina di diverso difensore da parte dell'US, l'avvocatessa aveva presentato una nota spese di oltre cinquemila euro, mai pagata dal contrariato cliente. Un'altra ragione di avversione di US nei confronti della NE discendeva, secondo racconto di AL, dai rapporti troppo intimi instaurati dall'avvocatessa con la moglie di US, L'IO LU, nel corso della detenzione del marito, con conseguenti aspri litigi tra i coniugi sfociati nella loro separazione. Anche AL aveva ragioni di risentimento nei confronti della NE, sia perché la donna non si era rassegnata alla fine della loro relazione sentimentale, i iniziata nel 2002, e continuava ad intromettersi nel nuovo menage familiare di AL, legatosi ad una donna ucraina, LI DE, dalla quale aveva avuto due figli, suscitando tensioni nella coppia;
sia perché l'avvocatessa non aveva bene onorato gli impegni professionali assunti nei confronti dello stesso AL e di persone a lui vicine, alle quali il primo aveva consigliato di farsi assistere dalla NE. In particolare, all'avvocatessa era attribuita la definitiva condanna di AL e Di TO SA alla pena di sei mesi di reclusione, per concorso in due tentativi di furto di autovetture, commessi nel marzo 2006, poiché la NE aveva omesso di presentare appello avverso la sentenza di condanna in primo grado, donde la subita carcerazione da parte dei condannati. Ulteriore ragione di insoddisfazione discendeva dal consiglio professionale dato dalla NE ad un amico di AL, LA CO, divenuto suo cliente su indicazione del primo, di sottoporsi ad una consulenza medico-legale per dimostrare l'incompatibilità delle proprie condizioni di salute con il regime 3 ofc carcerario, ciò che era costato solo una bella somma di denaro al detenuto senza sortire l'effetto liberatorio promesso dalla NE e atteso dal LA. I giudici del doppio grado del processo di merito hanno ritenuto provata la responsabilità concorsuale di US NT nell'omicidio premeditato di NE IA, nel porto dell'arma utilizzata per commetterlo (ritenuta pistola mitragliatrice modello Skorpion, peraltro non rinvenuta) e nella ricettazione dell'autovettura rubata (Nissan Jazz Honda), a bordo della quale AL e US avevano raggiunto, secondo il racconto del collaboratore, il luogo del delitto per disfarsene subito dopo la consumazione del crimine e recuperare l'automobile "pulita" (Renault Clio), con la quale i due sicari erano giunti a Redecesio di Segrate. US NT, dunque, con sentenza della Corte di assise di Milano del 9 luglio 2013, integralmente confermata dalla sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 16 dicembre 2014, è stato condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio premeditato di NE IA, senza isolamento diurno, perché le pene temporanee inflitte per i reati satelliti (porto di arma impiegata per uccidere e ricettazione dell'autovettura) non sono state superiori a cinque anni. Le Corti di merito sono giunte, rispettivamente, a dichiarare e confermare la penale responsabilità di US, rigettando i motivi di appello proposti dai due difensori dell'imputato, avvocati GIna Pungitore e Manuela Cacciuttolo, sulla base degli elementi di seguito indicati. E' stata, innanzitutto, ritenuta la credibilità intrinseca soggettiva di AL GI sulla base della già riconosciuta attendibilità del chiamante in correità, giusta sentenze irrevocabili emesse in due diversi procedimenti, entrambi noti come "Operazione metallica", di cui l'uno (procedimento nei confronti di IR più altri) definito con sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare di Milano il 18 dicembre 2009, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano il 13 ottobre 2011, irrevocabile il 18 gennaio 2013; e l'altro (procedimento nei confronti di NO più altri) definito con sentenza resa all'esito di giudizio ordinario dal Tribunale di Milano il 26 novembre 2010, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano il 23 dicembre 2011, irrevocabile il 7 marzo 2013. Nel primo dei suddetti processi figurava, come detto, lo stesso AL quale imputato di plurimi delitti, tra cui l'omicidio premeditato di NE IA, per il quale e per altri reati, incluso l'ulteriore omicidio confessato di OL IR, è stato condannato, come detto, alla pena finale di anni ventuno di 4 дрс reclusione col riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991. Sul tema la sentenza di appello, in adesione alla prima decisione, supera la censura difensiva secondo la quale AL, accusatore del cognato, IA LE, marito della sorella, IN, di concorso nell'omicidio della sua ex convivente, OL IR, al quale dal carcere, dove era detenuto, il collaboratore avrebbe dato l'incarico di organizzare il delitto, materialmente eseguito il 4 febbraio 1992 da IL NI e IR EP, sarebbe stato definito un calunniatore nella sentenza della Corte di cassazione del 18 gennaio 2013, che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna ad anni trenta di reclusione emessa dai giudici di merito nei confronti di IA e ha respinto il ricorso del Procuratore generale avverso l'assoluzione di IR, mentre IL, separatamente giudicato, è stato imputato e definitivamente assolto nell'attuale processo. In realtà, secondo la Corte di merito, le predette assoluzioni sono state determinate non da un giudizio negativo circa la credibilità del chiamante in correità, bensì dalla mancanza di riscontri esterni individualizzanti che, invece, ricorrerebbero nell'indicazione di US come concorrente nell'omicidio della NE, oggetto del presente processo. La Corte territoriale esamina, quindi, l'attendibilità intrinseca oggettiva delle dichiarazioni di AL con riguardo ai seguenti elementi: a) il movente dell'omicidio della professionista, con riguardo alle turbolente relazioni professionali e personali dell'avvocatessa NE sia con AL, sia con US;
b) i preparativi dell'agguato con un primo tentativo del 17 ottobre 2006, progettato ma non attuato, per l'imprevista presenza in casa della NE del suo convivente, IR EP, scarcerato nella stessa data per un vizio formale e rientrato in carcere nella sera del giorno dopo, 18 ottobre, a seguito dell'emissione di nuovo titolo custodiale;
c) la dinamica del delitto commesso lunedì, 30 ottobre 2006, con riferiti particolari della scena del crimine, conoscibili solo da chi, come AL, fosse stato effettivamente presente al fatto: il luogo in cui la vittima era stata colpita, nello stretto e corto corridoio su cui si apre la porta dell'appartamento, chiusa dietro di sé dalla NE quando ne era uscita insieme a AL, dopo che quest'ultimo le aveva chiesto un bicchiere d'acqua, portatogli dalla vittima e rimasto intatto sulla scrivania della NE, dove fu effettivamente trovato dagli inquirenti nel corso dei primi accertamenti;
d) l'ubicazione dell'ascensore su un ballatoio perpendicolare rispetto al corridoio e non visibile da esso, dal quale, secondo il racconto del chiamante in correità, era sbucato US facendo fuoco sulla NE;
e) l'utilizzo per commettere il delitto 5 of di una pistola mitragliatrice Skorpion, come confermato dagli accertamenti balistici in termini di alta probabilità; f) il ritrovamento dell'autovettura giapponese rubata, Honda Jazz, pochi giorni dopo il delitto in una via limitrofa a quella dell'abitazione della NE. La Corte territoriale valorizza, quindi, i ritenuti riscontri estrinseci individualizzanti a carico del chiamato in correità, ravvisandoli, come già la sentenza di primo grado, nel movente professionale e passionale che avrebbe animato US contro la NE, ancor prima che analoghi sentimenti avversi spingessero al delitto lo stesso AL, il quale ostentava amicizia verso la NE e il suo convivente, IR, da cui era stato perfino incaricato di recuperare armi e munizioni custodite nel suo appartamento al primo piano, nello stesso stabile in cui abitava la vittima. In particolare, quanto alla posizione di US, sono richiamati gli atti del processo per usura davanti all'Autorità giudiziaria di Pistoia dell'aprile 2004, in cui US fu effettivamente assistito dall'avvocatessa NE per tre mesi, ottenendo solo AL gli arresti domiciliari;
la nota spese di euro 5.788 del 23 luglio 2004 e il sollecito del suo pagamento con missiva del 3 agosto 2004, inviata dalla NE ad US;
le dichiarazioni della figlia dell'imputato, US FR, circa il comportamento confidenziale dell'avvocatessa NE, allorché aveva voluto pernottare in casa della madre, mentre il padre era detenuto a Pistoia, coricandosi nel letto matrimoniale insieme a madre e figlia. Decisivo riscontro individualizzante è stato ritenuto da entrambe le Corti di merito il silenzio telefonico riferito da AL nei suoi rapporti con US nella settimana precedente il delitto (a partire dal 24 ottobre) e nei giorni successivi ad esso (fino al 3 novembre incluso) per undici giorni consecutivi. Tale silenzio risulta effettivamente riscontrato, secondo i giudici di merito, all'esito di complesse indagini che hanno consentito di accertare, insieme all'utenza utilizzata da AL, all'epoca, contraddistinta dagli ultimi numeri 218, anche il numero "coperto", essendo la scheda intestata ad altra persona, tale HI IE, ritenuto in uso di US con cifre finali 149, nonché un altro numero (con cifre finali 305) intestato a HI NU, fratello della prima, entrambi (149 e 305) attivati nello stesso giorno e attribuiti all'imputato. Un conversazione captata il 9 gennaio 2007 tra l'utenza terminante coi numeri 327, intestata ed in uso a Lodi Rizzini Colombo Romano, e quella terminante con i numeri 149, aveva consentito agli inquirenti di riconoscere la voce di US quale interlocutore di NO EP (PE) e, quindi, reale utilizzatore del detto numero a cifre finali 149, col quale il cellulare di AL 6 of (numeri finali 218) aveva effettivamente avuto assidui contatti nell'ottobre 2006 tranne che nei giorni di silenzio comunicativo, come sopra indicati dal chiamante. Ulteriore riscontro individualizzante è stato ravvisato nelle dichiarazioni di LA CO, detenuto insieme a AL nel carcere di San Vittore, dopo il penultimo arresto di quest'ultimo, il 30 novembre 2006 (un mese dopo l'omicidio), per detenzione di armi ed esplosivi. In quella occasione, ben prima della collaborazione intrapresa da AL il successivo 2 agosto 2007, a seguito del suo ultimo arresto per evasione dagli arresti domiciliari il 1° agosto 2007, lo stesso AL confidò a LA di avere ucciso l'avvocatessa NE e, alle preoccupazioni dell'interlocutore per le probabili conseguenze del delitto, essendo la vittima convivente di altro detenuto, IR EP, animato da probabili intenti vendicativi, donde il ragionevole timore di possibili ritorsioni e guerre interne al contesto criminale di comune appartenenza, AL rispose che del delitto erano informati solo lui ed US, oltre naturalmente a LA per averlo allora appreso, dicendogli di rivolgersi, in caso di bisogno, ad US e lasciandogli intendere, dunque, che lo stesso fosse coinvolto nel delitto. Ad avviso delle Corti di merito, tale confidenza non poteva essere ritenuta irrilevante come riscontro individualizzante esterno, siccome proveniente dallo stesso chiamante, giacché essa era stata fatta in un contesto di sicura genuinità ed a fini diversi rispetto a quelli della chiamata in correità, per mettere in guardia l'amico detenuto da possibili rappresaglie e indicargli la persona su cui poter contare, in quanto informata del fatto e in esso coinvolto.
2. Avverso la sentenza d'appello, la cui tecnica redazionale consiste nella presentazione, uno per volta, dei motivi di impugnazione con replica immediata a ciascuno di essi, ha proposto ricorso per cassazione US tramite i difensori, avvocati Oreste Dominioni e Manuela Cacciuttolo, entrambi firmatari dello stesso atto di impugnazione. I difensori hanno successivamente depositato motivi nuovi formulati in atti diversi: quello a firma dell'avvocato O. Dominioni è stato depositato il 23 dicembre 2015 e quello a firma dell'avvocatessa M. Cacciuttolo è stato depositato il 14 gennaio 2016. 2. Il ricorso a firme congiunte dei due difensori, presentato il 24 febbraio 2015, articola otto motivi e ad esso sono annessi trentuno allegati, costituiti da : verbali di incidente probatorio e di prove assunte in dibattimento con trascrizioni integrali, verbali di assunzione di informazioni, atti di altri procedimenti e documenti vari, sentenza della Corte di cassazione del 18 gennaio 2013. сре 2.1. Con il primo motivo è dedotto il vizio di motivazione circa la valutazione di attendibilità intrinseca del chiamante in correità, AL GI. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare acriticamente la motivazione della decisione di primo grado sul tema, a sua volta supinamente adesiva alle valutazioni di credibilità intrinseca espresse nelle sentenze emesse negli altri due processi (il primo nei confronti di IR ed altri e il secondo nei confronti di NO ed altri), per associazione di tipo mafioso e reati prevalentemente contro il patrimonio, definiti con le predette sentenze irrevocabili dal 18 gennaio 2013 e dal 7 marzo 2013. Nessuna considerazione e ponderato esame sarebbero stati dedicati alle censure difensive che avevano puntualmente evidenziato tutte le criticità e incongruenze delle propalazioni di AL.
2.2. Con il secondo motivo è denunciato il vizio di motivazione circa l'asserto che l'omicidio di NE fu eseguito da due persone. Per confutare tale affermazione il ricorrente richiama elementi non considerati nella sentenza impugnata: le dichiarazioni di LA circa il primo tentativo, abortito sul nascere, di colpire la NE il 17 o il 18 ottobre 2006, allorché in casa si trovava temporaneamente il convivente della donna, IR, scarcerato per un difetto formale del titolo custodiale e rientrato in carcere nel tardo pomeriggio del 18 ottobre. AL aveva confidato all'amico LA di essere entrato nell'appartamento della vittima designata con l'arma, ciò che induceva a ritenere che il delitto dovesse essere commesso da lui solo, e non era emersa alcuna ragione per cui il successivo agguato del 30 ottobre, purtroppo andato a buon fine, fosse stato commesso invece da due persone. Nessuna interruzione di contatti telefonici si era verificata tra AL e US prima del 18 ottobre e la Corte non aveva spiegato se non in modo apodittico perché tale interruzione fosse stata ritenuta necessaria, invece, per la successiva azione contro la NE. La testimonianza di LU GI, occupante l'appartamento limitrofo a quello della NE, avvalorerebbe la commissione dell'omicidio da parte di una sola persona e non di due, come riferito da AL. Solo AL, inoltre, si era preoccupato di procurarsi un alibi, spostandosi con la famiglia a Cervinia nel fine settimana precedente il delitto;
solo AL aveva fornito i mezzi necessari per commettere il delitto (auto, arma, chiavi del cancello d'ingresso nel complesso residenziale); sempre AL aveva preliminarmente provato l'arma da solo o con Di TO, ma non con US che pure avrebbe dovuto usarla;
egli solo temeva la vendetta di IR che, in carcere, cercava di scoprire l'autore dell'omicidio della sua compagna;
AL era già 8 sospettato dagli inquirenti come responsabile del delitto, poiché col suo soprannome, NI, era menzionato nelle lettere scambiatesi tra IR e la NE nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio; la convivente di AL, LI NK, fuggita in Ucraina con i figli, aveva recapitato in carcere una lettera in cui accusava AL di essere autore dell'omicidio della sua prima compagna (OL) e della NE, come emerso dalle dichiarazioni di LA;
nessuna traccia della presenza di due esecutori del delitto fu trovata sulla scena del crimine come riferito dal maresciallo Cabras.
2.3. Con il terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione all'assunto che l'assenza di contatti telefonici tra AL e US nei giorni 24 ottobre-3 novembre 2006 costituisca riscontro esterno individualizzante della chiamata di correo del primo a carico del secondo. Tale silenzio sarebbe stato concordato dai predetti solo a partire dal 23 ottobre 2006, secondo la sentenza impugnata, mentre le risultanze istruttorie collocherebbero il presunto accordo omicida dopo l'interruzione dei contatti telefonici, a ridosso del 30 ottobre 2006, risultando quindi illogicamente incompatibile colla preordinata astensione da comunicazioni telefoniche. In altri termini non esisterebbe alcun collegamento strategico-funzionale tra l'accertato silenzio telefonico e il ritenuto concorso di US nell'omicidio: esso, secondo il ricorrente, non fu frutto di un accordo preventivo tra AL ed US;
solo illogicamente e travisando le emergenze istruttorie, le Corti di merito avrebbero ritenuto il contrario, erroneamente enfatizzando tale dato come decisivo riscontro individualizzante a carico dell'imputato. Al riguardo il ricorrente sottolinea che un riscontro per essere tale deve essere certo e consentire una deduzione logica altrettanto stringente;
richiama altresì altre interruzioni delle comunicazioni telefoniche tra AL e US nel mese di novembre 2006 di 5, 3, 2 e 6 giorni, come riconosciuto nella stessa sentenza. Anche l'assunto che l'utenza con numeri finali 149 fosse in uso ad US sarebbe il risultato di ragionamenti probatori viziati da illogicità e inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.: la circostanza che essa fosse in uso ad US nel 2007 (v. conversazione intercettata il 9 gennaio 2007) non significa che essa fosse utilizzata dallo stesso anche nell'ottobre 2006, tenuto conto della prassi riferita da AL di tenere due utenze telefoniche: una (pulita) per le comunicazioni lecite e l'altra (sporca) per quelle illecite, quest'ultima utilizzata solo per brevi periodi e frequentemente sostituita. сра 2.4. Con il quarto motivo è denunciato il vizio di motivazione anche per travisamento della prova, oltre che per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riguardo all'assunto che le dichiarazioni di LA CO, sentito come testimone, circa le confidenze ricevute in carcere da AL, costituirebbero riscontro esterno individualizzante della chiamata di correo a carico di US. In conformità della giurisprudenza di legittimità va escluso che valgano come riscontro esterno individualizzante dichiarazioni aventi come unica fonte lo stesso chiamante in correità, dovendo inibirsi il fenomeno della cosiddetta circolarità della prova che consiste nell'utilizzazione della chiamata di correo come conferma di sé medesima. In ogni caso le dichiarazioni di LA, oltre ad essere de relato, non sarebbero precise e non consentirebbero di dedurre la partecipazione di US al delitto.
2.5. Con il quinto motivo è dedotto il vizio di motivazione circa il ritenuto movente di US alla base dell'omicidio dell'avvocatessa NE, sottoponendo a critica sia il movente professionale (nessuna incuria difensiva potrebbe rimproverarsi alla NE nell'assistenza di US nel processo per usura, in cui lo stesso fu reo confesso ed era raggiunto da elementi probatori ben più pregnanti rispetto a quelli che attingevano AL;
in ogni caso US fu assistito in via principale dall'avvocato D'Amelio solo affiancato dall'avvocatessa NE); sia il movente personale (non vi sarebbe alcun elemento a sostegno del presunto rapporto saffico tra la NE e la moglie di US nel corso della detenzione di quest'ultimo; la deposizione della figlia dell'imputato non supporterebbe tale assunto;
la NE era donna sicuramente eterosessuale).
2.6. Con il sesto motivo è denunciato il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione dell'autovettura Honda Jazz, di cui al capo di imputazione sub 3), commesso dal solo AL, come da dichiarazioni dello stesso chiamante.
2.7. Con settimo motivo è dedotta la nullità dell'ordinanza del 28 maggio 2013 con la quale il giudice di primo grado dispose l'ammissione di nuovi mezzi di prove, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., pur non ricorrendone la necessità al fine di decidere, e, in particolare, l'acquisizione di documentazione e l'assunzione di testimonianza in merito alle utenze telefoniche in presunto uso degli autori del delitto.
2.8. Con l'ottavo motivo è denunciato il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, per il riconoscimento della premeditazione e la negazione delle attenuanti generiche. I giudici non 10 де avrebbero tenuto conto dei motivi che avrebbero spinto US a commettere il delitto;
una volta ammessa la causale personale, oltre quella professionale, dell'astio nutrito dall'imputato nei confronti della NE, per la relazione sentimentale trattenuta da quest'ultima con la moglie dello stesso US, tale da provocare la rottura del matrimonio, la Corte avrebbe dovuto considerare che l'imputato aveva agito a causa del dolore procuratogli dalla vittima, mitigando la pena inflittagli.
3. Il 23 dicembre 2015, come si è detto, l'avvocato O. Dominioni ha depositato motivi nuovi, con undici allegati in gran parte coincidenti con gli atti annessi al primo ricorso a firme congiunte.
3.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alle ragioni che determinarono AL a confessare l'omicidio di NE IA, quando le indagini svolte dagli inquirenti era già approdate a lui, come rivelato a AL dallo stesso Pubblico Ministero che lo interrogò all'indomani dell'ultimo arresto del 1° agosto 2007. 3.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione circa le ragioni che indussero AL ad accusare US che sarebbero calunniose, come già riconosciuto con riguardo alle analoghe accuse mosse da AL ai presunti concorrenti nell'omicidio di OL IR, su suo mandato dal carcere, i predetti IA, IR e IL, tutti assolti.
3.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alle modalità di esecuzione dell'omicidio, rappresentate in termini contrastanti con le risultanze probatorie pur di sostenere la presenza del complice che, invece, sarebbe smentita dalla posizione di quiete assunta dalla vittima e dalla dinamica dell'azione di fuoco.
4. I 14 gennaio 2016 sono stati depositati motivi nuovi, a firma dell'avvocatessa Manuela Cacciuttolo, con allegati quindici atti di cui molti già annessi ai precedenti motivi, la quale deduce tre censure (la terza articolata in distinti paragrafi) che riprendono e approfondiscono le doglianze già proposte nel ricorso principale anche a sua firma.
4.1. Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata per vizio radicale della motivazione, solo apparentemente rispondente alle critiche difensive e supinamente adesiva alla sentenza di primo grado.
4.2. Con il secondo motivo è denunciato il vizio di motivazione, anche per travisamento degli elementi istruttori, con riguardo alla ritenuta attendibilità да 11 intrinseca di AL, in realtà già definito calunniatore nella sentenza della Corte di cassazione del 18 gennaio 2013. 4.3. Con il terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nella verifica esterna della chiamata in correità di AL con specifico riferimento ai seguenti punti: movente anzi moventi del delitto;
dichiarazioni de relato di LA CO;
assenza di contatti telefonici tra AL ed US nei giorni precedenti e successivi all'omicidio e riconducibilità dell'utenza con numeri finali "149" ad US;
dinamica dell'omicidio e posizione del cadavere;
caratteristiche dell'arma utilizzata per commettere il delitto (con specifico riguardo al riferito, ma smentito dalla testimone LU, uso del silenziatore e alle caratteristiche dei proiettili utilizzati non assimilabili con certezza a quelli successivamente sequestrati a AL, sussistendo solo compatibilità merceologica tra essi e non identità; all'autovettura usata per raggiungere il luogo di esecuzione dell'omicidio, nell'indicazione della quale AL sarebbe incorso in palesi contraddizioni). Per tutte le suddette ragioni i difensori hanno, quindi, richiesto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso articolato in plurimi atti, a firme dei difensori dell'imputato, è infondato, fatta eccezione per il solo motivo attinente alla condanna di US per il delitto di ricettazione dell'autovettura, utilizzata per raggiungere il luogo del delitto. Va premesso che, contrariamente alla tecnica redazionale seguita dalla Corte di assise di appello, l'esame dei ricorsi sarà condotto accorpando le censure comuni di cui ai motivi primari e nuovi, proposti dai due difensori, suddivisi in sei aree tematiche, attinte dai denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione: 1) credibilità intrinseca del chiamante in correità, AL GI;
2) attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni sull'omicidio di NE IA;
3) riscontri di generica;
4) riscontri individualizzanti, con particolare riguardo agli indicati moventi ed ai contatti telefonici sospesi tra AL ed il chiamato in correità, US NT;
5) reati satelliti e temi residuali;
6) premeditazione e trattamento sanzionatorio. с 12 In tale esame la Corte terrà conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di integrazione delle motivazioni delle conformi sentenze di primo e di secondo grado. Al riguardo non è superfluo ricordare che è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisca in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, senza esaminare quelle doglianze dell'atto di appello che abbiano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722). Il giudice del gravame di merito non è, infatti, tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
con la conseguenza che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, dep. 2001, Gianfreda, Rv. 218590; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191488).
1.1. Tanto premesso e venendo all'esame del primo tema dedotto con i motivi di ricorso di entrambi i difensori, esso attiene, come anticipato, alla credibilità intrinseca soggettiva del chiamante in correità: AL GI. Le censure al riguardo sono infondate. Sia il giudice di primo grado, sia quello di appello hanno approfonditamente trattato il tema della credibilità di AL, escludendo che lo stesso avesse ricevuto la qualifica di calunniatore nel precedente processo nei confronti di IR ed altri, definito con sentenza divenuta irrevocabile il 18 luglio 2013, di condanna del solo AL quale mandante -reo confesso- dell'omicidio di OL IR, e di assoluzione invece dei chiamati dallo stesso AL come concorrenti nel medesimo omicidio: il cognato IA ed i presunti esecutori materiali, IR EP e IL NI, quest'ultimo giudicato nell'attuale processo ed assolto già in primo grado con sentenza confermata in appello. La prima Corte di assise riporta testualmente le motivazioni della sentenza della Corte di cassazione, in data 18 gennaio 2013, di annullamento senza rinvio 13 сре della condanna di IA LE come concorrente nell'omicidio di OL IR (v. pagine 81-83 della sentenza emessa il 9 luglio 2013). Tale annullamento fu determinato dalla mancanza di riscontri esterni individualizzanti, e non dalla ritenuta inattendibilità intrinseca di AL, reo confesso di essere stato dal carcere, essendo all'epoca detenuto, il mandante dell'omicidio della sua prima convivente, OL IR, perpetrato quindici anni prima, nel febbraio 1992, rispetto all'avvio della sua collaborazione con la giustizia nell'agosto del 2007 (c.f.r., in particolare, sul tema dell'attendibilità intrinseca di AL, le pagine 27-35 della citata sentenza del 9 luglio 2013). Solo ad integrazione di tale dirimente ragione di annullamento della condanna di IA, la Corte di cassazione, nella menzionata sentenza del 18 gennaio 2013, ha sostenuto l'illogicità del passaggio motivazionale della decisione di merito in cui, a conforto dell'attendibilità del collaboratore, era addotto l'esternato e sopravvenuto (rispetto all'omicidio della OL) odio di AL nei confronti del chiamato in correità (il cognato IA) e della sua stessa sorella, rei -a suo avviso di non aver trattenuto in Italia la sua seconda convivente, LI NY, fuggita in Ucraina insieme ai due figli minori, dopo gli ultimi arresti del futuro collaboratore. A confutazione di tale argomento, valorizzante la sincerità del chiamante nell'esprimere anche i sentimenti negativi nutriti verso i propri congiunti, la Corte di cassazione, rilevandone invece la debolezza, ha osservato, testualmente, che "chi ha già ucciso o lanciato bombe (contro la casa del cognato e della sorella, come confessato da AL: n.d.r.) può nel caso sia impossibilitato a farlo per la sua carcerazione- decidere di vendicarsi con la calunnia" (pag. 89 della sentenza 18/01/2013, cit.); ma si tratta, come correttamente osservato da entrambi i giudici di merito dell'attuale processo, di un'osservazione critica di carattere generale che non ha espresso uno specifico giudizio di inattendibilità intrinseca nei confronti di AL, né ha costituito la ratio decidendi dell'annullamento della sentenza di condanna di IA per non aver commesso il fatto, determinata dalla mancanza di riscontri esterni individualizzanti, come espressamente spiegato nella medesima decisione. E, se è vero che le sentenze di merito, emesse in questo giudizio, richiamano gli esiti di precedenti processi in cui era stata positivamente apprezzata la credibilità di AL (la citata sentenza nei confronti di IR ed altri, irrevocabile dal 18 gennaio 2013, e la sentenza passata in cosa giudicata il 7 marzo 2013 nei confronti di NO ed altri), è altrettanto vero che entrambe le Corti di assise, contrariamente all'assunto difensivo, non si sono supinamente adagiate sui giudizi espressi nei precedenti processi, ma hanno affrontato, con 14 qpc autonoma valutazione, adeguatamente motivata, il tema dell'attendibilità di AL, escludendo la sua attitudine alla calunnia e, in particolare, i pretesi motivi di astio o risentimento dello stesso nei confronti del chiamato in correità, sottolineando al contrario che non erano emerse ragioni idonee a sostenere il preteso disegno calunniatorio di AL ai danni di US (c.f.r. pagine 27-25 della sentenza di primo grado;
pagine 10-11 e 19-20 della sentenza di appello;
si veda, anche, la menzione del presunto odio di AL verso US a causa di un preteso contrasto per la mancata condivisione col primo dei proventi di una estorsione in danno di un certo Melita, come ricordato a pagina 71 della prima sentenza, che non ha trovato alcun riscontro negli atti ed è stato, perciò, ritenuto fantasioso nella sentenza impugnata: c.f.r. pagine 28-29 di essa). Tale percorso è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di chiamata in correità, allorquando il giudice del merito deve valutare l'attendibilità intrinseca di un collaborante, già ritenuto attendibile in altro procedimento definito con provvedimento irrevocabile, tale apprezzamento, pur rimesso alla libera determinazione del giudicante, non può prescindere dagli elementi di prova già utilizzati nel procedimento esaurito (Sez. 5, n. 11084 del 02/10/1995, Alfano, Rv. 203048). Per completezza va aggiunto che privi di consistenza sono stati ragionevolmente ritenuti altri elementi valorizzati invece dai difensori, anche in questa sede, a sostegno della denunciata inaffidabilità della fonte auto ed eteroaccusatoria. Si tratta della pretesa lettera inviata da NY LI al convivente detenuto in carcere, AL, di cui parla LA CO, nella quale la donna avrebbe esternato il suo timore di finire uccisa come OL IR e NE IA, implicitamente attribuendo al convivente, secondo i difensori, la responsabilità di tali delitti, e ciò prima che AL, arrestato il 30 novembre 2006 e il 1° agosto 2007, decidesse di collaborare con la giustizia. Il dato non esclude l'attendibilità del chiamante in correità, trattandosi di documento epistolare, peraltro solo riferito, che era ignorato dagli inquirenti e non rientrava tra quelli sequestrati nell'ambito delle indagini sull'omicidio della NE, come emerge dallo sviluppo delle indagini sintetizzato nella sentenza di primo grado, la quale annota che esse non avevano portato ad alcun risultato prima delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di AL, escludendo quindi che la collaborazione di quest'ultimo fosse stata motivata da indizi già raggiunti a suo carico come autore del delitto (v. pagine 6-8 della sentenza del 9 luglio 2013). сре 15 Anche il contenuto delle lettere scambiate tra la NE e IR EP, nei giorni immediatamente precedenti il delitto, nelle quali si fa riferimento proprio a AL, indicato con il soprannome di NI, lungi dal rendere inaffidabile la fonte, costituisce piuttosto una conferma, come correttamente rilevato dai giudici di merito, del rapporto di colleganza criminale e di stretta confidenza tra la vittima ed il suo compagno, da un lato, e AL, dall'altro, tale da consentire a quest'ultimo di disporre delle chiavi di accesso al cortile dell'abitazione della NE, e di recuperare armi e munizioni nascosti in un altro appartamento -ubicato nello stesso stabile- nella disponibilità di IR, su incarico conferitogli in carcere dal medesimo IR, e ciò in coerenza con le riferite modalità del delitto, postulanti la fiducia riposta dalla NE nel AL, libero di visitarla accedendo autonomamente dal cortile alla palazzina e di entrare e permanere in casa della vittima. Il medesimo rapporto di comunanza di interessi criminali e di confidenza interpersonale spiega anche le ragioni, per le quali il solo AL si precostituì un alibi prenotando una vacanza, con la famiglia, a Cervinia, nel fine settimana immediatamente precedente il delitto, e il motivo per cui lo stesso AL, già intermediario tra il detenuto IR e la sua compagna agli arresti domiciliari, fosse preparato alla reazione del primo, come da confidenze scambiate con LA CO, nel corso della comune detenzione nel carcere di San Vittore dopo la commissione dell'omicidio. In sintesi, pur tenendo conto dei precedenti giudizi affermativi della credibilità intrinseca di AL, le Corti territoriali non hanno abdicato al loro libero convincimento sul tema nel confronto critico con le ragioni difensive, adeguatamente motivando, nelle rispettive sentenze, la ritenuta attendibilità soggettiva del chiamante in correità. Deve essere, pertanto, riaffermata l'infondatezza delle censure del ricorrente sul punto. oggettiva delle1.2. Passando all'esame della coerenza intrinseca dichiarazioni di AL sull'omicidio della NE, il suo positivo riconoscimento è impugnato perché carente di motivazione ovvero illogicamente sostenuto, con riguardo, in particolare, all'indicato movente del delitto e all'esecuzione di esso da parte di due persone, anziché ad opera del solo AL. Il movente attribuito ad US, ad un tempo di matrice professionale e personale, sarebbe inverosimile per la sua palese incongruità ed inconsistenza nella duplice articolazione riferita. Il ricorso sottolinea la difesa tecnicamente ineccepibile di US da parte dell'avvocatessa NE, nel procedimento che lo vide sottoposto ad indagini ed 16 сре arrestato, insieme a AL, per il delitto di usura nel 2004; sottolinea la circostanza che, in quel procedimento, US fu difeso anche da un altro avvocato, NT D'Amelio, rimasto da solo ad assisterlo dopo la revoca della nomina della NE;
rimarca il fatto che la posizione di US fosse oggettivamente più compromessa rispetto a quella di AL in base ai risultati delle intercettazioni telefoniche, come ammesso, in quella sede, dallo stesso US. Sul punto, i giudici del doppio grado del processo di merito hanno replicato alle osservazioni difensive, osservando che non rileva il giudizio tecnico sull'operato dell'avvocatessa NE nel procedimento anzidetto, ma la percezione della correttezza ed efficacia di esso da parte di US, il quale, come in atti documentato, rimase in carcere fino alla sentenza definitiva e fu scarcerato solo nel corso dell'esecuzione, mentre AL, assistito dallo stesso difensore, fu ammesso agli arresti domiciliari con successiva sostituzione di tale misura con quella dell'obbligo di dimora. Non è dunque illogico ritenere, come correttamente argomentato dai giudici di merito, che IO fosse rimasto contrariato da tali opposti esiti e avesse concepito astio nei confronti della NE, anche per la pretesa di quest'ultima di ottenere il pagamento della sua parcella professionale di oltre cinquemila euro, di cui invano l'avvocatessa sollecitò il pagamento nell'agosto 2004. D'altronde lo stesso US, nell'esame reso in dibattimento, come ricorda la sentenza di primo grado a pagina 72, aveva ammesso i gravi contrasti tra lui e l'avvocatessa NE, la quale non presentò nel suo interesse, come da impegno preso, la domanda di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, attirandosi l'ostilità pure della moglie di US, insieme alla revoca del mandato difensivo da parte del detenuto. Anche l'altro movente di carattere personale contro la NE, attribuito da AL ad US, a causa del rapporto eccessivamente confidenziale tra l'avvocatessa e la moglie del chiamato, LU L'IO, con la quale la NE aveva diviso anche il letto matrimoniale, mentre US era in carcere, si sottrae alla censura di essere stato oggetto di motivazione assente o manifestamente illogica nonostante la sua pretesa inconsistenza, poiché, a prescindere dall'effettiva instaurazione di una relazione di tipo saffico tra le due donne, la provata disinvoltura dell'avvocatessa nel mescolare rapporti professionali con relazioni personali, anche di estrema confidenza, con i propri clienti (la condivisione del letto matrimoniale con la moglie e la figlia di US, da parte della NE, è circostanza asseverata da US FR, giovanissima figlia dell'imputato, esaminata come testimone) si prestava, come chiarito dai giudici 17 сре di merito, ad interpretazioni di ambigua intimità tra le due donne, idonee a suscitare sentimenti di ostilità nel marito della L'IO, già poco favorevole alla NE per le suddette ragioni professionali;
né risultano smentiti i contrasti tra i coniugi US-L'IO, dopo la scarcerazione del primo, sfociati nella loro separazione, in coerenza con le tensioni di coppia riferite dal collaboratore (v. pagine 15-17 della sentenza di appello). Con riguardo, poi, alla non rilevata illogicità dell'esecuzione dell'omicidio da parte di due persone, dopo che il 17 o il 18 ottobre 2006, pochi giorni prima del delitto, AL si era recato armato a casa della NE, pronto ad ucciderla, non attuando il triste proposito per l'imprevista presenza, nella medesima abitazione, del convivente della donna, IR EP, provvisoriamente scarcerato in quegli stessi giorni, ciò che renderebbe priva di logica l'esecuzione dell'omicidio, il successivo 30 ottobre, da parte di due persone e non del solo AL, come nel primo accesso, va osservato che tale pretesa discrasia, emergente -secondo i difensori del ricorrente- dalle dichiarazioni di LA CO, destinatario in carcere delle confidenze di AL sul delitto, in realtà non sussiste, come evidenziato nella sentenza di primo grado, la quale riporta testualmente le dichiarazioni del chiamante sulla prima iniziativa omicida in danno della NE, laddove AL afferma, contrariamente all'assunto difensivo, di essere stato accompagnato, anche nella prima occasione, da US, rimasto nascosto, con l'astensione di entrambi dall'azione per l'inopinata presenza di IR in casa della vittima e il conseguente aggiornamento della comune spedizione omicida a data successiva (c.f.r., sul punto, la sentenza della prima Corte di assise, pagine 16-17 e la sentenza di appello, pagine 19-20). In merito alla dedotta assenza di tracce della presenza di due persone sulla scena del crimine, tale da rendere inattendibile, secondo i difensori del ricorrente, la chiamata in correità di US, il rilievo trascura che dalle dichiarazioni di AL, riportate nella sentenza di primo grado, emergono le cautele adottate per non lasciare tracce anche da parte dell'indicato sparatore, US, munitosi di guanti nell'azione criminosa, senza tacere che non esisteva alcuna ragione, come pure coerentemente sottolineato dai giudici di merito, perché AL, una volta confessato l'omicidio di cui non era neppure indagato, avesse accusato di esso anche l'amico US. In conclusione, devono ritenersi infondate le censure in tema di attendibilità intrinseca oggettiva delle dichiarazioni di AL, richiamandosi, per ogni ulteriore profilo critico sollevato nei diffusi motivi, il completo, corretto e coerente giudizio espresso da entrambe le Corti di assise. сре 18 1.3. Parimenti infondati e al limite dell'inammissibilità sono, ad avviso della Corte, tutti i motivi pertinenti ai pretesi vizi di motivazione per inesistenza o travisamento dei riscontri esterni in tema di prova generica del fatto, nei suoi prodromi e nella dinamica esecutiva, così come descritti dal chiamante. I difensori, con gli estesi ricorsi presentati e le numerose produzioni che li accompagnano, tendono ad ottenere dalla Corte di legittimità un rinnovato giudizio su tutti gli aspetti del fatto contestato, adducendo vizi di legittimità insussistenti alla luce delle puntuali e logiche motivazioni delle Corti territoriali su ogni aspetto di rilievo nell'economia del giudizio. Si richiama, al riguardo, la puntuale trattazione che la sentenza di primo grado, confermata da quella di appello nella confutazione analitica di tutte le doglianze difensive, dedica ai seguenti temi di prova, riferiti da AL e positivamente riscontrati dalle prove orali e documentali acquisite: a) le vicende giudiziarie accomunanti AL, IR, US e Di TO, come descritte dal collaboratore e documentate dagli atti dei pertinenti processi;
b) i rapporti professionali dell'avvocatessa NE non solo con AL, ma con tutte le persone del circuito criminale del predetto e, in particolare: US (sottoposto con AL a procedimento per usura, in Pistoia, nel 2004); Di TO (processato per tentato furto insieme a AL, nel 2006, a Milano); LA CO, a sua volta difeso dall'avvocatessa NE, su consiglio dello stesso AL;
c) l'arresto di IR e NE, il 1° ottobre 2006, a Rapallo, per illecita detenzione di droga, con gli arresti domiciliari disposti solo a favore della NE;
d) la scarcerazione di IR per vizio formale del titolo il 17 ottobre 2006 con emissione di nuovo provvedimento cautelare il giorno successivo e rientro di IR in carcere nella sera del 18 ottobre (ciò che riscontra riferito primo tentativo di eseguire l'omicidio della NE, non attuato per la presenza in casa di IR); e) l'incontro in carcere, a San Vittore, di IR e AL, quest'ultimo destinatario di ordine di esecuzione il 20 ottobre 2006 e scarcerato, per applicazione di indulto, il successivo 23 ottobre;
f) il rinvenimento, il 25 ottobre 2006, di tre proiettili calibro 9x21, sulla rampa di scala tra il terzo e il secondo piano dello stabile in cui si trovava, al terzo piano, l'appartamento della NE e, al primo piano, un appartamento nella disponibilità di IR: i proiettili, trovati e sequestrati dai CC di Segrate recatisi nell'edificio per notificare un atto alla NE, erano avvolti in una ricevuta di lavanderia intestata a IR, a riscontro, secondo la corretta valutazione dei giudici di merito, di quanto riferito da AL circa l'incarico ricevuto, in carcere, da IR di recuperare pistola e munizioni di sua pertinenza, quest'ultime casualmente perse nel trasporto da un piano all'altro; g) la corrispondenza tra IR in carcere e la NE agli arresti 19 сус domiciliari, in cui era menzionato AL col suo accertato soprannome di NI, a riprova degli stretti legami esistenti tra i predetti, uniti da comuni interessi nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti, e della fiducia riposta dalla NE nella persona di AL, al punto che quest'ultimo, come si è già detto, disponeva delle chiavi di accesso dal più riservato cortile posteriore allo stabile in cui abitava la vittima (c.f.r. pagine 35-39 della sentenza di primo grado;
pagine 12-15 della sentenza di appello). Con più specifico riguardo alle modalità esecutive del delitto, commesso nella tarda serata di lunedì, 30 ottobre 2006, le sentenze richiamano: h) la conformazione del luogo in cui fu commesso l'omicidio, con l'ubicazione dell'ascensore dietro l'angolo retto formato dal ballatoio col corridoio di accesso agli appartamenti, e, quindi, non visibile dalla porta di ingresso nell'abitazione della NE, in coerenza col racconto di AL a proposito del fatto che US era rimasto nei pressi dell'ascensore, laddove non poteva essere visto dalla vittima, uscita dal suo appartamento insieme a AL che la precedette, dando così al complice la possibilità di entrare in azione e di sorprendere la NE con gli otto colpi esplosi al suo indirizzo;
lo stretto e angusto corridoio in cui si verificò la sparatoria (lungo 3,45 metri e largo solo 1,20 metri); l'adiacente porta dell'appartamento dei vicini, i coniugi LU GI e CA OL, sentiti come persone informate del fatto;
i) la posizione di quiete in cui si trovava la NE, prona e riversa in prossimità della soglia del suo appartamento, a causa dell'istintivo arretramento della stessa dopo i primi colpi subiti nell'angusto spazio in cui fu aggredita, come ragionevolmente ritenuto in sentenza;
l) la presenza di un bicchiere pieno d'acqua sul tavolo dell'appartamento della vittima: al riguardo AL ha riferito di aver chiesto alla NE proprio un bicchiere d'acqua, quando entrò nel suo appartamento e velocemente lo ispezionò per accertarsi che non ci fosse nessuno, prima di invitare la donna a seguirlo sul pianerottolo per comunicazioni riservate, dove le fu teso l'agguato mortale;
entrambi i giudici di merito sottolineano correttamente la pregnanza del riferito dettaglio del bicchiere colmo d'acqua, effettivamente rinvenuto dagli inquirenti nell'immediatezza del fatto, idoneo ad avallare la presenza del chiamante sulla scena del crimine (c.f.r. pagine 40-45 della sentenza di primo grado;
pagine 24-25 della sentenza di appello). Particolare attenzione riservano i difensori del ricorrente alle dichiarazioni di LU GI e di CA OL, abitanti nell'appartamento adiacente a quello della NE, e, in particolare, al racconto della LU circa la percezione di rumori connessi all'uso dell'ascensore prima di udire i colpi, simili a "petardi", in contrasto con la tesi del collaboratore in merito alla salita a piedi del 20 сре complice US, rimasto nascosto nei pressi dell'ascensore, avendo il solo AL utilizzato l'ascensore per raggiungere il piano dell'abitazione. A tali obiezioni le Corti di merito hanno risposto con argomentazioni adeguate, non manifestamente illogiche né contraddittorie, svolgendo le seguenti osservazioni: AL non aveva esattamente riferito che l'arma impiegata fosse munita di silenziatore, né tale particolare era stato approfondito in dibattimento;
in ogni caso, le percezioni di LU e CA, che sentirono rumori sordi e secchi, come petardi o calci alla porta, erano compatibili con l'uso di una pistola fornita di silenziatore, in considerazione dello spazio chiuso e molto angusto in cui i colpi furono esplosi, fungente da cassa di risonanza, aggiungendo che, in caso contrario, l'eco degli spari sarebbe stata notevolmente superiore e avrebbe raggiunto un maggior numero di persone;
il consulente balistico del pubblico ministero, maresciallo Michele Pierni, non era stato investito del quesito circa il possibile uso di un silenziatore desumibile dai segni lasciati sui proiettili, posto che l'arma del delitto non è mai stata rinvenuta, né risulta che il consulente fosse stato specificamente esaminato dalle parti, sul punto, nel corso del dibattimento, mentre si era limitato a riferire spontaneamente che, ove avesse rilevato segni di utilizzo del silenziatore sui reperti balistici, lo avrebbe rappresentato;
le percezioni della LU circa l'uso dell'ascensore immediatamente prima degli spari potevano essere frutto di un ricordo impreciso e, comunque, non erano idonee ad avallare la tesi dell'unico sparatore, né potevano, da sole, smentire la dinamica del delitto puntualmente descritta da AL e trovante riscontro negli altri elementi di generica, come sopra elencati (c.f.r. sentenza di primo grado, pagine 45-47; sentenza di appello, pagine 23-26 e 38-39). Può, dunque, concludersi sul tema in esame nel senso della corretta valutazione positiva, nelle conformi sentenze di merito, dei riscontri di generica al racconto del chiamante in correità sulla preparazione ed esecuzione del delitto, restando assorbiti gli ulteriori elementi censurati dai difensori negli analitici ricorsi presentati, siccome marginali e inidonei ad integrare vizi della sentenza impugnata deducibili in questa sede.
1.4. Particolare rilievo nell'economia di un giudizio fondato su una sola chiamata in correità, come nel caso di specie, assume la verifica dei riscontri individualizzanti, non a caso oggetto di diffusa trattazione specialmente nella sentenza di primo grado, con denunciati vizi della motivazione al riguardo. La Corte ritiene che, anche su questo tema, le censure difensive siano infondate. сре 21 E' pacifico che i riscontri esterni alla chiamata di correità, richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (c.f.r., ex multis, Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867). E, in proposito, è già stato affermato che possono integrare riscontri individualizzanti anche i contatti emergenti dai tabulati telefonici tra chiamante e chiamato in correità e, in particolare, la frequenza di essi in correlazione al tempo e al luogo del commesso delitto, in difetto di plausibili spiegazioni alternative di tali contatti nel contesto criminoso di interesse (in senso conforme: Sez. 1, n. 34658 del 13/03/2015, Gagliardi, Rv. 264599). La peculiarità del caso in esame consiste nella circostanza che alla documentata intensa frequenza di comunicazioni tra le utenze in uso a AL ed US nella fase prodromica al delitto, fino al 23 ottobre 2006, segue un tempo non trascurabile di astensione dai reciproci contatti telefonici, in conformità di quanto riferito da AL circa il silenzio comunicativo concordemente osservato dagli esecutori dell'omicidio, dal 24 ottobre al 3 novembre 2006, in concomitanza con la preparazione e l'esecuzione del delitto. Il dato, ragionevolmente ritenuto dai giudici di merito di pregnante rilievo, ha una duplice valenza individualizzante, esprimendo da un lato gli stretti rapporti di frequentazione e partecipazione a comuni attività delittuose che legavano AL ed US, al tempo della vicenda in esame, come emerso anche nei processi della cosiddetta "Operazione metallica" che li vedono inseriti nel medesimo contesto criminale, e, dall'altro, la comune strategia adottata da AL ed US nei giorni precedenti e immediatamente successivi al delitto per la concordata astensione da contatti telefonici. Presupposto di tale ragionamento probatorio è stato l'accertamento delle utenze effettivamente utilizzate da chiamante e chiamato in correità nel tempo che rileva, entrambe da ascrivere al novero dei numeri cosiddetti "coperti" o "sporchi", poiché impiegati appunto per scopi illeciti, in aggiunta a quelli utilizzati dagli stessi interlocutori negli ordinari rapporti sociali. Non a caso, dunque, particolarmente attenta e meticolosa è stata la ricognizione operata nella sentenza di primo grado (pagine 56-65), confermata dalla sentenza di appello (pagine 40-43), dei numeri "coperti" nell'effettivo uso, all'epoca del fatto, di AL ed US;
mentre generiche e congetturali risultano, come sarà detto, le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza sia con riguardo all'individuazione delle utenze utilizzate, sia con riguardo al rilievo attribuito al silenzio comunicativo tra esse nel tempo indicato. 22 срс In proposito, la Corte territoriale ha osservato che l'arresto dei contatti telefonici col suo complice nell'omicidio, riferito da AL, non era stato accompagnato dall'indicazione del numero utilizzato all'epoca da US, neppure ricordato dal dichiarante, il quale pertanto si era esposto ad una doppia smentita: quella derivante dall'inesistenza dell'indicata interruzione di rapporti telefonici, a cavallo dell'omicidio, tra la sua utenza ed altra utenza già in contatto con la propria;
e quella scaturente dalla rilevazione di contatti interrotti, ma con una utenza diversa da quella in uso ad US. Tali smentite non solo non sono avvenute, ma al contrario, come dimostrato dalla puntualissima analisi condotta nella sentenza di primo grado, risultano documentati sia gli stretti contatti tra AL ed US al tempo del fatto, sia l'interruzione di essi, per un tempo non breve (undici giorni), proprio a cavallo dell'omicidio, prima e dopo di esso. Non è stato difficile accertare, innanzitutto, l'utenza "sporca" usata da AL, recante il numero 334.3964218 (d'ora in avanti indicata solo con gli ultimi tre numeri 218), indicata dallo stesso collaboratore come da lui utilizzata a far tempo dalla metà del mese di ottobre 2006 fino al 28 novembre del medesimo anno, nell'imminenza del suo arresto per violazione della legge sulle - armi, avvenuto il 30 novembre 2006. L'indagine si è, quindi, concentrata sulle utenze in contatto con quella di AL e, in particolare, su quella contraddistinta da una dinamica di contatti con la numero 218, rispondente a quella riferita dal collaboratore nei rapporti con il suo concorrente nell'omicidio della NE. L'utenza che presentava un'interruzione di contatti con quella in uso a AL (218) dal 24 ottobre al 3 novembre del 2006, è risultata quella recante il numero 333.1844149 (anch'essa, d'ora in avanti, indicata con le ultime tre cifre 149). Gli acquisiti tabulati telefonici evidenziavano tra le suddette utenze assidui contatti fino al 23 ottobre 2006 (anche più di uno al giorno), coi quali contrastava il pur registrato silenzio comunicativo dal 24 ottobre fino a tutto il 3 novembre 2006, per complessivi undici giorni, coincidenti con la settimana precedente ed i quattro giorni successivi all'omicidio della NE, avvenuto nella tarda sera del 30 ottobre. All'esito di una complessa attività istruttoria, condotta anche in dibattimento ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (incidentalmente va osservata la palese infondatezza dell'eccezione di nullità, riproposta in questa sede, della pertinente ordinanza della Corte di assise del 28 maggio 2013, trattandosi di motivata assunzione di nuove prove funzionale alla decisione), i giudici di merito, con 23 ср ineccepibile percorso motivazionale, hanno accertato che la predetta utenza con i numeri finali 149 era il numero "coperto" utilizzato proprio da US insieme ad un altro numero 338.6477305 (numeri finali 305), costituente la sua utenza "pulita". A tale convinzione, di cui il ricorrente denuncia senza fondamento l'arbitrarietà, le Corti di merito sono giunte invece sulla base di solidi elementi investigativi, diffusamente esposti nella sentenza di primo grado e qui riportati solo sinteticamente: a) una breve conversazione captata il 9 gennaio 2007, nell'ambito del processo c.d. "Metallica" nei confronti di NO ed altri, tra il boss della 'ndrangheta NO EP (detto PE) e lo stesso US, riconosciuto dagli inquirenti in base alla voce e perché appellato come "compare" da NO, il quale risulta effettivamente padrino della figlia di US (il file audio di tale conversazione è stato acquisito agli atti e l'identificazione di US è stata confermata in dibattimento dal tenente colonnello, Tadini Armando, tra i principali autori delle indagini relative al processo nei confronti di NO ed altri); b) l'utenza con le cifre finali 149 era intestata a tale NI IE, sorella di NI NU, al quale era intestata l'altra utenza "pulita", in sicuro uso di US, con i predetti numeri finali 305, donde la coerente deduzione della Corte che i due NI fossero, consapevolmente o meno, prestanomi di US;
c) l'utenza "coperta" con i numeri finali 149 fu sostituita, il 26 gennaio 2007, da altra utenza parimenti "coperta" 333.4310275 (numeri finali 275), la cui scheda, nel giro di meno di 15 minuti, fu installata sullo stesso apparecchio già utilizzante la scheda terminante coi numeri 149, come da rilevato IMEI (acronimo di International Mobile Equipment Identity) dell'unico telefono cellulare interessato da tale passaggio, e ciò senza che si verificasse alcun sostanziale mutamento nel traffico telefonico delle due utenze (la dismessa e la nuova) come localizzazione della celle agganciate, corrispondenti ai luoghi frequentati da US, e come utenze contattate già presenti nel traffico della precedente scheda 149. L'acquisita certezza, come sopra compiutamente argomentata nelle sentenze di merito, della disponibilità dell'utenza 149 proprio da parte di US e non di altri, ha dunque confermato la dichiarazione di AL di avere sospeso i contatti telefonici con il suo concorrente nell'omicidio, prima e dopo il delitto, e l'identificazione di tale interlocutore telefonico proprio nell'US, chiamato in correità. Tale silenzio tra le utenze cosiddette "coperte" 218 di AL e 149 di US, durato dal 24 ottobre al 3 novembre incluso, è stato ragionevolmente ritenuto significativo perché si inserisce in un periodo caratterizzato, invece, da 24 ст una frequenza quasi quotidiana delle comunicazioni tra le predette utenze nel lasso temporale immediatamente precedente, dal 9 al 23 ottobre 2006, salvi i giorni della breve carcerazione di AL dal 20 al 23 ottobre;
e dalla ripresa di frequenti contatti nei giorni tra il 4 e il 28 novembre (il 30 novembre, come detto, AL fu arrestato per violazione della legge sulle armi), con brevi interruzioni, in quest'ultimo lasso temporale, di cinque, tre, due e sei giorni, comunque inferiori all'interruzione quasi doppia registrata tra il 24 ottobre ed il 3 novembre 2006. Insieme a tale dato i giudici di merito sottolineano che US, nel corso del suo esame, non aveva dato alcuna valida spiegazione alternativa dell'andamento del suddetto traffico telefonico, trincerandosi dietro la negazione di aver avuto numeri di telefono "sporchi" (quelli terminanti con le cifre 149 e 275) e dichiarando di non ricordare neppure il numero di telefono "pulito" da lui utilizzato, corrispondente all'utenza terminante con i numeri 305, già intestata a NI NU a partire dal 1° maggio 2005 e trasferita a nome dello stesso US a far tempo dal 19 febbraio 2008 e, quindi, di sua sicura pertinenza. I difensori, oltre a censurare la suddetta motivazione, laddove attribuisce ad US l'utenza terminante col numero 149, sulla base di argomentazioni generiche che non si confrontano con la puntuale ricognizione dei collegamenti tra scheda telefonica e suo utilizzatore, operata dalle Corti di merito, confutano la precisione e la gravità del cosiddetto silenzio telefonico che arbitrariamente i giudici territoriali avrebbero eretto a riscontro individualizzante di decisiva pregnanza. La significatività di tale elemento sarebbe smentita, secondo i difensori, da due argomenti logici: a) il primo rileva che analogo silenzio non fu concordato in relazione al primo confessato tentativo di uccidere la NE il 17 ottobre 2006, quando a casa della stessa si trovava il convivente IR, temporaneamente scarcerato, e ciò avvalorerebbe la neutralità sintomatica del dato e l'occasionalità della successiva astensione di AL e US da contatti telefonici;
b) il secondo sottolinea l'ambiguità del silenzio comunicativo, riscontrabile anche dopo il 3 novembre 2006, per interruzioni dei contatti tra AL ed US durate, in particolare, fino a sei giorni tra il 21 e il 28 novembre. Assumono, ancora, i difensori che un riscontro individualizzante, per essere tale, deve presentare i caratteri della precisione e della gravità che mancherebbero nel preteso silenzio comunicativo, pur dandolo per ammesso tra AL e US dal 24 ottobre fino a tutto il 3 novembre 2006, periodo peraltro caratterizzato dalle festività dei primi giorni di novembre. 25 opc Le suddette censure sono infondate. Cominciando dall'ultima che assume l'intrinseca inconsistenza del ritenuto riscontro individualizzante, va detto che fin dalla sentenza, a sezioni unite, n. 1048 del 1992 (ricorrente Scala, Rv. 189182) è stato affermato il principio che l'art 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 cod. proc. pen. o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura. In tema di chiamata in correità o reità, dunque, l'elemento di riscontro, pur dovendo essere certo, non deve necessariamente avere anche il requisito della gravità, poiché la norma di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. postula, come detto, elementi di prova e non indizi richiamati nel diverso comma 2 della stessa norma, a conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante, le quali, già di per sé, costituiscono prova seppure non pienamente autosufficiente. Va aggiunto che il testuale tenore della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. impone la valutazione delle dichiarazioni del chiamante unitamente agli altri elementi di prova, con la conseguenza che deve evitarsi un'analisi frammentaria dei singoli dati estrinseci alla chiamata non raccordati al contenuto di essa. Ne discende l'affermazione del seguente principio: gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante in correità 0 in reità, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento necessariamente unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. In tale prospettiva, contrariamente all'assunto difensivo, il silenzio telefonico nei rapporti tra chiamante e chiamato in correità, comprovato dagli acquisiti tabulati telefonici e dall'accertata disponibilità delle utenze scrutinate da parte dei soggetti interessati, in quanto limitato, secondo il riferito accordo preventivo tra gli interessati, al solo tempo immediatamente precedente e successivo al delitto oggetto delle dichiarazioni accusatorie, in un contesto relazionale connotato, invece, da assidui contatti tra gli stessi soggetti e dalla loro accertata colleganza criminale, costituisce, in difetto di plausibili spiegazioni alternative, 26 ср elemento oggettivo di estrinseco rilievo che è idoneo ad integrare, come correttamente ritenuto dalle Corti di merito, un riscontro individualizzante, non diversamente dal già ritenuto, in giurisprudenza, rilievo individualizzante di contatti registrati dai tabulati telefonici tra soggetti chiamati in correità o reità, ove coincidenti coi tempi e luoghi dei commessi reati. Affermata la valenza individualizzante dell'accertato silenzio telefonico nei confronti della persona di US, quale soggetto interessato dalla concordata astensione da contatti con AL, la pregnanza di esso non può essere apprezzata isolatamente, ma deve necessariamente essere valutata insieme al contenuto della chiamata in correità ed agli altri elementi di prova, in parte già sopra accennati con riguardo alle turbolente relazioni professionali e personali tra US e l'avvocatessa NE. Le ulteriori censure difensive intese a rappresentare l'illogicità di un silenzio telefonico convenuto solo per l'azione criminosa progettata e attuata il 30 ottobre e non anche per quella precedente del 17 o 18 novembre, nonché l'ambiguità dell'enfatizzato dato telefonico nonostante le altre interruzioni nelle comunicazioni tra AL ed US nel medesimo mese di novembre 2006, sono infondate, sia perché, come osservato in sentenza, non è illogico un piano criminoso perfezionatosi e cautelatosi nel tempo, non sussistendo regole rigide di organizzazione nelle imprese umane anche delittuose, come quella in esame;
sia perché le altre evocate interruzioni furono più brevi, non superando e per una sola volta i sei giorni, rispetto a quella quasi doppia verificatasi proprio nelle settimane a cavallo dell'omicidio.
1.5. Il pur pregnante riscontro individualizzante finora esaminato non esaurisce, tuttavia, gli altri elementi di prova che, esterni rispetto alla chiamata in correità di US, sono stati ritenuti confermativi della sua partecipazione all'omicidio, come dichiarato da AL. In proposito, le censure dei difensori non risparmiano l'ulteriore riscontro individualizzante, ravvisato dai giudici di merito nelle dichiarazioni di LA CO, amico di AL e con lui detenuto nel carcere di San Vittore, dopo l'arresto del futuro collaboratore avvenuto il 30 novembre 2006. Come già ricordato, LA, preoccupato dalle conseguenze dell'omicidio della NE, avvenuto solo un mese prima, per la probabile reazione del convivente della vittima, IR, a sua volta detenuto, aveva chiesto lumi a AL, il quale, dopo avergli confidato di aver commesso l'omicidio senza lasciare tracce, gli aveva consigliato, in caso di problemi, di parlare con US, facendogli capire che anche questi era coinvolto nell'omicidio (v. pagine 67-70 della prima sentenza e pagine 20-21 e 45 di quella di appello). 27 ср Ad avviso dei difensori, tale dichiarazione sarebbe stata illegittimamente utilizzata come riscontro perché relativa a circostanza appresa dallo stesso chiamante in correità, tale da rendere la prova circolare poiché confermativa di se stessa. Ritiene la Corte, invece, che correttamente i giudici del doppio grado del processo di merito abbiano utilizzato anche le dichiarazioni di LA come conferma individualizzante della chiamata in correità di US da parte di AL. E' noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i riscontri esterni alla chiamata in correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di carattere logico, ma essi, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759). Nel caso in esame, tuttavia, LA CO non ha riferito gli autori dell'omicidio dell'avvocatessa NE come a lui indicati da AL GI durante la comune detenzione, nel qual caso, indipendentemente dal tempo della confidenza, erroneamente valorizzato dalla Corte di merito in quanto precedente la collaborazione intrapresa da AL, la dichiarazione de relato di LA non si sottrarrebbe al divieto del riscontro circolare, siccome proveniente dalla stessa fonte accusatoria. LA, invece, come correttamente sottolineato dai giudici territoriali, ha riferito un fatto diverso anche se logicamente idoneo a ricondurre il delitto anche ad US, costituito dalla sua ragionevole preoccupazione, quale persona criminalmente vicina a AL, autodefinitasi "rapinatore professionale" come ricorda la prima sentenza (pag. 66), di poter essere esposto alle rappresaglie di IR, già convivente della vittima ed a sua volta detenuto, chiedendo pertanto a AL consigli sul da farsi. E la risposta di quest'ultimo di poter contare su US, in caso di bisogno e di pericolo, fu esente dall'indicazione di quest'ultimo come suo concorrente nell'omicidio: AL indicò all'amico LA il presidio cui ricorrere nel caso di probabile contrasto con IR e, in tali limiti, rilevano le dichiarazioni de relato di LA che, dunque, non costituiscono accusa di matrice circolare di US perché proveniente dallo stesso unico accusatore. Ne consegue la loro utilizzabilità come riscontro di indubbia valenza logica a carico dell'imputato, giacché porre l'amico LA sotto la protezione di US senza riferimento ad altri, nel caso di azioni punitive intraprese da IR
contro
AL e compagni, rivela che US era quanto meno informato del delitto e 28 сри schierato, per così dire, dalla parte di AL, avvalorando logicamente la sua partecipazione all'omicidio, pur non apertamente ammessa per la riservatezza che contraddistingue contesti criminali di elevato profilo, come quello in esame. Può, dunque, in accordo col ragionamento dei giudici di merito, porsi la seguente affermazione: in tema di chiamata in correità o in reità, non costituisce riscontro non utilizzabile a conferma delle dichiarazioni del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso, a norma dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., il fatto rivelato dal chiamante al terzo referente, quando esso sia diverso, per contenuto e contesto, da quello attribuito al chiamato in correità o reità, seppure al medesimo storicamente e logicamente connesso, giacché, in tal caso, il dato probatorio esterno non è direttamente attinente all'imputazione e non si pone, dunque, come circolare o autoreferenziale. Nel caso in esame, è palese la diversità tra la raccomandazione di AL a LA, in risposta alle preoccupazioni di quest'ultimo post delictum, di rivolgersi ad US in caso di necessità, in quanto persona informata ed in grado di aiutarlo, dalla confidenza non fatta da AL a LA, e da questi coerentemente non riferita, di avere ucciso la NE insieme ad US (c.f.r., sul tema in esame, la sentenza di primo grado, pagine 66-71 e quella di appello, pagine 11-12 e 45-46). Nei predetti limiti, quindi, sono state legittimamente utilizzate le dichiarazioni di LA a conferma del coinvolgimento di US nell'omicidio dell'avvocatessa. Concludendo sulla verifica individualizzante della chiamata in correità di US da parte di AL, valutato -come prescritto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.- il contenuto della chiamata unitamente agli altri elementi di prova di qualunque tipo, purché certi, emersi dall'approfondita istruzione di cui danno conto le sentenze di merito, deve riconoscersi la correttezza logico- giuridica della affermata esistenza di riscontri individualizzanti a carico di US, sintetizzabili per ordine di pregnanza dimostrativa nei seguenti: contatti telefonici tra chiamante, AL, e chiamato in correità, US, intensi prima e frequenti dopo il delitto, ma sospesi proprio nella settimana precedente e per quattro giorni dopo l'omicidio, allo scopo dichiarato di evitare collegamenti delle persone degli interlocutori al grave fatto di sangue;
indicazione a LA della persona di US come quella che avrebbe potuto proteggerlo nel caso di reazione vendicativa di IR, convivente della vittima, e di eventuale "guerra" criminale, collocando così la persona dell'imputato, pur non esplicitamente accusata di partecipazione al delitto, dalla parte di AL, riconosciutosi autore dell'omicidio; ragioni di astio professionale e familiare di US nei confronti 29 рс della NE, condivise anche dalla moglie dell'imputato, L'IO, dopo un periodo di intensa confidenza tra le due donne, confermate dagli atti giudiziari acquisiti, dalle dichiarazioni di US FR (figlia dell'imputato) e di IR EP (v. pagine 52-53 della sentenza di primo grado) e dalle ammissioni dello stesso imputato (pagina 72, ibidem). La sentenza impugnata ha riesaminato tutti i predetti elementi alla luce delle critiche analiticamente esposte dei difensori appellanti, confermando, all'esito di autonoma valutazione, gli approdi raggiunti dalla prima decisione, con la conseguenza che il complessivo giudizio risultante dall'integrazione delle due sentenze si profila correttamente e dialetticamente motivato, nella doverosa considerazione dei rilievi difensivi, esente da strappi logici e da errata applicazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Discende il rigetto del ricorso per pretesi vizi di legittimità della sentenza impugnata in tema di concorso di US nell'omicidio in esame e nel porto dell'arma utilizzata per commetterlo.
1.6. Deve, invece, accogliersi il ricorso laddove denuncia il vizio di motivazione con riguardo alla dichiarata responsabilità di US anche per concorso nella ricettazione dell'autovettura Honda Jazz, provento di furto, utilizzata per raggiungere il luogo del delitto. AL ha attribuito solo a se stesso ed a tale AL LE la disponibilità dell'autovettura giapponese di provenienza furtiva, ritrovata parcheggiata in prossimità dell'abitazione della NE (v. pagine 19-20 della sentenza di primo grado) e non ha mai coinvolto US nell'acquisizione di essa, non essendo sufficiente il mero uso del veicolo da parte dell'imputato per ritenerlo concorrente nella ricezione di esso (così, erroneamente, sembra ritenere la sentenza di appello nelle pagine 47-48). Il reato di ricettazione richiede, invero, il conseguimento in qualsiasi modo del possesso del bene proveniente da delitto, ed esso non è integrato dalla mera fruizione del medesimo bene che sia stato da altri acquistato o ricevuto (Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863). In particolare, non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendo da questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (Sez. 5, 30 ср n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582). Nel caso in esame, risulta il mero spostamento di US a bordo dell'autovettura provento di furto, consegnata da AL al solo AL ed utilizzata da quest'ultimo insieme ad US per raggiungere l'abitazione della vittima;
con la conseguenza che l'imputato è stato erroneamente riconosciuto concorrente nel delitto di ricettazione, reato istantaneo che si perfeziona nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa (ricezione) ovvero in quello in cui le parti si accordano per la consegna della stessa (acquisto) (Sez. 2, n. 31023 del 25/06/2013, Huang, Rv. 256843; Sez. 4, n. 14424 del 02/02/2012, De Martis, Rv. 253302; Sez. 2, n. 17821 del 15/04/2009, Feng, Rv. 243954). Discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confermata condanna di US per il delitto di ricettazione. Tale annullamento deve essere pronunciato senza rinvio, giacché esso non incide sulla pena in concreto inflitta che resta quella dell'ergastolo senza isolamento diurno in relazione al più grave delitto di omicidio premeditato.
1.7. Inammissibili, infine, sono le censure in tema di trattamento sanzionatorio: totalmente generica quella relativa alla riconosciuta premeditazione (v. pagine 74-75 del ricorso) e manifestamente infondata quella pertinente alle negate attenuanti generiche, avendo la Corte di merito dato esauriente motivazione al riguardo sulla base dei numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di elementi a lui favorevoli, tali non essendo il suo comportamento processuale né i moventi del delitto (argomento, quest'ultimo, neppure dedotto in appello).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione per non aver commesso il fatto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 2 febbraio 2016. Il consigliere estensore Il presidente IA Crista Siotto Jutonella P. Mazze: DEPOSITATA Antonella Patrizia Mazzei IN CANCELLERIA -5 AGO 2016 A DICASSA QCANCERLIEBE M E R P U S Z I O 31 Pietro-Di do N E