Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reati elettorali, il termine biennale "dalla data del verbale ultimo delle elezioni" entro cui si prescrive l'azione penale per i reati elettorali previsti dal T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (art. 100, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) non deroga al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 157 cod. pen. per i reati contemplati dal citato Testo Unico, in quanto costituisce esclusivamente il termine di decadenza entro cui è possibile per ogni elettore la promozione dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2008, n. 46370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46370 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2299
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 23267/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO MI, nato il [...], TI AN, nata il [...], IN MA, nato il [...], IN AN, nato il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Messina, emessa il 16/11/07;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione, conferma delle statuizioni civili;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Manfredi Gigliotti Michele, difensore di fiducia delle parti civili DU IA TE e SO NC LL;
Udito il difensore Avv. Mancuso Giuseppe, difensore di fiducia di tutti i ricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Messina, con sentenza emessa il 16/11/07, confermava la sentenza del Tribunale di Patti, sezione distaccata di S. Agata di Militello, in data 19/11/05, appellata tra gli altri da LO MI, TI AN, IN MA, IN AN, imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, artt. 86 e 87 come loro rispettivamente contestati ai capi 1), 2),
3), 6) della rubrica e condannati rispettivamente LO MI alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
TI AN a quella di mesi quattro di reclusione ed Euro 240,00 di multa;
IN MA a quella di mesi sette di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
IN AN a quella di anni una e mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa;
pena sospesa per tutti.
Tutti gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare i ricorrenti esponevano:
1. che i reati in esame erano estinti per prescrizione, essendo maturato il relativo termine biennale, ai sensi del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 100;
2. che andava rinnovata l'istruttoria dibattimentale per espletare il confronto tra i testimoni escussi.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
La difesa delle costituite parti civili, DU IA TE e SO NC LL, con memoria in data 20/06/08, eccepiva che l'avv. Giuseppe Mancuso, difensore dei ricorrenti, non era munito del mandato in atti, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 11/11/08, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotto della difesa delle parti civili.
Invero il difensore dei ricorrenti, avv. Giuseppe Mancuso che ha redatto il ricorso risulta difensore di fiducia dei ricorrenti sin dal giudizio di 1^ grado;
munito peraltro di mancato specifico. Passando al merito del ricorso de quo, va affermato che la Corte Territoriale, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione.
In particolare i giudici del merito hanno accertato, in modo univoco che LO MI, TI AN, IN MA, IN AN - in occasione della competizione elettorale amministrativa svolta nei giorni 25 - 26 Maggio 2003 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Torrenova - hanno realizzate le condotte illecite come loro rispettivamente contestate ai capi 1), 2), 3), 6) della rubrica.
Le censure, dedotte nel ricorso sul punto - peraltro circoscritte alla sola richiesta di espletamento del confronto tra i testi - sono generiche sia perché prive della indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto da porre a sostegno delle censure medesime, sia perché non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni esplicitate nella decisione impugnata;
con conseguente inammissibilità delle censure ex artt. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
Parimenti va disattesa l'eccezione di prescrizione perché infondata. Il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi sei in relazione a fatti commessi sino al Maggio 2003), non è tuttora maturato. All'uopo va ribadito ed affermato che il termine biennale di cui al D.P.R. n. 570 del 1996, art. 100 decorrente dalla data dell'ultimo verbale, costituisce esclusivamente il termine di decadenza entro cui è possibile per ogni elettore la promozione dell'azione penale, fermo restando il termine ordinario di prescrizione del reato;
nella specie 7 anni e mesi sei conforme (Cass. Sez. 3 Sent. n. 17630 del 15/05/05, ric. Marini F., che ha trattato con esaustività la materia in esame ed al cui indirizzo giurisprudenziale questa Corte aderisce;
Contra Cass. Sez. 3 Sent. n. 42199 del 25/12/2006). Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da LO MI, TI AN, IN MA, IN AN con condanna degli stessi in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00, nonché alla rifusione delle spese processuali delle costituite parti civili DU IA TE e SO NC LL, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla P.C. liquidate in complessive Euro 2.500,00, oltre IVA ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008