Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2016, n. 34712
CASS
Sentenza 2 febbraio 2016

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In tema di chiamata in correità o reità, possono costituire riscontro utilizzabile a conferma delle dichiarazioni del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso, a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., anche le ulteriori dichiarazioni fatte dal chiamante ad un terzo che ne riferisca in giudizio, allorquando queste ultime abbiano ad oggetto un fatto diverso, per contenuto e contesto, da quello attribuito al chiamato in correità o reità, seppure al medesimo storicamente e logicamente connesso, giacchè, in tal caso, il dato probatorio esterno non è direttamente attinente all'imputazione e non si pone, dunque, come circolare o autoreferenziale.

In tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto idonea ad integrare riscontro individualizzante, in difetto di possibili spiegazioni alternative, l'assenza di contatti telefonici tra chiamante e chiamato in correità, sia perchè accertata - in linea con quanto riferito dal collaborante in ordine al previo accordo fra i due - per il solo periodo immediatamente precedente e successivo al delitto oggetto delle dichiarazioni accusatorie, sia perchè inserita in un contesto relazionale connotato, al contrario, da assidui contatti tra gli stessi soggetti e dalla loro accertata colleganza criminale).

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  • 1Veterinario rimuove microchip da cani rubati: riciclaggio (Cass. 39401/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 settembre 2019

    Il delitto di riciclaggio sotto il profilo materiale si connota per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, cui deve accompagnarsi l'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza: rileva peraltro anche il dolo nella forma eventuale, configurabile quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del bene. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II PENALE SENTENZA dd. 26 settembre 2019, n.39401 consigliere estensore Anna Maria De Santis Presidente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2016, n. 34712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34712
Data del deposito : 2 febbraio 2016

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