Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 92. Consenso della persona offesa 1. L'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e puo' essere prestato a non piu' di uno degli enti o delle associazioni. E' inefficace il consenso prestato a piu' enti o associazioni.
3. Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro ente o associazione.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e puo' essere prestato a non piu' di uno degli enti o delle associazioni. E' inefficace il consenso prestato a piu' enti o associazioni.
3. Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro ente o associazione.
Commentari • 62
- 1. La compensazione delle spese processuali nel procedimento di revoca dell'Amministratore condominialeLorenzo Cottignoli · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2019 · 159.1674
Con due distinte pronunce, emesse a distanza di pochi giorni, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sulla questione dell'applicazione della compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 92 comma 2 Codice procedura penale, relative al giudizio di revoca dell'Amministratore condominiale. La Sesta Sezione della Suprema Corte come si vedrà, addiviene, […] alle medesime conclusioni, le quali, anche a seguito della sentenza della Consulta che modifica l'articolo 92 Codice procedura penale (Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77), risultano coerenti con l'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite del Giudice della nomofilachia, con Sentenza n. 20957 del 29.10.2004. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 24/07/2023, n. 2157Provvedimento: […] L'accoglimento delle censure di cui sopra esime questa Corte dall'esame degli altri motivi di ricorso. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'Agenzia delle Entrate, che ha dato causa al giudizio, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che vanno liquidate nella misura di € 350,00, oltre IVA e C.P, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. Ai sensi dell'art. 92 c.p.p., vanno integralmente compensate le spese processuali tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione. P.Q.M. Accoglie il ricorso.Leggi di più...
- contraddittorio preventivo·
- art. 140 cod. proc. civ.·
- inesistenza notifica·
- tassazione separata·
- violazione art. 6 comma 5 L. 212/00·
- spese processuali·
- avviso bonario·
- notifica atto presupposto·
- compensazione spese·
- mancata applicazione art. 2 comma 2 D. L.vo 462/97·
- controllo automatizzato dichiarazioni tributarie·
- art. 138 cod. proc. civ.