Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
L'estrazione dei dati contenuti in un supporto informatico, se eseguita da personale esperto in grado di evitare la perdita dei medesimi dati, costituisce un accertamento tecnico ripetibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2009, n. 11863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11863 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 840
Dott. VECCHIO SI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 042693/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MU AL, N. IL 06/07/1972;
avverso ORDINANZA del 15/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli GI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
TI RE è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 16/9/08 dal GIP del Tribunale di Napoli perché ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione di stampo camorristico, il gruppo facente capo a VO NC del clan detto "dei casalesi", attiva in territorio di Caserta e dedita soprattutto a estorsioni.
Gli indizi sono stati desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DI GI e Tavoletta Cesare, i quali hanno tra l'altro riferito che l'indagato percepiva uno stipendio di Euro 1500,00 mensili dall'organizzazione, e dal ritrovamento nel dicembre 2004 nell'abitazione di un altro affiliato, VO EN detto "Copertone", di una lista di percettori di un siffatto sussidio in cui figura tale OB, all'epoca libero, che secondo gli inquirenti è il suo soprannome.
Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Napoli, in sede di riesame, con ordinanza in data 15/10/08. Avverso quest'ultima pronuncia il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi. Si eccepisce in particolare nei motivi di gravame l'inutilizzabilità, perché effettuato senza le garanzie della difesa previste dall'art. 360 c.p.p., dell'accertamento tecnico attraverso cui è stata estratta da supporto informatico la menzionata lista di nomi;
si sostiene che non sarebbe stata comunque dimostrata la riferibilità all'TI del soprannome OB, trattandosi di persona indicata come libera mentre l'indagato nel 2002 era stato sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;
e si sostiene ancora che vi sarebbe stata in ogni caso violazione del principio del ne bis in idem poiché l'indagato è già stato condannato per avere fatto parte dello stesso sodalizio con sentenza del dicembre 2004 e le dichiarazioni rese a suo carico dai collaboratori si riferiscono a periodi che non vanno oltre tale data.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Correttamente invero per l'estrazione dei dati contenuti nel supporto informatico - essendo l'accertamento all'evidenza ripetibile se eseguito, come non è dubbio sia avvenuto nel caso di specie, da personale esperto perfettamente in grado di evitare la perdita dei dati medesimi - è stato applicato l'art. 359 c.p.p. e non l'art. 360 c.p.p.. Quanto all'identificazione nell'indagato del OB che figura nella lista, il Tribunale l'ha con adeguata motivazione ritenuta sicura richiamando le dichiarazioni rese al riguardo non solo dal DI GI ma anche da un altro collaboratore, NU SI, secondo il quale era questo il soprannome con cui il predetto veniva chiamato nell'organizzazione; e in modo che non può certo considerarsi manifestamente illogico il giudice del riesame ha ritenuto che questo dato non potesse essere inficiato dal solo fatto che il OB è indicato nell'elenco come libero e non come sorvegliato (non risultando tra l'altro quando la sottoposizione alla misura di prevenzione è stata notificata all'TI, che è stato detenuto dal dicembre 2002 al luglio 2003).
L'ordinanza impugnata si sottrae infine a censura anche nella parte in cui ha escluso che vi sia stata violazione del principio del ne bis in idem rilevando che dalle dichiarazioni dei collaboratori, e in particolare del Tavoletta, e dalla ricordata contabilità emerge una situazione di radicato inserimento dell'indagato nell'organizzazione camorristica pienamente attuale, tanto da venire remunerato, ancora alla fine del 2004 e che mancano del tutto, e non sono stati nemmeno addotti, elementi da cui si possa desumere che vi sia stata nel periodo immediatamente successivo la cessazione del vincolo associativo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009