Sentenza 2 marzo 2000
Massime • 1
La regola dettata dall'art.187 disp. att.c.p.p. per la determinazione della violazione più grave, ai fini dell'applicazione della disciplina del concorso formale e della continuazione in sede esecutiva (regola secondo cui "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave"), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt.3, 25, comma II, e 77, comma I, della Costituzione, atteso che: - quanto all'art.3, la diversità della regola anzidetta rispetto a quella da ritenere operante per la fase di cognizione, basata sull'entità della pena edittale, si giustifica in base al rilievo che entrambe le regole rispondono alla medesima esigenza di certezza obiettiva dei rapporti giuridici (costituente un valore costituzionalmente protetto, in quanto direttamente ricollegabile al diritto alla tutela giurisdizionale), considerando che il riferimento alla gravità in astratto dei reati opera prima della determinazione della pena e vale a circoscrivere il potere discrezionale del giudice ancorandolo a parametri predefiniti fissati dal legislatore, mentre il riferimento alla sanzione concretamente applicata opera dopo che il giudice ha determinato le pene per i singoli reati in osservanza dei criteri legali ed è conforme ai limitati poteri dell'organo giurisdizionale "in executivis", chiamato a dare attuazione al "dictum" contenuto nella sentenza, eventualmente interpretandolo o anche integrandolo, ma senza facoltà di determinarlo; - quanto all'art.25,comma II, il giudice dell'esecuzione, lungi dall'applicare pene extralegali, si limita a provvedere al cumulo giuridico di sanzioni legalmente irrogate; - quanto all'art.77, comma I, l'eccesso di delega appare da escludere,considerando che l'art.2, punto 97, della legge 16 febbraio 1987 n.81, nel prevedere la specifica competenza del giudice dell'esecuzione, fa chiaramente salvo il principio dell'intangibilità del giudicato, cui è ispirato l'art.187 disp. att.c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2000, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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