Dirimenti di responsabilita' nei servizi di corrispondenze e pacchi
L'Amministrazione e' liberata da ogni responsabilita' per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:
a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore;
c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente;
d) quando trattasi di invii non consentiti ai sensi dell'articolo 81;
e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 84;
f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91;
g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalita' stabilite dal regolamento.