Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/2012, n. 22225
CASS
Sentenza 19 gennaio 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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L'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, e non di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall'avvenuta eliminazione della clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca reato", dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell'oggetto della condotta nonchè dalla rinuncia legislativa alla formula "senza averne accertata la legittima provenienza", il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa.

Per acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, si intende colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale.

In tema di prodotti con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, è inammissibile la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte europea di giustizia, in via incidentale e interpretativa, al fine di sentir dichiarare che alla legislazione nazionale è imposto l'uso delle sanzioni penali con esclusione di quelle di natura amministrativa, in quanto detto rinvio, essendo finalizzato ad una disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto comunitario (nella specie, la direttiva Enforcement n. 2004/48/CE), si tradurrebbe in una interpretazione in "malam partem" con conseguente punibilità di fatti non previsti come reato dallo Stato italiano al tempo della condotta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/2012, n. 22225
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22225
Data del deposito : 19 gennaio 2012

Testo completo