Sentenza 10 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di reati elettorali, la previsione di un termine prescrizionale breve, contenuta nell'art.100 d.P.R. 16 maggio 1960, n.570, in quanto fortemente derogatoria del regime prescrizionale generale contenuto negli artt.157 e 160 cod.pen., è riferibile ai soli reati previsti dal medesimo testo normativo e non è suscettibile di interpretazione estensiva, così che non è applicabile ai reati elettorali per i quali sia contestata anche la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista da una diversa normativa, come quella contenuta nell'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito con L.12 luglio 1991n.203.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2006, n. 38836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38836 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/10/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 958
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 022324/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO il TRIB. della LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) AL LF, N. IL 04/06/1962;
2) RR GE N. IL 14/06/1979;
3) IA TO, N. IL 07/08/1972;
4) IA CA, N. IL 18/06/1972;
5) AI EF, N. IL 28/03/1964;
6) DI GE PI, N. IL 13/03/1965;
avverso ORDINANZA del 04/04/2006 del TRIB. della LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI Maria Silvia;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento del ricorso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 11/11/2005 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione di misura cautelare per IC AL, AR EN, IA AL, AS LU in relazione all'art. 416 bis c.p., commi 1 e 3 "per essersi associati tra loro, con persone individuate ed altre ancora non identificate e con CO AR, in seguito assassinato in un agguato, in tal modo costituendo un'associazione camorrista che si è avvalsa della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, organizzazione operante nel comune di Melito e diretta emanazione del clan Di Lauro di Secondigliano, finalizzata - anche allo scopo di mantenere il controllo del territorio - alla commissione di una pluralità di reati... nella specie finalizzata ad impedire o ostacolare il libero esercizio del voto ai cittadini, in modo da procurare indebitamente voti alla lista con candidato sindaco Giampiero Di EN in occasione delle elezioni comunali del maggio e giugno 2003, attività realizzata impedendo la campagna elettorale a favore del candidato avversario ER UC, ...condizionando l'espressione delle preferenze dei singoli elettori... In Melito dal 2002 e con condotta continuata sino ad aprile 2004". Il Giudice per le Indagini Preliminari rigettava, per contro, per gli indagati IC, AR, AS, AI, IA e Di EN la richiesta di applicazione della misura cautelare relativa ai capi della contestazione attinenti i reati elettorali (art. 110 c.p., art. 81 c.p., cpv., D.P.R. 16 giugno 1960, n. 570, art. 86, comma 1, art. 87, commi 1 e 2, art. 90, e
L. n. 203 del 1991, art. 7, - capi b), e), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) - per intervenuta prescrizione dei medesimi.
Avverso tale ordinanza presentava appello ex art. 310 c.p.p. il Procuratore della Repubblica della D.D.A. presso il Tribunale di Napoli, tra l'altro censurando l'erronea applicazione, da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, della disciplina della prescrizione in relazione ai reati elettorali aggravati dalla circostanza di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convenite nella L. 12 luglio 1991, n. 203. Con ordinanza in data 4/4/2006 - depositata il 16/5/2006 - il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Riesame, rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero, confermando il provvedimento impugnato. Argomentava, in particolare, il Giudice del Riesame che, pur prendendo atto di un isolato indirizzo giurisprudenziale, che riconduceva i termini prescrizionali nell'alveo della disciplina generale di cui all'art. 157 c.p., " operando un oscuro accostamento della disciplina del reato circostanziato al reato complesso", riteneva, però, di condividere l'impostazione data alla problematica dal Giudice per le Indagini Preliminari, non ritenendo configurabile sul piano logico e sistematico una osmosi tra la speciale disciplina della prescrizione prevista per i reati elettorali dal T.U., art. 100 del Testo Unico sulla composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e la disciplina ordinaria della causa estintiva del reato, condotta sul rilievo della specialità della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Osservava ancora il Tribunale che la disciplina speciale da applicarsi in tema di prescrizione (massima triennale) si estendeva a tutte le ipotesi contemplate dal Testo Unico in materia di reati elettorali, comprese quelle aggravate. Una diversa interpretazione avrebbe comportato una inammissibile deroga al principio secondo cui la legge speciale deroga e prevale sulla disciplina generale. Quanto alla ricorrenza di atti interruttivi della prescrizione, osservava il Tribunale del Riesame che essi potevano essere solo quelli di cui all'art. 160 c.p., con esclusione da tale novero degli atti procedimentali di mera indagine.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, nella parte in cui rigettava l'appello per intervenuta prescrizione dei reati elettorali, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, censurando l'iter argomentativo seguito dal Giudice del Riesame per pervenire al convincimento di maturata prescrizione dei reati elettorali, osservando che, anche a voler interpretare l'istituto contenuto nel T.U., art. 100, citato, quale ipotesi di vera e propria prescrizione del reato, doveva, in ogni caso, essere ritenuta rilevante - ai fini prescrizionali - l'aggravante ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in ossequio al disposto dell'art. 157 c.p., comma 2. Nè -
osservava il Pubblico Ministero - poteva fondatamente ravvisarsi nell'art. 100 una deroga al meccanismo di computo dell'istituto prescrizionale ed alla necessaria valutabilità delle circostanze aggravanti, in ossequio a quanto previsto dal ridetto secondo comma dell'art. 157 c.p. Quanto agli atti interruttivi della prescrizione dell'azione - la quale avrebbe dovuto conseguire unicamente nell'ipotesi che nei due anni successivi alla chiusura dei verbali elettorali, nessuna iniziativa fosse stata presa per accertare i fatti poi qualificati come reati elettorali - rilevava il P.M. che, da subito, erano stati compiuti numerosissimi atti "procedimentali" per accertare i fatti poi confluiti nelle imputazioni.
Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.
I reati elettorali oggetto di imputazione, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, - contestato nella specie - non possono dirsi prescritti in applicazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 100, comma 2. Tale norma, infatti, prevede che
"l'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'anno non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione".
Orbene, la previsione di una prescrizione "abbreviata" e generalizzata, proprio perché fortemente derogatoria rispetto alle norme generali di cui agli artt. 157 e 160 c.p., non può essere interpretata estensivamente (cfr. in termini Cass. Sez. 5, 6/10/2003 n. 957, Caminiti). In altre parole, la previsione di un ridotto termine prescrizionale, introdotto in una distinta normativa e riferito a delitti anche gravi (come attestato dall'entità delle pene), esige un'attenta interpretazione del T.U., art. 100, citato, che non consente di ritenere che la disciplina della legge speciale possa ritenersi riferita anche ai reati elettorali aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. La specialità dell'istituto di cui al ridetto T.U., art. 100 può ritenersi ritagliata sull'ipotesi base del reato elettorale, ma mai su quella aggravata. In altre parole, non può certamente affermarsi che il citato articolo deroghi anche al meccanismo di computo dell'istituto prescrizionale ed alla necessaria valutabilità delle circostanze aggravanti;
in altri termini, che il T.U., art. 100, deroghi all'art. 157 c.p., comma 2. Tale deroga non si rinviene ne' nel T.U., art. 100, ne' nel contesto della disciplina in cui tale articolo trovasi inserito. Nel caso di specie, i reati elettorali contestati sono quelli previsti dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86, comma 1, art. 87, commi 1 e 2, art. 90, tutti aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, che prevede un aumento di pena sino alla metà. Orbene, se la legge speciale, che prevede anche un'aggravante speciale (nella specie, per essere i reati aggravati dal metodo camorristico o dalla finalità di avvantaggiare un'associazione camorristica) non indica un termine autonomo di prescrizione, non può che farsi riferimento alla disciplina generale prevista dal codice penale. Di certo, in tema di reato elettorale aggravato si rileva una lacuna legislativa in punto di regime prescrizionale, lacuna che, pertanto, non può che essere colmata sulla base della disciplina codicistica ed alla quale non può sottrarsi la disciplina della prescrizione dei reati elettorali aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, citato. Anche un'interpretazione esegetica dell'aggravante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, milita nel senso sopra precisato. Invero, tale aggravante è stata prevista in una legge posteriore ed ha disegnato un'indubbia specialità del reato elettorale, che si atteggia in questo caso secondo cadenze e modalità assai diverse e ben più gravi rispetto a quelle ordinarie;
basti per tutti il richiamo ad un elemento decisivo della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. ("il procurare voti per sè o per altri", nella specie allo scopo di favorire l'associazione criminale capeggiata da CO AR).
Ne deriva che i reati in oggetto, commessi in epoca antecedente e prossima al 25 maggio 2003 ed al 9 giugno 2003 non possono ritenersi prescritti.
La seconda doglianza del Procuratore della Repubblica deve ritenersi assorbita nell'accoglimento del primo motivo di gravame. L'ordinanza impugnata va, conseguentemente, annullata con rinvio al Tribunale penale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale Penale di Napoli per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2006