Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2012, n. 4851
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Sentenza 20 novembre 2012

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Il termine di prescrizione dei reati in materia di elezioni comunali è quello ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen., e non quello stabilito dall'art. 100 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che si riferisce al diverso termine, di due anni, entro cui qualunque elettore ha facoltà di promuovere l'azione penale.

Integra il reato previsto dall'art. 96 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 l'alterazione del risultato elettorale che, seppure si riveli ininfluente sulla proclamazione finale, determini comunque una modificazione della posizione conseguita dai candidati nella graduatoria, in quanto l'ordine raggiunto da ciascuno di essi è rilevante nel caso di subentro ad alcuno degli eletti. (Fattispecie relativa a falsificazione di schede elettorali che aveva consentito il raggiungimento di una più favorevole collocazione in graduatoria di taluni candidati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2012, n. 4851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4851
    Data del deposito : 20 novembre 2012

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