Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/10/2010, n. 1963
CASS
Sentenza 28 ottobre 2010

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Quest'ultimo aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un soggetto per il delitto di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), ritenendo che la condotta di circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integrasse esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma 4, del codice della strada. Il Procuratore Generale contesta tale decisione, sostenendo l'erronea applicazione della legge penale e richiamando la prevalente giurisprudenza di legittimità che esclude un concorso apparente di norme tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213 cod. strada, evidenziando la diversità dei soggetti attivi e delle condotte descritte. La Sesta Sezione della Corte, ritenendo la questione di particolare importanza, ha trasmesso il ricorso alle Sezioni Unite, le quali hanno dovuto dirimere il contrasto giurisprudenziale tra l'orientamento minoritario che riconduce la condotta alla sola violazione amministrativa e quello maggioritario che ammette il concorso con il reato previsto dal codice penale, pur con pronunce non sempre uniformi riguardo all'effettiva offensività della condotta e all'integrazione del reato di sottrazione o deterioramento.

Le Sezioni Unite, dopo aver esaminato i principi generali sul concorso di norme, con particolare riferimento al principio di specialità (art. 15 c.p.) e alla disciplina del concorso tra norme penali e violazioni amministrative (art. 9 L. n. 689/1981), hanno ritenuto che nel caso di specie il concorso tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213, comma 4, cod. strada sia solo apparente. Hanno precisato che il problema si pone esclusivamente quando l'agente sia proprietario o custode del veicolo, configurandosi come reato proprio. L'analisi delle fattispecie ha evidenziato che gli elementi specializzanti qualificanti l'illecito amministrativo, quali la circolazione abusiva e la natura amministrativa del sequestro, sono già ricompresi nella fattispecie tipica dell'art. 334 c.p. Inoltre, la circostanza che la violazione amministrativa possa essere commessa da "chiunque" costituisce un elemento specializzante per aggiunta. Pertanto, l'art. 213 cod. strada deve essere considerato speciale rispetto all'art. 334 c.p., con la conseguenza che solo la violazione amministrativa è applicabile. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e la questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata, è stata dichiarata assorbita.

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Massime2

In caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte.

La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/10/2010, n. 1963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1963
Data del deposito : 28 ottobre 2010

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