Sentenza 15 giugno 2006
Massime • 1
È configurabile un caso di conflitto proprio, ai sensi dell'art. 28, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare, preso atto dell'intervenuta revoca della domanda di giudizio abbreviato incondizionato in precedenza formulata dall'imputato, disponga, con implicita revoca dell'ordinanza ammissiva di detto rito, il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale che, a sua volta, ritenuta l'irrevocabilità della predetta richiesta, denunci l'illegittimità del provvedimento di rinvio a giudizio. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del G.u.p. che, preso atto della dichiarazione di rinuncia al rito abbreviato dell'imputato e del suo difensore, aveva, con revoca implicita dell'ordinanza ammissiva di detto rito, emesso decreto di rinvio a giudizio dinanzi al tribunale, il quale aveva sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato non è revocabile).
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2006, n. 25858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25858 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/06/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 2101
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 15104/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale di Rimini con ordinanza 30 marzo 2006;
nel procedimento a carico di:
IO ND, N. il 4 ottobre 1975;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. PEPINO Livio;
sentito il Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice dell'udienza preliminare di Rimini.
OSSERVA
1. Con ordinanza 19 gennaio 2005, il giudice dell'udienza preliminare di Rimini, preso atto della dichiarazione di rinuncia al rito abbreviato dell'imputato IO ND e del suo difensore, ha, con revoca implicita dell'ordinanza ammissiva di detto rito, emesso decreto con cui ha disposto il giudizio avanti al tribunale ricomposizione collegiale.
Con ordinanza 30 marzo 2006, peraltro, il Tribunale di Rimini ha sollevato conflitto negativo di competenza osservando che, secondo prevalente giurisprudenza, la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato non è revocabile (salva l'ipotesi di contestazione suppletiva ad opera del pubblico ministero ritenuta necessaria per la decisione disposta di ufficio dal giudice) e che all'erronea decisione del giudice dell'udienza preliminare che abbia disposto detta revoca e, conseguentemente, il giudizio ordinario può porsi rimedio solo con il conflitto ex art. 28 c.p.p. e seguenti. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto attribuendo la competenza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini. In tal senso è, infatti, la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, da un lato, il provvedimento di revoca del giudizio abbreviato fuori dai casi di espressa previsione è illegittimo (così, seppur traendone diversità di effetti, Cass., sez. 1, 17 giugno - 9 agosto 2004, Gurliaccio, riv. n. 228707 e Cass., sez. 5, 14 dicembre 2004 - 2 febbraio 2005, Di Ponio, riv. n. 231408) e, dall'altro, "è configurabile un caso di conflitto proprio, da inquadrarsi, come tale, nelle previsioni di cui all'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b), e non un "caso analogo", sussumibile nell'ambito di applicabilità del comma secondo dello stesso art. 28 c.p.p. (al quale soltanto si riferisce la regola,
derogatoria dei principi generali, della prevalenza delle decisioni del giudice del dibattimento su quelle del giudice per le indagini preliminari), quando, disposto il rinvio a giudizio dell'imputato da parte del giudice dell'udienza preliminare, cui era stata originariamente presentata richiesta di giudizio abbreviato, poi revocata dopo l'intervenuto consenso del pubblico ministero, il tribunale, correttamente ritenuta l'irrevocabilità di detta richiesta e la conseguente illegittimità del provvedimento di rinvio a giudizio, abbia restituito gli atti al medesimo giudice dell'udienza preliminare, il quale abbia a sua volta rifiutato di procedere al giudizio abbreviato" (Cass., sez. 1, 20 novembre 1992 - 1 febbraio 1993 conflitto competenza gip e tribunale Pistola in proc. Barbato, riv. n. 192989).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2006