Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2006, n. 25858
CASS
Sentenza 15 giugno 2006

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Massime1

È configurabile un caso di conflitto proprio, ai sensi dell'art. 28, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare, preso atto dell'intervenuta revoca della domanda di giudizio abbreviato incondizionato in precedenza formulata dall'imputato, disponga, con implicita revoca dell'ordinanza ammissiva di detto rito, il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale che, a sua volta, ritenuta l'irrevocabilità della predetta richiesta, denunci l'illegittimità del provvedimento di rinvio a giudizio. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del G.u.p. che, preso atto della dichiarazione di rinuncia al rito abbreviato dell'imputato e del suo difensore, aveva, con revoca implicita dell'ordinanza ammissiva di detto rito, emesso decreto di rinvio a giudizio dinanzi al tribunale, il quale aveva sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato non è revocabile).

Commentario1

  • 1Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2006, n. 25858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25858
Data del deposito : 15 giugno 2006

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