Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
AULA A 047937 6 LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 16678/2000 Guglielmo Sciarelli Presidente - + Bruno D'Angelo - Consigliere Z Pasqualc Picone relatore Rcp. Grazia Cataldi Cron, 10753 24 LLFilippo Curcuruto Ud 9.1.2003 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L.IS. Iniziative Tecniche Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante OG D'ES, e D'AN OG in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, via Nocera Umbra. n. 166, presso dott. Santino Guadagno. difesi dall'avv. Vincenzo Marino con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, clettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avv.Paolo Marchini e Fabio Fonzo, che lo difendono con procura speciale apposta in calec alla copía notificata del ricorso;
-costituito con deposito di procura speciale- per la cassazione delle sentenze del Tribunale di Genova n. 2690 in data 2 dicembre 1999 e n. 1529 del 17 aprile 2000 (R.G. 2492/98); scntiti, nella pubblica udienza del 9.1.2003; il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Vincenzo Marino e Antonino Sgroi per delega dell'avv. Fonzo;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore gencrale Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. 고 Svolgimento del processo Il Pretore di Genova, riuniti i giudizi, ha accolto tre opposizioni, proposte dalla Iniziative Tecniche Servizi e dall'amministratore amico OG S.r.l.I.T.S. D'ES in proprio, avverso altrettante ordinanze dell'Inps che ingiungevano il pagamento in solido di somme a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazione di obblighi contributivi. Pronunciata la revoca delle ordinanze. il Pretore ha limitato la condanna delle parti opponenti al pagamento di € 50.000 a titolo di sanzione relativa alla posizione assicurativa del lavoratore OR FO. La sentenza è stata riformata dal Tribunale di Genova in accoglimento dell'appello dell'Iaps, con sentenza non definitiva n. 2690/1998 e sentenza definitiva n. 1529/2000, quest'ultima recante la condanna degli opponenti al pagamento di £ 340.000, di £ 700.000 e di C 3.400.000 in relazione alle tre ordinanze-ingiunzioni. 2 Una questione controversa concerneva la qualificazione come indennità di trasferta di alcuni compensi erogati ai dipendenti. 11 Tribunale ha ritenuto che la prova del farto che giustifica la riduzione contributiva deve essere fornita dal datore di lavoro e che, nella specie. risultava provato solo che un certo numero di trasferte vi era stato, numero che poteva essere determinato equitativamente nella misura di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme che la società aveva imputato a trasferte nel periodo in contestazione, con detrazione di quanto sanato mediante condono. Una seconda questione riguardava gli importi indebitamente versati ai dipendenti a titolo di assegni familiari e di indennità di malattia. La tesi dell'Inps era che, non A avendo la società provveduto al recupero delle predette somme, dovevano qualificarsi erogazioni retributive ai fini dell'obbligazione contributiva. [ Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa dell'Istituto poiché nessuna prova era stata fornita circa l'avvenuta ripetizione delle somme in questione. Una terza questione riguardava l'omissione contributiva per il dipendente OR CR. In relazione all'unico punto in contestazione, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per procedere ad una liquidazione equitativa degli importi. come invece aveva fatto il primo giudice. In ordine alla determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione, nel prosieguo giudizio di appello è stata disposta ed espletata consulenza tecnica per la precisazione dell'entità delle omissioni contributive sulla base di quanto accertato con la sentenza non definitiva. Sulla base di tali precisazioni, il Tribunalc ha ridotto le sanzioni pecuniarie proporzionalmente al minore ammontare dell'inadempimento contributivo. La cassazione delle due sentenze è domandata dalla società e dal suo legale rappresentante in proprio con cinque motivi di ricorso. L'Inps si è costituito mediante deposito di procura speciale ai difensori, Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunciando violazione di nonne di diritto e vizio di motivazione in relazione alla decisione relativa alle trasferte, si afferma che la documentazione prodotta comprovava lavori in trasferta per £ 284.553.814, di carattere quasi esclusivamente manuale perciò senza includere il costo dei materiali fomiti e il guadagno dell'imprenditore, mentre le deposizioni testimoniali non contenevano certamente clementi in contrasto con i dati documentali. で [.f. Il motivo non è suscettibile di esscre preso in considerazione in quanto, in violazione dell'art. 360. n. 5, c.p.c., si risove nella richiesta alla Corte di rivalutare il fatto. Il Tribunale, infatti, ha accertato (e l'eventuale travisamento potrebbe costituire motivo di revocazione, ma non di ricorso per cassazione: Cass, 7965/2002) che dalla documentazione prodotta l'importo complessivo dei lavori in trasferta risultava compreso tra i 150 c i 200 milioni di lire, al lordo del costo dei materiali c del profitto, cosicché si era molto lontani dal provare l'agevolazione contributiva in relazione alle omissioni contributive contestate per £185.000.000. Ha aggiunto che, tuttavia, era certo lo svolgimento di alcune attività fuori sede, come confermato anche dalle deposizioni testimoniali, sia pure a livello di indiziario a causa delle imprecisioni di alcuni testi, mentre dai listini paga risultava una durata media di sci-scule giorni al mese di lavoro fuori sede per i lavoratori indicati. Nel motivo di ricorso, dunque, non ravvisabile la denunzia di omissioni. insufficienze e contraddizioni logiche nella motivazione. 4 2. Il secondo motivo denuncia che, in violazione degli art. 113 e 116 c.p.c. e con motivazione viziata, il Tribunale ha deciso di considerare, in via equitativa, solo un quarto delle somme relative ai lavori fuori sede come erogate a titolo di trasferta.
2.1. Anche questo motivo è privo di fondamento atteso che. il Tribunale, proprio sulla base dei riferiti accertamenti di fatto, ha ritenuto che la prova che alcune delle erogazioni fossero state fatte a titolo di trasferta potesse dirsi raggiunta nei limiti di un quarto delle somme così qualificate dall'impresa. La sufficienza e la logicità della motivazione di questa determinazione discende proprio dalle valutazioni circa le prove offerte dall'impresa, di cui si è riferito sopra.
3. Il terzo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente per la connessione 조 tra le argomentazioni. Concernono entrambi la contestata omissione contributiva relativa alle sonume corrisposte ai dipendenti a titolo di assegni familiari e di indennità di malattia, senza che sussistesse il diritto dei lavoratori alla percezione e senza che il datore di lavoro avesse comprovato di aver proceduto alla ripetizione dell'indebito.
3.1. Il terzo motivo è di ordine processuale: nell'atto di appello l'Inps aveva fatto menzione delle sole somme corrisposte a titolo di assegni familiari, ma il Tribunale, violando gli art. 112 e 434 c.p.c., aveva considerato l'impugnazione estesa all'omissione contributiva concernente l'erogazione di indennità di malaltia.
3.2. I motivo non è fondato perché il Tribunale ha ritenuto che. sebbene nell'esposizione delle ragioni dell'impugnazione Istituto avesse menzionato solo le erogazioni indebite per assegni familiari, con le conclusioni aveva inteso comprendere la totalità delle crogazioni indebite.
3.3. L'infondatezza discende dall'applicazione del principio di diritto secondo cui, allorché il giudice del merito ritenga esplicitamente che una domanda o 5 un'eccezione sia stata proposta, all'esito dell'esame degli atti, si verte fuori dell'ambito dell'error in procedendo costituito dalla violazione dell'art. 112 c.p.c. ed in quello della contestazione dell'interpretazione del contenuto ed ampiezza della domanda, di attività del giudice del merito, quindi, che integra un tipico accertamento in fatto, sindacabile dalla Corte di cassazione esclusivamente sotto il profilo del vizio della motivazione (cfr., ex plurimis. Cass. 1998/10101; 3094/2001; 3016/2001; 6066/2001), vizio di motivazione che non è stato denunciato con la specificazione delle insufficienze, omissioni o illogicità riscontrabili nella sentenza.
3.4. Con il quarto motivo, in relazione alla medesima statuizione, si denuncia che, in violazione di norme di diritto e con vizio di motivazione, il Tribunale ha addossato all'impresa l'onere di provare che gli importi erogati a titolo di assegni familiari e di malattie non fossero stati recuperati medianic compensazione, onere che sarebbero spettato all'Inps.
3.5. Il motivo inammissibile perché presuppone argomentazioni estrance alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La questione non concerneva il recupero per compensazione nei confronti dell'Inps, ma la mancata ripetizione di somme erogate indebitamente ai lavoratori, mancata ripetizione che conferiva alle somme indebitamente versate natura retributiva.
4. quinto e ultimo motivo è preordinato, subordinatamente al mancato accoglimento degli altri motivi, ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative. Si denuncia violazione di norme di diritto (art. 35 e 113 1. 689/1981; art. 82 d. P.R.. 797/1959) e vizio di motivazione in relazione all'applicazione del criterio di 6 riduzione proporzionale, adottato dal Tribunale prendendo a parametro la determinazione operata dall'Inps, priva in realtà di qualunque indicazione circa il criterio seguito, cosicché nessuna motivazione aveva dato la sentenza del riferimento al massimo e non al minimo delle sanzioni previste.
4.1. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. Va premesso che, nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tramite ordinanze-ingiunzioni, la determinazione della misura della sanzione che costituisce mera applicazione del dettato normativo di cui all'art. 11 - 1. n. 689 del 1981 - è solo una fase tecnica diretta alla liquidazione del credito e non una fase discrezionale dell'attività dell'amministrazione, sicché, nel giudizio di f opposizione, l'eventuale mancata giustificazione, da parte dell'autorità ingiungente, della misura della pena in concreto inflitta non assume diretta rilevanza in quanto, essendo espressamente conferito al giudice il potere di modificarne l'entità, il difetto di motivazione sul punto non può costituire vizio formale invalidante l'ordinanza, preclusivo della decisione sul merito (cfr., tra le decisioni più recenti, Cass. 5443/2001).
4.2. Ne discende che, risultando investito dai motivi di opposizione il quantun della pena, il giudice ha il potere di determinarlo autonomamente in applicazione dei criteri dettati dal citato art. 11 1. 689/1981. Tra i detti criteri figura la gravità della violazione ed è questo in sostanza il criterio cui il Tribunale si è attenuto riducendo la somma ingiunta in relazione alla minore entità dell'omissione contribuiva accertata. Il ricorrente non denuncia altri elementi concreti che il Tribunale avrebbe dovuto considerare o meglio valutare ai fini di una diversa determinazione delle sanzioni amministrative pecuniaric. 7 5. Si ritiene giusto compensare interamente le spese del giudizio di cassazione in considerazione del difforme esito dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2003. ]! Presidente Il Consigliere estensore brykielen foull - Tian # # 26-0-11 39517 VTIA CI INY,T O JENES TV OLLINICO IO 'OTION IC VISOČNÚŤ VO ILLNESS IL CANCELLIERE zauco Depositato in Cancelleria 8 MAR. 200328 Boggi. IL CANCELINERE 8