Sentenza 28 marzo 2007
Massime • 1
È abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi previsti dall'art. 441 bis cod.proc.pen.. (Fattispecie nella quale il giudice delle indagini preliminari aveva revocato il rito precedentemente ammesso, dopo che la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza ammissiva solo nella parte in cui ammetteva i testimoni della parte civile).
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2007, n. 21168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21168 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/03/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 702
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 011896/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GE NO, N. IL 08/11/1948;
2) ZZ SC, N. IL 13/11/1951;
3) SS SC, N. IL 04/11/1956;
avverso ORDINANZA del 08/02/2005 GIP TRIBUNALE di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSINI GIANGIULIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Cassazione con sentenza 11.11.2004 annullava l'ordinanza 22.1.2004 del Gup del Tribunale di Taranto, ammissiva del rito abbreviato condizionato all'esame di alcuni testi, nel procedimento a carico di SE AN, AL CO e RA CO, imputati del reato di cui all'art. 572 c.p., nella parte in cui ammetteva anche i testimoni della parte civile.
Con ordinanza 8.2.2005 il Gup del Tribunale di Taranto revocava la precedente ordinanza, oggetto del giudizio della Cassazione, e rigettava la richiesta di rito abbreviato.
Ricorre la difesa degli imputati per abnormità dell'ordinanza perché il procedimento con rito abbreviato doveva considerarsi iniziato e per violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, non essendosi il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto affermato dalla Cassazione.
Il ricorso è fondato. L'ordinanza con cui viene ammesso il rito abbreviato, infatti, non è revocabile, fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 441 bis c.p.p. qualificabili come fattispecie di diritto potestativo dell'imputato, essendo riconosciuta esclusivamente all'imputato, in presenza dei presupposti fissati dalla legge, la facoltà di revocare la richiesta di ammissione al giudizio semplificato in precedenza formulato (in questo senso Cass., sez. 1^, 17.6.2004, Gurliaccio). Nel caso in esame il giudizio abbreviato era già stato ammesso e la decisione della Corte di Cassazione aveva avuto ad oggetto non già la decisione del giudice sul rito, ma unicamente l'ammissibilità o meno dell'audizione dei testi indicati dalla parte civile. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Taranto perché proceda con le forme del rito abbreviato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Taranto per il giudizio abbreviato.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2007