Sentenza 23 marzo 2005
Massime • 1
L'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960, nel riconoscere ad ogni elettore la possibilità di promuovere l'azione penale per i reati in materia di elezioni comunali e di costituirsi parte civile, subordina tale possibilità ad un limite temporale (due anni dalla data dell'ultimo verbale elettorale). Tali reati sono perciò sottoposti a due diversi tipi di prescrizione: quella già menzionata, riguardante il momento genetico, cioè la promozione dell'azione penale, e quella prevista dal cod. pen., attinente al reato stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2005, n. 17630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17630 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 23/03/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 601
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 7771/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI NC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 6242/2003 del 3-13/10/2003, pronunciata dalla Corte di Appello di Roma;
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale PASSACANTANDO G., con le quali chiede l' annullamento senza rinvio della gravata sentenza essendo estinto il reato per prescrizione;
udito il difensore, avv. TRASANTI G., che si associa alle richieste del P.G.;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Roma, con la decisione menzionata in premessa, confermava integralmente la sentenza 15/3/2002 del Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, con la quale IN RA, opponente a decreto penale, era stato condannato - a seguito di giudizio abbreviato - alla pena di giorni 16 di reclusione ed euro 30,00 di multa, con conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente, in ordine al reato di cui agli artt. 20, comma 5, 32, comma 5, e 93 D.P.R. n. 570/1960, per aver sottoscritto più di una dichiarazione di presentazione di candidatura per le elezioni amministrative del Comune di Viterbo del 13/6/99. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge penale - ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 100, comma 2, D.P.R. n. 570/1960 - giacché ai sensi di detta norma il reato de quo era già prescritto prima della pronunzia della sentenza impugnata per cui la Corte distrettuale avrebbe dovuto rilevare detta causa di estinzione del reato.
All'odierna udienza, il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso è infondato, avendo evidentemente il ricorrente confuso il concetto di "prescrizione dell'azione penale", il cui termine, relativamente al reato in questione, è stabilito dall'art. 100 D.P.R. n. 570/1960, con quello, affatto diverso, di "prescrizione del reato", quale causa estintiva dello stesso, disciplinata dalle norme del codice penale. In tale equivoco, per vero, incorre anche qualche decisione di questa Corte Suprema.
Il menzionato art. 100, infatti, riconosce ad ogni elettore - per quanto concerne i reati in materia di elezioni comunali - la possibilità di promuovere l'azione penale e di costituirsi parte civile, ma detta possibilità è sottoposta ad un limite temporale:
due anni, salvo interruzioni, dalla data dell'ultimo verbale elettorale. In altri termini questa categoria di reati, a cagione della loro particolare natura, è sottoposta ad una doppia possibilità di prescrizione, la prima che riguarda il momento genetico, e cioè la promozione dell'azione penale, e la seconda, quella normale prevista dal codice penale, che attiene proprio al reato, una volta che la detta azione sia stata esercitata tempestivamente. Orbene, nel caso di specie, essendo iniziata l'azione penale nel prescritto termine, il contestato delitto si sarebbe dovuto prescrivere - ex artt. 157 e 160 c.p. - entro sette anni e mezzo dalla commissione dello stesso, donde l'infondatezza dell'impugnazione.
Sennonché deve rilevarsi d'ufficio l'entrata in vigore, nelle more del processo, della legge 2/3/2004, n. 61, il cui art. 1, comma 2 lett. "b", ha modificato l'art. 93 del D.P.R. n. 570, trasformando il delitto, punito con pena cumulativa, in contravvenzione, punita con la sola ammenda.
Conseguentemente il termine prescrizionale non può comunque superare il limite triennale, ai sensi dei richiamati artt. 157 e 160 c.p.. Dovendosi dunque - ex art. 2, comma 3, c.p.- ravvisare il nuovo reato contravvenzionale, considerato che il fatto per cui è processo risale al 1999, lo stesso è ormai abbondantemente prescritto e già lo era al momento della pronunzia della gravata decisione, donde l'annullamento di questa.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza essendo il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2005