Articolo 93 del Codice del processo amministrativo
Articolo 92Articolo 94
Versione
16 settembre 2010
Art. 93


Luogo di notificazione dell'impugnazione

1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.
2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perche' il domiciliatario si e' trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione puo' presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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