Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2002, n. 8303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8303 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA $0 8 3 03 /02 IN NOME DEL POPOL ITALIANO LA CORTE S Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE политенови Amul Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3917/99 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE FAVARA - Consigliere Dott. Ugo Cron. 22761 MALZONE Consigliere Dott. Ennio Rep. Луль1916 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud.20/12/01 DURANTE Rel. Consigliere Dott. Bruno ASSAZION ha pronunciato la seguente CAMBON CIVILE SEN TENZA N. 81081 sul ricorso proposto da: DEL COMMERCIO E MINISTERO DELL'INDUSTRIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DELL'ARTIGIANATO, in persona del Ministro pro tempore e UFFICIO COPIE Richiesta copia studio MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE in persona del Seledal S ig. Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI per diritti € 1.55 1.♥ GIU.2002 از PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA IL CANCELLIERE GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti € 0,77_11500 CANCELLER
contro
GA NC, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato 5504310 2207 FILIPPO NERI, difeso dall'avvocat o PAOLO NERI, giusta 6504255 delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
NI SE;
- intimato -
avversO la sentenza n. 28/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione I Civile, emessa il 03/11/97 e depositata il 22/01/98 (R.G. 28/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 9.3. ed il 25.6.1984 la Ваш Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale conveniva innanzi al tribunale di Catanzaro GA NC e MO PE;
as- sumendo che in sede penale era intervenuta sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni dipendenti dalla commissione del reato di truffa, divenuta irrevo- cabile il 18.1.1974 a seguito di pronuncia della corte di appello di Catanzaro, proponeva domanda di liquida- zione. 2 I convenuti si costituivano ed eccepivano -tra l'altro- la prescrizione;
l'eccezione veniva accolta dal tribunale con sentenza che, impugnata dall'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno subentrata alla Cassa, veniva confermata dalla Corte di appello di Catanzaro per quanto concerneva il GA e riformata per quanto concerneva il MO con condanna del medesimo al pa- gamento della somma di lire 8.689.650 comprensiva di rivalutazione e degli interessi determinati in lire 8.697.550. La Corte riteneva che, formatosi il giudicato sulla sentenza di condanna generica al risarcimento dei dan- ni. era stata proposta domanda di liquidazione, con la B uruk conseguenza che il termine prescrizionale breve (cinque anni) si era convertito in quello ordinario decennale;
che, essendosi formato il giudicato relativamente al MO 1'8.9.1977, all'atto della proposizione della domanda tale ultimo termine non era decorso e la pre- scrizione non era maturata;
che, "non sussistendo con- danna generica" relativamente al GA, doveva rice- vere applicazione la prescrizione breve di cui all'art. 2947, 1° comma, C.C. con decorrenza dal 18.11.1974, da- ta di passaggio in giudicato della sentenza penale di appello;
prescrizione largamente maturata prima dell'instaurazione del giudizio. 3 Il Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato e per quanto occorrer possa il Mini- stero per le politiche agricole hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo;
l'intimato GA ha resistito con controricorso e ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Occorre rilevare che con la soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, disposta dall'art. 3 L. 488/1992, è venuta meno la specialità di strutture politico -amministrative di intervento (Mini- stero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
Cassa per il Mezzogiorno, prima, Agenzia per la promo- zione dello sviluppo nel Mezzogiorno, poi). оздикий La politica di sviluppo è stata demandata, in virtù del d.lg. 96/1993, all'amministrazione ordinaria. Le competenze in materia di agevolazione alle atti- vità produttive (che la L. 64/1986 attribuiva al Mini- stero per il Mezzogiorno, all'Agenzia ed agli istituti di credito speciali operanti nel Mezzogiorno) sono sta- te affidate al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, dal quale venivano esercitate alla data di proposizione del ricorso. Alle dette competenze va ricondotta la presente controversia, sicchè legittimamente il ricorso è stato 4 proposto dal menzionato Ministero.
2. Con l'unico motivo di ricorso, nel denunciarsi "violazione e falsa applicazione artt. 2947 C.C. 2953 C.C. da 1292 a 1313 C.C. 2043 c.c. 2055 C.C., 185 c.p. vigente,2909 c.C. 27-28 c.p.p. Rocco e 652-654 c.p.p. 2697 c.c. e da 2727 a 2729 c.c.; dei principi generali in materia di prescrizione di obbligazioni solidali, di prova e del combinato disposto dei principi e norme SO- prarichiamati Motivazione omessa, insufficiente, con-- traddittoria", si lamenta che la corte di merito abbia ritenuto prescritto il diritto ad ottenere il risarci- mento dei danni dal GA;
si sostiene che il giudice penale ha accertato che il GA ha concorso con il MO nel reato di truffa commesSO ai danni della Cassa per il Mezzogiorno e siffatto accertamento AN divenuto definitivo- fa stato a norma sia degli artt. 27 e 28 del c.p.p. Rocco che degli artt. 652 - 654 c.p.p. Vassalli;
che il concorso nel reato genera ob- bligazione risarcitoria solidale a carico dei concor- renti e nel caso concreto del GA;
che il giudice penale ha pronunciato condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti del coobbligato MO e tale pronuncia è passata in giudicato con l'effetto di con- vertire il termine prescrizionale da quinquennale in decennale non soltanto per il MO, ma altresì per 5 il coobbligato GA;
che il più ampio termine pre- scrizionale ha incominciato a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna gene- rica (8.9.1977 o 25.11.1975 o 18.11.1974) e non era an- cora maturato all'atto della proposizione della domanda di liquidazione.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto.
2.2. La Corte di merito ha affermato che "passata in giudicato in data 8.9.1977 la sentenza penale di condanna generica del MO al risarcimento del dan- no, l'azione diretta alla liquidazione del quantum re- sta assoggettata non più alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 ma a quella decennale di cui all'art. 2953 c.c.". Bru nus L'affermazione chiaramente presuppone che nel giu- dizio civile di liquidazione del danno sia stato fatto valere il giudicato di condanna generica al risarcimen- to formatosi nel procedimento penale per truffa. La Corte ha, però, omesso di esaminare se alla stregua dell'accertamento compiuto dal giudice penale vincolante nei confronti, oltre che del MO, del GA, che ha partecipato al procedimento in veste di quest'ultimo abbia concorso nel reato diimputato- truffa. L'indagine era indispensabile, considerato che il 6 concorrente è obbligato in solido con l'altro o gli al- tri concorrenti al risarcimento dei danni dipendenti dal reato e tenuto, altresì, presente che la conversio- ne a norma dell'art. 2953 c.c. della prescrizione breve in quella ordinaria decennale dipendente dal giudicato di condanna generica al risarcimento formatosi nei con- fronti di uno o di alcuni soltanto dei coobbligati so- lidali (che ha natura di statuizione autoritativa con- tenente l'accertamento dell'obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum) opera con la medesima decorrenza del giudicato nei con- fronti dell'altro o degli altri, a prescindere dalla partecipazione al giudizio, atteso che si riferisce al diritto e non alle persone degli obbligati (Cass. 11.6.1999 n. 5762; Cass. 13.12.1993 n. 12253; Cass. Вдитин 23.5.1988 n. 3559).
2.3. E, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima corte di ap- pello di Catanzaro affinchè compia l'indagine omessa e -in caso di esito affermativo- faccia applicazione dei sulle spese principi sopra esposti, provvedendo anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione 7 della corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della terza sezione della Corte di cassazione il 20.12.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Bunun Винты IL CANCELLIERE C1 Dott.see Maria Aiello 200 14 gl 7.0 6.02 Desibita T U 91 7. 29.11 N CANCELLIERE 01 ON Maria Aletto 20,66 149,771 3220 3220 149,77 Siziari 8