Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 14511
CASS
Sentenza 5 marzo 2009

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Non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attività di estrazione di copia di "file" da un computer oggetto di sequestro, dal momento che essa non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità d'informazioni identiche a quelle contenute nell'originale.

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  • 1Ancora questioni in tema di sequestro di smartphone
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 novembre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 14511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14511
Data del deposito : 5 marzo 2009

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