Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 2469
CASS
Sentenza 1 ottobre 1998

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In tema di delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il termine ritenuta non deve esser collegato con il materiale esborso delle somme dovute al dipendente, quale retribuzione, bensì al diritto sorto a seguito di una prestazione di lavoro che si presume retribuita. Ne deriva che il datore di lavoro deve ugualmente versare all'ente i relativi importi entro i termini all'uopo fissati, anche quando, pur essendovi tenuto, non abbia corrisposto la retribuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 2469
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2469
    Data del deposito : 1 ottobre 1998

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