Sentenza 25 ottobre 2006
Massime • 1
In materia di reati elettorali, l'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960, che riconosce ad ogni elettore la possibilità di promuovere, entro due anni, l'azione penale per i reati in materia di elezioni comunali, nonchè la possibilità di costituirsi parte civile, non ha introdotto una diversa tipologia di prescrizione, collegata all'azione penale, ma ha stabilito un termine di prescrizione del reato di durata ridotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2006, n. 42199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42199 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1688
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 46896/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA OR, nato a [...] il [...];
2) ER SI, nata ad [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 3,5.2005 dalla Corte d'appello di Catania;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Onorato Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti della CE S. per essere il reato ascrittole estinto per prescrizione, e il rigetto del ricorso nel resto;
Udito il difensore dell'imputato RA, Avv. FIACCAVENTO Mario, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 3.5.2005 la Corte d'appello di Catania ha integralmente confermato quella resa il 28.7.2004 dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, che aveva dichiarato RA OR colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art.97, comma 2, (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 90 dello stesso testo unico) e SI CE colpevole del reato di cui al medesimo D.P.R. n. 570 del 1960, art. 93, comma 1, (così riqualificata l'originaria imputazione di cui al predetto art. 90), e per l'effetto l'aveva condannati rispettivamente alla pena di dieci mesi di reclusione ed Euro 30,00 di multa e alla pena di tre mesi di reclusione ed Euro 20,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite, cioè il comune di NO e US NO. 1.1 - In origine, entrambi gli imputati erano stati rinviati a giudizio per rispondere del reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, perché, in concorso tra loro, il RA quale ideatore e organizzatore e la CE S. quale esecutore materiale, avevano alterato l'esito delle elezioni amministrative per il Sindaco e il Consiglio comunale di NO del 26 e 27 maggio 2002, attraverso un'attività tesa ad accaparrarsi un gran numero di certificati elettorali al fine di sostituirsi agli effettivi titolari del documento di legittimazione ed esercitare in loro vece il diritto di voto, per canalizzare le preferenze verso la lista elettorale "Patto per NO" e verso la candidata ER PE, moglie del RA.
In esito alla istruttoria dibattimentale il tribunale aveva accertato che il dottor OR RA, medico pediatra di NO, a seguito della scissione avvenuta all'interno del partito politico di Alleanza Nazionale, aveva formato una sua lista civica denominata "Patto per NO" per concorrere alle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 2002, lista nella quale era candidata anche sua moglie ER PE. Dalle parziali ammissioni dello stesso imputato e dalle deposizioni testimoniali assunte era risultato che il RA s'era fatto consegnare, direttamente o indirettamente, il certificato elettorale e la carta d'identità di vari elettori, in genere clienti del suo studio pediatrico e appartenenti a una comunità di zingari detti "caminanti", tutti completamente analfabeti (specifiche deposizioni testimoniali in tal senso son state rese per i certificati di CU PP, IT CA, NA NI, NI RT, ZI CU, AL LD e CU OR). Più precisamente, il RA aveva fatto una sistematica raccolta di certificati elettorali e di carte d'identità degli elettori (soprattutto analfabeti) che, per motivi di lavoro o di servizio militare, dovevano essere assenti da NO la domenica in cui si svolgevano le elezioni.
Era anche risultato che SI CE aveva votato al posto di NA NI nella sezione elettorale n. 14, e che PE RO (giudicato in processo separato concluso con sentenza di patteggiamento) aveva votato nella sezione n. 1 (alla presenza del RA) TIlizzando il certificato elettorale e la carta d'identità di PP CU. Anche per AL LD e per OR CU, assenti da NO nel giorno delle elezioni, i voti erano stati sicuramente espressi da sostitTI, rimasti però sconosciTI. Quanto a ZI CU, restava qualche dubbio che il voto fosse stata espressamente dalla medesima o da un sostituto sconosciuto.
1.2 - In esito a queste risultanze, il giudice monocratico di primo grado aveva ritenuto provato che il RA si era accaparrato molti certificati elettorali, soprattutto dei "caminanti", al fine di garantirsi che gli elettori si presentassero da lui prima di recarsi al seggio elettorale, in modo da ricevere le ultime istruzioni di voto, e che non votassero a sua insaputa. In altre parole il RA aveva racimolato un numero non trascurabile di certificati elettorali per "assicurarsi uno strumento di pressione che consentisse il controllo dell'esercizio del voto", ovverosia per assicurarsi un "pegno" o una "garanzia" - secondo le espressioni usate dallo stesso imputato nel corso del dibattimento.
Invece, non era stata raggiunta la prova tranquillante che le predette sostituzioni di persona nella votazione, operate dalla CE S. e dal PE R., fossero avvenute per direttiva del RA o con il suo consenso, dovendo considerarsi che i certificati elettorali erano custoditi in un locale frequentato dal comitato elettorale della lista "Patto per NO", e che il locale era accessibile ai militanti del comitato, quali erano appunto la CE S. e il PE R., che potevano aver agito per eccesso di zelo su autonoma iniziativa personale. Infatti, il PE R., che in un primo tempo aveva dichiarato di aver agito su mandato del RA, si era poi assunto l'esclusiva responsabilità della sostituzione di persona e aveva patteggiato la pena. D'altra parte, il RA, rendendo interrogatorio di garanzia davanti al g.i.p., aveva, sì, confessato la sua responsabilità per le sostituzioni di persona nel voto. Ma a dibattimento aveva ritrattato la confessione, sicché questa - secondo una valutazione del giudice monocratico, che peraltro sembra frutto di una cattiva interpretazione della specifica disciplina prevista nell'art. 503 c.p.p., commi 5 e 6 - aveva una valenza probatoria del tutto relativa, non solo perché ritrattata, ma anche perché resa sotto lo stress emotivo dovuto alla carcerazione in corso.
In conseguenza di siffatte valutazioni, il giudice di primo grado, nel rispetto dell'art. 521 c.p.p., aveva riqualificato il fatto contestato al RA sotto il meno grave reato di cui al D.P.R. n.570 del 1960, art. 97, comma 2, il quale punisce chiunque al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali.
Per quanto riguardava la CE S., era stato provato solo il fatto che aveva sostituito NA NI nell'esercizio del voto presso la sezione n. 14, senza accertare la sua partecipazione a un più ampio disegno di alterazione del risultato elettorale. Sicché il giudice, sempre nel rispetto dell'art. 521 c.p.p., aveva riqualificato il fatto a lei contestato come meno grave reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 93, comma 1, il quale punisce la condotta di chi, assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale.
La Corte catanese - come già detto - ha confermato integralmente la decisione e la relativa motivazione del primo giudice.
2 - Avverso la sentenza d'appello ha presentato ricorso il difensore del RA, articolando cinque motivi.
2.1 - Col primo deduce violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per difetto di correlazione tra il reato originariamente contestato (accaparramento di certificati elettorali per sostituire nel voto i loro legittimi titolari) e il reato ritenuto in sentenza (incetta di certificati elettorali al fine di impedire il libero esercizio del diritto di voto).
2.2 - Col secondo motivo, deduce in subordine falsa applicazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 97, comma 2, giacché questa norma punisce l'incetta di certificati elettorali, ovverosia una raccolta quantitativamente significativa, mentre in concreto il RA aveva ricevuto in consegna solo tre certificati elettorali (quelli di LD S., CU e CU G.).
2.3 - Col terzo motivo il ricorrente lamenta ancora falsa applicazione del predetto D.P.R. n. 570 del 1960, art. 97, comma 2, giacché la norma punisce l'incetta di certificati al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, mentre in realtà il RA non aveva questo fine, ma semmai quello - riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata - di canalizzare il voto verso la sua lista civica.
2.4 - Il difensore lamenta inoltre, col quarto motivo, manifesta illogicità di motivazione, laddove la Corte catanese ha ritenuto che l'imputato si limitava a dare istruzioni di voto, senza considerare che siffatte istruzioni sono incompatibili col fine di impedire il voto e col segreto dell'urna elettorale.
2.5 - Infine il ricorrente denuncia l'illegittimità delle statuizioni civili, osservando che il OV G. TI IN non è nè persona offesa ne' danneggiato dal reato, mentre il comune di NO non ha patito alcun pregiudizio economico o morale dal reato, posto che le elezioni sono rimaste valide.
3 - Anche SI CE ha presentato personalmente ricorso, deducendo:
3.1 - illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove i giudici di merito hanno ritenuto che lei stessa aveva sostituito nel voto NA NI, mentre dalle risultanze documentali della sezione elettorale n. 14 emergeva che la NI S. era stata identificata per conoscenza diretta;
3.2 - mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p., lett. d), giacché non era stata accolta la richiesta difensiva di escutere ex art. 507 c.p.p. il presidente e i componenti del seggio elettorale;
3.3 - incongruità e illogicità di motivazione, giacché è stata ritenuta colpevole di sostituzione di voto senza considerare che il presidente di seggio aveva dichiarato che ogni elettore doveva esibire un documento di identità in originale (mentre la carta di identità della NI S. era stata consegnata solo in fotocopia), e il segretario del seggio aveva dichiarato di conoscere personalmente la medesima SI CE.
4 - Il difensore della parte civile US NO ha presentato in data 21.2.2006 memoria scritta in cui confuta partitamente tutte le argomentazioni dei ricorrenti e chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi, con conseguente preclusione della dichiarazione di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 - Affrontando i vari motivi di ricorso secondo il loro ordine logico, va osservato che, mancando una impugnazione del Pubblico Ministero, si deve anzitutto verificare se sussistano le fattispecie penali previste dal succitato D.P.R. n. 570 del 1960, art. 97, comma 2, e art. 93, comma 1, e se la riqualificazione del fatto contestato secondo tali fattispecie tipiche viola oppure no il principio di correlazione tra accusa e sentenza consacrato nell'art. 521 c.p.p.. Al riguardo, si devono in primo luogo disattendere le prospettazioni fattuali dei ricorrenti che discordano con le risultanze probatorie accertate dai giudici di merito, giacché esse sono state configurate come vizi della motivazione, che però non risultano ne' dal testo del provvedimento impugnato ne' da atti processuali specificamente indicati nel ricorso, come richiede la nuova formulazione dell'art.606 c.p.p., lett. e).
Resta così accertato che SI CE votò nella sezione n. 14 di NO TIlizzando fraudolentemente il certificato elettorale di NA NI, contrariamente a quanto asserito e argomentato dalla parte ricorrente (v. sopra nn.
3.1 e 3.3).
Resta parimenti accertato che il RA si accaparrò un numero indeterminato di certificati elettorali, e cioè non soltanto quelli di LD S., CU C. e CU G. (come asserisce il difensore ricorrente: v. n. 2.2), ma quelli di tutti coloro che gli avevano dichiarato che non potevano votare perché sarebbero stati assenti da NO il primo giorno delle elezioni. E ciò anche se non è altrettanto certo - secondo il primo giudice - che fosse stato lo stesso RA a dare direttive ai militanti del suo comitato elettorale per TIlizzare i certificati accaparrati allo scopo di sostituire gli intestatari nelle operazioni di voto. Come già detto, dalle sentenze di merito risulta che furono TIlizzati a questo scopo almeno i certificati di PP CU e di NA NI.
6 - Tali essendo i fatti accertati, si deve convenire con i giudici di merito laddove hanno ritenuto integrati il reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 97, comma 2, e quello di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 93, comma 1, i quali - com'è noto - nella parte che qui interessa, non sono stati modificati dalla recente novella della L. 2 marzo 2004, n. 61 (e quindi non sono investiti neppure dalla relativa pronuncia n. 394/2006 della Corte Costituzionale, emanata nelle more del deposito della presente sentenza).
6.1 - Quanto al primo reato, infatti, le censure del difensore non possono mettere in dubbio che il RA si sia fatto consegnare (si sia accaparrato) numerosi certificati elettorali di "caminanti" analfabeti o di altri elettori presumibilmente assenti da NO nella prima giornata delle operazioni elettorali, se non al fine di TIlizzarli per votare o far votare al loro posto (avendo l'imputato ritrattato la confessione sul punto), quanto meno allo scopo di avere una garanzia, una "caparra" appunto, che obbligasse gli intestatari a presentarsi a lui prima di recarsi alle urne per ricevere le ultime stringenti direttive di voto (come ammesso dall'imputato a dibattimento e ritenuto dai giudici di merito). Non va dimenticato a questo proposito, da una parte, che dalla sentenza del tribunale risulta che il RA, quale medico pediatra, aveva un certo potere di condizionamento e usava assumere persone al servizio suo (PE R.) o di sua moglie (CE S.); e dall'altra che esistono notoriamente alcuni metodi empirici che consentono di controllare il voto espresso nelle sezioni elettorali con scarso numero di votanti. Sussistono quindi entrambi gli elementi necessari per integrare la fattispecie prevista dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 97, comma 2:
sia l'elemento materiale della "incetta" di certificati elettorali, sia l'elemento psicologico del fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, dovendosi intendere per incetta ogni accaparramento di una quantità significativa di certificati, che sia minimamente idonea a raggiungere lo scopo illecito perseguito dall'agente, e dovendosi ritenere che anche il condizionamento della scelta elettorale sia un mezzo per vanificare il libero esercizio del voto.
6.2 - Quanto al secondo reato, è parimenti indubbio che CE SI votò nella sezione n. 14 al posto di NI NA, mostrando i documenti di quest'ultima (cfr. pag. 19 della sentenza di primo grado), e commettendo così il reato previsto dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 93, comma 1, che punisce chiunque, assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale. Com'è evidente, al riguardo non hanno alcun rilievo le summenzionate argomentazioni della imputata ricorrente, che per escludere il reato valorizzano l'asserita circostanza che la persona ammessa al voto era stata identificata per conoscenza diretta da un componente del seggio elettorale, e che peraltro era richiesta l'esibizione del documento di identità in originale e non in fotocopia (nn.
3.1 e 3.3). Infatti, a integrare il reato è sufficiente che l'agente "si presenti" nella sezione elettorale per dare il voto assumendo il nome di altra persona, indipendentemente dalla circostanza che poi non riesca nell'intento perché l'ufficio elettorale si accorge della sostituzione di persona prima dell'esercizio del voto. Comunque, nel caso di specie, è motivatamente provato che la sostituzione personale nel voto si sia consumata fino in fondo, verosimilmente per la complicità o la negligenza del componente del seggio che controllò l'identità dell'elettore.
7 - Tanto premesso, va disatteso il motivo di ricorso sollevato dal difensore del RA, secondo cui la suddetta riqualificazione giuridica del fatto ha cagionato una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, consacrato nell'art. 521 c.p.p. (v. sopra n. 2.1). Va ricordato che il RA era stato imputato del reato di cui alla L. 16 maggio 1960, n. 157, art. 90, perché, quale ideatore e organizzatore, aveva alterato l'esito delle elezioni amministrative de quibus "attraverso un'attività volta ad accaparrarsi un gran numero di certificati elettorali al fine di sostituirsi agli effettivi titolari del documento di legittimazione ed esercitare in loro vece il diritto di voto, onde canalizzare l'espressione di voto sulla lista "Patto per NO" e sulla candidature di PE ER".
Orbene, anche a seguire il più rigoroso criterio "strutturale" indicato dalla dottrina per verificare la correlazione tra imputazione e giudizio, si deve osservare che il fatto - reato ritenuto in sentenza dal giudice è contenuto nel più ampio fatto - reato contestato dal Pubblico Ministero nel capo di imputazione (cd. principio di continenza), atteso che l'incetta di certificati elettorali per condizionare la libertà del voto rientra, come un cerchio più piccolo, nel più ampio cerchio concentrico che comprende l'accaparramento o incetta di certificati per sostituire i loro titolari nell'esercizio del voto.
Se poi si accede al criterio "teleologico - funzionale" seguito dalla costante giurisprudenza di legittimità, ogni eventuale dubbio residuo è dissolto alla luce della considerazione secondo cui il principio di correlazione imposto dall'art. 521 c.p.p. è rispettato quando il diritto di difesa non subisca alcuna lesione concreta, e in particolare quando il fatto per cui è intervenuta condanna, benché diverso da quello contestato nel capo di imputazione, sia stato prospettato dall'imputato medesimo per discolparsi dal reato più grave - com'è effettivamente avvenuto per il RA (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 33077 dell'11.6.2003, Esposito, rv. 226532).
7.1 - Ancora più agevole è il discorso in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 93, comma 1, per il quale è stata condannata SI CE.
Al riguardo, l'imputata non ha denunciato alcuna violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.. Ma occorre rilevare d'ufficio che la CE S. era stata imputata, quale esecutrice materiale, di aver partecipato al piano ideato dal RA al fine di alterare l'esito elettorale attraverso la sostituzione di persona nell'esercizio del voto dei titolari di certificati elettorali indebitamente accaparrati;
ed è stata infine condannata perché, senza (prova di) aver partecipato al piano suddetto, si era concretamente sostituita a NA NI nell'esercizio del diritto elettorale di quest'ultima.
Così stando le cose, secondo il principio di contenenza strutturale è evidente che la seconda fattispecie, per cui è intervenuta condanna, è contenuta nella più ampia fattispecie contestata dal Pubblico Ministero.
8 - Così confermata la responsabilità dei prevenTI, come accertata dai giudici di merito, va però dichiarata d'ufficio ex art. 129 c.p.p., comma 1, la estinzione per prescrizione di entrambi i reati
(e non solo di quello di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 93, comma 1, come richiesto dal Pubblico Ministero in sede).
Invero, il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 157, art. 100 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) stabilisce che l'azione penale per tutti i reati previsti nello stesso testo unico si prescrive nel termine di due anni dalla data dell'ultimo verbale elettorale, elevabile a tre anni quando ricorra una interruzione per qualsiasi atto processuale (per un'applicazione della norma v. Cass. Sez. 3^, n. 705 del 23.6.1975, Pes, rv. 089004). Tale disposizione si applica anche alle elezioni regionali e provinciali, in forza della L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, e della L. 8 marzo 1951, n. 122, art.
8. Ma non si estende alle elezioni politiche, con la conseguenza che per i reati relativi a quest'ultime elezioni la prescrizione è quella ordinaria disciplinata dal codice penale (cfr. in proposito Cass. Sez. 3^, n. 1035 del 9.12.1997, Colucci ed altro, rv. 209508). Per i reati relativi alle elezioni amministrative, invece, la prescrizione è disciplinata dal predetto D.P.R. 16 maggio 1960, n.157, art. 100. Si tratta evidentemente di una deroga all'istituto generale della prescrizione del reato disciplinato nel codice penale, che il legislatore del 1960 ha voluto introdurre per evitare che l'accertamento dei reati in una materia come quella elettorale, intimamente connessa al funzionamento del principio democratico che caratterizza l'ordinamento, rimanesse troppo a lungo indefinito e potesse così negativamente riverberarsi sulla credibilità istituzionale degli organi elettivi.
Più precisamente, il legislatore speciale ha configurato una deroga:
a) alla durata del periodo prescrizionale stabilita dall'art. 157 c.p. (ora novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6), posto che anche per i delitti e per le contravvenzioni punite con pena congiunta il periodo ordinario è limitato a due anni;
b) al termine iniziale di decorrenza del periodo prescrizionale, stabilito dall'art. 158 c.p., posto che detto termine è individuato con riferimento non al tempus commissi delicti, che è il parametro principale adottato nella norma codicistica, ma alla data di chiusura dell'ultimo verbale delle operazioni elettorali, che è generalmente diversa da quella in cui si perfeziona la commissione dei vari tipi di reato previsti nel suddetto testo unico;
c) alla disciplina della interruzione del corso della prescrizione, come definita dall'art. 160 c.p., commi 1 e 2, nel senso che hanno efficacia interruttiva tutti gli atti processuali e non solo quelli tassativamente indicati nella norma codicistica;
e come definita dall'art. 160 c.p., comma 3, e dall'art. 161 c.p., comma 2, nel testo novellato dalla citata L. n. 251 del 2005, art. 6, nel senso che, dopo l'interruzione, il termine prescrizionale non può essere prolungato oltre i tre anni (cioè oltre la metà del periodo ordinario), a differenza della disciplina codicistica che attualmente prevede prolungamenti differenziati.
Lo stesso legislatore, invece, non ha previsto alcuna deroga alla disciplina codicistica della sospensione del corso della prescrizione (art. 159 c.p.), che quindi dovrà applicarsi senza eccezioni anche in relazione ai reati elettorali.
Va quindi disattesa la tesi sostenuta nella discussione orale dal difensore del RA, secondo cui la disciplina codicistica della sospensione della prescrizione non si applica per i reati di cui D.P.R. 16 maggio 1960, n. 157, art. 100 (e al riguardo non è pertinente il richiamo della sentenza Sez. Un. n. 11 del 19.5.1999, Tucci, rv. 213494: questa infatti ha escluso la sospensione della prescrizione dei reati tributari in concomitanza della sospensione biennale dei termini prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art.57, per gli accertamenti fiscali, per la semplice ragione che la sospensione della prescrizione dei reati, in tal caso, non è prevista ne' dal citato art. 57, ne' dall'art. 159 c.p.).
9 - Non ignora il collegio che una pronuncia di questa Corte ha dato una interpretazione completamente divergente della norma dell'art. 100 citato, facendo leva sul suo tenore letterale.
In base a questa esegesi, si è osservato che il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 157, art. 100, riconosce a ogni elettore la possibilità di promuovere l'azione penale e di costituirsi parte civile per i reati contemplati negli articoli precedenti, e sottopone l'esercizio di questa azione al limite temporale di due anni. Si è quindi sostenuto che non bisogna confondere la "prescrizione dell'azione penale" con la "prescrizione del reato"; e che pertanto i reati elettorali di cui trattasi sono soggetti a una doppia possibilità di prescrizione, la prima che riguarda il momento "genetico", e cioè la promozione dell'azione penale, regolata dalla legge speciale, e la seconda, regolata dal codice penale, che attiene propriamente al reato, una volta che l'azione penale sia stata esercitata tempestivamente (Cass. Sez. 3^, n. 17630 del 23.3.2005, Marini, rv. 231614). Siffatta esegesi, però, non può essere condivisa, perché fondata su una inammissibile distinzione tra prescrizione dell'azione penale e prescrizione del reato.
Come già accennato, per la particolare obiettività giuridica dei reati elettorali, che tutelano insieme l'interesse dell'ente pubblico alla regolarità delle consultazioni elettorali e quello del cittadino al libero esercizio del voto, come espressione della sovranità popolare riconosciutagli dalla Costituzione, il legislatore ha adottato un particolare regime procedurale, che - per quanto riguarda le elezioni amministrative - si sostanzia soprattutto nella maggiore brevità del termine di prescrizione del reato e nella facoltà attribuita a qualunque elettore di promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile.
"Promuovere" l'azione penale, però, non significa "esercitare" l'azione penale, la quale resta sempre affidata alla titolarità esclusiva del Pubblico Ministero. Si è perciò giustamente ritenuto che la norma del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 157, art. 100, non configuri una vera e propria azione popolare e non deroghi ai principi generali che disciplinano l'esercizio obbligatorio dell'azione penale in capo al Pubblico Ministero ai sensi degli artt.50, 405 e 550 c.p.p.; ma intenda soltanto attribuire a ogni elettore un ruolo di sollecitazione e un diritto di costituirsi parte civile in relazione ai processi penali in materia di reati elettorali (con riferimento alle sole elezioni amministrative).
Quanto alla prescrizione, si tratta di un istituto unitario, tradizionalmente fondato sulla certezza del diritto e giustificato dalla duplice esigenza di sollecitare l'esercizio della giurisdizione e di liberare il cittadino dalla incertezza della sua situazione giuridica, sicché si riconosce che - analogamente al diritto civile - il mancato esercizio dell'azione penale per un determinato periodo di tempo fa venir meno il diritto dello Stato all'applicazione della legge penale.
A questo riguardo, com'è noto, il codice penale AN del 1889 definiva la prescrizione come causa di estinzione dell'azione penale (art. 91), mentre il codice penale RO del 1930 la iscrive tra le cause di estinzione del reato (art. 157), sicché da allora non si dubita più della natura sostanziale dell'istituto, anche se con indubbi risvolti processuali.
Il legislatore del 1960, per una sorta di vischiosità terminologica, ha continuato a TIlizzare impropriamente la vecchia formulazione, parlando di prescrizione dell'azione penale. Ma certamente non ha inteso distinguere una prescrizione processuale (riferita all'azione penale) e una prescrizione sostanziale (riferita al reato), anche perché la funzione (unitaria) dell'istituto come sopra evocata non può essere altra che quella di escludere la punibilità astratta del fatto ascritto all'imputato.
Del resto, secondo la sistemazione dommatica corrente, la prescrizione estingue il diritto sostanziale (la potestà di punire) per l'inerzia del titolare prolungata nel tempo;
mentre il diritto processuale (l'azione penale) è oggetto propriamente di decadenza e non di prescrizione.
Inoltre, non è superfluo rilevare che, dopo l'entrata in vigore del codice di rito vigente, se si dovesse far credito al legislatore di proprietà terminologica, si andrebbe incontro a un paradosso insostenibile: poiché il nuovo codice distingue il processo dal procedimento, riservando al processo quella porzione di procedimento che ha inizio con l'azione penale, non sarebbe più possibile che un atto "processuale" interrompa la prescrizione dell'azione penale, posto che esso sarà necessariamente successivo all'esercizio dell'azione stessa. In altri termini, la prescrizione dell'azione penale potrebbe avvenire soltanto attraverso un atto "del procedimento" e non attraverso un atto "del processo". Con la conseguenza che il periodo prescrizionale sarà solo quello biennale, senza possibilità di prolungarlo sino al triennio per effetto di interruzioni.
L'interpretazione qui sostenuta, peraltro, è stata autorevolmente confermata dalla Corte Costituzionale in un passaggio della citata sentenza 394/2006, pubblicata prima del deposito della presente motivazione (paragrafo 4 delle considerazioni in diritto). 10 - Dalle precedenti considerazioni discende una duplice conseguenza.
Anzitutto, va dichiarata d'ufficio la estinzione di entrambi i reati ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, non potendosi accogliere la tesi di inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza, sostenuta dalla parte civile NO G., che per se stessa precluderebbe la declaratoria di estinzione dei reati. Invero, considerando la data del 27.5.2002 come quella della verosimile chiusura dell'ultimo verbale delle elezioni, il periodo prescrizionale, iniziato in tale data, andrebbe a scadere il 27.5.2005, compresi gli atti interruttivi;
ma è rimasto sospeso ex art. 159 c.p.p. dal 23.6.2003 al 21.1.2004 per rinvio del dibattimento disposto su istanza di parte, atteso che ai fini della prescrizione devono essere calcolate, per tutti gli imputati, le sospensioni processuali disposte su istanze di parte non strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa o del diritto alla prova (Cass. Sez. Un. 28.11.2001, Cremonese, rv. 220509). In conclusione, la sentenza va annullata senza rinvio giacché la prescrizione dei reati è ormai maturata sin dal 25.12.2005. In secondo luogo, poiché gli imputati sono stati condannati in solido al risarcimento del danno a favore del comune di NO, liquidato simbolicamente nelle 1.000,00 Euro richieste, e a favore di US NO, da liquidarsi in separata sede, questo giudice deve decidere ugualmente sulle statuizioni civili della sentenza annullata, in forza dell'art. 578 c.p.p.. 11 - Queste statuizioni devono essere confermate, disattendendo sul punto l'ultimo motivo di ricorso articolato dal difensore del RA (n. 2.5).
Infatti, accertata la sussistenza dei reati ormai estinti, nessun dubbio sussiste sulla legittimazione soggettiva di entrambe le parti civili e sulla esistenza del danno a loro derivato dai reati stessi. Da una parte, ogni reato obbliga al risarcimento del danno da esso cagionato (art. 185 c.p.); dall'altra, l'estinzione del reato non importa anche l'estinzione delle obbligazioni civili che ne derivano (art. 189 c.p.). Quanto al comune di NO, correttamente il primo giudice ha ritenuto che esso, a cagione delle irregolarità della procedura elettorale perpetrata dagli imputati, aveva subito un danno di immagine e un danno morale, essendo titolare dell'interesse penalmente protetto al regolare svolgimento delle operazioni di rinnovo dei propri organi elettivi. A tale riguardo non ha rilievo che quelle irregolarità non abbiano portato alla invalidazione dei risultati elettorali, atteso che il bene giuridicamente tutelato non è soltanto la validità del risultato, ma anche la regolarità democratica della competizione elettorale. La lesione di questo bene configura un danno risarcibile per l'ente che ne è titolare.
Quanto a US NO, il tribunale ha osservato che egli si era costituito parte civile come esponente di un partito politico appartenente alla coalizione uscita vincente dalle elezioni, della quale era parte integrante la lista civica "Patto per NO" patrocinata dal RA e sostenuta dalla CE S.: sicché aveva diritto a essere risarcito del danno subito a cagione del discredito gettato sulla coalizione di maggioranza dalla condotta degli imputati. Il difensore del RA ha contestato la titolarità di un diritto al risarcimento in capo al NO G., osservando che questi non era ne' persona offesa ne' danneggiato dal reato, e che uniche persone offese dai reati potevano dirsi quelle a cui era stato sottratto il certificato elettorale e che erano state sostituite nell'esercizio del voto.
La tesi difensiva non è pero fondata alla luce di una corretta interpretazione del più volte menzionato dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 157, art. 100. Questa norma va letta nel senso che, attribuendo a "qualunque elettore" la facoltà di "promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile": a) riconosce inequivocabilmente a ogni elettore la qualità di persona offesa dal reato, in quanto titolare dell'interesse soggettivo al libero e regolare esercizio del voto, che è il bene protetto dalla norma penale;
b) attribuisce a ogni elettore la legitimatio ad processum per costituirsi parte civile;
c) presuppone in capo all'elettore la corrispondente legitimatio ad causam soltanto nei casi in cui il medesimo possa dimostrare di aver subito un danno patrimoniale o non patrimoniale dalla consumazione del reato elettorale, e quindi soltanto quando sia anche danneggiato dal reato. Si tratta perciò di una legittimazione all'azione civile nel processo penale che ha natura autonoma e principale;
ed è perciò ontologicamente diversa dalla legittimazione riconosciuta alle associazioni ambientaliste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 9, comma 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali,
la quale ha carattere sostitTIvo, atteso che tali associazioni possono proporre le azioni di risarcimento del danno ambientale che spettano al comune e alla provincia, in esito alle quali il giudice, se le riconosce fondate, deve liquidare il risarcimento a favore dell'ente sostituito.
Nel caso di specie, il NO G. era processualmente legittimato a costituirsi parte civile, ed ha dimostrato di aver subito un danno politico dalla condotta incriminata degli imputati, giacché l'incetta di certificati elettorali e la sostituzione di alcuni elettori nell'esercizio del voto, che è stata perpetrata a favore della lista "Patto per NO", ha gettato un pesante sospetto di scorrettezza politica e di manipolazione del risultato elettorale sulla coalizione di maggioranza, alla quale aderiva la lista predetta e della quale il NO G. era partecipe e protagonista. Perciò, alla luce della corretta esegesi dell'art. 100 citato, anche il NO G. ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dai reati di cui trattasi, che sarà liquidato in separata sede.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione, e conferma le statuizioni civili della sentenza stessa.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2006