Sentenza 24 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP IT IAN0.08242 02 LA COR E Oggetto SEZIONE LAVORO arbitrato alternativo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 7117/99 Cron.2498 Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO --- Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Rep. Consigliere Ud. 11/10/01 Dott. Pietro CUOCO Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IS FR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato TESTA CESARE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FREDIANI FEDERICO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
--- COMITAS COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA GUIDOBALDO DEL elettivamente MONTE 61, rappresentato e difeso dall'avvocato CENCI GIANCARLO, giusta delega in atti;
2001 3867
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 879/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 03/04/98 R.G.N. 5692/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato TESTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'8 novembre 1995 al TO di Genova, RA ST, già dipendente della s.p.a. Compagnia italiana di assicurazioni (TA), esponeva di aver presentato le dimissioni per giusta causa il 25 novembre 1991 e di avere adito il Collegio arbitrale nazionale per i dirigenti delle imprese assicuratrici onde ottenere il pagamento di quanto previsto dall'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il caso di dimissioni per giusta causa. Trattandosi di competenza arbitrale alternativa ed avendo la TA, nel costituirsi, eccepito l'incompetenza del Collegio, questo avrebbe dovuto prendere atto di conseguenza, del mancato accordo delle parti e, declinare la propria competenza. Nondimeno esso aveva deciso nel merito, rigettando la domanda. Tanto esposto, il ST chiedeva che il TO dichiarasse la nullità del lodo. Costituitasi la TA, il TO rigettava la domanda con decisione del 29 luglio 1997, confermata, per quanto qui ancora interessa, con sentenza del 3 aprile 1998 dal Tribunale, il quale accettava la tesi, sostenuta dall'appellante, della nullità della pronuncia arbitrale quando una delle 3 parti avesse rifiutato il relativo giudizio, previsto nel contratto collettivo. Tuttavia nel caso di specie non era dato di ravvisare una volontà di rifiuto da parte della convenuta TA, la quale nella memoria di costituzione davanti al collegio arbitrale aveva bensì parlato di incompetenza per materia, ma solo per rafforzare gli argomenti intesi al rigetto della domanda avversaria. Infatti nelle conclusioni della memoria non era contenuta alcuna eccezione d'incompetenza, mentre la parte si era ampiamente difesa nel merito ed aveva partecipato a due incontri nei quali si parimenti era sviluppata la procedura arbitrale, difendendosi nel merito. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il ST. Resiste con controricorso la s.p.a. TA in liquidazione coatta amministrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 829, primo comma, cod. proc. civ. e 1418 cod. civ., sostenendo che erroneamente la sentenza qui impugnata negò la nullità del lodo in questione, emesso nonostante arbitrale della parte convenuta al giudizio l'opposizione arbitrale. 4 Detta parte aveva infatti eccepito che la controversia non verteva sulle dimissioni del lavoratore per giusta causa, ossia su materia devoluta agli arbitri dal contratto collettivo. Né - sempre secondo il ricorrente ad argomentare in contrario, ossia ad escludere l'opposizione della valeva osservare che, all'arbitrato, v dopo l'eccezione di convenutax la parte si era difesa nel merito, incompetenza, poiché ciò era avvenuto per mera precauzione essa sempre difensiva. Quanto all'essere stata -par controversia presente alla trattazione della questa davanti al collegio arbitrale, neppure quella circostanza era indicativa, giacchè in trattazione non Si era svolta alcuna attività istruttoria. Il motivo non è fondato. Nella materia qui in esame questa Corte ha volte affermato i seguenti principi: a) l'arbitrato irrituale ha carattere contrattuale ed alternativo alla tutela giudiziaria;
b) le parti non hanno l'obbligo di avvalersene;
c) quando una di loro inizia il procedimento arbitrale, l'altra può opporsi in forma espressa о tacita (Cass. 3 febbraio 1985 n.5478, 30 marzo 1987 n.3064). La Corte ha però rilevato la necessità di 5 valutare il comportamento delle parti al fine di ravvisarvi eventualmente la detta opposizione, manifestata attraverso fatti concludenti (Cass. 30 gennaio 1990 n.629, inutilmente invocata dal ricorrente in proprio favore). L'esame della memoria di costituzione davanti al collegio arbitrale mostra come la società convenuta abbia sviluppato le proprie difese nel merito in undici pagine (da pag. 4 а pag. 14), dedicando meno di una pagina ad un' "osservazione finale", secondo cui non di "giusta causa' si trattava (fondante la competenza arbitrale ai sensi del contratto collettivo) bensì di "dimissioni con offerta di effettuazione del (lavoro durante il) preavviso" (pag. 13). Nelle conclusioni della memoria, poi, la società chiese soltanto il rigetto alcuna questionedel ricorso, senza porre processuale. Esattamente, pertanto, il Tribunale ha escluso la volontà di rifiuto dell'arbitrato da parte della società convenuta, né il ricorrente spiega ora le ragioni che lo inducono ad attribuire alla controparte la detta volontà e perciò di ravvisare nelle difese di merito svolte dalla medesima "soltanto una precauzione di tipo processuale", 6 secondo una valutazione e visione dei propri interessi diverse da quelle altrui. Rigettato il ricorso, le spese possono essere compensate, trattandosi di materia che per la scarsità di precedenti può generare qualche incertezza interpretativa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma 1'11 ottobre 2001 il Presidente: bylica call Il Cons. estensore: Peduico Rovelli IL CANCELLIERE Cindre feersella Depositate to Cancelleria 246 2002 Oggi, IL CANGELLIERESeerselle I D A 0 , S 1 3 S O 3 . A L 5 T T L , R . O A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A I - D T N 8 I S - S G 1 O O N 1 P E A S M I E D I G E A A , G D O O E O R L T T T N S I A E I G V E D E R E 7