Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la risoluzione unilaterale ad opera del g.u.p. del precedente provvedimento di ammissione del rito, con conseguente mancata assunzione della prova,costituisce provvedimento abnorme. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il g.u.p. ha revocato il proprio precedente provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato condizionato, richiesto dagli imputati, per difficoltà nell'assunzione della prova e conseguente rischio di scadenza dei termini di custodia di fase).
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2004, n. 17317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17317 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 11/03/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 1313/04
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 010456/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di VERBANIA;
nei confronti di:
1) AW UR N. IL 04/10/1963;
2) KL ZI MA N. IL 26/08/1972;
avverso ORDINANZA del 14/02/2002 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di VERBANIA.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO: inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 28-11-2002 il G.U.P. del Tribunale di Verbania ammetteva PA UR e KL JE MA - imputati del delitto di omicidio aggravato - al giudizio abbreviato, subordinato all'esame del teste LA AW. Successivamente, con ordinanza del 14-2- 2003, rilevato che il predetto teste, sebbene regolarmente citato, non era comparso e risultava risiedere in Polonia, di talché il suo esame avrebbe comportato un ritardo tale da comportare il rischio del superamento dei termini di fase della custodia cautelare, disponeva "procedersi oltre", fissando una successiva udienza per la discussione del processo.
Avverso la predetta ordinanza del 14-2-2003 ricorrono il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, il PA e il KL, deducendo tutti l'abnormità dell'ordinanza impugnata. Sostanzialmente tutti i ricorrenti sostengono che una volta ammesso il giudizio abbreviato condizionato il giudice del rito non ha il potere di trasformare il giudizio in abbreviato incondizionato, così privando gli imputati delle scelte alternative che avrebbero potuto adottare nell'udienza preliminare a fronte di un rifiuto del giudice all'ammissione al rito condizionato;
sostengono, inoltre, che l'esame del teste per rogatoria non è incompatibile con il giudizio abbreviato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono tutti fondati e meritano accoglimento, perché il provvedimento impugnato ha i caratteri dell'abnormità. L'insegnamento delle Sezioni Unite è nel senso che è affetto da abnormità il provvedimento che per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ed altresì quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (sent. n. 17 del 10-12-1997, Di Battista, rv. 209603; sent. del 24-11-1999, Magnani, rv. 215094).
Tali caratteristiche sono riscontrabili nell'ordinanza in esame, con la quale il G.U.P. di Verbania dopo avere ammesso gli imputati al giudizio abbreviato condizionato - valutando, quindi, l'integrazione probatoria richiesta e ritenendola implicitamente necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, come previsto dall'art. 435 comma 5 c.p.p. - ha unilateralmente risolto il negozio processuale bilaterale intervenuto con gli imputati, impedendo l'assunzione della prova;
e ciò, peraltro, non a fronte di una prova divenuta oggettivamente impossibile (come, ad esempio, per morte del teste ammesso), ne' per sopravvenuta irrilevanza o superfluità della prova stessa - nel qual caso, semmai, si potrebbe porre il problema della sussistenza del relativo potere da parte del giudicante - ma per semplice difficoltà nell'assunzione della prova e per il conseguente rischio di scadenza dei termini di custodia di fase. Si osserva, in proposito, che la difficoltà nell'assunzione della prova doveva essere valutata preventivamente e che è stata implicitamente ritenuta compatibile con il rito, nel momento in cui il giudicante lo ha ammesso;
quanto al rischio di scadenza dei termini di fase, oltre che anch'esso preventivabile e comunque tale da non giustificare la revoca della prova condizionante, era eventualmente ovviabile con la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 304 comma 2 c.p.p., istituto, previsto per i reati indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., che è stato ritenuto applicabile per qualsiasi difficoltà di ordine logistico (Cass., 6^, n. 608 del 20-2-1998, Bisogno, rv. 211701) e riguardante non solo i giorni in cui si tengono le udienze e si delibera la sentenza, ma anche i cosiddetti "tempi morti", cioè gli intervalli tra un'udienza e l'altra (Sez. Un., n. 17 del 19-6-1996, Puglia, rv. 2053 37).
In conclusione il provvedimento impugnato, in quanto abnorme, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.U.P. di Verbania perché prosegua il giudizio abbreviato con l'assunzione della prova a cui il predetto giudizio è stato subordinato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.U.P. del Tribunale di Verbania per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2004