Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
Non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attività di estrazione di copia di "file" da un computer oggetto di sequestro, dal momento che essa non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità d'informazioni identiche a quelle contenute nell'originale.
Commentario • 1
- 1. Ancora questioni in tema di sequestro di smartphoneRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 14511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14511 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 05/03/2009
Dott. CORRADINI GR - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 954
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043598/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER ST ANDREA, N. IL 15/09/1946;
avverso ORDINANZA del 22/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ELehaye E. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 22 ottobre 2008 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da EA AV LE e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 16 settembre 2008 dal gip del Tribunale di Napoli in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Preliminarmente il Tribunale respingeva l'eccezione difensiva di inutilizzabilità dei documenti informatici acquisiti per omesso avviso al difensore delle relative attività tecniche di estrazione di copia di file dal computer in sequestro osservando che non si trattava di accertamento tecnico irripetibile.
Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, valorizzava i seguenti elementi: a) sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., evidenzianti l'operatività del gruppo camorristico denominato "clan dei casalesi", capeggiato da FR e NZ IA;
b) risultanze della perquisizione domiciliare effettuata presso quest'ultimo, che consentiva il rinvenimento di una copiosa documentazione su supporto cartaceo e informatico, indicativa della corresponsione periodica e sistematica di somme di denaro ad alcuni soggetti - tra cui il ricorrente, indicato con la sigla "EA 1500 sorveglianza" - i cui nominativi erano ordinatamente suddivisi per sottogruppi di appartenenza, nonché di missive ed annotazioni concernenti la corrispondenza intrattenuta da IA NZ, detto "ò copertone", con altri sodali, avente ad oggetto consigli e informazioni sulle vicende dei vari membri del gruppo, indicazioni relative ad attività estorsione e controllo dei giuochi d'azzardo ed altri aspetti attinenti alla operatività dell'associazione; e) dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AN GI, SS LL, OL Di GR, NI CI, HE LL in ordine alla partecipazione di AV LE al gruppo camorristico, alla ricezione da parte dello stesso di uno stipendio mensile pari a millecinquecento euro, alla sua stretta collaborazione con CA EL CC, referente del sodalizio per la zona di Capua, particolarmente attivo soprattutto nel settore delle estorsioni.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AV LE, il quale lamenta: a) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta natura non irripetibile, ai sensi degli artt.360 c.p.p. e 117 disp. att. c.p.p., delle attività di estrazione di copia di file da computer;
b) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla gravità e univocità del quadro indiziario anche alla luce della tardività delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito alla corresponsione di forme sistematiche di sostentamento economico agli affiliati. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Il provvedimento di acquisizione di copia di file ritenuti utili ai fini delle indagini è disciplinato dall'art. 258 c.p.p. ed ha natura autonoma e distinta rispetto alla misura cautelare reale del sequestro (Cass, Sez. Un., 24 aprile 2008, n. 18253, Tehmil, rv. 239397). Nell'ipotesi in cui la capacità rappresentativa della res sia fornita dal contenuto dell'atto o del documento, l'Autorità giudiziaria procedente acquisisce al procedimento le copie di detti atti o documenti, disponendo la restituzione degli originali;
laddove, invece, l'elemento probatorio sia infungibilmente rappresentato dall'originale del supporto cartaceo o magnetico, si determinano i presupposti per il mantenimento del sequestro. Dal disposto dell'art. 258 c.p.p. non è, comunque, ricavabile un'impostazione legislativa ispirata alla regola della best evidence, per la quale dovrebbe essere privilegiata l'acquisizione dei documenti in originale.
Relativamente all'estrazione di copie non è esperibile una procedura incidentale di controllo di legittimità, in quanto non si è in presenza di un vincolo di indisponibilità del bene equipollente al sequestro. È, però, sempre possibile per la parte far valere eventuali nullità relative all'osservanza delle forme previste a garanzia dell'esercizio dei diritti di difesa nella fase in cui i predetti documenti vengono utilizzati come mezzo di prova (Cass., Sez. 6, 15 settembre 1995, in Cass. pen. 1996, p. 2328). 2. È sotto quest'ultimo profilo che deve essere esaminata la prima censura prospettata dal ricorrente che presuppone la ricostruzione, in via interpretativa, della nozione di "non ripetibilità" in assenza di una definizione legislativa di carattere generale e di un'elencazione normativa di atti tipicamente non ripetibili. La questione riguarda direttamente il "giusto processo" nell'assetto derivante dall'innovato art. 111 Cost. dopo la riforma introdotta dalla legge costituzionale 23 dicembre 1999, n. 2 e dopo l'entrata in vigore della legge di attuazione 1 marzo 2001, n. 63 sia perché ad essa è strettamente correlata l'osservanza di precise garanzie difensive, sia perché la qualificazione come "irripetibile" di un atto comporta la deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova, consentendo che lo stesso, pur se formato nella fase procedimentale, venga utilizzato, previa lettura, per la decisione.
Su tale problematica le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2006, n. 31, Greco), con una decisione condivisa dal Collegio, hanno evidenziato che, da un punto di vista metodologico, sono inappaganti il riferimento al "contesto" in cui l'atto è stato compiuto, così come pure la valutazione in via esclusiva della possibilità di descrizioni delle attività compiutele debbono ritenersi superate le teorie che facevano riferimento alla natura di "atto a sorpresa" o di "atto indifferibile".
Tanto premesso, per "atto irripetibile" deve intendersi l'atto contraddistinto da un risultato estrinseco ed ulteriore rispetto alla mera attività investigativa, non più riproducibile in dibattimento se non con la perdita dell'informazione probatoria o della sua genuinità. Sotto tale profilo gli accertamenti ex art. 360 c.p.p. consistono in attività di carattere valutativo su base tecnico- scientifica e non in attività di constatazione, raccolta, prelievo dei dati materiali pertinenti al reato (Cass., Sez. 1, 9 febbraio 1990, n. 301, riv. 183648; Cass., Sez. 1, 3 giugno 1994, n. 10893, riv. 200176; Cass., Sez. 2, 27 ottobre 1998, n. 5779, riv. 213311;
Cass., Sez. 1, 9 maggio 2002, n. 23156, riv. 221621; Cass., Sez. 1, 30 novembre 2005, n. 45437, riv. 233354 Cass., Sez. 1, 31 gennaio 2007. n. 14852, riv. 237359; Cass., Sez. 1, 13 novembre 2007, n. 2443, riv. 239101). In parte diversa è la nozione di non ripetibilità riguardante la descrizione di luoghi, cose o persone di interesse per lo sviluppo delle indagini, o per la celebrazione del processo, che assume carattere di irripetibilità, quando si tratti di situazioni modificabili per il decorso del tempo (carattere peraltro presente anche negli atti tipici non ripetibili). In questi casi la non ripetibilità deriva non da un'assoluta impossibilità di descrizione delle situazioni modificabili, ma dalla perdita di informazioni che deriva dalla possibilità di mutamento dello stato di luoghi, cose o persone che non renderebbe possibile, in caso di necessità, la ripetizione dell'atto. La conferma che il concetto di non ripetibilità è strettamente ricollegato (anche) alla modificazione di cose, luoghi e persone si rinviene nel disposto dell'art. 117 disp. att. c.p.p., che estende la disciplina dell'art. 360 c.p.p.
agli accertamenti che modifichino le situazioni indicate, e dell'art. 223 medesime disposizioni (Cass., Sez. 1, 18 novembre 1992, n. 2999, riv. 193598; Cass., Sez. 1, 16 aprile 2004, n. 25103, riv. 228243;
Cass., Sez. 1, 8 giugno 2004, n. 37072, riv. 229970; Cass., Sez. 1, 3 maggio 2007, n. 25809, riv. 237429; Cass., Sez. 3, 18 settembre 2007, n. 37147, riv. 237554). In tale ottica, ciò che giustifica l'attribuzione della qualità di non ripetibilità ad un atto della polizia giudiziaria, del pubblico ministero o del difensore è la caratteristica di non essere riproducibile in dibattimento. Ma ciò non è sufficiente: nel bilanciamento di interessi tra la ricerca della verità nel processo e sacrificio del principio costituzionale relativo alla formazione della prova è necessario che l'atto abbia quelle caratteristiche di genuinità e affidabilità che possono derivare soltanto da quell'attività di immediata percezione cristallizzata in un verbale che inevitabilmente andrebbe dispersa ove si attendesse il dibattimento. L'atto risulta, quindi, non rinviabile, in quanto la sua immediata esecuzione garantisce la genuinità del contributo conoscitivo che la prova apporterà al giudizio.
Sulla base di quanto sinora esposto, è evidente, quindi, che la nozione di atto non ripetibile non ha natura ontologica, ma va ricavata dalla disciplina processuale, caratterizzata dal bilanciamento di interessi tra la ricerca della verità nel processo e il sacrificio del principio costituzionale relativo alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti.
3. Ciò posto, è da escludere che l'attività di estrazione di copia di file da un computer costituisca un atto irripetibile (nel senso in precedenza indicato), atteso che non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ne' determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità di informazioni identiche a quelle contenute nell'originale.
Lo stesso ricorrente, del resto, non ha in concreto allegato alcuna forma di distruzione o alterazione dei dati acquisiti, tale da confortare il suo assunto, ma si è limitato a prospettare ipoteticamente alcune situazioni potenziali che esulano dalla fattispecie sottoposta all'esame della Corte.
4. Priva di pregio è anche la seconda censura.
Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. dagli esiti della perquisizione domiciliare, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (GI AN, SS LL, Di GR OL, NI CI, HE LL), dal contenuto delle sentenza irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.. Il Tribunale, con motivazione compiuta e logica, ha evidenziato l'operatività di un articolato sodalizio di stampo camorristico, dedito, tra l'altro, alla commissione di estorsioni, caratterizzato da un forte radicamento sul territorio campano, da un'organizzazione gerarchica, all'interno della quale il ricorrente forniva un pieno e consapevole contributo causale grazie al suo rapporto fiduciario con CA EL CC, esponente di vertice dell'organizzazione, da tempo adusa ad avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, per la commissione di una serie di reati, tra cui quelli in materia di delitti contro il patrimonio, al fine di realizzare il controllo capillare del territorio e di realizzare ingenti profitti illeciti con i quali contribuire, tra l'altro, al mantenimento degli associati.
Ha, infine, sottolineato, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali sin qui acquisite, il consapevole contributo morale e materiale fornito dal ricorrente alla vita associativa in vista del pieno radicamento territoriale dell'organizzazione e della sua espansione economica.
Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di AV in ordine al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso a lui contestato. Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009