Articolo 92 del Codice di procedura penale
Articolo 91Articolo 78
Versione
24 ottobre 1989
Art. 92. Consenso della persona offesa 1. L'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e puo' essere prestato a non piu' di uno degli enti o delle associazioni. E' inefficace il consenso prestato a piu' enti o associazioni.
3. Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro ente o associazione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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