Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, al di fuori dei casi previsti dall'art. 441 bis cod. proc. pen., revochi il decreto di fissazione del giudizio abbreviato condizionato emesso, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta avanzata dall'imputato nei cui confronti sia già stato emesso decreto di giudizio immediato.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2004, n. 33965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33965 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 772
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 006702/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC LO, N. IL 04/11/1971;
avverso SENTENZA del 17/09/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17.9.2003 la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale il 13.1.2003 che aveva dichiarato NZ AC colpevole del delitto di tentato omicidio volontario, esclusa l'aggravante dell'art. 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 c.p. e, concesse le attenuanti generiche prevalenti, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il 6.2.2002 veniva notificato all'imputato e al suo difensore decreto di giudizio immediato.
Il 20.2.2002 l'imputato chiedeva di essere ammesso a giudizio abbreviato, subordinato ad integrazione probatoria. Conseguentemente, con provvedimento del 25.2.2002, notificato al difensore e all'imputato, il g.i.p. revocava il decreto di ammissione al giudizio immediato e fissava per la celebrazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 458, comma 2, c.p.p., il giorno 9.4.2002. L'8.3.2002 il g.i.p. revocava il provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato condizionato e confermava il decreto di giudizio immediato, motivando che la fissazione dell'udienza per il rito abbreviato era avvenuta per mero errore materiale e che la richiesta di giudizio abbreviato non poteva essere accolta, essendo condizionata ad adempimenti istruttori molto complessi. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, AC, il quale lamenta: 1) nullità del nuovo decreto di giudizio immediato per violazione ed erronea applicazione dell'art. 456, comma 3, c.p.p., per omessa osservanza del termine di trenta giorni stabilito dalla legge con conseguente lesione dei diritti di difesa, in quanto la notifica del decreto di giudizio immediato per l'udienza dell'8.4.2002 è stata effettuata al difensore il 13.3.2002 e il citato decreto non può essere considerato meramente confermativo del precedente, essendo stato adottato all'esito della revoca del provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato, peraltro adottato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 441 bis c.p.p.; 2) violazione ed erronea applicazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della legittima difesa reale o putativa ex art. 52 c.p.; 3) violazione ed erronea applicazione di legge in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di reato di tentato omicidio, non essendo mai stato VI in pericolo di vita;
4) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'eccesso colposo ex art. 5 c.p.; 5) violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 c.p. in ordine alla dosimetria della pena.
OSSERVA IN DIRITTO
Il motivo di ricorso attinente alla corretta instaurazione del dibattimento di primo grado ha carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri.
1. La legge 16.12.1999 n. 479 ha ridisegnato in maniera significativa, negli artt. 27-31, la struttura del giudizio abbreviato, quale era delineata dagli artt. 438-443 c.p.p., trasformandone radicalmente i presupposti e gli schemi procedurali. L'istituto del giudizio abbreviato si configura attualmente come un vero e proprio diritto dell'imputato, con la conseguenza che, una volta avanzata la relativa richiesta (art. 438, comma 1, c.p.p.), il giudice è tenuto a disporre con ordinanza il giudizio abbreviato (art. 438, comma 4, c.p.p., essendo a lui riservato esclusivamente il potere di integrazione probatoria ex officio, quando ritenga di non "potere decidere allo stato degli atti".
Al giudice non è più, quindi, attribuito il potere di disattendere la richiesta sulla base di un apprezzamento discrezionale in punto di complessità delle acquisizioni probatorie necessarie ai fini della decisione e, quindi, di compatibilità dell'integrazione probatoria officiosa con le esigenze di deflazione tipiche del rito speciale. L'instaurazione del giudizio abbreviato è, così, rimessa all'iniziativa esclusiva dell'imputato, che ne è diventato l'arbitro esclusivo, perché il pubblico ministero non può opporsi alla richiesta di giudizio semplificato e il giudice, d'altro lato, non può ne' valutare se il processo sia effettivamente suscettibile di definizione all'udienza preliminare allo stato degli atti ne', in caso negativo, rigettare la richiesta, in quanto la completezza e la sufficienza delle prove può essere, comunque, assicurata dal potere integrativo, anche officioso, del giudice.
A quest'ultimo è, invece, consentito di rigettare la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato, soltanto quando essa risulti "condizionata" ad un'integrazione probatoria, che non sia necessaria ai fini della decisione ne' "compatibile con le finalità di economia processuale" proprie del rito alternativo (art. 438, comma 5, c.p.p.). Tale ipotesi rappresenta, tuttavia, un'eccezione rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 438, commi 1 e 4, c.p.p., dettata per la richiesta incondizionata di rito abbreviato.
2. Le modifiche normative introdotte dalla legge 479/1999 si collocano nel più ampio contesto delle pronunzie della Consulta. La Corte Costituzionale ha recentemente ribadito (sentenza n. 169 del 2003), richiamandoli espressamente, l'attualità dei principi generali enunciati in occasione dei suoi precedenti interventi in tema di giudizio abbreviato:
a) l'ammissione al giudizio abbreviato presenta profili di rilevanza non solo processuale, ma anche sostanziale, perché dall'accesso al rito derivano conseguenze sul trattamento sanzionatorio dell'imputato in virtù di una consistente riduzione della pena;
b) la controversia sulla richiesta dell'imputato non può essere definita all'interno dell'udienza preliminare e non può spettare al giudice per le indagini preliminari la decisione definitiva sul rito con una pronuncia che, senza possibilità di controllo, incide sulla misura della pena;
ciò soprattutto quando tali aspetti siano intimamente collegati e strettamente consequenziali ad una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilità delle parti;
c) essendo in gioco apprezzamenti che producono conseguenze sull'entità della pena, la sottrazione al giudice del dibattimento del controllo sulle determinazioni del giudice per le indagini preliminari limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale.
3. È in questo articolato quadro di principi che deve essere analizzata la fattispecie in esame, che trova i suoi punti di riferimento negli agli artt. 438, comma 4, e 458, comma 2, c.p.p.. Ai sensi dell'art. 438, comma 4, c.p.p. sulla richiesta di ammissione al giudizio abbreviato formulata dall'imputato il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. In base all'interpretazione letterale della norma si può affermare che l'ordinanza-decreto, disciplinata dall'art. 438, comma 4, c.p.p., è un atto di natura complessa, con il quale il giudice, da un lato, valuta i presupposti di ammissibilità del rito e, dall'altro, proprio sulla base di tale apprezzamento, adotta i provvedimenti conseguenti quali la fissazione della relativa udienza. L'art. 458, comma 2, c.p.p. stabilisce a sua volta testualmente che se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza.
Secondo un'interpretazione letterale e sistematica della disposizione in esame alla luce dei criteri generali stabiliti dall'art. 438 c.p.p. la fissazione dell'udienza per il giudizio abbreviato,
richiesto dall'imputato cui sia stata notificato il decreto di giudizio immediato, costituisce un posterius rispetto alla positiva delibazione in ordine al rito, pur nel rispetto dei limiti indicati al precedente paragrafo 1 e conseguenti alla novella introdotta dalla legge 479/1999. Ne consegue che la fissazione dell'udienza disciplinata dall'art. 458, comma 2, c.p.p. deve essere interpretata come atto di per sè
introduttivo del rito abbreviato, già preceduto da un vaglio di ammissibilità della richiesta di cui costituisce il naturale sviluppo logico e giuridico.
È indubbio, peraltro, che, in presenza di una istanza "condizionata" di rito abbreviato, lo scrutinio positivo in ordine all'ammissibilità della domanda non impedisce al giudice di valutare in udienza, nel contraddittorio fra le parti, se, alla stregua degli atti già acquisiti, l'integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le esigenze di semplificazione che caratterizzano il rito. Dall'esito della verifica dipenderà se il processo debba proseguire nelle forme del giudizio abbreviato (v. Sez. 1^, 3.10.2001, n. 5426, ric. D'Amico). Conseguentemente è da escludere che la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 458, comma 2, c.p.p. possa costituire un mero incombente materiale ed un semplice atto interinale svincolato dalla più articolata struttura del giudizio semplificato. Alla stregua di queste considerazioni, quindi, il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 458, comma 2, c.p.p. è un atto complesso con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, cui sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, valuta l'ammissibilità della istanza e, dopo un apprezzamento positivo dei presupposti, fissa la relativa udienza. All'esito della pronunzia dell'ordinanza di accoglimento della richiesta, il giudizio abbreviato può ritenersi iniziato.
4. Proprio perché già introduttiva del rito, l'ordinanza con la quale viene ammesso il giudizio abbreviato non è revocabile, fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 441 bis c.p.p., qualificabili come fattispecie di diritto potestativo dell'imputato, essendo riconosciuta esclusivamente all'imputato, in presenza dei presupposti fissati dalla legge, la facoltà di revocare la richiesta di ammissione al giudizio semplificato in precedenza formulata.
5. In base a tutte queste considerazioni sono da ritenere esorbitanti da qualsiasi schema processuale sia l'atto con il quale, l'8.3.2002, il g.i.p. del Tribunale di Perugia ha provveduto a revocare - sulla base di un non meglio precisato "errore materiale" e di un'incompatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del rito alternativo richiesto, valutata al di fuori della sede tipica e in assenza di contraddittorio fra le parti - il provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato "condizionato", sollecitato dall'imputato ai sensi dell'art. 458, comma 1, c.p.p., e il conseguente decreto di fissazione dell'udienza,
sia il contestuale atto di "conferma" del decreto di giudizio immediato in precedenza emesso.
Il provvedimento introduttivo del dibattimento di primo grado, pertanto, presenta, per la singolarità e l'atipicità del suo contenuto, le caratteristiche dell'atto "abnorme", non previsto ne' prevedibile dall'ordinamento, la cui sussistenza è rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. Tale abnormità si riverbera su tutti gli atti compiuti nei giudizi di primo e di secondo grado e assume rilievo preliminare ad assorbente rispetto agli ulteriori rilievi difensivi.
6. L'abnormità del provvedimento introduttivo non consente neppure il controllo nel merito della ragionevolezza del diniego del rito abbreviato "condizionato" e, quindi, l'eventuale riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 620 lett. e) c.p.p.. In proposito questa Corte ha affermato che, pur dopo le modifiche normative introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, nel nostro ordinamento è costituzionalmente necessario un sindacato giurisdizionale successivo alla decisione del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata e che è immanente al sistema il principio della necessità di un sindacato giurisdizionale successivo, da parte del giudice del dibattimento, della precedente negativa decisione discrezionale del giudice, al fine di consentire la piena difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo, su una questione che presenta profili di rilevanza non solo processuale, ma anche sostanziale, in quanto direttamente correlati alla quantificazione del trattamento sanzionatorio in virtù della consistente riduzione della pena che consegue dall'ammissione a questo tipo di rito (Sez. 1^, 12.6.2003, rie. Gravante). Nel caso di specie il diniego del giudizio abbreviato è intervenuto a seguito di revoca del provvedimento ammissivo motivata con il richiamo ad un asserito errore materiale e con l'incompatibilità della integrazione probatoria richiesta con le finalità proprie del rito, adottata al di fuori dell'udienza, senza contraddittorio fra le parti e in assenza di qualsiasi pronunzia nel merito. Nè, d'altra parte, vertendosi in un'ipotesi antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2003, era consentita la reiterazione della domanda nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Perugia in data 15.10.2002 e dispone la trasmissione degli atti al g.i.p. del Tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 17 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2004