Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il termine ritenuta non deve esser collegato con il materiale esborso delle somme dovute al dipendente, quale retribuzione, bensì al diritto sorto a seguito di una prestazione di lavoro che si presume retribuita. Ne deriva che il datore di lavoro deve ugualmente versare all'ente i relativi importi entro i termini all'uopo fissati, anche quando, pur essendovi tenuto, non abbia corrisposto la retribuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
1. Dott. Gennaro Salvatore Tridico Presidente del 1/10/1998
2. Dott. Giovanni Pioletti Consigliere SENTENZA
3. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere N. 2469
4. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 449/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CU EL, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 25 luglio 1997 dal pretore di Ancona;
nella udienza in camera di consiglio in data 1^ ottobre 1998;
sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice a quo;
Svolgimento del processo
Il pretore di Ancona, con sentenza emessa il 25 luglio 1997 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicò ad EL CU la pena, concordata tra le parti, di giorni venti di reclusione e di lire ventimila di multa, con la conversione della pena detentiva nella multa di lire un milione e cinquecentomila, per il reato di cui all'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per avere omesso di versare all'INPS di Ancona la somma di lire 11.563.000 costituita dalle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per i mesi da aprile a giugno 1994 ed eccedente le somme anticipate ai lavoratori medesimi per titolo di prestazioni previdenziali.
La CU propone ricorso per cassazione deducendo:
a) illogicità della motivazione e contraddittoria della stessa, contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata. Osserva che la sentenza impugnata mostra un radicale contrasto tra dispositivo e motivazione giacché quest'ultima si apre dapprima con il riferimento alla mancanza di ipotesi di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., successivamente però afferma che l'imputata avrebbe dovuto essere assolta ex art. 129 cod. proc. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dal momento che essa aveva riferito di non avere effettuato alcuna trattenuta, e quindi, di nuovo contraddicendosi, valuta la congruità della pena. b) erronea applicazione della legge penale. Osserva che nella ipotesi in cui non vi sia stata corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti viene meno anche l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali all'INPS, sicché l'omissione di versamento non costituisce reato.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Effettivamente nella motivazione della sentenza impugnata si nota a prima vista una qualche contraddizione. Il pretore, infatti, afferma in primo luogo ed in via principale che nella specie non ricorrono ipotesi di applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e che la valutazione giuridica del fatto contestato compiuta concordemente dalle parti era corretta in quanto il fatto ascritto all'imputata andava esattamente inquadrato nell'ambito del reato di cui all'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Successivamente, peraltro, il pretore afferma anche nei modelli DM 10 firmati dall'imputata, costei aveva dichiarato di non avere effettuato le trattenute e per questo motivo avrebbe dovuto essere assolta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato se il pretore stesso avesse attentamente osservato gli atti di causa prima di redigere e dare lettura del dispositivo. È quindi evidente, come sostiene la stessa ricorrente, che il pretore, dopo la decisione della causa e la pronuncia del dispositivo, abbia avuto un ripensamento sulla soluzione adottata e ne abbia voluto, con franchezza, dare atto nella motivazione, probabilmente proprio per fornire all'imputata un motivo per ricorrere.
Ma se così è e se è vero che la motivazione deve indicare le ragioni in base alle quali il giudice è giunto alla decisione che ha pronunciato, è allora anche evidente che, a ben vedere, nella specie non vi è affatto un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Dal testo della sentenza impugnata, infatti, si evince inequivocabilmente che le parti avevano concordemente richiesto l'applicazione della pena patteggiata e che il pretore, compiendo il giudizio a lui riservato, aveva escluso la ricorrenza di ipotesi di applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., aveva ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto storico ascritto alla convenuta inquadrato nell'ambito dell'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ed infine aveva ritenuto congrua la pena concordata tra le parti. In base a tali passaggi logici il pretore è del tutto logicamente e coerentemente giunto quindi all'applicazione della pena patteggiata. Non vi è quindi alcun contrasto tra tale motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata. A questa motivazione, però, il pretore ha voluto aggiungere delle considerazioni che, per sua espressa ammissione, non erano state fatte ne' comunque erano sorte nel corso del giudizio e che non avevano in alcun modo inciso sulla decisione adottata, bensì erano sopravvenute esclusivamente in un secondo tempo, dopo la pronuncia del dispositivo ed all'atto della stesura della sentenza. Ma tali considerazioni non possono ovviamente far parte della motivazione che ha portato a quel dispositivo, essendo estranee e successive ad essa. Il loro contrasto con il dispositivo è perciò del tutto irrilevante, così come sarebbe del tutto irrilevante qualsiasi altra successiva considerazione critica verso il dispositivo stesso e da chiunque formulata, che non abbia fatto parte dell'iter logico seguito dal giudicante per pervenire alla decisione adottata. Il contrasto, quindi, non è tanto tra motivazione e dispositivo bensì tra la motivazione del tutto logica e coerente che il pretore ha in concreto seguito nel pervenire a quel determinato dispositivo e la diversa motivazione che invece il pretore avrebbe ipoteticamente adottato se si fosse potuto trovare a giudicare una seconda volta sulla medesima causa.
In ogni modo, quand'anche si volesse vedere una contraddittorietà di motivazione, questa sarebbe rilevante non di per sè, ma solo se avesse portato ad una soluzione errata in punto di diritto, ossia se realmente il pretore avesse errato nel ritenere che, sebbene l'imputata avesse dichiarato di non avere effettuato le trattenute, ugualmente il fatto integrava gli estremi del reato di cui all'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Senonché tale errore - denunziato dalla ricorrente con il secondo motivo - in realtà non sussiste, in quanto il fatto che la imputata effettivamente non avesse effettuato le trattenute per non avere corrisposto la retribuzione ai lavoratori dipendenti, sarebbe del tutto irrilevante e non escluderebbe comunque la sussistenza del reato contestato.
Invero, deve ritenersi che, in tema di delitto di omesso versamento delle ritenute previdenzialì ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti il termine "ritenuta" non deve essere collegato con il materiale esborso delle somme dovute al dipendente, quale retribuzione, bensì al diritto sorto a seguito di una prestazione di lavoro che si presume retribuita. Ne deriva che il datore di lavoro deve ugualmente versare all'ente i relativi importi entro i termini all'uopo fissati, anche quando, pur essendovi tenuto, non abbia corrisposto la retribuzione. Pertanto, l'illecito penale conseguente all'omesso versamento dei contributi INPS prescinde dall'effettiva corresponsione delle retribuzioni ed il reato non viene meno a causa dell'inadempimento contrattuale costituito, a monte, dall'omesso pagamento delle retribuzioni. Il rapporto giuridico previdenziale è infatti autonomo rispetto a quello di lavoro. Il riferimento alla "ritenute operate" sulla retribuzione deve perciò essere interpretato esclusivamente quale indicazione di un criterio di calcolo per la quantificazione del contributo. A questa soluzione, del resto, deve giungersi anche sulla base di una doverosa interpretazione adeguatrice della norma in questione, che ne escluda la possibilità di contrasto con l'art. 3 Cost. e con il principio di ragionevolezza, dal momento che,
diversamente opinando, si verificherebbe l'assurda conseguenza che il datore di lavoro, che corrisponda la retribuzione, sarebbe punito per l'omissione in questione mentre quello che non ottempera neppure a tale dovere fondamentale andrebbe esente da responsabilità (cfr. Sez. III, 17 dicembre 1997, Consolini, m. 209.910; Sez. III, 14 ottobre 1997, Romano, m. 208.869; Sez. III, 16 novembre 1994, Cagna, m. 200.958).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 1^ ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998