Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare che abbia accolto la richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato non può successivamente disporre il giudizio immediato a seguito di sua rinuncia, non consentita, al rito speciale già ammesso. (Fattispecie in tema di conflitto negativo tra G.u.p. e tribunale in composizione collegiale, risolto in favore del primo, investito del compito di celebrare il giudizio abbreviato).
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2010, n. 27578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27578 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/06/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1874
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 11181/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE LATINA - CONFLITTO;
1) GIP TR LATINA;
avverso il provvedimento n. 137/2010 TRIBUNALE di LATINA, del 10/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, in Camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la affermazione della competenza del giudice del dibattimento.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza del 12 gennaio 2010 il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Latina, in seguito alla dichiarazione del giudicabile AZ IH di rinunziare al rito abbreviato, ha disposto - in conformità della richiesta del Pubblico Ministero - il giudizio immediato per l'udienza del 10 marzo 2010 davanti al Collegio.
2. - Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, alla ridetta udienza del 10 marzo 2010, ha sollevato conflitto negativo di competenza rilevando che la richiesta del rito speciale è irrevocabile e radica irreversibilmente la competenza funzionale del giudice della udienza preliminare a procedere al giudizio abbreviato. 3. - Con ordinanza del 13 marzo 2010, il giudice della udienza preliminare osserva ai sensi dell'art. 31 c.p.p.: a prescindere da "un probabile sfalzamento nella verbalizzazionè", non essendo intervenuta alcuna esplicita e "precisa pronunzia sul punto della ammissione del rito alternativo", la rinuncia dell'imputato al rito abbreviato (non ancora ammesso) comportava la instaurazione del "giudizio ordinario".
4. - Il conflitto ammissibile in rito - entrambi i giudici ricusano contemporaneamente di prendere posizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona - deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice della udienza preliminare. Nel processo verbale della udienza camerale del 12 gennaio 2010 è dato leggere: "Il Giudice si riserva sul patteggiamento proposto da altro imputato e dispone procedersi col rito abbreviato per IH AZ e allo stralcio delle posizioni".
Orbene, la ammissione del rito speciale, affatto implicita nel provvedimento ordinatorio adottato dal giudice della udienza preliminare, comporta l'effetto della irretrattabilità della relativa richiesta (Cass., Sez. 1^, 9 luglio 2008, n. 32905, De Silva, massima n. 240683 e Sez. 4^, 28 marzo 2008, n. 19528, Gjieta, massima n. 239764: "La richiesta di giudizio abbreviato deve considerarsi revocabile dall'imputato che l'ha presentata fino a che non abbia prodotto i propri effetti e cioè finché non sia stato emesso dal giudice il provvedimento dispositivo del rito"). E, proprio in termini, questa Corte regolatrice, risolvendo il conflitto tra il giudice della udienza preliminare e quello del dibattimento, ha fissato il principio di diritto della competenza funzionale del primo a procedere al giudizio abbreviato, già ammesso, pur in seguito alla "intervenuta revoca della domanda di giudizio abbreviato incondizionato in precedenza formulata dall'imputato" (Sez. 1^, 15 giugno 2006, n. 25858, Miccio, massima n. 235260; v. inoltre: Sez. 1^, 20 novembre 1992, n. 4802/1993, Barbato, massima n. 192989).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Latina, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010