Sentenza 10 novembre 2003
Massime • 3
La perizia di trascrizione delle conversazioni registrate nel corso di intercettazioni telefoniche non è irrituale, nè sono inutilizzabili le relative attestazioni, quando risulti che il perito ha ottenuto la disponibilità dei cd. "brogliacci" redatti dalla polizia giudiziaria, sempre che non sussistano elementi dai quali desumere che lo stesso perito sia stato fuorviato dalla conoscenza delle trascrizioni di polizia.
L'incompatibilità che preclude l'assistenza di più imputati da parte di un solo difensore è causa di nullità della sentenza solo quando sussiste l'interesse attuale e concreto di uno tra essi a far valere proprie affermazioni di significato pregiudizievole per l'altro. Ne consegue che l'invalidità della sentenza è esclusa quando affermazioni di tal genere, pure intervenute, non possono essere comunque utilizzate a fini di prova. (Nella specie la Corte ha disatteso i rilievi concernenti dichiarazioni pregiudizievoli di un imputato, riguardo a persona assistita dal medesimo difensore, sul presupposto che dette dichiarazioni erano state assunte nel corso di un interrogatorio condotto dal P.M., a titolo di attività integrativa di indagine, in violazione del divieto concernente gli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore).
I verbali di sopralluogo e di osservazione redatti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, poichè riproducono fatti e persone nel contesto di situazioni soggette a mutamento, e garantiscono attraverso la scrittura nell'immediatezza della percezione la genuinità della rappresentazione successiva, devono considerarsi atti irripetibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 431 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2003, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 10/11/2003
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SIOTTO AR Cristina - Consigliere - N. 1059
3. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 06616/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano;
nei confronti di:
GO EP NATO IL 19.06.1343;
GO CO NATO IL 27.06.1961;
CA CO NATO IL 30.08.1958;
BR AN NATO IL 09.08.1956;
BR LE NATO IL 26.03.1938;
BR NE NATO IL 27.05.1960;
FF EL NATO IL 07.04.1942;
SP GI NATO IL 02.11.1947;
AN ON RC NATO IL 27.03.1974
LI NO NATO IL 15.06.1959;
FE ER NATO IL 13.11.1965;
ON OC NATO IL 05.02.1957;
ID ER NATO IL 09.02.1968;
ID NE AN NATO IL 08.05.1961;
FA OC NATO IL 21.03.1960;
OL GI NATO IL 15.08.1941;
MO EP NATO IL 15.08.1934;
PA ME NATO IL 04.10.1967;
RA CO NATO IL 27.11.1943;
IA RU NATO IL 01.02.1944;
TI ANNUNZIATO NATO IL 15.10.1970;
avverso la sentenza del 15.7.2002 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Margherita Cassano;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Viglietta Gianfranco che ha così concluso:
- NG GI: inammissibilità del ricorso proposto dal P.G.;
- OR OM: inammissibilità del ricorso;
- AN AN: annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste limitatamente al capo a) con conseguente rideterminazione della pena, rigetto nel resto;
- AN LE: annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste limitatamente al capo a) con conseguente rideterminazione della pena, rigetto nel resto;
- AN AL: annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste limitatamente al capo a) con conseguente rideterminazione della pena, rigetto nel resto;
- RA OM: annullamento senza rinvio limitatamente alla parte della sentenza con cui è stata disposta la confisca, rigetto nel resto;
- FF IE: annullamento senza rinvio;
- SP IO: inammissibilità della richiesta di patteggiamento alla luce della sentenza delle Sezioni Unite del 24.9.2003; per il resto inammissibilità del ricorso;
- EL DM RC: rigetto del ricorso;
- CO TA: in ordine al capo t) annullamento senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato;
per capo x) rigetto del ricorso;
- IL ER: inammissibilità del ricorso;
- IA RO: inammissibilità del ricorso;
- UI IE: rigetto del ricorso;
- OF AN LE: annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste limitatamente al capo a) con conseguente rideterminazione della pena, rigetto nel resto;
- AF RO: annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste limitatamente al capo a) con conseguente rideterminazione della pena, rigetto nel resto;
- LL IO: annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste per il capo a); annullamento senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato per il capo t);
- RA GI: annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste limitatamente al capo a) con conseguente rideterminazione della pena, rigetto nel resto;
- PA CA: annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste per il capo a);
- SE FR: dichiararsi inammissibile per difetto di rilevanza la dedotta questione di legittimità costituzionale;
annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste limitatamente al capo a) con conseguente rideterminazione della pena, rigetto nel resto;
- TA NO: annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste per il capo a); annullamento con rinvio per il capo b);
- ZA ZI: annullamento con rinvio per il capo b);
uditi i difensori:
- avv. Milla per FF IE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- avv. FR Bertolone del foro di Barcellona Pozzo di Gotto per NG: inammissibilità del ricorso del P.G.;
- avv. TA Pecorella del foro di Milano per NG:
inammissibilità del ricorso del P.G.;
- avv. TA Pecorella del foro di Milano per EL:
annullamento con rinvio;
- avv. Vincenzo Minasi del foro di Palmi per LL IO:
annullamento senza rinvio per capo t);
- avv. Vincenzo Minasi del foro di Palmi per AN AN:
annullamento senza rinvio;
- avv. GI Zanalda per CO: annullamento con rinvio;
- avv. Giuliano Spazzali del foro di Roma per TA NO:
accoglimento del ricorso;
- avv. Franco Coppi del foro di Rena per NO TA: accoglimento del ricorso;
- avv. TO Rallo del foro di Como per OF LE AN:
accoglimento del ricorso;
- avv. TO Rallo del foro di Como per AF RO:
accoglimento del ricorso;
- avv. Salvatore Speciale del foro di Milano difensore di RO IA: accoglimento del ricorso;
- avv. AN Managò del foro di Reggio Calabria per RA OM: accoglimento del ricorso;
- avv. AN Managò del foro di Reggio Calabria, per ZA ZI: annullamento senza rinvio: annullamento senza rinvio per capo b) perché il fatto non sussiste;
- avv. Marcello Petrelli del foro di Roma per ZA ZI:
annullamento senza rinvio per capo b);
- avv. Lucio Esbardo del foro di Cosenza per OR OM:
accoglimento del ricorso;
- avv. Lucio Esbardo del foro di Cosenza per CO TA:
accoglimento del ricorso;
- avv. Lucio Esbardo del foro di Cosenza per PA CA:
accoglimento del ricorso;
- avv. Lucio Esbardo del foro di Cosenza per AN LE:
accoglimento del ricorso;
- avv. Paolo Federico del foro di Reggio Calabria per SE FR: accoglimento del ricorso;
- avv. Alfredo Gaito del foro di Roma per SE FR:
accoglimento del ricorso;
- avv. IO Aricò del foro di Roma per AF RO:
accoglimento del ricorso;
- avv. Michele Monaco del foro di Roma per IL ERd: accoglimento del ricorso;
- avv. Michele Monaco del foro di Roma per UI IE: accoglimento del ricorso;
- avv. Renato GI Alfarone del foro di Milano per AN AL: accoglimento dei ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In data 15 luglio 2002 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Milano del 13 aprile 2001, emetteva la seguente sentenza relativamente alle posizioni sotto indicate:
1) OR OM:
1.1 confermava la dichiarazione di responsabilità di OR OM in ordine al delitto di cui al capo b) e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e la diminuente del giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei suoi confronti in anni sette e mesi otto di reclusione;
1.2. confermava le pene accessorie inflitte in primo grado;
1.3. riduceva ad un anno la misura di sicurezza della libertà vigilata.
2) AN AN:
2.1 confermava la dichiarazione di responsabilità di AN AN in ordine ai delitti di cui ai capi a) e b);
2.2 assolveva AN AN dalla imputazione di cui al capo m) limitatamente all'acquisto di eroina e cocaina da IL ERd e alla detenzione di eroina, perché il fatto non sussiste;
confermava la dichiarazione di responsabilità dell'imputato limitatamente alla detenzione della cocaina, esclusa l'aggravante contestata del numero delle persone;
2.3. qualificava il fatto contestato a AN AN al capo t) come tentato acquisto di eroina (artt. 110, 56 c.p., 73, commi 1 e 6, D.P.R. 309/1990, esclusa la continuazione interna a tale capo;
2.4. confermava la dichiarazione di responsabilità di AN AN in ordine al capo u), esclusa la continuazione;
2.5. riduceva la pena inflitta a AN AN, rideterminandola in anni ventisei e mesi sei di reclusione;
2.6. confermava le pene accessorie inflitte in primo grado;
3) AN LE:
3.1 confermava la dichiarazione di responsabilità di AN LE in ordine ai delitti di cui ai capi a) e b);
3.2. confermava la dichiarazione di responsabilità di AN LE in ordine ai delitti di cui ai capi e), f), g), i);
3.3. assolveva AN LE dalla imputazione di cui al capo m) limitatamente all'acquisto di eroina e cocaina da IL ERd e alla detenzione di eroina, perché il fatto non sussiste;
confermava la dichiarazione di responsabilità dell'imputato limitatamente alla detenzione della cocaina, esclusa l'aggravante contestata del numero delle persone;
3.4. respingeva l'appello del Pubblico Ministero;
3.5. riduceva la pena inflitta a AN LE, rideterminandola in anni diciannove e mesi quattro di reclusione;
3.6. confermava le pene accessorie inflitte in primo grado;
4) AN AL:
4.1. confermava la dichiarazione di responsabilità di AN AL in ordine ai delitti di cui ai capi a), b), e);
4.2. assolveva AN AL dalla imputazione di cui al capo m) limitatamente all'acquisto di eroina e cocaina da IL ERd e alla detenzione di eroina, perché il fatto non sussiste;
confermava la dichiarazione di responsabilità dell'imputato limitatamente alla detenzione della cocaina, esclusa l'aggravante contestata del numero delle persone;
4.3. respingeva l'appello del Pubblico Ministero;
4.4. eliminava la pena inflitta per il capo m) e rideterminava la pena nei confronti di AN AL in anni 17 e mesi otto di reclusione;
4.5. confermava le pene accessorie inflitte in primo grado;
5) RA OM:
5.1. confermava la dichiarazione di responsabilità di RA OM in ordine al capo c) e tutti gli altri capi e punti della sentenza appellata che riguardano tale imputato;
5.2. ordinava la confisca dei beni indicati nel decreto di sequestro emesso dalla Corte d'appello di Milano in data 19.12.2001 - n. 875/2001 R.G. Ord. - n. 4430/2001 R.G. App - fatta eccezione per il bene di cui al punto 11) del decreto stesso (porzione divisa del fabbricato di sei piani fuori terra, ubicato nel Comune di Reggio Calabria, frazione Cannavò, contrada Morella, n. 43 e precisamente:
intero terzo piano (quarto f.t.), ancora in corso di costruzione, intero quarto piano (quinto f.t.), composto da un appartamento di tre vani ed accessori, intero quinto piano (sesto f.t.), composto da un locale di sgombero, con terrazza a livello;
il tutto riportato al N.C.E.U. alla partita 101.48.56 foglio 95 di mappa, part. 471 sub. 6 (in corso di costruzione), sub 7 (fabbricato ultimato), sub 8 (fabbricato ultimato).
6) FF IE:
6.1. qualificava il fatto contestato a FF IE al capo y) come reato previsto e punito dall'art. 648 c.p.;
6.2. rideterminava la pena inflitta in primo grado in anni tre di reclusione e 3.000 euro di multa;
6.3. sostituiva la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea;
6.4. revocava la pena accessoria della interdizione legale durante l'espiazione della pena.
7) CO IO:
7.1 confermava la dichiarazione di responsabilità di CO IO in relazione al capo b) e tutti gli altri punti e capi della sentenza di primo grado appellati e concernenti tale imputato;
8) EL DM RC:
8.1. confermava la dichiarazione di responsabilità di EL DM RC in relazione al capo l, esclusa l'aggravante dell'ingente quantitativo;
8.2. riduceva la pena inflitta a EL DM RC, tenuto conto della diminuente prevista dall'art. 442 c.p.p., già riconosciuta dal Tribunale, ad anni otto, mesi due di reclusione e 20.000 euro di multa;
8.3. confermava le pene accessorie inflitte in primo grado;
8.4. riduceva ad un anno la misura di sicurezza della libertà vigilata;
9) CO TA:
9.1. qualificava il fatto contestato a CO TA al capo t) come tentato acquisto di eroina (artt. 110, 56 c.p., 73, commi 1 e 6 D.P.R. 309/1990, esclusa la continuazione interna a tale capo);
9.2. confermava la dichiarazione di responsabilità di CO TA in ordine al capo x), ritenuto reato più grave;
9.3. confermava la continuazione tra i due reati riconosciuta dal Tribunale e rideterminava la pena inflitta a CO TA in anni nove e mesi quattro di reclusione e 26.500 euro di multa;
9.4. confermava le pene accessorie inflitte in primo grado;
9.5. riduceva ad un anno la misura di sicurezza della libertà vigilata;
10) IL ERd:
10.1. assolveva IL ERd dalla imputazione in offerta in vendita di cocaina, così qualificato parte del fatto contestato al capo m), perché il fatto non sussiste;
10.2. confermava la dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine alla residua parte del fatto contestato al capo m), qualificata come offerta in vendita di eroina, esclusa l'aggravante contestata del numero delle persone;
10.3. riduceva la pena inflitta a IL ERd, rideterminandola in anni nove di reclusione ed euro 25.822;
10.4. confermava le pene accessorie inflitte in primo grado;
10.5. revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata e confermava la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato;
11) IA RO:
11.1. confermava la dichiarazione di responsabilità di IA RO in relazione al capo b) e tutti gli altri punti e capi della sentenza di primo grado appellati e concernenti tale imputato;
11.2. respingeva l'appello del Pubblico Ministero. 12) UI IE:
12.1. confermava la dichiarazione di responsabilità di UI IE in relazione al capo l), esclusa l'aggravante dell'ingente quantitativo;
12.2. riduceva la pena inflitta a UI IE, tenuto conto della diminuente prevista dall'art. 442 c.p.p., già riconosciuta dal Tribunale, ad anni otto, mesi due di reclusione e 20.000 euro di multa;
12.3. confermava le pene accessorie inflitte in primo grado;
12.4. riduceva ad un anno la misura di sicurezza della libertà vigilata.
13) OF LE AN:
13.1 confermava la dichiarazione di responsabilità di OF LE AN in relazione ai capi a), b), f), h) e tutti gli altri punti e capi della sentenza appellata che riguradno tale imputato;
13.2. respingeva l'appello del Pubblico Ministero. 14) AF RO:
14.1. confermava la dichiarazione di responsabilità di AF RO in relazione ai capi a), b), d), e) e tutti gli altri punti e capi della sentenza di primo grado appellati e concernenti tale imputato;
14.2. respingeva l'appello del Pubblico Ministero. 15) LL IO:
15.1. qualificava il fatto contestato a LL IO al capo t) come tentato acquisto di eroina (artt. 110, 56 c.p., 73, commi 1 e 6 D.P.R. 309/1990), esclusa la continuazione interna a tale capo);
15.2. assolveva LL IO dai reati a lui ascritti ai capi a) e b) per non avere commesso il fatto;
15.3. rideterminava la pena inflitta nei confronti di LL IO in anni cinque di reclusione e 15.000 euro di multa;
15.4. confermava le pene accessorie inflitte in primo grado;
15.5. riduceva ad un anno la misura di sicurezza della libertà vigilata.
16) RA GI:
16.1 confermava la dichiarazione di responsabilità di RA GI in ordine ai capi a), b), h) e tutti gli altri punti e capi della sentenza di primo grado appellati e concernenti tale imputato;
17) PA CA:
17.1 confermava la dichiarazione di responsabilità di PA CA in ordine al capo a) e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e la diminuente del rito abbreviato, rideterminava la pena nei suoi confronti anni tre e mesi quattro di reclusione;
17.2. sostituiva la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea;
17.3. revocava la pena accessoria della interdizione legale durante l'espiazione della pena;
17.4. revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata. 18) SE FR:
18.1. confermava tutti i punti e i capi della sentenza di primo grado concernenti tale imputato, fatta eccezione per la confisca, che veniva revocata in relazione ai seguenti beni descritti nel decreto di sequestro 30.12.1998 n. 1063/1996 R.G.N.R. - n. 2103/1997 R.G<AUTG>.G.I.P. del G.I.P. presso il Tribunale di Milano: a) la totalità delle quote societarie relative alla ditta Operstrade s.r.l. per il valore di lire 10.200.000 intestate a SE FR e di lire 9.800.000 intestate a SE CA e la totalità dei beni rientranti nell'attività economica e tutti i beni strumentali (macchinari ed altro); b) la totalità delle quote societarie relative alla ditta S.E.MM.A. edilizia costruzioni s.r.l. per il valore totale di lire 20.000.000 in possesso di SE FR, nonché i relativi beni;
c) immobile ubicato in NO ON via Mozart n. 33, censito alla posizione catastale foglio 8, numero 80, partita 9.331;
18.2. respingeva l'appello del Pubblico Ministero. 19) TA NO:
19.1. confermava la dichiarazione di responsabilità di TA NO in ordine al capo a), limitata la condotta al periodo indicato per gli altri imputati e qualificata la sua attività come partecipe;
19.2. confermava la dichiarazione di responsabilità di TA NO in ordine al capo b), qualificata la sua attività come partecipe;
19.3. riduceva la pena inflitta allo stesso rideterminandola in anni dieci, mesi quattro di reclusione, con la diminuente del giudizio abbreviato già riconosciuta dal Tribunale;
19.4. confermava le pene accessorie inflitte in primo grado;
19.5. respingeva l'appello del Pubblico Ministero. 20) ZA ZI:
20.1. confermava la dichiarazione di responsabilità di ZA ZI in ordine al capo b), qualificata la sua attività come partecipe;
20.2. rideterminava la pena inflitta in primo grado in anni tredici di reclusione;
20.3. confermava le pene accessorie inflitte in primo grado. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e gli imputati sia personalmente che tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, di un'associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti, articolate in varie parti del territorio nazionale, tra cui, in particolare, Milano ed altre zone della Lombardia e la Calabria, nonché dei reati fine di cui all'art. 73 DPR 309/1990 in base ad un complesso di elementi probatori, costruiti dai risultati di operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, dall'acquisizione di tabulati relativi a utenze telefoniche, dai sequestri, in varie circostanze di tempo e di luogo di quantitativi anche ingenti di sostanze stupefacenti, dagli esiti di attività di pedinamento, sopralluogo, perquisizione, sequestro, individuazione di cose, luoghi, persone, da ricognizioni personali, dalle deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno seguito lo sviluppo delle indagini relative al processo o ad altri ad esso connessi o collegati, dall'acquisizione di sentenze definitive ex art. 238 bis c.p.p., nonché dalle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p. da soggetti che hanno collaborato con la giustizia.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 comma 1 lett. e c.p.p.) relativamente alla posizione di NG
GI, nei riguardi del quale i giudici di secondo grado confermavano l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. in ordine ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/1990, pronunziata da quelli di primo grado.
Il P.G. lamenta la circostanza che i giudici d'appello hanno omesso qualsiasi motivazione in ordine ai riscontri esterni alle dettagliate e reiterate dichiarazioni di HI IE e hanno omesso di tenere conto della circostanza che HI, dopo avere descritto le sembianze fisiche di NG, lo riconosceva formalmente in aula durante il giudizio di primo grado.
Ad avviso del P.G., sulla base delle dichiarazioni rese da HI e dell'esito delle attività di ricognizione informale svolte nel corso del dibattimento, in NG è da identificare il "medico- ambasciatore, menzionato da HI IE, che, nella sua qualità di braccio destro e uomo di fiducia di RA GI, era stato inviato nel luglio 1996 dalla Calabria a Milano per sbloccare una situazione di stallo relativa alla cessione di cinque chili di eroina, secondo quanto contestato al capo c), a tale scopo si era incontrato dapprima con HI e OF e, quindi, con quest'ultimo e ZI, mentre HI vigilava all'esterno, e, quindi, aveva fatto ritorno in Calabria in compagnia di OF.
Infine, erroneamente, secondo il P.G. ricorrente, la sentenza impugnata ha individuato, quali elementi di incertezza rispetto alle dichiarazioni di HI, gli accertamenti sui tabulati del cellulare e del telefono fisso in uso al NG, in assenza della prova che essi fossero nella sua esclusiva disponibilità.
2) La difesa di OR OM lamenta:
a) mancanza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 c.p.p. e 74 D.P.R. 309/1990, non essendo stati acquisiti indizi gravi, precisi, concordanti in ordine all'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti e alla partecipazione alla stessa di OR OM;
b) mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 c.p.p. e
74 D.P.R. 309/1990 nella parte in cui è stato erroneamente attribuito rilievo, quale elemento indicativo dell'adesione al sodalizio criminoso, all'episodio dell'alterazione della carta d'identità intestata al ricorrente, che, più correttamente, avrebbe dovuto essere qualificato come favoreggiamento personale. 3) La difesa di AN AN e LL IO si duole dei seguenti aspetti:
- violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) con riferimento agli artt. 8 e ss. c.p.p. in tema di competenza territoriale sotto due profili:
a) erroneità della decisione d'appello, laddove ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale, che, pur formalmente sollevata dalle difese di altri imputati, doveva intendersi estesa alle altre posizioni, vertendosi in tema di reati plurisoggettivi a partecipazione necessaria;
b) erronea applicazione delle norme in tema di competenza territoriale, in quanto il più grave delitto di associazione per delinquere in materia di stupefacenti si era costituito in Reggio Calabria, dove il sodalizio era operativo;
- violazione dell'art. 606 lett. b), c), d), e) in riferimento all'art. 521 c.p.p., all'art. 111 Cost., agli artt. 415 bis e 416 c.p.p. con particolare riguardo alla posizione di AN AN
in rapporto alla contestazione del delitto di associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti e alla collegata ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p.: AN non sarebbe mai stato in condizioni di difendersi dalle accuse di cui ai capi e) ed f), che, pur in assenza di una formale contestazione, costituiscono il presupposto fattuale e logico sulla base del quale è stato ritenuto responsabile del delitto di associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti e del delitto di cui al capo u), comprensivo, ad avviso dei giudici, delle condotte descritte ai capi e) ed f); si sarebbe, quindi, in presenza di un'evidente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
- difetto di motivazione in ordine a due distinte ipotesi delittuose, quali, da un lato, associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti e, dall'altro, il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/1990, caratterizzati da diversi elementi costitutivi;
- erronea valutazione delle risultanze processuali in ordine alle fattispecie associative, anche alla luce degli elementi addotti dalla difesa in sede d'impugnazione della sentenza di primo grado (intercettazione ambientale del 3.4.1997 all'interno del carcere di Marassi, sentenze di condanna pronunziate nei confronti di imputati del presente processo diversi da AN AN) e non presi in esame dalla sentenza d'appello;
- erronea applicazione della continuazione tra il delitto di cui al capo b) e quelli di cui ai capi m) e t), non potendo questi ultimi essere considerati espressione dell'operatività del sodalizio criminoso;
- violazione dell'art. 606 lett. b), c), e) in riferimento all'art. 416 bis c.p. in relazione al capo a) contestato a AN AN
per carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e agli elementi probatori a carico dell'imputato con riguardo a questo specifico addebito;
- violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. con riferimento all'erronea interpretazione dell'art. 4 ter, commi 1, 2, 3 del D.L. 7 aprile 2002 n. 82 per omessa concessione della diminuente del rito abbreviato all'esito del giudizio immediato;
- violazione dell'art. 606, lett. c), d), e) in riferimento al capo t) della rubrica, contestato a AN AN e LL IO e in ordine alla corretta applicazione dell'art. 56 c.p. con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 73 DPR 309/1990, non potendosi ravvisare nel comportamento degli imputati gli estremi del tentativo, bensì soltanto meri atti preparatori;
- violazione dell'art. 606 c.p.p. per inosservanza delle norme in tema di imputabilità;
- violazione dell'art. 606 c.p.p. in riferimento agli artt. 133 e 62 bis c.p. per omessa concessione a AN e LL delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute prevalenti rispetto alle aggravanti contestate;
- violazione dell'art. 606 c.p.p. per erronea applicazione degli artt. 514 e 499 c.p.p. con riguardo alla deposizione degli ufficiali di p.g., aventi ad oggetto dichiarazioni rese, quali persone informate dei fatti, da soggetti che successivamente hanno assunto la veste di indagati;
- violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 495, comma 4 bis c.p.p., essendosi ammessa la rinuncia ai testi indotti dal P.M. pur in presenza del dissenso delle altri parti;
- inutilizzabilità delle perizie di trascrizione delle intercettazioni, essendo stata consentita ai periti la consultazione dei verbali contenenti la trascrizione sommaria delle conversazioni, redatti dalla polizia giudiziaria;
- violazione di legge per inosservanza delle disposizioni in tema di perizia collegiale;
- omessa e contraddittoria motivazione in ordine ai delitti di cui ai capi u) e m) contestati ad AN AN.
4) La sola difesa di AN AL lamenta altresì:
- contraddittorietà della sentenza di secondo grado laddove dall'assoluzione dell'imputato in ordine al capo m) e dalla mancata contestazione allo stesso dei fatti rubricati sub t) non sono state tratte le conseguenti, logiche conclusioni circa l'insussistenza dei delitti di cui ai capi a), b), e) per i quali è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato;
- violazione di legge per inosservanza delle disposizioni in tema di valutazione delle dichiarazioni rese da soggetto sentito nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p. (dichiarazioni di AU) relativamente al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata sub a), all'associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti;
- violazione di legge per inosservanza delle disposizioni in tema di valutazione delle dichiarazioni rese da soggetto sentito nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p. (dichiarazioni di HI) relativamente al delitto di cui al capo e).
5) AN LE sia personalmente che tramite il difensore di fiducia prospetta le seguenti questioni:
- violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 106, 430, 604, comma 4, 179 c.p.p., per erronea applicazione delle disposizioni in tema di incompatibilità del difensore, che avrebbe dovuto essere tempestivamente segnalata dal Pubblico Ministero all'esito dell'espletamento dell'attività integrativa di indagine a nulla rilevando che essa non può avere ad oggetto atti per i quali è obbligatoria l'assistenza del difensore, in vista dell'assunzione delle opportune determinazioni da parte del giudice del dibattimento;
in conseguenza della tardiva segnalazione dell'incompatibilità sono affette da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento le dichiarazioni di AN AL, la cui assunzione iniziava il 27.11.2000 e tale vizio si riflette sulla parte motiva della sentenza impugnata, sorretta esclusivamente da materiale probatorio illegittimamente acquisito;
- violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) in relazione agli artt. 16 e 21, comma 2, c.p.p.; al riguardo la difesa osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata tempestivamente prospettata nel corso dell'udienza preliminare dal difensore di altro imputato, che a dibattimento i difensori degli altri imputati si associavano alla eccezione riproposta in limine litis e che in appello la stessa non poteva essere ulteriormente coltivata dal difensore che l'aveva tempestivamente proposta in conseguenza dell'assoluzione del suo assistito;
in ogni caso il giudice, una volta investito della questione, non deve ritenersi vincolato alla prospettazione delle parti, ma ha un'ampia cognizione di tutta la questione sottoposta al suo esame;
viene, inoltre, rilevato che erroneamente i giudici d'appello hanno ritenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 16 c.p.p., reato più grave quello di cui all'art. 74, comma 1, DPR 309/1990, in quanto, avuto riguardo ai limiti edittali minimi e massimi, il delitto più grave era in realtà quello di cui all'art. 73 DPR 309/1990, aggravato ex art. 80 stessa legge;
alla stregua di questi principi il giudice naturale sarebbe stata l'A.G. di Brescia, in quanto in tale territorio era stato consumato il più grave delitto di cui al capo e);
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 c.p.p., 416 bis c.p., 74 DPR 309/1990 per carenza assoluta di motivazione in ordine agli elementi costitutivi dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 c.p.p.,
73 DPR 309/1990, in relazione ai capi f), g), i), m) della rubrica per assenza di riscontri delle dichiarazioni rese da HI;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 c.p.p.,
73 DPR 309/1990 per carenza di riscontri delle dichiarazioni accusatorie di HI quanto ai restanti capi d'imputazione ascritti a AN LE;
- violazione di legge in tema di reato continuato sotto un duplice profilo: a) omessa pronunzia su tale questione, tempestivamente prospettata, da parte dei giudici di primo grado con conseguente eliminazione di un grado di giudizio e lesione dei diritti di difesa;
b) erronea applicazione dell'art. 81 c.p., laddove la Corte ha respinto la richiesta di applicazione della continuazione sulla pena irrogata con sentenza definitiva dell'A.G. di Genova basandosi sulla diversità del contesto criminale, sul decorso del tempo, sull'interruzione determinata dalla nuova ordinanza custodiale. 6) La difesa di RA OM formula le seguenti doglianze:
- violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) in relazione agli artt. 16 e 21, comma 2, c.p.p.; al riguardo la difesa osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata tempestivamente prospettata dal difensore di altro imputato (AN LE), che aveva individuato la competenza in virtù del più grave reato di cui al capo e) e che erroneamente il giudice del dibattimento aveva ritenuto tardiva l'eccezione, in quanto "sotto tale profilo" non sollevata nel rispetto dei termini di cui agli artt. 21 e 491 c.p.p.;
in ogni caso il giudice, una volta investito della questione, non deve ritenersi vincolato alla prospettazione delle parti, ma ha un'ampia cognizione di tutta la questione sottoposta al suo esame;
viene, inoltre, rilevato che erroneamente i giudici d'appello hanno ritenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 16 c.p.p., reato più grave quello di cui all'art. 74, comma 1, DPR 309/1990, in quanto, avuto riguardo ai limiti edittali minimi e massimi, il delitto più grave è in realtà quello di cui all'art. 73 DPR 309/1990, aggravato ex art. 80 stessa legge;
alla stregua di questi principi il giudice naturale deve essere individuato nell'A.G. di Brescia, in quanto in tale territorio era stato consumato il più grave delitto di cui al capo e);
- violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento agli artt. 192 e 238 bis c.p.p. ed in relazione ancora all'art. 74 DPR 309/1990
per carenza assoluta di motivazione in ordine ai riscontri delle dichiarazioni rese da HI, sentito ex art. 210 c.p.p., alle discrasie delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in ordine ai quantitativi di droga trattati dall'imputato, alla sua perdurante operatività nel settore degli stupefacenti pure nel periodo della detenzione all'estero per fini estradizionali, alla genesi dei rapporti tra gli associati, alla collocazione temporale dei fatti delittuosi, nonché in ordine alla sentenza del Tribunale di Milano in data 19.5.1998, divenuta definitiva, che aveva giudicato per tale reato i fratelli IN ed altri, tra cui RA OM e che poteva costituire un mero indizio;
- carenza di motivazione in ordine al ruolo di capo e promotore dell'associazione per delinquere finalizzata a traffici di droga contestato a RA;
- mancanza della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p.;
- violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) in relazione all'art. 12 sexies D.L.
8.6.1992 n. 306 ed in relazione agli artt. 321 e 597 c.p.p., per avere il giudice d'appello adottato i provvedimenti di sequestro preventivo e, quindi, di sequestro dei beni in violazione del divieto della reformatio in peius, non avendo il Pubblico Ministero proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva omesso di provvedere in ordine al sequestro e alla confisca dei beni attribuiti al ricorrente;
violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla provenienza delittuosa dei beni e al collegamento tra i beni e i fatti criminosi.
7) La difesa di FF IE articola i seguenti motivi:
- a) mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione per il quale è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato, non essendo provato che FF fosse consapevole della provenienza illecita del denaro, ma essendo piuttosto provato che i rapporti con AN AL attenevano ad un prestito di denaro cui seguiva la restituzione quasi completa della somma dovuta oltre agli interessi;
inoltre, tutti gli elementi posti a carico di FF si riferiscono ad un periodo temporale successivo al prestito e possono tutt'al più riguardare la presa di coscienza dell'attività criminale di AN in un momento successivo alla dazione di denaro;
b) violazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento alle prove dichiarative dei chiamanti in correità nei confronti di FF.
8) CO IO personalmente chiede l'applicazione di pena concordata e, in caso di reiezione dell'istanza, insiste per l'accoglimento dei motivi di impugnazione a suo tempo proposti dai suoi difensori di fiducia.
La difesa di CO IO lamenta (anche con motivi nuovi): a) mancanza di motivazione in ordine all'esistenza di un vincolo associativo tra CO, BA, HI, avendo la Corte d'appello ravvisato la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata a traffici di droga soltanto con queste persone;
b) carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, non essendo in alcun modo provata la coscienza e volontà di SP di mettere a disposizione i locali in sua disponibilità per il deposito dello stupefacente importato e di volere fornire un contributo alla commissione degli illeciti;
c) carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo;
d) violazione di legge per assenza di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni rese da IE HI.
9) La difesa di DM RC EL formula le seguenti doglianze: a) mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 192 comma 2 c.p.p. per carenza di indizi molteplici, univoci e concordanti con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, di scarsa intelligibilità, come desumibile del resto dal riascolto effettuato in Camera di consiglio dei nastri relativi alle intercettazioni ambientali del 22.2.1997, che avrebbero richiesto la massima cautela nella valutazione delle risultanze;
b) inutilizzabilità della prova assunta in Camera di consiglio in assenza di contraddittorio fra le parti, dovendosi ritenere, in adesione alle teoria dei "divieti probatori impliciti", che l'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge per l'assunzione di una prova sia causa di inutilizzabilità della stessa;
c) violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni rese da HI IE, qualificabili come chiamata de relato, e caratterizzate da assenza di univocità; sul punto vengono richiamate le dichiarazioni rese da HI a dibattimento in merito alla fornitura di cinque chili di eroina effettuata da ZI NV in favore di persone vicine al gruppo RA e il difforme contenuto dell'interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, in cui HI affermava di non conoscere i destinatari della partita di stupefacenti;
d) mancanza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'applicazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. con riferimento alle dichiarazioni di FE che, in un primo interrogatorio del 28 maggio 1997, rendeva dichiarazioni collimanti con quelle di EL e, dopo l'arresto, riferiva di avere prestato copia dei suoi documenti a RI VI in cambio della somma di lire un milione, documenti che sarebbero dovuti servire a tale FA IN per un espatrio, negando di essere stato in compagnia di EL e UI la sera del 22.2.1997; si lamenta l'assenza di riscontri individualizzanti di tali dichiarazioni anche con riferimento alla locazione del box, considerato anche il fatto che l'uso dello stesso avvenne in un periodo in cui EL era detenuto, che il proprietario dello stesso non ha mai riconosciuto UI come usuario dello stesso e, inoltre, che VI e IN non sono mai stati inquisiti e che LI è stato assolto;
viene inoltre lamentata la contraddittorietà della motivazione della sentenza laddove sostiene che EL, UI e IN sarebbero legati a uomini del gruppo RA e al contempo ha assolto EL e UI dal reato associativo;
e) carenza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in ordine al trattamento sanzionatorio, al diniego della concessione delle attenuanti generiche, nonché in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 DPR 309/1990. 10) La difesa di CO TA lamenta:
a) in relazione al capo t) delle imputazioni, mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento all'art. 125, comma 3, e 192 c.p.p., 56, 110, 115 c.p., 73, commi 1 e 6 DPR 309/1990, non integrando la condotta posta in essere dal prevenuto gli estremi del tentativo, ma piuttosto dei meri atti preparatori, in quanto non sussistono obiettivi elementi per affermare che, attraverso un contatto telefonico con il cittadino turco ES, CO volesse raggiungere un accordo contra jus;
b) mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento all'art. 125, comma 3, e 192 c.p.p., 56, 110, 115 c.p., 73, commi 1 e 6 DPR 309/1990, non emergendo la qualità, quantità degli stupefacenti trattati, le modalità di consegna e pagamento degli stessi;
c) mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento all'art. 125, comma 3, e 192 c.p.p., 73, commi
1 e 6 DPR 309/1990, laddove viene effettuata una diversa valutazione delle dichiarazioni di CO, che vengono ritenute attendibili solo per la parte in cui egli si autoaccusa dell'illecito, mentre sono considerate inattendibili nel momento successivo in cui si denunciano i modi e i tempi di acquisizione della sostanza;
d) mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento all'art. 125, comma 3, e 192 c.p.p., 81 cpv c.p., 73, commi 1 e 6 DPR 309/1990 in relazione all'omessa applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli oggetto di altra condanna inflitta a CO per il medesimo titolo di reato nel c.s. processo "Wall Street"; f) mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento all'art. 125, comma 3, e 192 c.p.p., 220 e
238, comma 4, c.p.p., 73, commi 1 e 6 DPR 309/1990, essendo stati utilizzati ai fini della decisione i risultati di una perizia, espletata in altro procedimento senza la partecipazione del difensore dell'imputato, perizia i cui risultati sono illustrati in una sentenza passata in giudicato acquisita ex art. 238 c.p.p.. 11) La difesa di IL ERd lamenta:
a) erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 27 e 192 c.p.p., omessa e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) con riferimento al capo m) delle imputazioni, essendo basato il riconoscimento dell'affermazione di penale responsabilità in ordine all'offerta in vendita di eroina (così qualificata l'originaria imputazione) sulle risultanze di altro processo pendente dinanzi ad altra A.G. e non ancora definito;
si duole, inoltre, dell'omessa valutazione delle dichiarazioni di AN AN - il quale riferiva di avere simulato la contrattazione con IL per compiacere il nipote LE e acquisire credito all'interno della famiglia - , della discrasia con altra parte della sentenza (p. 239) in cui vengono illustrate le valutazioni di LE AN, che considerava una "chiacchiera da galera" la disponibilità di stupefacente da parte di IL, nonché del mancato apprezzamento dell'esistenza di rapporti commerciali tra IL ed altri grazie alla mediazione di AL AN;
b) erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b c.p.p.) in relazione agli artt. 27 e 192 c.p.p., omessa e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) con riguardo all'omessa concessione delle attenuanti generiche;
c) erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b c.p.p.) in relazione all'art. 597 c.p.p. per mancanza di correlazione tra accusa originariamente formulata e reato ritenuto in sentenza.
11) La difesa di IA RO si duole dei seguenti profili:
a) erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione (art. 606 lett. b c.p.p.) in relazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 DPR 309/1990 con particolare riguardo all'elemento soggettivo, considerata la sua posizione di vittima in conseguenza di precarie condizioni economiche, che lo costringevano alla richiesta di prestiti al di fuori dei normali circuiti bancari. 12) IE UI, tramite il difensore di fiducia, articola i seguenti motivi di ricorso: a) nullità della sentenza (art. 606 lett. b ed e c.p.p. in relazione all'art. 192, commi 2 e 3 c.p.p.) per carenza di indizi univoci, concordanti, per assenza di riscontri estrinseci ed individualizzanti alle dichiarazioni di HI con specifico riferimento all'asserita ricezione da parte di UI di droga fornita da ZI, droga che non veniva rinvenuta all'esito di attività di controllo da parte delle forze dell'ordine; contraddittorietà della motivazione in merito ai rapporti intercorsi tra UI ed appartenenti al c.d. "gruppo RA", tra UI e FE, alla disponibilità da parte di UI del telefono cellulare rinvenuto il 22.2.1997, ai contatti telefonici intercorsi, tramite lo stesso, con ZI;
b) contraddittorietà della motivazione con riferimento al numero delle cessioni di droga in favore di UI, alla loro quantità, alle circostanze di tempo e di luogo di consegna, al contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche. 13) La difesa di GI RA formula i seguenti rilievi:
a) violazione dell'art. 6 della legge 4.8.1955 n. 848 per inosservanza dei principi d'imparzialità del giudizio alla luce della formulazione nei confronti di GI RA di accuse già vagliate in precedenti processi definiti con l'assoluzione (sentenza Corte appello Reggio Calabria 6 marzo 1995; b) omessa valutazione delle prove positive dell'innocenza dell'imputato espressamente proposte, richiamate dalla difesa e risultanti dagli atti;
c) difetto e contraddittorietà della motivazione;
d) nullità della sentenza per omessa ammissione dei testi a discarico e per violazione dell'art. 6 della legge 4.8.1955 n. 848; e) carenza di motivazione in ordine alle chiamate in correità, intrinsecamente inattendibili e prive di riscontri estrinseci individualizzanti.
14) La difesa di AF RO, OF LE AN, SE FR, prospetta le seguenti doglianze comuni alle posizioni dei tre imputati:
a) violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 431 con riferimento alla erronea qualificazione, quali atti irripetibili, dei verbali di pedinamento, osservazione, sopralluogo e al loro conseguente erroneo inserimento nel fascicolo del dibattimento;
b) violazione dell'art. 213 e ss. c.p.p. con riferimento alle attività di individuazione fotografica e di riconoscimento personale effettuate a dibattimento senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p.; c) violazione e falsa applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, all'aggravante prevista dal comma 6 della medesima norma, ai reati fine perseguiti dal sodalizio (limitati in sentenza ai traffici di stupefacenti e all'usura), mancanza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al citato delitto e alla valutazione delle dichiarazioni rese al riguardo ex art. 210 c.p.p. da AU IA, HI IE;
d) violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. per insussistenza dei riscontri esterni alle chiamate in correità di IA AU, HI IE, OR FI;
e) carenza e insufficienza della motivazione in ordine alla pena inflitta;
con specifico riguardo alla posizione di AF RO lamenta:
a) con riguardo al capo e), violazione dell'art. 192 c.p.p. per carenza di univocità e concordanza delle dichiarazioni rese a dibattimento da HI IE e OR FI, che, contrariamente a quanto assunto dai giudici d'appello, divergono fra loro ed, in ogni caso, sono prive di riscontri estrinseci ed individualizzanti;
b) carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla identificazione in AF RO del Rorò menzionato dai dichiaranti, alla riconducibilità allo stesso dell'utenza telefonica a lui attribuita;
b) con riguardo al capo d) violazione dell'art 192 c.p.p. per carenza di riscontri alla versione dei fatti fornita da HI IE, in più punti illogica e contraddittoria;
c) insussistenza dell'aggravante del numero delle persone relativamente ai capi d) ed e); d) insussistenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo quanto al capo e); f) con riguardo al capo b (art. 74 DPR 309/1990) carenza di motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione di AF e al ruolo di vertice allo stesso attribuito, nonché carenza di motivazione in ordine all'aggravante del numero delle persone contestata per tale delitto;
g) con riguardo al capo a) (art. 416 bis c.p.) carenza di motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione di AF e violazione dell'art. 192 c.p.p. con riguardo alle dichiarazioni rese in proposito da IA AU e HI IE;
con specifico riguardo alla posizione di OF AN LE:
a) carenza e insufficienza della motivazione, violazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento al capo f) per il quale è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di HI, che non hanno carattere di univocità e verosimiglianza, e dei contatti telefonici intercorsi tra OF e HI;
b) analoghe considerazioni sono sviluppate in rapporto al capo h) per il quale la responsabilità dell'imputato è stata affermata in base alla chiamata in correità di HI e degli accertamenti alberghieri comprovanti la contemporanea presenza in un albergo di Falerno di OF e ZI tra la fine di luglio e gli inizi di agosto 1996; c) violazione di legge per quanto concerne la riconosciuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità; d) carenza di motivazione quanto al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in ordine al quale i giudici di secondo grado operano prevalentemente un rinvio per relationem a quella di primo grado, la quale a sua volta valorizzava il dato dei rapporti di conoscenza intercorsi tra OF, TT, TI e tra quest'ultimo e IO RA;
e) carenza di motivazione quanto al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 e al ruolo primario attribuito all'imputato.
Con specifico riguardo alla posizione di SE FR (capi a e b):
a) carenza e insufficienza della motivazione, violazione dell'art. 192 c.p.p. per insufficienza e contraddittorietà degli elementi acquisiti, quanto al delitto associativo in materia di stupefacenti, mancata assunzione di prove decisive con riferimento alla richiesta perizia calligrafica in ordine all'appunto rinvenuto in sede di perquisizione presso l'abitazione dell'imputato; b) carenza e insufficienza della motivazione, violazione dell'art. 192 c.p.p. per insufficienza e contraddittorietà degli elementi acquisiti, quanto al delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p.. 15) Altro difensore di SE FR, anche mediante motivi nuovi, prospetta i seguenti rilievi:
a) vizio di motivazione (artt. 192, 546 e 603 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1 lett. e c.p.p.) quanto ai delitti di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e all'art. 416 bis c.p., poiché l'apporto di primaria rilevanza fornito al sodalizio da SE, così come illustrato alle pagg. 62, 63, 400, 415 e ss. della sentenza impugnata, è contraddetto dalla consulenza del dott. Bonato, concernente la società e la ditta individuale di SE FR, e dalla stessa revoca, da parte dei giudici d'appello, della confisca disposta da quelli di primo grado all'esito dell'accertamento negativo in ordine all'ipotesi accusatoria sul reimpiego dei proventi derivanti da attività delittuose della cosca;
b) mancanza di motivazione in ordine alle questioni sottoposte all'attenzione dei giudici d'appello, in particolare alla luce della sentenza n. 1007 emessa dalla Corte di Cassazione il 5.2.1998 nell'ambito della procedura de liberiate ex art. 309 c.p.p. nella quale veniva sottolineato il carattere non univoco degli elementi acquisiti;
c) mancato scioglimento, da parte dei giudici d'appello, della riserva in ordine alle prove richieste dalla difesa con conseguente mancanza di motivazione sul punto secondo i parametri di cui all'art. 603 c.p.p., violazione dei principi sul giusto processo, che non possono trovare limitazioni esegetiche arbitrarie nel giudizio d'appello ordinario tipico, impossibilità di attivare forme di controllo sulla motivazione della decisione;
d) inosservanza di norme procedurali stabilite a pena di invalidità (artt. 213 e ss. c.p.p.) in ordine agli atti di identificazione diretta delle persone in dibattimento;
e) erronea applicazione della legge penale (artt. 416 bis c.p. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b c.p.p.) per carenza degli elementi costitutivi del delitto;
f) erronea applicazione della legge penale sull'associazione in materia di stupefacenti in ordine alla quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato in conseguenza automatica della dichiarata responsabilità per il delitto di associazione di stampo mafioso;
g) erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. con riferimento agli elementi costitutivi del reato;
h) erronea applicazione della legge penale nella dosimetria della pena;
i) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione a proposito dell'aggravante dell'illecito finanziamento (art. 416 bis comma 6 c.p. in relazione agli artt. 606 comma 1 lett. b ed e c.p.p.); l) illegittimità delle captazioni ambientali operate, sia all'interno dell'abitazione di via Imbersago che all'interno dell'autovettura, tramite microspie di cui non sono documentati modalità e tempi di introduzione nei luoghi di privata dimora, con violazione della garanzia costituzionale della inviolabilità del domicilio, dovendosi intendere come tale ogni luogo che venga adoperato, anche momentaneamente, per lo svolgimento di attività privata di qualsiasi genere;
la questione viene prospettata sulla scorta della ordinanza dell'11.6.2003 della Corte di Cassazione, ric. Tega ed altri, che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, comma 2, c.p.p. e 13 d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni nella legge 203/1991 con riferimento all'art. 14 della Costituzione, investendo la Corte Costituzionale;
m)
illogicità della motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
16) La difesa di PA CA lamenta:
a) mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 c.p.p. e 416 bis c.p. con riferimento al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, ai suoi elementi costitutivi, al necessario elemento soggettivo e alla qualificazione dell'attività prestata dall'imputato in favore del sodalizio come quella di un "succube"; b) mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 c.p.p. e 416 bis c.p., laddove si ricavano elementi indicativi della consapevolezza e volontà di far parte di un sodalizio di stampo mafioso e di contribuire alla sua operatività dal comportamento processuale serbato;
c) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione a proposito dell'aggravante dell'illecito finanziamento (art. 416 bis comma 6 c.p. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e c.p.p.). 17) La difesa di TA NO lamenta:
a) carenza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. b e c) c.p.p. con riferimento al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, al delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990, alla ritenuta contemporanea configurabilità dei medesimi, agli elementi costitutivi delle due fattispecie, al necessario elemento soggettivo, all'asserito contributo fornito dall'imputato all'operatività dei due sodalizi;
b) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, potendo tutt'al più le condotte poste in essere da TA essere qualificate come favoreggiamento personale;
c) carenza, contraddittorietà della motivazione, violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, c.p.; d) carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
e) carenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena;
f) erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b c.p.p.), nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) in relazione ai presupposti della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L 306/1992;
g) mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.), nonché violazione di norme processuali previste a pena di nullità ex art. 606 lett. c. c.p.p. in relazione all'asserito difetto di legittimazione a richiedere la restituzione dei beni intestati a IE RR.
18) La difesa di ZA ZI lamenta:
a) violazione dell'art. 606 lett. c c.p.p. in relazione agli artt. 8 e 9, comma 3, e 16 c.p.p., nonché in relazione all'art. 587 c.p.p. per omessa osservanza delle regole in tema di competenza territoriale, eccezione che, pur se non formalmente sollevata dalla difesa dell'imputato, era stata prospettata da altri difensori ed era quindi estensibile anche a ZA, trattandosi di motivo comune a tutti gli imputati e, quindi, estensibile;
b) nullità della sentenza (art. 606 lett. e c.p.p.) per carenza e manifesta illogicità della motivazione, nonché per violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., nella parte in cui ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato anche per il residuo reato contestatogli in qualità di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti in assenza di riscontri obiettivi ed individualizzanti e di univocità delle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p. da HI IE;
c) violazione dell'art. 606 lett. e c.p.p. in relazione agli artt. 192 n. 2 e 238 bis c.p.p. nonché in relazione all'art. 74 DPR 309/1990, in quanto il reato associativo in materia di stupefacenti è stato ritenuto sussistente nei confronti di ZA sul presupposto di una sentenza del Tribunale di Milano, divenuta definitiva, che aveva giudicato per tale reato i fratelli IN ed altri e che avrebbe potuto fondare la responsabilità dell'imputato soltanto sulla base di elementi estrinseci di riscontro ai sensi degli artt. 187 e 192, comma 3, c.p.p., nonché sulla base delle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p. da HI IE, prive di attendibilità, univocità,
concordanza e dei necessari riscontri oggettivi;
d) nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606 lett. e c.p.p. per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, DPR 309/1990; e) nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606 lett. e c.p.p. per carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ha ritenuto applicabili all'imputato le circostanze attenuanti generiche;
f) nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606 lett. e c.p.p., per carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Ritiene innanzitutto il Collegio che le eccezioni in rito sollevate dalle difese dei ricorrenti siano destituite di fondamento e debbano pertanto essere disattese.
1.1 Con riferimento alla doglianza relativa alla violazione delle norme in materia di competenza territoriale (v. doglianze prospettate, sotto vari e diversi profili, dai difensori di AN AN, LE AN, IO LL, OM RA, Alessandro ZA) sotto diversi profili, la Corte osserva. Il legislatore, nella sua discrezionalità, ha limitato la possibilità di rilevare il difetto di competenza territoriale a vantaggio dell'ordine e della speditezza del processo. La legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma secondo, c.p.p., che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, primo comma, c.p.p. - cioè nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica, per la prima volta, della costituzione delle parti - ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le questioni preliminari, ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, con la conseguenza che non è possibile proporle in corso di giudizio per acquisizioni sopravvenute, persino se queste significhino una diversità del fatto contestato, perché la competenza territoriale si fonda sul rispetto della regola del giudice naturale al momento della costituzione delle parti in giudizio. (Sez. 6^, 1.3.2001, n. 0 8587, ric. Singh ed altri, riv. 219856; Sez. 5^, 7.8.1997, n. 0 7826, ric. Agreste, riv. 208371; Sez. 1^, 16.11.1995, n. 0 52301, confl. comp. Trib. Milano e Trib. Grosseto in proc. Urrata, riv. 203101).
Sulla base di queste premesse è, peraltro, indubbio che l'eccezione, non sollevata ritualmente nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dall'art. 491 c.p.p. di legge da parte di tutti gli imputati (v. posizioni di AN AN, LL IO, RA OM, ZA Alessandro), assume rilevanza nei confronti di tutti coloro che rispondono del delitto plurisoggettivo, di cui all'art. 74 DPR 309/1990. La questione deve essere inquadrata, come correttamente ha fatto la Corte d'appello di Milano, alla luce delle regole in tema di competenza per territorio determinata dalla connessione dettate dall'art. 16, comma primo, c.p.p.. Nel caso in esame ricorrono contemporaneamente le ipotesi di connessione previste rispettivamente dalle lett. a) e b) dell'art. 12 c.p.p., che, in assenza di un'espressa disciplina legislativa,
debbono essere tenute presenti entrambe con le relative conseguenze sulla competenza. Gli imputati, infatti, rispondono di plurime ipotesi di reato concorsuali commesse con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
In tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per territorio qualora l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 1^, 7.12.1999, n. 0 6226, confl. comp. In proc. Zagara ed altri, riv. 214834).
In applicazione dei principi contenuti nell'art. 16, comma primo, c.p.p., nell'ipotesi di connessione tra il delitto di cui all'art. 74, comma primo, DPR 309/1990, aggravato ai sensi del terzo comma della medesima norma, per essere il numero degli associati pari o superiore a dieci, e il delitto di cui all'art. 73, comma primo, DPR 309/1990, aggravato ai sensi degli artt. 73, comma sei, per essere stato commesso il fatto tra tre o più persone in concorso fra loro, e 80, comma due, DPR 309/1990, trattandosi di ingenti quantità di stupefacenti, il delitto più grave, ai sensi dell'art. 16, comma primo, c.p.p. è quello di cui all'art. 74, commi uno e tre, DPR 309/1990, poiché, tenuto conto dei limiti degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 66 c.p., il delitto di associazione per delinquere è punito, nei confronti dei promotori, costitutori, direttori, organizzatori, finanziatori con una pena più elevata nel minimo.
Ulteriormente, ai fini dell'individuazione del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato permanente (quale, nella specie, il reato di associazione per delinquere finalizzata a traffici di stupefacenti), pur in assenza di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui si estrinsecano i primi segni di operatività del sodalizio criminoso, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della nascita dell'associazione (Sez. 1^, 2.2.1996, n. 0 6648, confl. comp. G.I.P. Tribunale Lagonegro in proc. Dilandro). Nella fattispecie in esame correttamente i giudici hanno rilevato che, sulla base dei capi di imputazione, contenenti la descrizione dei fatti così come cristallizzati al momento della costituzione delle parti, mentre non è possibile rilevare il luogo dell'accordo iniziale, è agevole ricavare che il sodalizio criminoso aveva la sua base operativa e il suo centro direzionale a Milano, luogo in cui avvenivano le importazioni di ingenti partite di droga, che rimanevano ivi in deposito in attesa dell'immissione sul mercato. Sotto tutti questi profili, pertanto, l'eccezione deve essere respinta.
1.2 Per quanto riguarda l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali, disposte sia presso l'abitazione di via Imbersago che all'interno dell'autovettura Fiat Uno in uso al ricorrente, proposta per la prima volta nei "motivi aggiunti" presentati dalla difesa di FR SE, che fa preliminarmente propria la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, c.p.p. in riferimento all'art. 14 della Costituzione, sollevata dalla terza sezione penale di questa Corte con ordinanza dell'11.6.2003 (ric. Tega ed altri, il Collegio osserva preliminarmente che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, c.p.p., quanto nelle norme concernenti il ricerco per Cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, c.p.p.) ed il procedimento in Camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, c.p.p.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), c.p.p. (Sez. Un. 20.4.1998, sent. n. 0 4683, ric. Bono ed altri, riv.
210259).
Nel caso in esame l'originario atto di impugnazione non conteneva, quale motivo di specifica doglianza, l'asserita inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione ambientale.
Il Collegio ritiene, comunque, di pronunziarsi ugualmente sulla questione, trattandosi di doglianza afferente ad un vizio rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 271, comma 1, e 191, comma 2, c.p.p.. I rilievi difensivi traggono spunto dalla ordinanza in data 11.6.2003 della Sezione Terza Penale di questa Corte (ric. Tega ed altri), che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, comma 2, c.p.p. e 13 d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni nella legge 203/1991, con riferimento all'art. 14 della Costituzione, investendo la Corte Costituzionale.
Il Collegio ritiene opportuno richiamare, per la sua pertinenza al caso di specie, l'ordinanza n. 304, pronunziata dalla Corte Costituzionale il 19.7.2000.
La Corte era stata investita dal Tribunale di Catanzaro della questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, c.p.p. in riferimento all'art. 14 della Costituzione nella parte in cui, prevedendo la possibilità di effettuare intercettazioni di comunicazioni fra presenti anche ove queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., senza la disciplina delle relative modalità, potrebbe determinare un vulnus degli artt. 13 e 14 della Costituzione, che tutelano con duplice riserva assoluta (di legge e di giurisdizione) la libertà personale e di domicilio (i quali sarebbero violati per il collocamento indiscriminato in quei luoghi di apparecchi di captazione e di trasmissione di suoni o immagini). Pur partendo dalla premessa che è indubbiamente compito del legislatore determinare tali modalità nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione, la Corte ha osservato che le modalità di captazione delle conversazioni ambientali non richiedono necessariamente un'intrusione arbitraria nel domicilio e ha aggiunto che, non risultando, nella specifica situazione prospettata dall'ordinanza di rimessione, alcuna concreta descrizione della fattispecie, sulla quale risultava argomentata l'incostituzionalità dell'art. 266, comma 2, c.p.p., spettava allo stesso giudice rimettente verificare, in concreto, se sussistessero profili di illegittimità delle operazioni di intercettazioni e stabilire le eventuali conseguenze che da tale apprezzamento potevano scaturire. Sotto tutti questi profili, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza (ord. 19.6.2000 n. 304). Identiche considerazioni valgono in relazione ai motivi nuovi presentati dalla difesa di FR SE.
La doglianza difensiva, infatti, è basata sulla presunzione logica che le operazioni di intercettazione ambientale siano state rese possibili grazie all'introduzione in luoghi di privata dimora, assistiti dalla garanzia costituzionale di inviolabilità del domicilio (art. 14 Costituzione), ma tale presunzione non è suffragata da alcuno concreto dato processuale, tanto che non sono stati neppure indicati i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni ambientali ed esecutivi delle stesse che sarebbero affetti da inutilizzabilità.
Per queste ragioni, quindi, la questione di legittimità costituzionale sollevata, per la sua formulazione, è priva di rilevanza e la doglianza difensiva concernente l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione ambientale deve essere rigettata.
1.3. In materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali la difesa (posizioni di AN AN, LL IO, DM RC EL) ha proposto ulteriori motivi di ricorso concernenti i seguenti profili:
- inutilizzabilità delle perizie di trascrizione, essendo stata consentita ai periti la consultazione dei verbali contenenti la trascrizione sommaria delle conversazioni redatti dalla polizia giudiziaria;
- inosservanza delle disposizioni in tema di perizia collegiale;
- inutilizzabilità della prova consistita nell'ascolto in Camera di consiglio, in assenza di contraddittorio fra le parti, delle intercettazioni telefoniche.
In ordine alla prima questione la Corte osserva che, in assenza di specifica previsione normativa, non è causa di inutilizzabilità della perizia o di irritualità della stessa la consegna al perito, incaricato della trascrizione di intercettazioni telefoniche o di comunicazioni fra presenti, dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 268, comma 2, c.p.p., qualora da nessuno elemento del processo si possa dedurre che il perito sia stato fuorviato dalla conoscenza dei brogliacci (Sez. 1^, 28.4.1994, n. 0 4831, ric. Pulito ed altri, riv. 198618). Nel caso di specie nessuno elemento in proposito è stato fornito dalla difesa e da nessun passaggio motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado è possibile ricavare elementi che consentano di ritenere fondato l'assunto.
Relativamente al secondo profilo di violazione di legge, si rileva che si è in presenza di un atto collegiale qualora, a fronte di indagini e di valutazioni di particolare complessità o che richiedano distinte conoscenze in differenti discipline, a ciascuno dei periti designato sia affidato il compito di occuparsi dell'oggetto dell'incarico nella sua interezza, sicché ognuno dei periti debba ritenersi autore a pieno titolo dell'intera perizia collegiale sottoscritta, a nulla rilevando che nella relazione non siano separatamente indicate le singole parti da ascrivere alla paternità di ciascuno.
Costituisce, invece, ipotesi distinta ed autonoma l'affidamento da parte del giudice di distinti incarichi peritali, che, pur traendo origine da un medesimo mezzo di ricerca della prova, quale, nella specie, le operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, abbiano ciascuno uno specifico e autonomo oggetto, distinto dagli altri. In questo caso, infatti, ciascun perito applica le sue specifiche competenze al predeterminato settore ed ambito di attività a lui affidato e non è tenuto a confrontare e coordinare l'esito della sua opera con gli altri.
In applicazione di questi principi correttamente la Corte d'appello di Milano ha escluso l'ipotesi della perizia collegiale, in quanto ai sedici periti nominati per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sono stati assegnati, in via esclusiva, autonomi incarichi, ciascuno riguardante distinte parti delle disposte intercettazioni.
Non si configura, pertanto, violazione processuale ne' alcuna lesione del diritto di difesa.
Quanto al terzo motivo di ricorso in precedenza indicato, la Corte rileva, preliminarmente, che, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, la prova è costituita dalle cassette o bobine contenenti le registrazioni e dai verbali che documentano le operazioni (art. 268, comma 1, c.p.p.) - entrambi atti irripetibili che, ai sensi dell'art. 431 c.p.p., entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento - tant'è che la mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni con le forme della perizia non costituisce causa di inutilizzabilità, nel dibattimento, del contenuto delle conversazioni intercettate, come si desume dal disposto dell' art. 271, comma primo, c.p.p. che non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, stesso codice tra le disposizioni la cui inosservanza dia luogo a inutilizzabilità e dalla circostanza che l'esecuzione della trascrizione in forme diverse da quelle della perizia non è espressamente prevista come causa di nullità, ne' è riconducibile alle ipotesi di nullità generale di cui all'art. 178 c.p.p. (Sez. 1^, 23.11.2000, n. 12082, ric. 12082, riv. 217345).
Qualora il giudice abbia disposto la trascrizione, quest'ultima, ai sensi dell'art. 268, comma settimo, ultima parte c.p.p., rientra tra le prove legittimamente acquisite nel dibattimento che, a norma dell'art. 526 c.p.p., possono essere utilizzate ai fini della decisione (Sez. 1^, 1.12.1995, n. 0 1079, ric. Catti ed altri, riv. 201238).
Atteso l'inscindibile rapporto che viene a crearsi tra nastri registrati e trascrizione, non è precluso al giudice l'ascolto in Camera di consiglio delle bobine, che della trascrizione attuata costituiscono il presupposto, e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto stresso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento, essendo tale ascolto configurabile come semplice modalità operativa istruttoria che è appartiene all'esclusiva competenza del giudice valutare discrezionalmente. Nè, d'altronde, mediante l'ascolto diretto si viola in alcun modo il diritto di difesa, atteso che i nastri delle registrazioni sono a disposizione delle parti che hanno la facoltà di ascoltarli, di farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico, di sottoporre al giudice osservazioni e memorie, di sollecitare, ove necessario, ulteriori approfondimenti istruttori, di nominare un consulente di parte in presenza della designazione di un perito trascrittore e di instaurare, così, un integrale ed effettivo contraddittorio sul contenuto dei nastri e sulle modalità e il contenuto della loro trascrizione.
Nel caso di specie alla difesa è stato garantito sotto tutti questi profili il pieno esercizio dei diritti di difesa, per cui la dedotta violazione di legge non sussiste.
1.4. Relativamente all'eccezione di inutilizzabilità, quali atti irripetibili, delle relazioni di servizio, prospettata dalla difesa di RO AF, LE AN OF, FR SE la Corte rileva che la categoria degli atti irripetibili è concettualmente unitaria ed il relativo regime di utilizzazione processuale concerne la traduzione, in forma documentale, di accadimenti o operazioni ontologicamente e materialmente insuscettibili di rinnovazione.
Occorre, infatti, distinguere tra attività di constatazione o apprensione, documentate nelle forme prescritte dalla legge, che si esauriscono nel momento stesso in cui vengono poste in essere, e riproduzione meramente descrittiva del relativo contenuto, rinnovabile e, quindi, ripetibile, salvo che il suo autore venga a mancare.
Conseguentemente, anche gli atti di sopralluogo ed osservazione espletati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, valutati nella loro essenza, assumono, al pari di perquisizioni e sequestri, connotati di irripetibilità, in quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento;
la documentazione in forma scritta dell'immediatezza della percezione servono a documentare in uno scritto che ne garantisce la genuinità e la preserva da errori di ricordo (Sez. Un. 11.3.1999, n. 0000 4, ric. Barbagallo, riv. 212758; Sez. 1^, 8.8.2000, n. 0 8860, ric. Guastalegname, riv. 216551; Sez. 2^, 8.5.1997, n. 0 4095, ric. Baldini, riv. 207827).
1.5. Per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 213 c.p.p. rispetto agli atti di individuazione e ricognizione di persona (v. motivi di ricorso presentati dalle difese di RO AF, LE AN OF, FR SE), la Corte osserva che l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli art. 213 e ss. c.p.p., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 e ss. c.p.p.. L'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso e autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall'art. 213 e ss. c.p.p. e non è, quindi, soggetta alle forme stabilite per quest'ultima; in particolare è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 c.p.p., e trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da altri che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato. In base agli stessi principi della libertà e non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, il giudice di merito può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, quale atto di accertamento atipico che, nell'ambito dei poteri discrezionali riconosciuti al giudice da parte dell'ordinamento, costituisce accertamento di fatto su cui legittimamente può essere fondato il giudizio.
È indubbio, peraltro, che, nel caso di riconoscimento fotografico, attesa la ridotta efficacia rappresentativa del mezzo dal punto di vista storico e spaziale, è opportuna l'adozione di cautele analoghe a quelle previste dagli artt. 213 e ss. c.p.p. in tema di ricognizione di persona e che spetta al giudice, nell'assumere prove non disciplinate dalla legge, verificare l'attendibilità del dichiarante e la compiutezza delle stesse (Sez. 4^, 20.3.1997, n. 00 484, ric. Vitale, riv. 207570; Sez. 5^, 26.11.1998, n. 0 1858, ric. Makraoui, riv. 212467-212468; Sez. 5^, 12.2.1999, n. 12027, ric. Mandala, riv. 214872).
1.6. Con riferimento alla violazione degli artt. 106, 430, 604, comma 4, 179 c.p.p., oggetto delle doglianze del difensore di LE AN, la Corte rileva che l'incompatibilità che, ai sensi dell'art. 106 c.p.p. vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, è causa di nullità della sentenza soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è obiettivamente effettivo e reale, se la versione di uno degli imputati sia assolutamente incompatibile con la versione degli altri assistiti, sì da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per due o più imputati, - senza pregiudizio di uno di essi - la prospettazione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili ad una posizione processuale, che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa. Non basta, dunque, ad integrare l'incompatibilità la diversità di posizioni giuridiche fra coimputati ed una semplice divergenza tra le affermazioni di costoro, ma occorre la sussistenza di un concreto interesse a fare affermazioni difensive pregiudizievoli per l'altro (Sez. 1^, 22.6.1996, n. 0 6286, ric. Valente ed altri, riv. 205182;
Sez. 6^, 10.11.1994, n. 11369, ric. Kamouni, riv. 199370; Sez. 5^, 16.11.1998, n. 11847, ric. Panariello, riv. 211921; Sez. 6^, 21.7.1999, n. 0 2547, ric. Merolla, riv. 214931). Nel caso in esame non sussistono i presupposti dell'attualità e concretezza dell'incompatibilità.
L'atto in base al quale essa poteva eventualmente configurarsi, ossia l'interrogatorio di AL AN, è, infatti, una prova inutilizzabile.
Il Pubblico Ministero ha proceduto all'interrogatorio di AL AN nell'ambito di attività integrativa di indagine ai sensi dell'art. 430 c.p.p.. Peraltro, la citata norma vieta l'assunzione di atti garantiti, quale appunto l'interrogatorio dell'imputato, nei cui confronti sia già stato disposto il rinvio a giudizio, in cui è obbligatoria la partecipazione del difensore.
Pertanto, l'interrogatorio di AL AN ricadeva nei divieti di attività integrativa di indagine, stabiliti dall'art. 430 c.p.p., e non poteva essere utilizzato, come è invece avvenuto, ne' ai fini delle contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale dell'imputato nè ai fini dell'acquisizione consensuale al fascicolo del dibattimento ex art. 431, comma 2, c.p.p., vertendo il consenso su un atto affetto da vizio radicale, non suscettibile di sanatoria. L'inutilizzabilità dell'interrogatorio afferisce a questo specifico atto e non si riflette ne' sulle altre prove ne' sulla motivazione della sentenza, che, come sottolineato dai giudici d'appello, ha fondato l'affermazione della penale responsabilità di AL AN su ulteriore e diverso materiale probatorio.
1.7. Parimenti non fondata è l'inosservanza delle norme in tema di imputabilità dedotta dalla difesa di AN AN. In materia di imputabilità, le deviazioni del carattere e del sentimento possono elevarsi a causa che incide sull'imputabilità solo quando su di esse si innesti o si sovrapponga uno stato patologico che alteri anche la capacità di intendere e di volere;
quindi le anomalie sia pure costituzionali del carattere e dell'affettività, le "nevrosi" del carattere, le c.d. personalità psicopatiche, non determinano un'infermità di mente, salvo i casi in cui, per la loro gravità, cagionino un vero e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere e di volere (Sez. 6^, 8.8.1997, n. 0 7845, ric. P.G. in proc. ARno, riv. 210372).
I provvedimenti adottati dai giudici di merito sono conformi a questi principi di diritto, in quanto, con motivazione puntuale e specifica, all'esito della compiuta analisi di tutta la documentazione sanitaria e di due perizie medico-legali espletate nel corso del procedimento al fine di valutare lo stato di salute dell'imputato sotto il profilo della compatibilità con il regime carcerario, hanno evidenziato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che AN AN è affetto da sintomatologia ipomaniacale in disturbo bipolare dell'umore con pregressi episodi psicotici, presumibilmente indotti da sostanze stupefacenti e che tale patologia non è di per sè sufficiente a fondare l'esistenza di uno stato patologico rilevante sul piano dell'imputabilità.
Sotto altro profilo hanno correttamente sottolineato che, sulla base del materiale probatorio acquisito, non sussistono neppure gli estremi per l'applicazione delle norme concernenti la cronica intossicazione da sostanze stupefacenti (artt. 95 e 88 c.p.). L'eccezione deve essere, pertanto, rigettata.
1.8. Non merita accoglimento la doglianza (v. motivi di ricorso presentati nell'interesse di AN AN e LL IO) relativa all'inutilizzabilità delle deposizioni rese ai sensi degli artt. 514 e 499 c.p.p. dagli ufficiali di polizia giudiziaria, aventi ad oggetto dichiarazioni rese, quali persone informate sui fatti, da soggetti che successivamente hanno assunto la veste di indagati. Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 195 c.p.p. la Corte rileva che, nel caso di specie, correttamente i giudici d'appello hanno dato attuazione alla formulazione della norma nella versione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 1.3.2001 n. 63. Invero, base al principio tempus regit actum, ribadito dall'art. 26 della legge 1.3.2001 n. 63, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell'assunzione della prova, non della sua valutazione, poiché è in quel momento che si produce l'effetto di introdurre nel processo un elemento di prova utilizzabile ai fini della decisione, come si evince dal combinato disposto degli artt. 526 e 191 c.p.p.. Sotto altro profilo il Collegio osserva che la sanzione delineata dall'art. 63, comma 2, c.p.p. - secondo il quale sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni assunte senza garanzie difensive presso un soggetto che avrebbe dovuto sin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini - opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistevano prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, e tali indizi erano conosciuti dall'Autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti o intuizioni personali (Sez. 5^, 8.1.2002, n. 00 305, ric. La Placa, riv. 221360; Sez. 4^, 6.6.2001, n. 22837, ric. Lo Giudice, riv. 219871; Sez. 6^, 11.6.1994. n. 01332, ric. Palombo, riv. 198532).
Nessun concreto ed oggettivo elemento, in proposito, è stato fornito dalla difesa.
L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.
1.9. Considerazioni analoghe a quelle svolte nel paragrafo precedente valgono a proposito della dedotta violazione dell'art. 495, comma 4, c.p.p. (v. motivi di ricorso presentati nell'interesse di AN
AN e IO LL).
Infatti, la modifica dell'art. 495 c.p.p. (v. comma 4 bis), secondo la quale una parte può rinunciare ai propri testimoni solo con il consenso dell'altra parte, è stata introdotta con la legge 7.12.2000 n. 397. Conseguentemente, in base al principio tempus regit actum, è rituale e non comporta l'instaurazione di alcuna preventiva forma di contraddittorio con le altre parti, la rinuncia del Pubblico Ministero ai testimoni ritualmente indotti e ammessi dal Tribunale, avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore della legge 7.12.2000 n. 397, modificativa dell'art. 495 c.p.p..
1.10. Privo di pregio è anche il motivo di ricorso formulato dalla difesa di AN AN, concernente la dedotta violazione dell'art. 4 ter della legge 5.6.2000 n. 144 in relazione agli artt. 456, 458 e 438 c.p.p. per omessa erronea concessione della diminuente del rito abbreviato nell'ambito del giudizio instauratosi a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato.
L'art. 223 del d.lgs. 19.2.1998 n. 51, così come modificato dall'art. 56 della legge 16.12.1999 n. 479, prevede che, nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio, osservando le disposizioni per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
L'art. 4 ter introdotto dalla legge 5.6.2000 n. 144, che ha convertito con modificazioni in legge il d.l.
7.4.2000 n. 82 (quest'ultimo contenente all'art. 4 soltanto la previsione dell'applicabilità, anche ai giudizi abbreviati, delle modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare) stabilisce, a sua volta, che nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e nei quali, prima della data di entrata in vigore della legge 16.12.1999 n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 144 del 2000, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p., sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, c.p.p.. La richiesta è ammissibile se presentata, nel giudizio di primo grado, prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale. In questo contesto normativo, nel caso di specie, non si configura alcuna violazione di legge e, in particolare, degli artt 456 e 458 c.p.p. in relazione all'art. 4 ter della legge n. 144 del 2000.
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 456, comma 2, e 458, comma 1, c.p.p., il decreto di giudizio immediato contiene, tra l'altro, l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato e l'imputato, a pena di decadenza, può formulare la relativa richiesta depositandola nella Cancelleria del G.I.P., con la prova dell'avvenuta notifica al Pubblico Ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto del giudizio immediato. Nel caso in esame, l'imputato, pur essendo stato messo in condizione di farlo, ha ritenuto di non optare per il suddetto rito alternativo e, all'esito della nuove disposizioni normative, non ha tempestivamente avanzato l'istanza nel rispetto dei termini da esse stabiliti, in quanto, alla data del 12.6.2000, in cui per la prima volta ebbe a presentare la domanda, erano scaduti i termini previsti dall'art. 223 del d.l. 51/1998 e, al contempo, era già in corso l'istruttoria dibattimentale del processo di primo grado, e, quindi, sussisteva la preclusione prevista dalla legge 5.6.2002 n. 144 nel frattempo entrata in vigore.
1.11. Non fondati sono i rilievi difensivi (v. posizioni di AN AN e IL ERd) articolati, sotto diversi profili, con riferimento al mancato rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
A fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita. Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale. In altri termini, sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, di fronte - senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo.
Siffatta violazione non ricorre, invece, quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Cass. 5.2.1993, Langella;
Cass. 11.4.1994, De Vecchi, riv. 197831; Cass. 24.5.1994, Tomasich, riv. 198689).
Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato.
Si ha, perciò, mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza soltanto quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria.
Alla stregua dei principi giuridici sinora illustrati, nel caso in esame non sussiste alcuna violazione di legge, in quanto, come si evince agevolmente dalla formulazione delle imputazioni elevate, i ricorrenti hanno avuto piena contezza degli addebiti formulati nei loro confronti e in relazione ad essi hanno potuto efficacemente esercitare il loro diritto di difesa.
Per quanto concerne la posizione del solo AN AN la Corte osserva che il riferimento ai delitti di cui ai capi e) ed f), contenuto nella sentenza impugnata, lungi dal costituire una surrettizia integrazione degli addebiti, è da intendere come argomento logico per confortare gli ulteriori elementi probatori acquisiti in ordine all'operatività del sodalizio. Per il resto la motivazione della sentenza impugnata è strettamente correlata alle contestazioni formulate nei confronti dei ricorrenti e non contiene alcuna modificazione o trasformazione dei fatti (nell'accezione in precedenza specificata) contestati. Conseguentemente non è ravvisabile alcuna violazione dei diritti di difesa degli imputati.
1.12. Sul motivo di gravame, dedotto in particolare nei ricorsi di GI RA e FR SE, concernente la mancata assunzione di prove asseritamente decisive, la corte territoriale rilevava, con motivata ordinanza, che trattavasi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello affatto inutile e superflua, essendo già stati acquisiti obiettivi e rilevanti dati probatori, orali e documentali, sulle circostanze di fatto indicate dagli appellanti.
Il Collegio osserva che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello, l'art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio.
Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.
Con riguardo alla prima ipotesi, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 5^, 1.2.2000, n. 0 1075, ric. Lavista, riv. 215772; Sez. 2^, 7.7.2000, n. 0 8106, ric. Accettala, riv. 216532; Sez. 5^, 8.8.2000, n. 0 8891, ric. Callegari, riv. 217209). Considerato, quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, i ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi giuridici sinora illustrati in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado d'appello, anche sotto il profilo della non decisività, ai fini della decisione, della perizia, che, per la sua natura, è un mezzo tecnico dall'esito incerto.
1.13 Con riferimento alla violazione dell'art. 238 bis c.p.p., dedotta dalla difesa di RA OM, CO TA, ZA ZI il Collegio osserva che le risultanze di un precedente giudicato penale acquisito ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, c.p.p., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino. Al riguardo è da ritenere che la locuzione codicistica fatto accertato con sentenza irrevocabile vada riferita non solo alla statuizione contenuta in dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento (Sez. 1^, 17.6.1997, n., 0 5894, ric. Bottaio ed altri, riv. 207930).
I giudici di merito hanno correttamente applicato i principi giuridici in precedenza esposti e, con motivazione esenta da vizi logici e giuridici, hanno puntualmente illustrato gli ulteriori elementi di prova costituenti conferma e riscontro di quelli desumibili dalle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.. Pertanto i rilievi difensivi devono essere disattesi.
1.14 La richiesta di applicazione del c.d. "patteggiamento allargato", formulata personalmente da IO SP deve essere disattesa alla luce della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte in data 24.9.2003. 2. Non fondate appaiono le plurime censure difensive formulate, in modo variamente articolato, in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990 (v. motivi di ricorso presentati dalle difese di AN AN, AL AN, LE AN, IO CO, RO IA, RO AF, FR SE, ZI ZA).
L'associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti è identificabile nell'accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga.
Elemento essenziale del delitto è l'accordo associativo, il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica del delitto ne discende, a corollario, la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso, cioè, che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente la predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune e un'organizzazione non particolarmente complessa ed articolata, tale da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo degli associati, perché il reato si perfezioni e che la ricerca dei tratti organizzativi è diretta a provare non tanto l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma piuttosto, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta (Sez. 1^, 23.12.1999, n. 14578, ric. Calzolaio, riv. 216124; Sez. 6^, 16.3.2001, n. 10781, ric. Coco ed altri, riv. 218731; Sez. 5^, 17.9.2001, n. 33717, ric. Cantatore ed altri, riv. 219921).
La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere, quindi, data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti fra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6^, 16.3.2001, n. 10781, ric. Coco G. ed altri, riv. 218731).
Il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990 ha una sua autonomia rispetto ai delitti di cui all'art. 73 DPR 309/1990, che costituiscono i reati fine perseguiti dal sodalizio in questione, e con i quali può concorrere;
il criterio distintivo fra le due figure consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso, che, nel concorso di persone e anche nel reato continuato, avviene in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e preveda), mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso da parte di tre o più persone, con la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra gli associati, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato all'attuazione del programma stesso, anche indipendentemente e al di fuori dell'avvenuta effettiva commissione dei singoli reati programmati;
cosicché è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dalla comunanza del fine criminoso e dalla comunanza di interessi che determina pericolo per l'ordine pubblico ed è la ragione stessa fondamentale per la configurazione, quale autonomo titolo di reato, del delitto di associazione per delinquere, per la cui sussistenza è, perciò, irrilevante l'eventuale mancata consumazione dei delitti programmati. Nel caso di specie i giudici di merito hanno fornito una motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dei delitti di associazione per delinquere finalizzata a traffici di droga contestati rispettivamente ai ricorrenti ai capi b) e c), sottolineando, in particolare, la pluralità degli episodi di importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti, susseguitisi con continuità, per un lungo arco di tempo ed espressivi, per il loro numero, per la quasi contestualità delle plurime acquisizioni rilevanti, per le modalità esecutive, della stabilità del vincolo associativo, del carattere programmatico ed indeterminato del disegno delittuoso, volto al sistematico approvvigionamento, anche attraverso molteplici fonti di rifornimento, di ingenti quantità di stupefacenti in vista della loro successiva ed articolata immissione sul mercato, nonché di un'organizzazione complessa, stabilmente radicata, caratterizzata da una precisa distribuzione di ruoli e di compiti tra gli associati in relazione alle forniture, ai trasporti delle partite di stupefacenti, alla predisposizione delle basi logistiche, alla intestazione dei mezzi funzionali alla commissione degli illeciti, quali alloggi, autovetture, schede o utenze telefoniche e cellulari, documenti di identità, conti correnti bancari, alla individuazione e suddivisione delle aree di mercato, ciascuna contraddistinta da diversi responsabili, incaricati anche della riscossione delle somme provento della vendita, alla gestione dei consistenti flussi finanziari provento degli illeciti traffici.
I giudici di merito hanno anche puntualmente motivato, in conformità ai principi giuridici in precedenza esposti, le ragioni per le quali, nel caso di specie, non ricorrevano unicamente gli estremi del concorso di persone nel delitto continuato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Sotto tutti questi profili, pertanto, i motivi di ricorso devono essere rigettati.
2.1 Da quanto sinora esposto emerge che non è fondata neppure la doglianza, formulata dalla difesa di RO AF, riguardante l'asserita violazione dell'art. 74, comma 3, DPR 309/1990, essendo stata correttamente ritenuta l'aggravante del numero delle persone, oggettivamente esistente per essere stato il sodalizio composto da più di dieci persone, legate da un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale.
3. Relativamente al delitto di associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti, disciplinato dall'art. art. 74 DPR 309/1990 e contestato rispettivamente ai capi b) e c) della rubrica e i singoli episodi di violazione dell'art. 73 DPR 309/1990, ascritti ai ricorrenti (con la precisazione che
AN LE ha proposto ricorso per Cassazione solo in relazione ai capi a e b della rubrica), le censure difensive, attinenti sia alla violazione della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p. per la partecipazione degli imputati ai delitti che alla manifesta illogicità della motivazione sul punto, si articolano sul duplice versante dell'inattendibilità intrinseca della chiamata in correità dei soggetti dichiaranti, in particolare quella di HI IE, fonte di prova fonte di prova privilegiata e cardine dell'accusa, e dell'inesistenza di idonei riscontri esterni "individualizzanti.
Le corti del merito (entrambe le decisioni di primo e di secondo grado concordano nella puntigliosa analisi e nella scrupolosa valutazione degli elementi probatori e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo: Cass., Sez. Un., 4.2.1992, Musumeci, rv. 191229), ai fini della identificazione dei componenti dell'associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti, della ricostruzione dei suoi componenti, delle sue dinamiche, dei singoli episodi criminosi, hanno efficacemente valorizzato il complessivo materiale probatorio costituito, oltre che dai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate, dall'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico, dai plurimi sequestri di partite anche ingenti di droga, dagli accertamenti svolti in merito alle presenze degli imputati nel territorio nazionale e all'estero, alla disponibilità di documenti di identità alterati, dai servizi di osservazione, pedinamento, sopralluogo svolti, dagli esiti delle attività di perquisizione, sequestro, individuazione di cose, luoghi e persone, di ricognizione personale eseguite, dalle dettagliate e particolareggiate dichiarazioni rese da HI IE, HI NI, OR FI, AN AF (queste rilevanti solo per la posizione di IO LL), SI Hamouda, dalle sentenze acquisite ex art. 238 bis c.p.p.. I giudici di merito hanno particolarmente valorizzato, ai fini della motivazione delle sentenze, le dichiarazioni auto ed etero- accusatorie del reo confesso HI IE, esecutore materiale dei delitti e perciò a conoscenza diretta delle vicende narrate e delle persone coinvolte.
Sotto i profili della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto dei dichiaranti e, in particolare, di HI IE, la sentenza impugnata non merita censura, essendo supportata da adeguato e logico apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, avuto riguardo alla personalità di chi ha reso le dichiarazioni, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con gli accusati, alla genesi remota e prossima della scelta processuale compiuta, alle caratteristiche di precisione, coerenza, costanza, spontaneità, mancanza di un movente calunniatorio delle dichiarazioni accusatorie.
Considerazioni analoghe valgono per l'affidabilità dei riscontri esterni di carattere generico, poiché la sentenza impugnata ha puntualmente indicato le coerenze, con altre significative risultanze processuali, di quanto narrato, in relazione alla composizione complessiva del sodalizio criminoso, alla dinamica spazio-temporale, alle modalità e alle circostanze di tempo e di luogo di commissione dei singoli delitti.
E però, la presenza di riscontri esterni dimostrativi della sicura conoscenza da parte del chiamante delle modalità obiettive dei fatti dedotti nell'imputazione non giustifica ancora l'affermazione giudiziale di responsabilità e la pronuncia di condanna in assenza di riscontri "individualizzanti", attinenti cioè anche alla partecipazione del singolo imputato a ciascuno degli episodi criminosi a lui addebitati.
Risulta, invero, ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192 comma 3 c.p.p., l'indicazione dell'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in correità, secondo cui essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato e possa essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, abbisogna, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci, i quali debbono avere carattere "individualizzante", cioè riferirsi a elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, ma che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati. E, per il principio di frazionabilità della chiamata in correità, si aggiunge che, quando essa contenga più accuse in confronto di più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di episodi, l'affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascuno dei chiamati sia ravvisabile un elemento esterno di riscontro individualizzante, non potendo l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamati, estendersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato sulla base di non consentite, reciproche, inferenze totalizzanti.
È, inoltre, pacifico che il riscontro possa consistere in altre chiamate in correità, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi indipendenti, convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e specifiche: la convergenza del molteplice dev'essere, cioè, individualizzante, nel senso che le plurime dichiarazioni accusatorie, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite. Con l'ulteriore ed ovvio corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per conoscenza diretta, ma perché apprese da terzi, possono integrare una valida prova di responsabilità a carico dell'imputato solo se sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla persona incolpata, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto della stessa.
Nel caso di specie la sentenza impugnata è conforme ai principi giuridici in precedenza illustrati, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente analizzato, in relazione alle posizioni di OR OM, AN AN, LE AN, AL AN, RA OM, CO IO, CO TA, IL ERd, IA RO, UI IE, OF LE AN, AF RO, RA GI, SE FR i motivi per i quali le dichiarazioni acquisite e, in particolare, quelle di HI IE sono da ritenere intrinsecamente attendibili e sono confortate da elementi di riscontro esterno "individualizzanti", costituiti dalle altre dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p., dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dai tabulati telefonici acquisiti, dall'esito dei servizi di osservazione, pedinamento, sopralluogo, delle attività di individuazione di cose, luoghi, persone svolte, dalle risultanze delle perquisizioni e dei sequestri operati, dalle deposizioni testimoniali degli ufficiali di polizia giudiziaria, dalla sentenze definitive acquisite ex art. 238 bis c.p.p.. Sotto tutti questi profili, dunque, le censure difensive sul punto non meritano accoglimento.
4. Quanto al vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione, prospettato dal Procuratore Generale relativamente alla posizione di NG GI, nonché dalle difese di CO TA, RA OM, CO IO, EL DM RC, IL ERd, IA RO, RA GI, AF RO, OF AN LE, SE FR, la Corte osserva - salvo quanto esporrà oltre in merito al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni. Allorché sia denunciato con ricorso per Cassazione vizio di motivazione del provvedimento impugnato, a questa Corte spetta, quindi, il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi apprezzati rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.5.2000, n. 11, riv. 215828). Il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6^, 1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6^, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104). Esula, pertanto, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944; Sez. Un. 12.12. 1994, n. 19, riv. 199391).
Il vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione non può essere sindacato da questa Corte, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1^, 4.5.1998, n. 1700, riv. 210566). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16.12.1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794).
Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22.10.1996, n. 000 16, ric. Di FR, riv. 205621).
In sede di legittimità sono, quindi, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 1^, 14.3.1998, n. 1083, riv. 210019).
In altri termini il controllo di questa Corte è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici;
restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti, la valutazione comparativa della loro rilevanza, la scelta di quelli determinanti.
Nel caso in esame la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha spiegato le ragioni per le quali il "medico-ambasciatore", braccio destro e uomo di fiducia di GI RA, inviato nel luglio 1996 dalla Calabria a Milano per discutere una questione concernente una partita di cinque chili di eroina con ZI e OF, di cui aveva parlato HI, che lo aveva anche incontrato, non era identificabile nel ricorrente alla luce degli esiti delle attività di individuazione fotografica e personale e dell'esito negativo degli accertamenti sui tabulati del cellulare e del telefono fisso in uso a NG, in mancanza della prova che essi fossero nella sua esclusiva disponibilità.
La sentenza impugnata ha, inoltre, diffusamente illustrato, con riguardo alle posizioni degli altri ricorrenti indicati all'inizio del presente paragrafo, gli elementi su cui ha fondato l'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti in ordine ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/1990, loro rispettivamente ascritti, costituiti dai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate, dall'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico, dai plurimi sequestri di partite anche ingenti di droga, dagli accertamenti svolti in merito alle presenze degli imputati nel territorio nazionale e all'estero, alla disponibilità di documenti di identità alterati, dai servizi di osservazione, pedinamento, sopralluogo svolti, dagli esiti delle attività di perquisizione, sequestro, individuazione di cose, luoghi e persone, di ricognizione personale eseguite, dalle dettagliate e particolareggiate dichiarazioni rese da HI IE, HI NI, OR FI, AN AF (queste rilevanti solo per la posizione di IO LL), SI Hamouda, dalle sentenze acquisite ex art. 238 bis c.p.p.. Le doglianze difensive, pertanto, devono essere rigettate, in quanto non fondate.
5. Privi di pregio sono anche i rilievi difensivi, articolati nell'interesse di AN LE OF e RO AF, concernenti l'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, secondo comma, DPR 309/1990.
Questa Corte ha più volte affermato che la circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, di cui al secondo comma dell'art. 80 DPR 309/1990, la cui ratio è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogniqualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice di merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza (Sez. Un. 21.9.2000, n. 000 17, ric. Primavera, riv. 216666).
La sentenza impugnata è conforme ai principi giuridici in precedenza illustrati ed è, quindi, immune dai vizi denunciati.
6. Quanto alla violazione di legge, per insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, DPR 309/1990, oggetto dei motivi di ricorso presentati dalle difese di EL DM RC e AF RO, il Collegio rileva che la doglianza non è fondata. L'aggravante in esame, infatti, sussiste ogni qualvolta la commissione di uno dei fatti delittuosi puniti dall'art. 73 DPR 309/1990 è avvenuta, secondo i principi in tema di concorso di persone nel reato, con l'apporto di tre o più persone, che abbiano a vario titolo fornito il loro contributo, eziologicamente rilevante, nella consapevolezza dell'opera altrui.
7. Relativamente alla denunciata violazione di legge per erronea applicazione dei principi in tema di tentativo, lamentata dalla difesa di CO TA, la Corte rileva che l'idoneità degli atti necessari a configurare il tentativo deve essere considerata in astratto, sotto un profilo esclusivamente potenziale e con un giudizio ex ante, prescindendo dalle condizioni che, in concreto, ostacolano la realizzazione dell'evento.
Ai fini della valutazione dell'inidoneità dell'azione, per escludere la sussistenza del tentativo punibile, il mezzo usato deve essere astrattamente e assolutamente inidoneo a raggiungere il fine che l'agente si è proposto;
al contrario, nell'ipotesi in cui gli atti compiuti, valutati in relazione alle circostanze conosciute al momento in cui sono stati posti in essere, si debbano considerare capaci di potere probabilmente raggiungere, anche mediante un'ulteriore attività umana, il risultato che l'agente si proponeva di conseguire, si ha tentativo punibile.
Inoltre gli atti sono univoci - o meglio diretti in modo non equivoco - allorquando, considerati in se medesimi per il contesto in cui si inseriscono, per la loro natura ed essenza rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, l'intenzione, il fine dell'agente.
La univocità degli atti deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono in se stessi possedere, riguardati nel contesto in cui sono inseriti, l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito, anche qualora sia stata conseguita aliunde la prova del fine verso cui tende l'agente.
Nel caso di specie la sentenza impugnata, in relazione al capo t), ha illustrato, con motivazione logica ed esente da vizi giuridici, facendo proprie le argomentazioni sviluppate dai giudici di primo grado, il complesso degli elementi probatori, costituiti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle dichiarazioni rese da AN AN, nonché dal sequestro di consistenti quantitativi di cocaina con elevata percentuale di purezza nella disponibilità di CO, che consentivano di ravvisare la sussistenza degli estremi dell'idoneità e univocità degli atti, sottolineando l'essenzialità del ruolo del ricorrente che sin dal marzo 1997 aveva avviato i contatti tra ES AN e AN AN - il quale a sua volta riferiva in ordine a queste trattative al nipote detenuto - in vista di forniture di stupefacenti da parte del cittadino straniero e mettendo in luce le preoccupazioni manifestate da AN AN con riferimento al fatto che l'imprevisto arresto di CO avrebbe ritardato i tempi dell'operazione.
8. Meritano, invece, accoglimento i motivi di ricorso, formulati dalle difese di AN AN, AL AN, LE AN, GI RA, RO AF, AN LE OF, FR SE, PA CA, TA NO, riguardanti la motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla prova della sussistenza del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.).
8.1. L'associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti.
Il terzo comma dell'art. 416 bis c.p. individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti - forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà - da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo, come del resto si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della congiunzione e impiegata nel testo normativo. Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, all'intimidazione, all'assoggettamento e all'omertà non costituisce una modalità di realizzazione della condotta tipica - la quale si esaurisce nel fatto in sè di associarsi, ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente - ma costituisce l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. In altri termini, quindi, ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre.
La consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione, che rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione.
È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sè un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato. È ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo;
ma vi si riflettono solo in via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica. Tale capacità deve essere, peraltro, attuale e non solo potenziale, e l'alone di intimidazione diffusa deve essere effettivo ed obiettivamente riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola intenzione di produrlo e di avvalersene.
La violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza intimidatrice, costituiscono un accessorio eventuale o, meglio, latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono una modalità con la quale deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che le condizioni di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, ben possono costituire, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere.
In mancanza di una quadro indiziario emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, deve, comunque, emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimidazione diffusa scaturente dall'associazione medesima, quale risultante di un'antica e, in ogni caso, confidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all'esterno e del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini.
L'omertà - intesa come rifiuto assoluto e incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato - che si correla in rapporto di causa ad effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di stampo mafioso, deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, sicché sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'Autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi.
La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di metodo mafioso) e non negli scopi che si intendono perseguire, delineati nel terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in modo alternativo. La prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p. può essere desunta, con metodo logico- induttivo in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di comparaggio o di comparatico tra gli adepti, il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di omertà come conseguenza e indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria.
Gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti, altresì, dalla commissione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell'associazione (Sez. 6^, 10.2.2000, n. 0 1612, ric. Ferone ed altri, riv. 216632-216636; Sez. 5^, 20.4.2000, n. 0 4893, ric. P.G. in proc. Frasca, riv. 215965).
8.2. Nel caso di specie i giudici di merito non hanno effettuato una compiuta motivazione in ordine a tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e, in particolare, in ordine al metodo mafioso e hanno pretermesso, o addirittura esplicitamente inosservato, in numerosi passaggi argomentativi, l'analisi delle prove di colpevolezza in ordine al delitto contestato ai singoli imputati: così evidenziandosi, insieme con la violazione del canone di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p., anche una grave frattura logica del ragionamento probatorio conducente all'affermazione di responsabilità degli imputati.
Hanno, invero, innegabile spessore accusatorio gli elementi rappresentati dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IA AU in ordine all'esistenza di una cosca criminale, facente parte della n'drangheta, riconducibile a GI RA, insediatasi originariamente nel paese di Africo e in quelli circostanti della Locride, nonché le deposizioni dei testi OT e NI, incaricati di indagini rilevanti in ordine all'insediamento e all'operatività dei citati gruppi criminali. Nella medesima prospettiva i giudici di merito hanno valorizzato la vicenda legata al contrasto tra uomini della cosca RA e quelli del clan Mazzaferro, negli anni 1981-1982, il vertice, in data 1.2.1988, al bar Lion di UC (dep. Zanini e Gallo Carmine), fra i tre principali personaggi delle tre maggiori organizzazioni operanti in Calabria e Lombardia, AP AN, referente della n'drangheta in Lombardia, RA GI, capo indiscusso delle cosche di Africo (accompagnato nell'occasione da TA NO), LE AN, capo delle cosche di San Luca, le dichiarazioni di AN UE che, coinvolto in un traffico internazionale di stupefacenti gestito dalla cosca di Africo, ha indicato Milano come luogo di destinazione del traffico, organizzato, a partire da Messina, da GI CH e OM (Mimmo) LL di Africo, le sentenze definitive che evidenziano la continuità storica e la comune matrice criminale dei diversi gruppi sopra indicati, i legami e i rapporti tra alcuni degli imputati e, in particolare, i AN con la cosca madre e gli altri gruppi criminali di Milano, esaminati nelle sentenze acquisite ex art. 238 bis c.p.p.. Infine i giudici di merito hanno attribuito rilevanza, quali fattori indicativi del metodo mafioso alla testimonianza del commerciante NU - prevalentemente indicativa di un'attività di usura asseritamene esercitata da AL AN e per la quale non risulta esercitata azione penale - , a forme di intimidazione, peraltro non tutte compiutamente analizzate, esercitate nei confronti di determinati soggetti e riconducibili al vincolo associativo, che hanno trovato la loro massima espressione e la loro più significativa prova nell'ambiente carcerario e nella capacità di condizionare lo sviluppo dei processi a carico di appartenenti alla cosca (v. dichiarazioni di PA CA), nonché, infine, nella capacità dell'associazione di infiltrarsi nelle istituzioni, senza peraltro fornire precisazioni in merito all'esito di accertamenti al riguardo espletati e di eventuali procedimenti penali in proposito instaurati.
Ma deve convenirsi che tali elementi non hanno rilevanza conclusiva ai fini del giudizio di colpevolezza, perché, da un lato, non provano compiutamente la sussistenza del metodo mafioso e, dall'altro, non ricollegano ancora ciascuno degli imputati in modo diretto ai delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso loro addebitato, in difetto del requisito indispensabile del riscontro sotto il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto, cioè di ulteriori, specifiche, circostanze strettamente e concretamente ricolleganti il singolo al fatto di cui deve rispondere. Colgono dunque nel segno le puntuali e motivate critiche dei difensori circa l'incompletezza o la carenza della motivazione in ordine alla prova degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e alla sua attribuibilità soggettiva. Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enucleati in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso e dell'analisi retrospettiva della struttura razionale delle inferenze probatorie che legano la linea logica della motivazione, ritiene pertanto il Collegio che, in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in relazione al quale sono stati riconosciuti colpevoli in grado d'appello AN AN, AN LE, AN AL, OF LE AN, AF RO, RA GI, SE FR, PA CA, TA NO, risulta macroscopica la carenza e la contraddittorietà del ragionamento probatorio svolto dai giudici di merito e, conseguentemente, della motivazione del provvedimento impugnato.
La sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata in ordine ai punti sopra analiticamente enucleati, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, perché proceda a nuovo giudizio uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati. Restano così assorbite le doglianze dei ricorrenti riguardanti l'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis c.p., la configurabilità del concorso tra il delitto in questione e l'associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti, la corretta applicazione, con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., dei principi giuridici in tema di chiamata di correo, con riguardo alle dichiarazioni rese, in particolare, da HI IE e IA AU.
9. Merita accoglimento il ricorso proposto da FF IE, il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordine al delitto di ricettazione (così qualificato dai giudici d'appello il delitto di riciclaggio originariamente contestato all'imputato al capo y) per il quale è stata affermata la sua penale responsabilità. La pronunzia di secondo grado è affetta da un evidente vizio logico e motivazionale, in quanto, dopo avere affermato che non vi è alcun elemento che consenta di ricavare univocamente che il denaro circolato sui conti correnti riconducibili al ricorrente fosse in qualche modo collegato ai AN e che gli unici rapporti tra FF e AL AN sono consistiti in un prestito di circa duecento milioni, effettuato da AN in favore di FF e da questi puntualmente restituito, perviene apoditticamente alla conclusione che il prestito riguardasse un'erogazione a tassi usurari, pur in assenza di qualsiasi specifica contestazione al riguardo nei confronti di AN, e che FF fosse consapevole della provenienza delittuosa del denaro ottenuto.
È evidente il vizio logico: se la provenienza delittuosa è riferita all'attività di usura complessivamente svolta da AL AN, manca la prova del reato presupposto, in ordine al quale non è intervenuto alcun accertamento giudiziale;
se, invece, si ritiene che il denaro abbia origine;
in altre attività delittuose gestite da AL AN, la sentenza impugnata è assolutamente priva di motivazione in ordine al tipo di reato e agli elementi probatori che consentano di affermare la relativa consapevolezza da parte di FF.
Per queste ragioni, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di FF IE. 10. I motivi di ricorso articolati dalla difesa di NO TA in ordine al delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990 (per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per il quale il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dai giudici d'appello si richiama quanto già esposto al paragrafo 7) sono fondati.
La Corte d'appello ha valorizzato, quali elementi indizianti a carico del ricorrente, da apprezzare sia in ordine al delitto di associazione di stampo mafioso che in ordine al delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990, i rapporti di parentela e affinità di TA con RA GI (suo cognato), con AL AN (a sua volta cognato di RA), cugino acquisito, con AN AN, (la cui cugina, PA AR, aveva spostato, separandosene successivamente), le dichiarazioni di HI IE in merito al ruolo di informatore in ordine ad eventuali indagini in corso, svolto dal ricorrente grazie ai contatti con le forze dell'ordine (v. deposizioni Mavilla, Pecoraro, Mirto, Di OR), nonché l'episodio relativo al rinvenimento in data 17.1.1998 - giorno in cui si era svolto un incontro tra OF e il ricorrente, rilevato grazie ad un servizio di pedinamento (deposizione Toscano) - di un'apparecchiatura g.p.s. installata a bordo dell'autovettura di OF.
La sentenza impugnata sottolinea che, in conseguenza di tale scoperta, TA si attivava immediatamente, per avere informazioni, presso UC QU, gestore di un garage ove venivano custodite, per conto della Polizia di Stato, le autovetture rubate. Significativa, in proposito, è stata ritenuta la registrazione, in data 20.1.1998, dell'incontro tra UC e TO RT, ex appartenente alle forze dell'ordine, addetto all'installazione di microspie per conto della Polizia di Stato, il quale aveva provveduto ad avvertire gli inquirenti della richiesta a lui formulata da NU.
Nel corso dello stesso emergeva la preoccupazione di OF e TA che la presenza del g.p.s. fosse riconducibile alle indagini che avevano portato agli arresti di NO ON (ossia gli arresti dei AN e del HI del maggio 1997), che negli accertamenti fosse coinvolto anche ZA e che fossero stati oggetto di pedinamento gli spostamenti di OF insieme con ZA e TI OM, questi ultimi ospiti di OF in occasione degli spostamenti in territorio di Domodossola e Milano avvenuti tra il 10 e il 14 gennaio 1998.
La Corte ha correlato, inoltre, le preoccupazioni manifestate da OF e TA al contenuto delle dichiarazioni di HI IE. Quest' ultimo riferiva in merito ai periodici viaggi effettuati in Lombardia da ZA per gestire, per conto di RA GI, i traffici di droga e sovraintendere ai trasporti in Calabria, nonché in merito all'ospitalità a lui fornita, in queste occasioni, da OF.
Significativa da un punto di vista probatorio, ad avviso della Corte, è, infine, la circostanza, riferita da HI IE, dell'interessamento di TA per la sistemazione di RA e dell'autovettura Ford carica di stupefacente, effettivamente sequestrato.
Ma deve convenirsi che tali elementi non hanno rilevanza conclusiva ai fini del giudizio di colpevolezza, perché, da un lato, non provano compiutamente la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e, dall'altro, non ricollegano compiutamente l'imputato in modo diretto al delitto di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti a lui addebitato, in difetto del requisito indispensabile del riscontro sotto il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto, cioè di ulteriori, specifiche, circostanze strettamente e concretamente ricolleganti il singolo al fatto di cui deve rispondere. Per queste ragioni s'impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
11. A proposito dei motivi di ricorso formulati, relativamente al delitto di associazione per delinquere finalizzata a traffici di stupefacenti, nell'interesse di ZA ZI, il Collegio richiama integralmente in questa sede le considerazioni svolte al paragrafo che precede.
Gli elementi su cui i giudici di merito hanno fondato l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990 con il ruolo di partecipe (episodio relativo al rinvenimento sull'auto di OF dell'apparecchiatura g.p.s., illustrato al paragrafo 10, dichiarazioni di HI IE, dichiarazioni di AN LE OF in merito alle presenze del ricorrente a Milano, intercettazioni telefoniche acquisite ex art. 270 c.p.p., in cui si parla del fatto che ZA è stato
"battezzato", perché circola con un'auto di grossa cilindrata, deposizione del teste Trafiletti, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Melito Porto S. Salvo relativa alla faida di Roghudi, in cui venne ucciso TI ZA - zio del ricorrente - che si avvaleva quale autista di OF), pur avendo indubbia valenza indiziante, non consentono di ricondurre univocamente e in modo diretto l'imputato al delitto di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti a lui addebitato, in assenza della compiuta analisi di ulteriori, specifici, oggettivi, elementi che consentano di attribuire individualmente il delitto al ricorrente.
Per queste ragioni s'impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
12. Non fondate sono le doglianze difensive, proposte nell'interesse di AN AN, LL IO, LE AN, TA CO e diversamente articolate, concernenti l'erronea applicazione dei principi in tema di continuazione, applicati dai giudici di merito.
In tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso rientrano la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici - purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione - il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1^, 20.4.2000, sent. n. 0 1587, ric. D'Onofrio, riv. 215937). Nel caso in esame i giudici di merito, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici e, conseguentemente, non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto di ravvisare, relativamente alle posizioni di AN AN e LL IO, l'unicità del disegno criminoso tra il delitto di cui al capo b) e quelli di cui ai capi m) e t), essendo questi ultimi espressione dell'operatività dell'associazione per delinquere finalizzata a traffici di stupefacenti.
Nei confronti di LE AN, premesso che l'omessa pronunzia sul punto da parte dei giudici di primo grado non dà luogo ad alcuna forma di nullità, non prevista dalla legge, e che la sentenza d'appello ben può integrare quella di primo grado, con la quale costituisce un unico corpo motivazionale, correttamente la Corte d'appello non ha ravvisato i presupposti per l'applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli posti a base della sentenza dell'A.G. di Genova, atteso il lungo lasso di tempo intercorso tra i distinti episodi delittuosi, la difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza di più vicende fra loro non collegate, nonché il periodo di custodia cautelare pari a circa due anni, sofferto da LE AN, prima di tornare in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Analogamente è esente da vizi la motivazione relativa alla posizione di TA CO, nei confronti del quale è stata l'esclusa la continuazione tra i delitti oggetto di valutazione nel presente processo e quelli oggetto della sentenza dell'A.G. di Milano, tenuto conto della autonomia delle attività delittuose, frutto di autonome determinazioni, alla luce del considerevole lasso di tempo e del periodo di carcerazione sofferto dal ricorrente nel periodo trascorso tra i diversi fatti.
Per tutte queste ragioni i ricorsi sul punto non sono, pertanto, fondati e devono essere rigettati.
13. Non fondate sono le doglianze formulate dalle difese di AN AN, SE FR, LL IO, RA OM, EL DM RC, IL ERd, relative all'omessa motivazione in ordine ai criteri adottati in tema di diniego di circostanze attenuanti, di giudizio di comparazione delle stesse con le circostanze aggravanti, di dosimetria della pena. Occorre premettere che queste doglianze, per quanto riguarda le posizioni di AN AN e SE FR, vengono prese in esame in relazione a tutti i delitti per i quali viene rigettato il ricorso e non per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, relativamente al quale è stato disposto l'annullamento con rinvio.
In conformità con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte, la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, sottolineando, in particolare, l'estrema gravità dei fatti, l'articolazione del disegno criminoso, la reiterazione degli illeciti, i significativi precedenti penali, la pericolosità sociale degli imputati, desumibile anche dalla qualità e natura dei reati commessi, ed ha, inoltre, analiticamente specificato, per ciascuna posizione, i parametri adottati per l'individuazione della pena base sulla quale sono stati, per ciascun delitto, applicati i singoli aumenti per effetto della riconosciuta continuazione.
Anche da questo punto di vista, pertanto, la sentenza impugnata è immune da vizi logici e giuridici.
14. Devono essere disattese le doglianze difensive formulate nell'interesse di OM RA e NO TA in tema di erronea applicazione della confisca ex art. 12 sexies D.L.
8.6.1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7.8.1992 n. 352, così come modificato dall'art. 2 del D.L. 20.6.1994 n. 399, convertito con modificazioni nella legge 7.8.1994 n. 501. La difesa di OM RA lamenta, in primo luogo, che la confisca sia stata disposta dai giudici d'appello, pur in assenza di appello del Pubblico Ministero avverso al sentenza di primo grado che aveva omesso di provvedere sulla richiesta di confisca dei beni sequestrati.
Al riguardo il Collegio rileva innanzitutto che l'art. 12 sexies configura un'ipotesi di confisca obbligatoria dei beni sequestrati in presenza di due presupposti: a) la titolarità o la disponibilità dei beni, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini dell'Irpef o della propria attività economica, profili tutti che devono essere adeguatamente provati dall'accusa; b) la mancata giustificazione della provenienza dei beni da parte dell'imputato, rispetto alla quale opera una presunzione di illegittimità, che può essere superata solo con adeguata dimostrazione probatoria, da parte di quest'ultimo, della legittima provenienza degli stessi.
Si tratta, quindi, di un'ipotesi di confisca obbligatoria che, in quanto tale, deve essere necessariamente disposta dal giudice d'appello e non incontra preclusioni endoprocessuali di sorta, salvo che abbia formato oggetto in primo grado di un provvedimento di riezione, non impugnato dal Pubblico Ministero.
Nel caso di specie la confisca è stata disposta dalla Corte d'appello su beni già sottoposti a sequestro ex art. 321 c.p.p. e senza espletamento di ulteriori accertamenti;
non si è, quindi, verificata alcuna lesione dei diritti di difesa, essendo stata garantita la possibilità di interlocuzione in ordine al provvedimento cautelare generico, cui, all'esito della condanna, ha fatto seguito obbligatoriamente quello di confisca, che, in ogni caso, avrebbero potuto essere adottato de plano in sede esecutiva. Nè, d'altra parte, la confisca adottata in grado d'appello priva - come sostenuto dalla difesa del ricorrente - l'imputato di un grado di giurisdizione, posto che tale ipotesi è del tutto analoga a quella che si verificherebbe in caso di confisca adottata dal giudice dell'esecuzione (Sez. Un. 30.5.2001, ric. Derouach), il cui provvedimento non è pacificamente soggetto ad alcun ulteriore giudizio di merito.
In materia di criminalità organizzata, l'esigenza di disporre tanto il sequestro preventivo quanto la confisca può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e, quindi, anche in fase esecutiva, cosicché, per la specifica disposizione dell'art. 12 sexies, tali provvedimenti possono essere disposti dal giudice dell'esecuzione quando si verta in procedimenti attinenti reati di criminalità mafiosa (Sez. 5^, 26.11.1997, n. 0 3818, ric. Cavallari ed altri, riv. 209042; Sez. 4^, 27.5.2003, n. 23165, ric. Guzzardo, riv. 225664). Il Collegio osserva, ulteriormente, che la confisca disciplinata dall'art. 12 sexies ha struttura e presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art. 240 c.p., giacché il necessario vincolo di pertinenzialità tra cose e reato, posto a fondamento della confisca ordinaria, si dissolve totalmente nella particolare ipotesi di confisca prevista dalla norma in esame, assumendo per quest'ultima risalto non più la correlazione tra un determinato bene ed un certo reato, bensì il diverso nesso che si stabilisce tra il patrimonio che non ha giustificazione e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata la condanna.
Quanto agli altri aspetti sollevati, la Corte sottolinea che la presunzione di pertinenzialità tra alcune categorie di reati e i beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza deve avere riguardo ad un arco di tempo tale da consentire di operare un collegamento tra i beni ed il fatto criminoso che, da un lato, non contrasti con la logica ed il buon senso e, dall'altro, non comporti una lesione ingiustificata dei diritti individuali di proprietà e di libera iniziativa economica ne' impedisca all'imputato l'esercizio del proprio diritto di difesa in ordine alla dimostrazione della legittima acquisizione dei beni (Sez. 5^, 30.7.1998, n. 0 2469, ric. Bocca, riv. 211763; Sez. 6^, 25.10.2000, ric. Bocca, riv. 222630). Peraltro, al fine di giustificare la provenienza dei beni, non è sufficiente la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto regolarmente stipulati e trascritti, in quanto, da parte dell'interessato, deve essere fornita un'adeguata spiegazione che dimostri la derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto da legittime disponibilità finanziarie (Sez. 5^, 9.7.2001, n. 27656, ric. Corso ed altri, riv. 220228).
Sussiste, inoltre, a carico del titolare apparente dei beni una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolge un'attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo. Da ultimo il Collegio osserva che, quando il provvedimento sia stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, con riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 12 sexies in esame, i soggetti anzidetti sono legittimati a interloquire solo per far valere la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, restando esclusa la loro legittimazione in ordine a profili diversi.
La Corte d'appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e, quindi, non censurabile in sede di legittimità, ha compiutamente illustrato le motivazioni dei provvedimenti di confisca dei beni adottati nei confronti di OM RA e NO TA e ha osservato i principi giuridici in precedenza esposti anche con riferimento al difetto di legittimazione di RR IE a chiedere la restituzione dei beni a lei intestati.
Per tutte queste ragioni, quindi, le doglianze difensive non sono fondate e devono essere rigettate.
15. Alla luce di quanto sinora esposto, l'annullamento con rinvio limitatamente al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a) nei confronti di AN AN, AN LE, AN AL, OF LE AN, AF RO, RA GI, SE FR comporta, per gli stessi imputati, la irrevocabilità della sentenza relativamente agli altri capi di imputazione loro rispettivamente ascritti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano nei confronti di NG GI. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FF IE.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PA CA, TA NO, ZA ZI e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo a) nei confronti di AN AN, AN LE, AN AL, OF LE AN, AF RO, RA GI, SE FR e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati.
Rigetta i ricorsi di OR OM, RA OM, CO IO, EL DM RC, CO TA, IL ERd, IA RO, UI IE, LL IO, e condanna i predetti imputati in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004
POSTILLA:
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, con ordinanza n. 599/04 bis - Raccolta Generale N. 4980/04 del 2-6 febbraio 2004 - così dispone: "Dichiara l'irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Milano del 15 luglio 2002 nei confronti di AN AN nella parte relativa alla condanna per i reati ai capi b), m), t) ed u), unificati con la continuazione, e alla relativa pena, per complessivi anni venticinque e mesi sei di reclusione. Dispone che la presente ordinanza sia trascritta in fine della sentenza e di ogni copia di essa. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2004." Roma, 6 febbraio 2004