Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 1
È abnorme, in quanto provoca una regressione del procedimento e una sua irreversibile stasi, il provvedimento con il quale il G.i.p. accolga la richiesta dell'imputato di rinuncia al rito abbreviato, ordinario o condizionato, già ammesso, disponendo la restituzione degli atti al P.M..
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2008, n. 32905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32905 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 09/07/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2132
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 004161/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE LV MU LU, N. IL 08/03/1978;
avverso ORDINANZA del 24/01/2008 GIP TRIBUNALE di TIVOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO A. M. che ha richiesto annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. OSSERVA
1. Con ordinanza in data 24.01.2008 il Gip del Tribunale di Tivoli, preso atto che il difensore l'imputato De IL ER LU, munito di procura speciale, aveva dichiarato di rinunciare al rito abbreviato, in precedenza richiesto ed ammesso, disponeva la restituzione degli atti al P.M..
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, rilevando come l'ordinamento non consenta l'atto in parola, e come l'ordinanza impugnata, provocando regressione del procedimento ed una sua sostanziale stasi, debba considerarsi abnorme.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento dell'impugnata ordinanza per abnormità.
4. Il ricorso, fondato, deve trovare accoglimento.
È pacifico, invero, che la richiesta di rito abbreviato, sia esso ordinario che condizionato, sia atto irretrattabile da parte dell'imputato. È sicuramente illegittimo, pertanto, il provvedimento del Gip che, accogliendo il ripensamento dello stesso (dichiarazione di rinuncia), revochi per ciò solo il già ammesso rito abbreviato e restituisca gli atti al P.M.. Nella fattispecie, inoltre, l'ordinanza del Gip rivela un ulteriore profilo di evidente illegittimità per carenza assoluta di motivazione, esaurendosi nel mero dispositivo (cfr. ordinanza 24.01.2008 in atti: "L'Avv. Iacobone dichiara di rinunciare alla richiesta di definizione con rito abbreviato. Il giudice dispone la restituzione degli atti al P.M."). Deve ritenersi poi che tale ordinanza del Gip, oltre che illegittima, costituisca anche atto abnorme. Ed invero - posto che tale deve ritenersi quell'atto che si ponga fuori del sistema processuale, deviando dalle sue strutture fondamentali, e che determini uno stallo del procedimento - deve rilevare la Corte come l'impugnata ordinanza, da un lato, snaturi il rito abbreviato, considerandolo una mera opzione difensiva, di cui l'imputato sia dominus, anziché un rito che solo il giudice, verificate le condizioni di legge, può ammettere;
dall'altro come essa determini una inammissibile regressione del processo ed uno stallo dello stesso. Ed invero il P.M. si vedrebbe costretto a subire una non voluta deviazione dalla propria strategia processuale (dopo avere acconsentito all'abbreviato), ovvero a bloccare il processo in un limbo paralizzante ed improduttivo. L'impugnata ordinanza va quindi annullata senza rinvio. Gli atti vanno pertanto trasmessi al Gip del Tribunale di Tivoli perché proceda, come per legge, nel già ammesso rito abbreviato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Tivoli per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2008